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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8389 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24920/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24920/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
APPELLATO
Oggi 5 novembre 2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa NN ES, sono comparsi:
Per il , l'avv. CHANTAL RHO Parte_1
Per l'avv. COSTANZA TT in sostituzione dell'avv. CP_1
NL TT
Il Giudice invita le parti alla discussione;
Le procuratrici delle parti precisano le conclusioni come da atto di appello e comparsa di costituzione;
l'avv. Rho, per l'appellante, esibisce sentenza del Tribunale di Bologna r.g.n. 13040/2024 del 10.7.2025 che si discosta dall'orientamento ultimamente assunto dalla Corte di Cassazione. L'appellato richiama la giurisprudenza della Cassazione, anche la recente ordinanza n.26521/2025. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NN ES
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN ES ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24920/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN AR, dell'avv. PAOLA COZZI e dell'avv. CHANTAL RHO presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della Guastalla, 6 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
NL TT presso il quale è elettivamente domiciliato in Cutrofiano Via E.
Filiberto, 11, presso il difensore
APPELLATO
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico d'Appello, contrariis rejectis:
- per le ragioni esposte in narrativa, accogliere l'appello proposto dal Parte_1
e riformare la sentenza n. 7539/2024 depositata dal Giudice di Pace di
[...] Pt_1 in data 2.01.2024 e, per l'effetto, confermare il verbale di accertamento n. 944406/2023, elevato dalla Polizia Locale di e le statuizioni ivi contenute, in Pt_1 particolare condannando al pagamento della sanzione pecuniaria nella CP_1 misura non inferiore alla metà del massimo previsto per l'infrazione accertata (violazione dell'art. 142, comma 8 Dlgs. 285/1992 - €. 462,66). Con vittoria delle spese del primo grado di giudizio, come da nota spese depositata dal Funzionario della Polizia Locale pari ad €. 150,00, e del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” Pt_1
APPELLATO:
L'“Ill.mo Tribunale adito disattesa e respinta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, Voglia rigettare l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n.7539/2023 del Giudice di Pace di e confermare la sentenza Pt_1 impugnata. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”
pagina 3 di 8
Ragioni della decisione
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 7539/2023 depositata Parte_1
dal giudice di pace di Milano in data 2.1.2024.
Con tale sentenza, in accoglimento del ricorso proposto da è stato CP_1
annullato il verbale n.944406/2023/1/1/1 relativo alla violazione dell'articolo 142 ottavo comma del codice della strada per avere il conducente del veicolo targato EZ672JV, di proprietà dello stesso superato il limite massimo di velocità di oltre 10 e CP_1
non oltre 40 km/h (velocità rilevata 72, effettiva 67, consentita a 50 km/h).
Il giudice di pace ha infatti ritenuto che la mancata omologa dell'apparecchiatura T-
Expeed V 2.0 da parte del , essendo intervenuta Controparte_2
soltanto un'approvazione da parte del Controparte_3
mediante determina dirigenziale, comportasse l'illegittimità della misurazione effettuata, dal momento che, per l'omologazione e per l'approvazione, sono previste due procedure completamente diverse.
Il nell'atto di appello, ha dedotto la erronea applicazione e Parte_1
interpretazione della normativa vigente in materia di omologazione e approvazione di sistemi per il rilevamento automatico della velocità, di cui agli artt. 45 comma 6, 142 comma 6 e 201 comma 1 ter c.d.s., 192 e 345 DPR 495/1992, evidenziando la equivalenza della omologazione o della approvazione ai fini della legittimità dell'utilizzo dello strumento costituito dall'autovelox sulla base dell'esame delle disposizioni normative richiamate.
L'appellante ha inoltre lamentato la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui si afferma che “l'autovelox debba essere munito di omologazione o di approvazione”, rilevando che, dal tenore letterale del verbale n. 944406/2023 prodotto dalla parte ricorrente quale doc. 1 nel giudizio di primo grado e prodotto quale doc. 2 in appello, pagina 4 di 8 emerge che nel medesimo sono indicati tutti gli elementi necessari a comprovare la regolare approvazione e taratura dello strumento, attraverso l'indicazione dei Decreti
Ministeriali e di tutta la documentazione attestante la funzionalità dell'impianto fisso, avente matricola 2115 T-EXSPEED V.2 CP_4
2. L'appellato si è costituito, richiamando l'orientamento costante della Corte di
Cassazione, a partire dall'ordinanza n.10505 del 18 aprile 2024, secondo il quale la semplice approvazione non è di per sé sufficiente a far ritenere legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox. Ha chiesto quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
3. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con l'ordinanza n. 10505/24 la Corte di Cassazione, relativamente alla questione oggetto di controversia in questa sede, ha affermato che “La questione relativa alla validità delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'art. 142 cds nei casi in cui il rilievo della velocità è stato effettuato con apparecchiature non omologate ma oggetto del diverso procedimento di approvazione, ha dato adito ad un nutrito contenzioso, fonte di opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito. Secondo una ricostruzione fatta propria da diverse pronunce del Tribunale di Milano, le differenze nelle procedure di omologa e approvazione non sono state ritenute sufficienti ad escludere la validità delle contestazioni di violazioni accertate mediante apparecchiature approvate e non omologate. Tuttavia, la Corte di Cassazione è intervenuta di recente sul tema con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, nella quale ha affermato il seguente principio “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata
pagina 5 di 8 disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del
1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. La Corte ha osservato che soltanto il procedimento di omologazione, in quanto volto ad autorizzare in serie la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, integra una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura tecnica e che, proprio per tale connotazione, è idonea a garantire, testualmente “la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Tale orientamento, che appare condivisibile, è stato successivamente confermato dalla
Suprema Corte con le ordinanze n.20913 del 26 luglio 2024, n.2857 del 5 febbraio 2025,
n.12924 del 14 maggio 2025, n. 13966 del 26 maggio 2025 e, più di recente, con l'ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025, che ha ribadito il principio secondo il quale non vi è alcuna equiparazione tra la procedura dell'approvazione e quella dell'omologazione e, in relazione alla necessità di sottoporre a quest'ultima i mezzi di rilevamento elettronici, ha osservato che “l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire
“fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità”.
Né può affermarsi, come rileva l'appellante, richiamando il principio di non contestazione applicato dal Tribunale di Bologna con la sentenza esibita in udienza, che l'appellato ha riconosciuto la propria responsabilità e che, quindi, applicando il principio sancito dall'art. 115 c.p.c., si potrebbe arrivare a sostenere che la violazione è comunque provata. Difatti, nel proprio ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
[...]
ha contestato anche l'attendibilità delle rilevazioni fotografiche, evidenziando CP_1
pagina 6 di 8 che le stesse “non consentono di poter affermare con assoluta certezza che l'autovettura sanzionata abbia commesso la contestata infrazione” (pag.7 del ricorso).
Parimenti, non appare rilevante l'affermazione contenuta nel secondo motivo di appello, secondo la quale la motivazione del giudice di pace è contraddittoria laddove si afferma che “l'autovelox debba essere munito di omologazione o di approvazione”, dal momento che tale parte della motivazione non inficia il ragionamento logico seguito dal giudice per affermare, attraverso il richiamo alla sentenza n.22499/2018 della Corte costituzionale, che solo la procedura dell'omologazione, unitamente ai controlli periodici di funzionamento e taratura, garantisce l'affidabilità della rilevazione delle infrazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri minimi
(considerata l'esiguità del valore della causa e la limitata attività processuale svolta) fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dal all'appellante. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto dal , confermando la sentenza n. Parte_1
7539/2023, depositata dal giudice di pace di Milano in data 2.1.2024;
pagina 7 di 8 - condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in CP_1
€ 332,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice NN ES
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24920/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
APPELLATO
Oggi 5 novembre 2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa NN ES, sono comparsi:
Per il , l'avv. CHANTAL RHO Parte_1
Per l'avv. COSTANZA TT in sostituzione dell'avv. CP_1
NL TT
Il Giudice invita le parti alla discussione;
Le procuratrici delle parti precisano le conclusioni come da atto di appello e comparsa di costituzione;
l'avv. Rho, per l'appellante, esibisce sentenza del Tribunale di Bologna r.g.n. 13040/2024 del 10.7.2025 che si discosta dall'orientamento ultimamente assunto dalla Corte di Cassazione. L'appellato richiama la giurisprudenza della Cassazione, anche la recente ordinanza n.26521/2025. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NN ES
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN ES ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24920/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN AR, dell'avv. PAOLA COZZI e dell'avv. CHANTAL RHO presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della Guastalla, 6 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
NL TT presso il quale è elettivamente domiciliato in Cutrofiano Via E.
Filiberto, 11, presso il difensore
APPELLATO
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico d'Appello, contrariis rejectis:
- per le ragioni esposte in narrativa, accogliere l'appello proposto dal Parte_1
e riformare la sentenza n. 7539/2024 depositata dal Giudice di Pace di
[...] Pt_1 in data 2.01.2024 e, per l'effetto, confermare il verbale di accertamento n. 944406/2023, elevato dalla Polizia Locale di e le statuizioni ivi contenute, in Pt_1 particolare condannando al pagamento della sanzione pecuniaria nella CP_1 misura non inferiore alla metà del massimo previsto per l'infrazione accertata (violazione dell'art. 142, comma 8 Dlgs. 285/1992 - €. 462,66). Con vittoria delle spese del primo grado di giudizio, come da nota spese depositata dal Funzionario della Polizia Locale pari ad €. 150,00, e del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” Pt_1
APPELLATO:
L'“Ill.mo Tribunale adito disattesa e respinta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, Voglia rigettare l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n.7539/2023 del Giudice di Pace di e confermare la sentenza Pt_1 impugnata. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”
pagina 3 di 8
Ragioni della decisione
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 7539/2023 depositata Parte_1
dal giudice di pace di Milano in data 2.1.2024.
Con tale sentenza, in accoglimento del ricorso proposto da è stato CP_1
annullato il verbale n.944406/2023/1/1/1 relativo alla violazione dell'articolo 142 ottavo comma del codice della strada per avere il conducente del veicolo targato EZ672JV, di proprietà dello stesso superato il limite massimo di velocità di oltre 10 e CP_1
non oltre 40 km/h (velocità rilevata 72, effettiva 67, consentita a 50 km/h).
Il giudice di pace ha infatti ritenuto che la mancata omologa dell'apparecchiatura T-
Expeed V 2.0 da parte del , essendo intervenuta Controparte_2
soltanto un'approvazione da parte del Controparte_3
mediante determina dirigenziale, comportasse l'illegittimità della misurazione effettuata, dal momento che, per l'omologazione e per l'approvazione, sono previste due procedure completamente diverse.
Il nell'atto di appello, ha dedotto la erronea applicazione e Parte_1
interpretazione della normativa vigente in materia di omologazione e approvazione di sistemi per il rilevamento automatico della velocità, di cui agli artt. 45 comma 6, 142 comma 6 e 201 comma 1 ter c.d.s., 192 e 345 DPR 495/1992, evidenziando la equivalenza della omologazione o della approvazione ai fini della legittimità dell'utilizzo dello strumento costituito dall'autovelox sulla base dell'esame delle disposizioni normative richiamate.
L'appellante ha inoltre lamentato la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui si afferma che “l'autovelox debba essere munito di omologazione o di approvazione”, rilevando che, dal tenore letterale del verbale n. 944406/2023 prodotto dalla parte ricorrente quale doc. 1 nel giudizio di primo grado e prodotto quale doc. 2 in appello, pagina 4 di 8 emerge che nel medesimo sono indicati tutti gli elementi necessari a comprovare la regolare approvazione e taratura dello strumento, attraverso l'indicazione dei Decreti
Ministeriali e di tutta la documentazione attestante la funzionalità dell'impianto fisso, avente matricola 2115 T-EXSPEED V.2 CP_4
2. L'appellato si è costituito, richiamando l'orientamento costante della Corte di
Cassazione, a partire dall'ordinanza n.10505 del 18 aprile 2024, secondo il quale la semplice approvazione non è di per sé sufficiente a far ritenere legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox. Ha chiesto quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
3. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con l'ordinanza n. 10505/24 la Corte di Cassazione, relativamente alla questione oggetto di controversia in questa sede, ha affermato che “La questione relativa alla validità delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'art. 142 cds nei casi in cui il rilievo della velocità è stato effettuato con apparecchiature non omologate ma oggetto del diverso procedimento di approvazione, ha dato adito ad un nutrito contenzioso, fonte di opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito. Secondo una ricostruzione fatta propria da diverse pronunce del Tribunale di Milano, le differenze nelle procedure di omologa e approvazione non sono state ritenute sufficienti ad escludere la validità delle contestazioni di violazioni accertate mediante apparecchiature approvate e non omologate. Tuttavia, la Corte di Cassazione è intervenuta di recente sul tema con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, nella quale ha affermato il seguente principio “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata
pagina 5 di 8 disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del
1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. La Corte ha osservato che soltanto il procedimento di omologazione, in quanto volto ad autorizzare in serie la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, integra una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura tecnica e che, proprio per tale connotazione, è idonea a garantire, testualmente “la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Tale orientamento, che appare condivisibile, è stato successivamente confermato dalla
Suprema Corte con le ordinanze n.20913 del 26 luglio 2024, n.2857 del 5 febbraio 2025,
n.12924 del 14 maggio 2025, n. 13966 del 26 maggio 2025 e, più di recente, con l'ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025, che ha ribadito il principio secondo il quale non vi è alcuna equiparazione tra la procedura dell'approvazione e quella dell'omologazione e, in relazione alla necessità di sottoporre a quest'ultima i mezzi di rilevamento elettronici, ha osservato che “l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire
“fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità”.
Né può affermarsi, come rileva l'appellante, richiamando il principio di non contestazione applicato dal Tribunale di Bologna con la sentenza esibita in udienza, che l'appellato ha riconosciuto la propria responsabilità e che, quindi, applicando il principio sancito dall'art. 115 c.p.c., si potrebbe arrivare a sostenere che la violazione è comunque provata. Difatti, nel proprio ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
[...]
ha contestato anche l'attendibilità delle rilevazioni fotografiche, evidenziando CP_1
pagina 6 di 8 che le stesse “non consentono di poter affermare con assoluta certezza che l'autovettura sanzionata abbia commesso la contestata infrazione” (pag.7 del ricorso).
Parimenti, non appare rilevante l'affermazione contenuta nel secondo motivo di appello, secondo la quale la motivazione del giudice di pace è contraddittoria laddove si afferma che “l'autovelox debba essere munito di omologazione o di approvazione”, dal momento che tale parte della motivazione non inficia il ragionamento logico seguito dal giudice per affermare, attraverso il richiamo alla sentenza n.22499/2018 della Corte costituzionale, che solo la procedura dell'omologazione, unitamente ai controlli periodici di funzionamento e taratura, garantisce l'affidabilità della rilevazione delle infrazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri minimi
(considerata l'esiguità del valore della causa e la limitata attività processuale svolta) fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dal all'appellante. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto dal , confermando la sentenza n. Parte_1
7539/2023, depositata dal giudice di pace di Milano in data 2.1.2024;
pagina 7 di 8 - condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in CP_1
€ 332,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice NN ES
pagina 8 di 8