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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. TO VA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.2.2025
da
(Codice Fiscale e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Barsi del foro di Lecce e presso il suo studio in Lecce elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di riassunzione
Appellante in riassunzione contro
, in persona del della Controparte_1 CP_2
Regione in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Iuri e Camilla Toresini
dell'Avvocatura della Regione e presso la sede della stessa elettivamente domiciliata, giusta delibera della Giunta regionale n. 293 del 2025 e mandato allegato alla comparsa di costituzione in giudizio
Appellata in riassunzione e nei confronti di
(C.F: ), Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te
Appellata in riassunzione/contumace
Conclusioni delle parti costituite per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
in applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con la citata ordinanza, dichiarare, con riferimento all'atto impugnato dalla Controparte_1
con l'atto di appello che il Tribunale ha impartito un provvedimento meramente
[...]
ordinatorio per la prosecuzione del processo, da cui non ha inteso spogliarsi e ha formulato delle osservazioni in termini generali e astratti al fine di orientare le parti alla conciliazione della lite e che tale provvedimento non era impugnabile. Rigettare,
quindi, l'appello, condannando la al pagamento di spese Controparte_1
e competenze difensive anche del giudizio di Cassazione.
Per Controparte_1
Voglia codesta spettabile Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - Accertare e dichiarare che l'ordinanza del Tribunale di Trieste, dd. 17.3.2022, pronunciata nel giudizio pendente sub RG n. 3386/2021, depositata il
24.3.2022, non ha natura decisoria e pertanto non era appellabile. - Con
compensazione delle spese del presente grado e del giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
1. - titolare di una concessione demaniale in località Parte_1 Pt_1
rilasciata nel 2008, avente ad oggetto l'occupazione ed uso di una zona di demanio marittimo per la durata di vent'anni fino al 2028 - conveniva in giudizio avanti il
Tribunale di Trieste la e l Controparte_1 [...]
per sentir accertare, tra l'altro e per quanto rileva ai Controparte_3
fini del presente giudizio, che ai fini della definizione agevolata delle controversie in materia di canoni delle concessioni del demanio marittimo, di cui all'art. 100, commi settimo ed ottavo, D. L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con L. 13 ottobre 2020, n.
126, le somme già versate dal concessionario andavano detratte dal canone dovuto,
dopo operata la riduzione del 70% dello stesso, prevista dalla norma agevolatrice.
Entrambe le convenute si costituivano in giudizio chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree. L' eccepiva altresì pregiudizialmente e CP_3 CP_4
preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. in favore del giudice amministrativo e la propria carenza di legittimazione passiva.
2. Con ordinanza 17.3.2022 il giudice istruttore del Tribunale di Trieste, ritenuto che la disposizione di cui all'art. 100, comma 7, L. n. 104/2020 era da interpretarsi nel senso che per la rideterminazione del canone occorreva dapprima ridurre del 70% le somme richieste dall'Amministrazione e successivamente sottrarre le somme già pagate a titolo di canone dalla concessionaria, fissava udienza per verificare la disponibilità delle parti a raggiungere un accordo stragiudiziale, prima di assegnare i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
3. La F.V.G., dissentendo dall'interpretazione della norma Controparte_1
prospettata dal tribunale in quanto, a suo dire, le somme già versate dalla concessionaria andavano sottratte dal canone prima di effettuare l'abbattimento del
70%, e sul presupposto che l'ordinanza avesse carattere decisorio, interponeva appello.
si costituiva e resisteva all'appello, mentre l Parte_1 Controparte_3
rimaneva contumace.
4. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza emessa in data 12.7.2023,
definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello della F.V.G. Controparte_1
ritenendo: i) che l'ordinanza era impugnabile poiché all'interpretazione data alla norma dal tribunale conseguivano effetti determinanti sulla quantificazione del credito della sicchè essa di fatto decideva la questione controversa, come previsto dall'art. CP_1
279, comma 2, n. 4, cpc;
ii) nel merito, che la detrazione delle somme pagate dalla concessionaria doveva essere effettuata prima e sull'importo risultante andava poi applicata la riduzione. Condannava quindi alla rifusione della metà Parte_1
delle spese di lite, che compensava per il restante mezzo.
5. interponeva ricorso per Cassazione con due motivi, in accoglimento Parte_1
dei quali la Suprema Corte, con sentenza in data 24.12.2024, annullava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Trieste anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
6. Accogliendo il primo motivo del ricorso di la Corte di Parte_1
Cassazione ha affermato il carattere meramente ordinatorio e dunque l'inappellabilità
dell'ordinanza del Tribunale di Trieste. In dichiarato accoglimento del secondo motivo,
ha affermato doversi tener conto, ai fini della determinazione della percentuale del 30%
del canone concessorio prevista dall'art. 100, settimo comma, D.L. 104/2020, delle somme già versate dal contribuente, anche ove il pagamento sia avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica.
6. ha riassunto la causa rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe Parte_1
ed in particolare insistendo per il rigetto dell'appello della perché Controparte_1
proposto avverso provvedimento non impugnabile e provveda sulle spese del giudizio,
anche per la fase di legittimità.
La F.V.G. si è costituita chiedendo dichiararsi l'inappellabilità Controparte_1
dell'ordinanza 17.3.2022 del Tribunale di Trieste siccome priva di natura decisoria e compensarsi le spese dell'appello e del giudizio di legittimità.
Non si è costituita l . Controparte_3
7. E' legittima la contumacia dell' , Controparte_3
ritualmente notificata e non costituitasi in giudizio.
8. Va dichiarata, l'improponibilità dell'appello della F.V.G., Controparte_1
siccome proposto avverso un provvedimento - l'ordinanza emessa in data 17.3.2022
dal Tribunale di Trieste – che in fase rescindente è stato dichiarato privo di carattere decisorio e perciò inappellabile.
9. In mancanza di una decisione sulla situazione giuridica controversa atta a costituire oggetto di gravame, ed attesa la prosecuzione in primo grado del giudizio non ancora pervenuto in fase decisoria, non vi è luogo in questa sede a statuizioni ulteriori che investano il merito della lite.
9. Le spese dell'appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio tra le parti costituite seguono la soccombenza della appellata in riassunzione, che CP_1
ad esse ha dato causa impugnando un provvedimento inappellabile. Alle liquidazioni si provvede come da dispositivo, ridotte al minimo, in considerazione dell'attività
difensiva effettivamente svolta, le competenze della presente fase di rinvio.
Nulla per le spese tra dette parti e l . Controparte_3
p.q.m.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara improponibile l'appello della Controparte_1
avverso l'ordinanza 17.3.2022 del Tribunale di Trieste;
2) condanna la alla integrale rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di , spese che liquida: Parte_1
- quanto all'appello, in euro 9.515,00 per competenze;
- quanto al giudizio di Cassazione, in euro 5.513,00 per competenze;
- quanto al presente giudizio, in euro 4.996,00 per competenze;
tutti gli importi sono da maggiorarsi del 15% per spese generali forfettarie, oltre Cassa
ed Iva come per legge e se dovuta.
Trieste, 21.10.2025 Il Consigliere estensore
Dott. TO VA
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. TO VA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.2.2025
da
(Codice Fiscale e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Barsi del foro di Lecce e presso il suo studio in Lecce elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di riassunzione
Appellante in riassunzione contro
, in persona del della Controparte_1 CP_2
Regione in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Iuri e Camilla Toresini
dell'Avvocatura della Regione e presso la sede della stessa elettivamente domiciliata, giusta delibera della Giunta regionale n. 293 del 2025 e mandato allegato alla comparsa di costituzione in giudizio
Appellata in riassunzione e nei confronti di
(C.F: ), Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te
Appellata in riassunzione/contumace
Conclusioni delle parti costituite per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
in applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con la citata ordinanza, dichiarare, con riferimento all'atto impugnato dalla Controparte_1
con l'atto di appello che il Tribunale ha impartito un provvedimento meramente
[...]
ordinatorio per la prosecuzione del processo, da cui non ha inteso spogliarsi e ha formulato delle osservazioni in termini generali e astratti al fine di orientare le parti alla conciliazione della lite e che tale provvedimento non era impugnabile. Rigettare,
quindi, l'appello, condannando la al pagamento di spese Controparte_1
e competenze difensive anche del giudizio di Cassazione.
Per Controparte_1
Voglia codesta spettabile Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - Accertare e dichiarare che l'ordinanza del Tribunale di Trieste, dd. 17.3.2022, pronunciata nel giudizio pendente sub RG n. 3386/2021, depositata il
24.3.2022, non ha natura decisoria e pertanto non era appellabile. - Con
compensazione delle spese del presente grado e del giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
1. - titolare di una concessione demaniale in località Parte_1 Pt_1
rilasciata nel 2008, avente ad oggetto l'occupazione ed uso di una zona di demanio marittimo per la durata di vent'anni fino al 2028 - conveniva in giudizio avanti il
Tribunale di Trieste la e l Controparte_1 [...]
per sentir accertare, tra l'altro e per quanto rileva ai Controparte_3
fini del presente giudizio, che ai fini della definizione agevolata delle controversie in materia di canoni delle concessioni del demanio marittimo, di cui all'art. 100, commi settimo ed ottavo, D. L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con L. 13 ottobre 2020, n.
126, le somme già versate dal concessionario andavano detratte dal canone dovuto,
dopo operata la riduzione del 70% dello stesso, prevista dalla norma agevolatrice.
Entrambe le convenute si costituivano in giudizio chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree. L' eccepiva altresì pregiudizialmente e CP_3 CP_4
preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. in favore del giudice amministrativo e la propria carenza di legittimazione passiva.
2. Con ordinanza 17.3.2022 il giudice istruttore del Tribunale di Trieste, ritenuto che la disposizione di cui all'art. 100, comma 7, L. n. 104/2020 era da interpretarsi nel senso che per la rideterminazione del canone occorreva dapprima ridurre del 70% le somme richieste dall'Amministrazione e successivamente sottrarre le somme già pagate a titolo di canone dalla concessionaria, fissava udienza per verificare la disponibilità delle parti a raggiungere un accordo stragiudiziale, prima di assegnare i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
3. La F.V.G., dissentendo dall'interpretazione della norma Controparte_1
prospettata dal tribunale in quanto, a suo dire, le somme già versate dalla concessionaria andavano sottratte dal canone prima di effettuare l'abbattimento del
70%, e sul presupposto che l'ordinanza avesse carattere decisorio, interponeva appello.
si costituiva e resisteva all'appello, mentre l Parte_1 Controparte_3
rimaneva contumace.
4. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza emessa in data 12.7.2023,
definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello della F.V.G. Controparte_1
ritenendo: i) che l'ordinanza era impugnabile poiché all'interpretazione data alla norma dal tribunale conseguivano effetti determinanti sulla quantificazione del credito della sicchè essa di fatto decideva la questione controversa, come previsto dall'art. CP_1
279, comma 2, n. 4, cpc;
ii) nel merito, che la detrazione delle somme pagate dalla concessionaria doveva essere effettuata prima e sull'importo risultante andava poi applicata la riduzione. Condannava quindi alla rifusione della metà Parte_1
delle spese di lite, che compensava per il restante mezzo.
5. interponeva ricorso per Cassazione con due motivi, in accoglimento Parte_1
dei quali la Suprema Corte, con sentenza in data 24.12.2024, annullava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Trieste anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
6. Accogliendo il primo motivo del ricorso di la Corte di Parte_1
Cassazione ha affermato il carattere meramente ordinatorio e dunque l'inappellabilità
dell'ordinanza del Tribunale di Trieste. In dichiarato accoglimento del secondo motivo,
ha affermato doversi tener conto, ai fini della determinazione della percentuale del 30%
del canone concessorio prevista dall'art. 100, settimo comma, D.L. 104/2020, delle somme già versate dal contribuente, anche ove il pagamento sia avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica.
6. ha riassunto la causa rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe Parte_1
ed in particolare insistendo per il rigetto dell'appello della perché Controparte_1
proposto avverso provvedimento non impugnabile e provveda sulle spese del giudizio,
anche per la fase di legittimità.
La F.V.G. si è costituita chiedendo dichiararsi l'inappellabilità Controparte_1
dell'ordinanza 17.3.2022 del Tribunale di Trieste siccome priva di natura decisoria e compensarsi le spese dell'appello e del giudizio di legittimità.
Non si è costituita l . Controparte_3
7. E' legittima la contumacia dell' , Controparte_3
ritualmente notificata e non costituitasi in giudizio.
8. Va dichiarata, l'improponibilità dell'appello della F.V.G., Controparte_1
siccome proposto avverso un provvedimento - l'ordinanza emessa in data 17.3.2022
dal Tribunale di Trieste – che in fase rescindente è stato dichiarato privo di carattere decisorio e perciò inappellabile.
9. In mancanza di una decisione sulla situazione giuridica controversa atta a costituire oggetto di gravame, ed attesa la prosecuzione in primo grado del giudizio non ancora pervenuto in fase decisoria, non vi è luogo in questa sede a statuizioni ulteriori che investano il merito della lite.
9. Le spese dell'appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio tra le parti costituite seguono la soccombenza della appellata in riassunzione, che CP_1
ad esse ha dato causa impugnando un provvedimento inappellabile. Alle liquidazioni si provvede come da dispositivo, ridotte al minimo, in considerazione dell'attività
difensiva effettivamente svolta, le competenze della presente fase di rinvio.
Nulla per le spese tra dette parti e l . Controparte_3
p.q.m.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara improponibile l'appello della Controparte_1
avverso l'ordinanza 17.3.2022 del Tribunale di Trieste;
2) condanna la alla integrale rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di , spese che liquida: Parte_1
- quanto all'appello, in euro 9.515,00 per competenze;
- quanto al giudizio di Cassazione, in euro 5.513,00 per competenze;
- quanto al presente giudizio, in euro 4.996,00 per competenze;
tutti gli importi sono da maggiorarsi del 15% per spese generali forfettarie, oltre Cassa
ed Iva come per legge e se dovuta.
Trieste, 21.10.2025 Il Consigliere estensore
Dott. TO VA
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto