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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/09/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 19/07/24 ed iscritto al n. 3674/24 R.G., da con avv. G. COSMANI RUSTIA, nei confronti di , con avv. D. Parte_1 CP_1
MAJER e avv. F. CESARO;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ha adito questo Tribunale esponendo di aver convissuto more uxorio con la Parte_1 CP_1 dal gennaio 2018 al dicembre 2022 e che dalla relazione sono nate a Trieste, in data 28.12.2018, la figlia e, in data 07.02.2021, la figlia attualmente le parti si alternano Persona_1 Persona_2 settimanalmente nella gestione delle figlie.
Il ricorrente ha chiesto, in via urgente, adottarsi provvedimenti indifferibili in punto iscrizione alla scuola elementare della figlia più grande , che la madre, senza interpellare il SI. in Per_1 Pt_1 violazione dell'art. 337 ter e ss., aveva deciso di iscrivere nell'istituto comprensivo “Divisione Julia”, invece che presso il comprensorio dove la minore aveva frequentato la scuola materna, istituto sloveno
“O. Zupancinc”. Nel merito, il ha chiesto, in via principale, l'affido condiviso delle figlie Pt_1
e con collocamento prevalente presso il padre, salve le visite materne e con obbligo di Per_1 Per_2 contribuzione al mantenimento delle figlie a carico della , ovvero, in estremo subordine, CP_1
l'affido condiviso delle minori con collocamento paritario tra i genitori, alternandosi di settimana in settimana, con mantenimento diretto.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato gli assunti del ricorrente e proposto un diverso CP_1 assetto.
Il Giudice delegato ha sentito le parti e autorizzato la già avvenuta iscrizione scolastica e quindi ha formulato proposta conciliativa, precisata ed integrata con provvedimento del 19/12/24.
pagina 1 di 2 Infine, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In particolare, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori con collocamento paritario a Per_1 Per_2 settimane alterne dal lunedì al lunedì;
2) Le vacanze natalizie verranno suddivise a metà tra i genitori;
ad anni alterni le minori trascorreranno insieme ad un genitore il periodo dalla fine della scuola sino al 30.12, e con l'altro genitore dal 30.12 al 6.01. Le vacanze pasquali saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni. Durante le ferie estive i genitori avranno diritto di trascorrere insieme alle figlie tre settimane anche non continuative da indicare previamente all'altro entro il 30.05.;
3) Il SI. verserà alla SI.ra , quale assegno di mantenimento per le minori, a partire Pt_1 CP_1 dal maggio 2025 del presente accordo, entro il giorno 15 di ogni mese, € 100 mensili cadauna (€
200,00 complessivi) cifra rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, eccetto le spese scolastiche che saranno integralmente a carico della SInora;
CP_1
4) La SI.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico in favore delle figlie;
CP_1
5) Le parti danno atto che il SI. ha versato alla SI.ra l'importo forfettario pari a € Pt_1 CP_1
700 per le mensilità arretrate (da gennaio ad aprile 2025);
6) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle minori.”.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate anche in relazione agli interessi delle figlie minori;
ciò, anche alla luce della documentazione dimessa, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte e parte integrante della presente decisione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 9/09/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 19/07/24 ed iscritto al n. 3674/24 R.G., da con avv. G. COSMANI RUSTIA, nei confronti di , con avv. D. Parte_1 CP_1
MAJER e avv. F. CESARO;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ha adito questo Tribunale esponendo di aver convissuto more uxorio con la Parte_1 CP_1 dal gennaio 2018 al dicembre 2022 e che dalla relazione sono nate a Trieste, in data 28.12.2018, la figlia e, in data 07.02.2021, la figlia attualmente le parti si alternano Persona_1 Persona_2 settimanalmente nella gestione delle figlie.
Il ricorrente ha chiesto, in via urgente, adottarsi provvedimenti indifferibili in punto iscrizione alla scuola elementare della figlia più grande , che la madre, senza interpellare il SI. in Per_1 Pt_1 violazione dell'art. 337 ter e ss., aveva deciso di iscrivere nell'istituto comprensivo “Divisione Julia”, invece che presso il comprensorio dove la minore aveva frequentato la scuola materna, istituto sloveno
“O. Zupancinc”. Nel merito, il ha chiesto, in via principale, l'affido condiviso delle figlie Pt_1
e con collocamento prevalente presso il padre, salve le visite materne e con obbligo di Per_1 Per_2 contribuzione al mantenimento delle figlie a carico della , ovvero, in estremo subordine, CP_1
l'affido condiviso delle minori con collocamento paritario tra i genitori, alternandosi di settimana in settimana, con mantenimento diretto.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato gli assunti del ricorrente e proposto un diverso CP_1 assetto.
Il Giudice delegato ha sentito le parti e autorizzato la già avvenuta iscrizione scolastica e quindi ha formulato proposta conciliativa, precisata ed integrata con provvedimento del 19/12/24.
pagina 1 di 2 Infine, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In particolare, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori con collocamento paritario a Per_1 Per_2 settimane alterne dal lunedì al lunedì;
2) Le vacanze natalizie verranno suddivise a metà tra i genitori;
ad anni alterni le minori trascorreranno insieme ad un genitore il periodo dalla fine della scuola sino al 30.12, e con l'altro genitore dal 30.12 al 6.01. Le vacanze pasquali saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni. Durante le ferie estive i genitori avranno diritto di trascorrere insieme alle figlie tre settimane anche non continuative da indicare previamente all'altro entro il 30.05.;
3) Il SI. verserà alla SI.ra , quale assegno di mantenimento per le minori, a partire Pt_1 CP_1 dal maggio 2025 del presente accordo, entro il giorno 15 di ogni mese, € 100 mensili cadauna (€
200,00 complessivi) cifra rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, eccetto le spese scolastiche che saranno integralmente a carico della SInora;
CP_1
4) La SI.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico in favore delle figlie;
CP_1
5) Le parti danno atto che il SI. ha versato alla SI.ra l'importo forfettario pari a € Pt_1 CP_1
700 per le mensilità arretrate (da gennaio ad aprile 2025);
6) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle minori.”.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate anche in relazione agli interessi delle figlie minori;
ciò, anche alla luce della documentazione dimessa, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte e parte integrante della presente decisione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 9/09/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2