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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 7
novembre 2024 e vertente
TRA
(P.I ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., in Roma elettivamente domiciliata via Guido Reni n. 33 presso lo studio dell'avv. Francesco Rettura che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
1 P.I ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., in Roma elettivamente domiciliato via Sorrento n. 11 presso lo studio dell'avv.
Fabrizio David che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 13882/2019 del Tribunale di Roma pubblicata il 2.7.2019.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, l' (in Parte_2
avanti solo impugnava la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale Pt_1
di Roma aveva revocato il d.i.n. 20127/2014, emesso in data 20.8.2014 su istanza di
Co (in avanti solo ) per €. 277.070,76 oltre accessori, Controparte_1
condannandola al pagamento nei confronti dell'opposta di €. 107.082,81 oltre interessi;
con rigetto delle altre domande, compensazione al 50% delle spese di lite e condanna di essa opponente al pagamento nei confronti dell'opposta del restante
50%.
L'impugnazione veniva affidata ai seguenti motivi:
1.La sentenza non ha rilevato che i servizi asseritamente concordati non erano stati
svolti e che l'appaltatrice non aveva dato la minima prova del loro svolgimento pur
avendone l'onere (cfr. pag. 27-36 atto di citazione in appello);
2. La prova testimoniale rigettata perché considerata negativa non lo era e poteva
essere decisiva in quanto volta a dimostrare che in alcune sedi per le quali era stato
chiesto il pagamento del corrispettivo non c'era il servizio di vigilanza e le sedi erano
addirittura dismesse (cfr. pag. 36-39 atto di citazione in appello);
3. Erroneamente il Giudice aveva condannato al pagamento di fatture che Pt_1
aveva dichiarato di aver stornato, e per farlo aveva dovuto dare Controparte_1
2 credito alla tesi - non dimostrata - che quello storno era stato revocato dopo qualche
giorno con la consegna a mano di una comunicazione all'A.U. uscente (cfr. pag. 40-41
atto di citazione in appello);
4. La sentenza era errata anche nel capo in cui condannava a pagare alcune Pt_1
fatture per presunto svolgimento di servizi che pur essendo riferibili ai siti di Alimena
e Via Salaria per l'Aquila, non erano comunque coperti da contratto ma solo dai
precedenti affidamenti d'urgenza, tanto che le fatture erano anteriori tanto al
contratto quanto alla determina aziendale (si tratta delle fatture sopra evidenziate), e
così facendo la sentenza non applicava a queste fatture ed a questi servizi lo stesso
principio di nullità del contratto appena usato per gli altri servizi affidati d'urgenza e
che per questo motivo erano stati esclusi dal corrispettivo (cfr. pag. 41-44 atto di
citazione in appello);
5. Erroneamente la sentenza non riteneva nullo l'intero rapporto contrattuale a causa
della mancanza in capo a della licenza di pubblica sicurezza ex Controparte_1
art. 134 T.U.LP.S., ritenendo che l'attività della società in favore di non lo Pt_1
richiedesse, ed andando così contro anche al parere scritto della Prefettura di Roma
(cfr. all. 16);
6. il sesto motivo riguardava le spese di lite.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione cautelare della sentenza, la riforma della stessa mediante il rigetto totale della domanda, con condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Co Con comparsa del 20.1.2020, si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'appello per totale infondatezza e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza depositata il 2 marzo 2020 la Corte, in altra composizione, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza per sussistenza dei presupposti.
3 All'udienza cartolare del 7.11.2024, verificato il deposito di note di trattazione scritta,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Con un primo ed assorbente motivo l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nell'aver pronunciato la condanna al pagamento di prestazioni di vigilanza e
Co guardiania, (che sarebbero state rese da nei siti in Roma di via Bernardino
Alimena e ET via Salaria), mai eseguite ed in ogni caso non provate.
Ed invero la sentenza, ritenendo necessaria la forma scritta per i contratti per cui è
causa, aveva già limitato la condanna dell'opponente al pagamento solo delle fatture relative alle prestazioni fornite nei due siti su indicati – e solo a quelle successive alla sottoscrizione dei relativi contratti-; e poiché, in seguito alle richieste urgenti del servizio di vigilanza inoltrate dall'allora A.U. di Contral Patrimonio spa (ora Pt_1
dott. erano stati conclusi contratti scritti solo per questi due siti, la Persona_1
condanna era stata limitata esclusivamente a questi ( con riduzione di oltre il 50%
dell'importo aggiunto).
Sicchè l'ambito del presente giudizio d'appello resta circoscritto al pagamento delle prestazioni relative a tali due contratti essendo intervenuto il giudicato sugli altri capi
Co in assenza di appello incidentale da parte di .
Ciò detto, va precisato che le prestazioni per il cui pagamento è stato chiesto il d.i.,
sono state documentate da fatture, peraltro, non corredate dei riepiloghi mensili delle date del servizio a firma del responsabile della società -come era previsto in contratto- nè da alcun altro documento. Tanto nonostante parte opposta deduca la sussistenza di altra documentazione a sostegno senza, però, indicarne gli estremi o fornirne specifici riferimenti.
4 Né può essere condivisa la tesi di parte appellata in base alla quale la stipula del contratto, successiva alla richiesta di interventi urgenti, sarebbe la prova della concreta esecuzione delle prestazioni.
In tale contesto probatorio ed in presenza di contestazione da parte di Pt_1
dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, spettava all'appaltante dimostrare di aver eseguito in concreto le prestazioni per cui ha chiesto il compenso mediante emissione di fattura.
Dagli atti di causa non può dirsi essere stata raggiunta la prova sul punto.
Difatti, a parte la considerazione che la fattura costituisce prova scritta del credito (ex art. 633 e segg. cpc) solo in sede monitoria, necessitando nel giudizio di opposizione di integrazione documentale attestante la specifica esecuzione della prestazione fornita -se contestata-; va aggiunto che la prova testimoniale di parte appellata resa sul punto è insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa, da un lato perché
non riferita al sito di ET (per il quale è richiesta la somma più rilevante di €.
77.791,10) e dall'altro, per il sito di Roma, poiché generica ed in più contrastante con quanto riferito dal teste di parte appellante.
Infine va considerato che gran parte delle fatture poste a base della richiesta di pagamento (9,10,11,12,13,14,15 del 2013) sono state revocate dalla emittente e sono oggetto delle note di credito allegate;
e che, invece, della revoca di tali note di
Co credito- che, a detta di sarebbe intervenuta successivamente- non v'è alcuna prova in atti nemmeno indiziaria.
Per quanto innanzi detto l'appello va accolto e rigettata l'originaria domanda di pagamento.
Restano assorbite nell'accoglimento del primo motivo tutte le altre questioni proposte.
5 Le spese del doppio grado del giudizio devono essere diversamente regolate in considerazione della totale soccombenza dell'appellata e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma n. 13882/19, in accoglimento dello stesso, riforma la sentenza impugnata e così provvede:
- rigetta la richiesta di pagamento di Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento nei confronti di delle spese del doppio grado di giudizio, che Parte_1
liquida quanto al primo grado in €.
7.500 e quanto al secondo grado in €. 6.500 (la fase istruttoria non esperita) oltre accessori di legge e di tariffa.
Roma, 7.5.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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