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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 08/04/2024, assunto in decisione in data 12/03/2025 e vertente TRA nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. GAVIRAGHI MARIA ROSA, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. CROCI PAOLA ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 12.03.2025. Con note scritte le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e per l'effetto hanno rassegnato e chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e celebrato in data 22.09.1997 in Cambiago (MI), trascritto nel registro Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune al n. 18 Parte II Serie A Anno 1997;
- ordinare agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Cavenago di Brianza via Dei Mille 6, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, resterà assegnata a con l'arredo ivi contenuto, che Controparte_1 Per_ continuerà ad abitarla con le figlie e le spese condominiali di carattere ordinario e le utenze Per_2 resteranno a carico dell'assegnataria, mentre le spese straordinarie della casa coniugale resteranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, ivi inclusi i costi annuali della polizza assicurativa legata alla casa coniugale.
2. e continueranno a pagare nella misura del 50% le rate del Controparte_1 Parte_1 contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito bancario Banca Popolare di Milano per l'acquisto della predetta unità immobiliare fino alla naturale scadenza dello stesso;
3. Quanto alla GL , maggiorenne, le parti danno atto che il contributo al mantenimento della GL Per_1 Per_ Per_ viene revocato a decorrere da aprile 2024 e nulla sarà dovuto dal padre alla GL a qualsiasi titolo, così come nulla sarà dovuto dalla GL al papà.
4. Le spese di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura in uso alla GL ) restano a carico integralmente della madre. Per_3
5. Quanto alla GL , le parti danno atto che, a decorrere da ottobre 2024 il contributo al Per_2 mantenimento della stessa è pari a € 325,00=, da versarsi entro e non oltre il 15 del mese per 12 mensilità, oltre rivalutazione Istat (prima rivalutazione ottobre 2025), oltre il 50% delle spese extra assegno di cui alle linee Guida presso il Tribunale di Monza, ivi incluse le spese scolastiche/universitarie fino al termine dell'iter di studio già intrapreso da Per_2
6. Le spese di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura in uso a restano a carico integralmente del padre, che verserà, altresì, un contributo di € 20 al mese Parte_2 per la benzina a decorrere dal mese di gennaio 2025.
7. Tutte le suddette somme verranno versate direttamente in favore della GL sul conto corrente Per_2 intestato alla stessa Iban [...].
8. Il padre si impegna a valutare concretamente le necessità di e a corrispondere eventuali somme Per_2 di denaro che la stessa dovesse richiedere, previamente verificate e documentate. Resta inteso che in caso di viaggi – vacanze la GL darà comunicazione al padre con anticipo fornendo tutti i dettagli necessari e concorderà con il padre la possibilità di realizzarlo anche in ragione delle sue disponibilità economiche.
9. si accorderà direttamente con il padre qualora abbia necessità per sue spese personali. Per_2
10. Le parti concordano che la somma di € 800,00= rimborsata dall'Ateneo e relativa alla quota versata dal padre per i costi universitari, resterà nella disponibilità di a tacitazione di ogni arretrato Per_2
(paghette, alle ricariche cellulari e somma per la vacanza). 11. Si dà atto che terrà informato il papà sulla eventuale attività lavorativa svolta dalla stessa. Per_2
12. A tacitazione di qualsivoglia reciproca pretesa tra le parti ed a compensazione delle varie partite di dare/avere, ivi incluse le somme relative alla differenza del contributo al mantenimento di da Per_2 ottobre 2024 a gennaio 2025, nonché le spese per il cane, le parti danno atto che verserà Parte_1 la somma complessiva di € 1.083,00 sul conto della GL mediante 7 rate mensili: sei rate di € Per_2
154,00 e l'ultima di € 159,00, a partire dal 30 marzo 2025 e fino al 30 settembre 2025 compreso. 13. Le parti danno atto che le spese relative al cane saranno interamente a carico di CP_1
[...]
14. Ciascuna parte terrà a proprio a carico le spese legali mentre il contributo unificato relativo alla presente istanza di conversone sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 23.11.2021. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che della GL (25.04.2002), maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 08/04/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a Cambiago (MI) in data 22.09.1997 (e trascritto nei Pt_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Cambiago (MI) atto n.18, parte II, serie A, anno 1997), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cambiago (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 08/04/2024, assunto in decisione in data 12/03/2025 e vertente TRA nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. GAVIRAGHI MARIA ROSA, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. CROCI PAOLA ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 12.03.2025. Con note scritte le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e per l'effetto hanno rassegnato e chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e celebrato in data 22.09.1997 in Cambiago (MI), trascritto nel registro Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune al n. 18 Parte II Serie A Anno 1997;
- ordinare agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Cavenago di Brianza via Dei Mille 6, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, resterà assegnata a con l'arredo ivi contenuto, che Controparte_1 Per_ continuerà ad abitarla con le figlie e le spese condominiali di carattere ordinario e le utenze Per_2 resteranno a carico dell'assegnataria, mentre le spese straordinarie della casa coniugale resteranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, ivi inclusi i costi annuali della polizza assicurativa legata alla casa coniugale.
2. e continueranno a pagare nella misura del 50% le rate del Controparte_1 Parte_1 contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito bancario Banca Popolare di Milano per l'acquisto della predetta unità immobiliare fino alla naturale scadenza dello stesso;
3. Quanto alla GL , maggiorenne, le parti danno atto che il contributo al mantenimento della GL Per_1 Per_ Per_ viene revocato a decorrere da aprile 2024 e nulla sarà dovuto dal padre alla GL a qualsiasi titolo, così come nulla sarà dovuto dalla GL al papà.
4. Le spese di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura in uso alla GL ) restano a carico integralmente della madre. Per_3
5. Quanto alla GL , le parti danno atto che, a decorrere da ottobre 2024 il contributo al Per_2 mantenimento della stessa è pari a € 325,00=, da versarsi entro e non oltre il 15 del mese per 12 mensilità, oltre rivalutazione Istat (prima rivalutazione ottobre 2025), oltre il 50% delle spese extra assegno di cui alle linee Guida presso il Tribunale di Monza, ivi incluse le spese scolastiche/universitarie fino al termine dell'iter di studio già intrapreso da Per_2
6. Le spese di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura in uso a restano a carico integralmente del padre, che verserà, altresì, un contributo di € 20 al mese Parte_2 per la benzina a decorrere dal mese di gennaio 2025.
7. Tutte le suddette somme verranno versate direttamente in favore della GL sul conto corrente Per_2 intestato alla stessa Iban [...].
8. Il padre si impegna a valutare concretamente le necessità di e a corrispondere eventuali somme Per_2 di denaro che la stessa dovesse richiedere, previamente verificate e documentate. Resta inteso che in caso di viaggi – vacanze la GL darà comunicazione al padre con anticipo fornendo tutti i dettagli necessari e concorderà con il padre la possibilità di realizzarlo anche in ragione delle sue disponibilità economiche.
9. si accorderà direttamente con il padre qualora abbia necessità per sue spese personali. Per_2
10. Le parti concordano che la somma di € 800,00= rimborsata dall'Ateneo e relativa alla quota versata dal padre per i costi universitari, resterà nella disponibilità di a tacitazione di ogni arretrato Per_2
(paghette, alle ricariche cellulari e somma per la vacanza). 11. Si dà atto che terrà informato il papà sulla eventuale attività lavorativa svolta dalla stessa. Per_2
12. A tacitazione di qualsivoglia reciproca pretesa tra le parti ed a compensazione delle varie partite di dare/avere, ivi incluse le somme relative alla differenza del contributo al mantenimento di da Per_2 ottobre 2024 a gennaio 2025, nonché le spese per il cane, le parti danno atto che verserà Parte_1 la somma complessiva di € 1.083,00 sul conto della GL mediante 7 rate mensili: sei rate di € Per_2
154,00 e l'ultima di € 159,00, a partire dal 30 marzo 2025 e fino al 30 settembre 2025 compreso. 13. Le parti danno atto che le spese relative al cane saranno interamente a carico di CP_1
[...]
14. Ciascuna parte terrà a proprio a carico le spese legali mentre il contributo unificato relativo alla presente istanza di conversone sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 23.11.2021. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che della GL (25.04.2002), maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 08/04/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a Cambiago (MI) in data 22.09.1997 (e trascritto nei Pt_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Cambiago (MI) atto n.18, parte II, serie A, anno 1997), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cambiago (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona