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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2024, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – seconda sezione civile -, nella persona del giudice
Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2 r.g.a.c. dell'anno 2021
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mastrobattista, P.IVA_1
domiciliatario, giusta procura in atti
- opponente -
e
in persona Controparte_1
dell'omonimo titolare (P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Camillo Polignano, giusta procura in atti
- opposto –
-==========================================================================
Conclusioni (dal verbale dell'udienza del 19 dicembre 2023 sostituita dalla trattazione scritta):
Per l'opponente: “si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi e chiede l'integrale
accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione”;
Per l'opposto: “chiede in via preliminare di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale
perché infondata in diritto e per l'effetto dichiarare e confermare la competenza territoriale del
Tribunale di Bari;
nel merito di rigettare l'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato
in data 11.12.2020 perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto pagina 1 di 7 Il Giudice Marisa Attollino ingiuntivo n.4165/2020 del 7.10.2020 opposto in ogni sua parte;
di condannare l'opponente
[...] al pagamento delle spese e compensi di causa, ivi inclusi quelli della fase monitoria, Parte_1 anche ai sensi dell'art. 96 III com. c.p.c. con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
-==========================================================================
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
titolare della ha Controparte_1 Controparte_1
chiesto a questo Tribunale, adito in sede monitoria, di ingiungere alla società il pagamento della somma di € 42.281,20, Parte_1
oltre interessi e spese, pretesa fondata sulle fatture e sull'estratto del registro IVA allegati al ricorso e riveniente dalla vendita di prodotti agricoli in relazione ai quali l'acquirente non aveva ancora versato il prezzo convenuto.
L'istanza monitoria è stata accolta dal G.U. del Tribunale di Bari con D.I.
n. 4165/2020 del 7 ottobre 2020.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato l'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo l'inammissibilità della domanda, perché
non preceduta dalla obbligatoria negoziazione assistita, nonché
l'incompetenza del giudice adito in sede monitoria;
in particolare ha chiarito di avere sede nel circondario del Tribunale di Latina, luogo in cui era stato stipulato il contratto ed erano sorte le reciproche obbligazioni, dove erano state spedite le fatture e la merce acquistata, e luogo dove avrebbe dovuto eseguirsi la prestazione di pagamento richiesta.
Ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, rigettando ogni avversa pretesa.
Il creditore opposto si è costituito contestando ogni motivo di pagina 2 di 7 Il Giudice Marisa Attollino opposizione, peraltro generico, e concludendo per il suo rigetto.
Ha dunque concluso per la conferma del decreto opposto, previo accoglimento dell'istanza ex. art. 648 c.p.c, il tutto con vittoria delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza resa in data 29 luglio 2022 è stata dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, omessa ogni attività
istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2023, sostituita dalla trattazione scritta, e viene in decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Indubbia la procedibilità del giudizio in forza del disposto di cui all'art. 3, co. 3 D.L. 132/2014, l'opposizione è infondata e va rigettata.
La pretesa creditoria trova incontestatamente titolo in un contratto di compravendita di prodotti agricoli stipulato verbalmente fra le parti,
avente ad oggetto la merce indicata nelle fatture allegare al ricorso monitorio per il corrispettivo parimenti ivi riportato.
Non v'è contestazione sull'esecuzione della prestazione da parte della venditrice, odierna opposta, la quale in sede monitoria ha richiesto il pagamento del corrispettivo convenuto e in questa sede a cognizione piena ha anche allegato i documenti di trasporto della merce.
L'opponente, non sollevando alcuna contestazione sull'importo richiesto, ha sostenuto tuttavia di non dover onorare il debito in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato adottato da giudice territorialmente non competente.
Sennonché l'eccezione non è stata correttamente prospettata.
Giova ricordare che in tema di eccezione di incompetenza per territorio pagina 3 di 7 Il Giudice Marisa Attollino derogabile, il convenuto (qual è l'opponente a decreto ingiuntivo), al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice indicato dall'attore (appunto l'opposto), ha l'onere di eccepire sin dal primo atto difensivo l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili;
ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, la relativa eccezione deve ritenersi come non proposta e definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. n. 24903/2005, Cass.
n. 15278/2013). In sostanza, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere dichiarata inefficace laddove la stessa non sia stata sviluppata con riferimento a tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili alla fattispecie, ovvero non abbia indicato il giudice competente o sia stata formulata in maniera assolutamente generica.
Le allegazioni difensive della opponente, infatti, sono oltremodo generiche e non contengono alcuno specifico riferimento alle modalità con cui furono svolte le trattative, al luogo in cui le parti giunsero alla stipulazione del contratto, a quello in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna della merce (se presso l'azienda dell'acquirente o al vettore), ai tempi e alle modalità di versamento del corrispettivo, onde verificare la completezza della contestazione di tutti i fori facoltativi di cui agli artt. 19 e 20
c.p.c.
Inoltre la si è limitata a negare l'applicabilità del Parte_1
foro di cui all'art 20 c.p.c. in relazione all'art 1182 c.c. senza tuttavia prendere in considerazione gli ulteriori criteri concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c..
In ogni caso va affermata la competenza di questo Tribunale in quanto la pagina 4 di 7 Il Giudice Marisa Attollino disposizione dell'art. 1182, comma terzo, c.c. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 c.p.c. - si applica in tutte le ipotesi in cui il credito fatto valere sia determinato e, comunque, possa essere quantitativamente determinabile con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabilisce il contratto o, in mancanza, gli usi (Sez. 3, Ordinanza n. 26790 del
18/12/2009; conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4821 del 30/05/1997).
Pertanto, l'eccezione, ove con uno sforzo interpretativo fosse recuperabile sul fronte dell'ammissibilità, non è comunque fondata e sul punto si richiamata integralmente l'ordinanza resa nel corso del giudizio in data 29
luglio 2022, basata sul principio di diritto secondo cui il pagamento della merce, se non deve avvenire contestualmente alla consegna, va fatto al domicilio del venditore/creditore, criterio che opera anche per radicare la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.
L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
Non va parimenti accolta la richiesta di condanna dell'opponente al ristoro dei danni per lite temeraria alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, che ricorra concretamente la malafede o la colpa grave della parte soccombente, giacché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o pagina 5 di 7 Il Giudice Marisa Attollino residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo;
del resto un'interpretazione lata o addirittura automaticamente dell'istituto della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso in esame l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente non appare configurare un atteggiamento di malafede della parte, né un abuso del diritto.
La ripartizione degli oneri processuali, invece, segue l'ordinario criterio della soccombenza, sicché le spese sono poste in capo all'opponente con liquidazione in favore del procuratore antistatario dell'opposta, in base ai parametri medi fissati dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022, scaglione di valore sino ad € 52.000,00.
p.q.m.
il giudice del Tribunale di Bari – seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a d.i. n.
4165/2020 adottato dal G.U. del Tribunale di Bari in data 7 ottobre 2020,
proposta con citazione notificata in data 11 dicembre 2020 dalla società
in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti di in Controparte_1
persona del suo titolare, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto che acquista definitiva efficacia esecutiva;
2. Rigetta l'istanza ex art. 96 co III c.p.c. avanzata dall'opposto;
pagina 6 di 7 Il Giudice Marisa Attollino 3. Condanna la società al pagamento in favore Parte_1
dell'avv. Camillo Polignano, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre € 1.142,40
per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 2 maggio 2024
Il giudice
Marisa Attollino
pagina 7 di 7 Il Giudice Marisa Attollino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – seconda sezione civile -, nella persona del giudice
Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2 r.g.a.c. dell'anno 2021
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mastrobattista, P.IVA_1
domiciliatario, giusta procura in atti
- opponente -
e
in persona Controparte_1
dell'omonimo titolare (P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Camillo Polignano, giusta procura in atti
- opposto –
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Conclusioni (dal verbale dell'udienza del 19 dicembre 2023 sostituita dalla trattazione scritta):
Per l'opponente: “si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi e chiede l'integrale
accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione”;
Per l'opposto: “chiede in via preliminare di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale
perché infondata in diritto e per l'effetto dichiarare e confermare la competenza territoriale del
Tribunale di Bari;
nel merito di rigettare l'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato
in data 11.12.2020 perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto pagina 1 di 7 Il Giudice Marisa Attollino ingiuntivo n.4165/2020 del 7.10.2020 opposto in ogni sua parte;
di condannare l'opponente
[...] al pagamento delle spese e compensi di causa, ivi inclusi quelli della fase monitoria, Parte_1 anche ai sensi dell'art. 96 III com. c.p.c. con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
titolare della ha Controparte_1 Controparte_1
chiesto a questo Tribunale, adito in sede monitoria, di ingiungere alla società il pagamento della somma di € 42.281,20, Parte_1
oltre interessi e spese, pretesa fondata sulle fatture e sull'estratto del registro IVA allegati al ricorso e riveniente dalla vendita di prodotti agricoli in relazione ai quali l'acquirente non aveva ancora versato il prezzo convenuto.
L'istanza monitoria è stata accolta dal G.U. del Tribunale di Bari con D.I.
n. 4165/2020 del 7 ottobre 2020.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato l'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo l'inammissibilità della domanda, perché
non preceduta dalla obbligatoria negoziazione assistita, nonché
l'incompetenza del giudice adito in sede monitoria;
in particolare ha chiarito di avere sede nel circondario del Tribunale di Latina, luogo in cui era stato stipulato il contratto ed erano sorte le reciproche obbligazioni, dove erano state spedite le fatture e la merce acquistata, e luogo dove avrebbe dovuto eseguirsi la prestazione di pagamento richiesta.
Ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, rigettando ogni avversa pretesa.
Il creditore opposto si è costituito contestando ogni motivo di pagina 2 di 7 Il Giudice Marisa Attollino opposizione, peraltro generico, e concludendo per il suo rigetto.
Ha dunque concluso per la conferma del decreto opposto, previo accoglimento dell'istanza ex. art. 648 c.p.c, il tutto con vittoria delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza resa in data 29 luglio 2022 è stata dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, omessa ogni attività
istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2023, sostituita dalla trattazione scritta, e viene in decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Indubbia la procedibilità del giudizio in forza del disposto di cui all'art. 3, co. 3 D.L. 132/2014, l'opposizione è infondata e va rigettata.
La pretesa creditoria trova incontestatamente titolo in un contratto di compravendita di prodotti agricoli stipulato verbalmente fra le parti,
avente ad oggetto la merce indicata nelle fatture allegare al ricorso monitorio per il corrispettivo parimenti ivi riportato.
Non v'è contestazione sull'esecuzione della prestazione da parte della venditrice, odierna opposta, la quale in sede monitoria ha richiesto il pagamento del corrispettivo convenuto e in questa sede a cognizione piena ha anche allegato i documenti di trasporto della merce.
L'opponente, non sollevando alcuna contestazione sull'importo richiesto, ha sostenuto tuttavia di non dover onorare il debito in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato adottato da giudice territorialmente non competente.
Sennonché l'eccezione non è stata correttamente prospettata.
Giova ricordare che in tema di eccezione di incompetenza per territorio pagina 3 di 7 Il Giudice Marisa Attollino derogabile, il convenuto (qual è l'opponente a decreto ingiuntivo), al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice indicato dall'attore (appunto l'opposto), ha l'onere di eccepire sin dal primo atto difensivo l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili;
ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, la relativa eccezione deve ritenersi come non proposta e definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. n. 24903/2005, Cass.
n. 15278/2013). In sostanza, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere dichiarata inefficace laddove la stessa non sia stata sviluppata con riferimento a tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili alla fattispecie, ovvero non abbia indicato il giudice competente o sia stata formulata in maniera assolutamente generica.
Le allegazioni difensive della opponente, infatti, sono oltremodo generiche e non contengono alcuno specifico riferimento alle modalità con cui furono svolte le trattative, al luogo in cui le parti giunsero alla stipulazione del contratto, a quello in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna della merce (se presso l'azienda dell'acquirente o al vettore), ai tempi e alle modalità di versamento del corrispettivo, onde verificare la completezza della contestazione di tutti i fori facoltativi di cui agli artt. 19 e 20
c.p.c.
Inoltre la si è limitata a negare l'applicabilità del Parte_1
foro di cui all'art 20 c.p.c. in relazione all'art 1182 c.c. senza tuttavia prendere in considerazione gli ulteriori criteri concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c..
In ogni caso va affermata la competenza di questo Tribunale in quanto la pagina 4 di 7 Il Giudice Marisa Attollino disposizione dell'art. 1182, comma terzo, c.c. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 c.p.c. - si applica in tutte le ipotesi in cui il credito fatto valere sia determinato e, comunque, possa essere quantitativamente determinabile con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabilisce il contratto o, in mancanza, gli usi (Sez. 3, Ordinanza n. 26790 del
18/12/2009; conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4821 del 30/05/1997).
Pertanto, l'eccezione, ove con uno sforzo interpretativo fosse recuperabile sul fronte dell'ammissibilità, non è comunque fondata e sul punto si richiamata integralmente l'ordinanza resa nel corso del giudizio in data 29
luglio 2022, basata sul principio di diritto secondo cui il pagamento della merce, se non deve avvenire contestualmente alla consegna, va fatto al domicilio del venditore/creditore, criterio che opera anche per radicare la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.
L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
Non va parimenti accolta la richiesta di condanna dell'opponente al ristoro dei danni per lite temeraria alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, che ricorra concretamente la malafede o la colpa grave della parte soccombente, giacché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o pagina 5 di 7 Il Giudice Marisa Attollino residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo;
del resto un'interpretazione lata o addirittura automaticamente dell'istituto della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso in esame l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente non appare configurare un atteggiamento di malafede della parte, né un abuso del diritto.
La ripartizione degli oneri processuali, invece, segue l'ordinario criterio della soccombenza, sicché le spese sono poste in capo all'opponente con liquidazione in favore del procuratore antistatario dell'opposta, in base ai parametri medi fissati dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022, scaglione di valore sino ad € 52.000,00.
p.q.m.
il giudice del Tribunale di Bari – seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a d.i. n.
4165/2020 adottato dal G.U. del Tribunale di Bari in data 7 ottobre 2020,
proposta con citazione notificata in data 11 dicembre 2020 dalla società
in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti di in Controparte_1
persona del suo titolare, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto che acquista definitiva efficacia esecutiva;
2. Rigetta l'istanza ex art. 96 co III c.p.c. avanzata dall'opposto;
pagina 6 di 7 Il Giudice Marisa Attollino 3. Condanna la società al pagamento in favore Parte_1
dell'avv. Camillo Polignano, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre € 1.142,40
per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 2 maggio 2024
Il giudice
Marisa Attollino
pagina 7 di 7 Il Giudice Marisa Attollino