CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
Parte_1
(p.i. ) in persona del legale liquidatore p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Alfredo Caggiula, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Meli, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
. 249/2022 RG - 1 - dott.ssa
[...] Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1288/18 del Tribunale di Lecce, con il quale su istanza del Controparte_1
veniva condannata al pagamento della somma di € 70.744,28 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni concessori per la gestione dell'impianto sportivo natatorio sito nel di per il periodo CP_1 CP_1
intercorrente tra settembre 2014 e giugno 2018, come da fatture in atti.
Contestava che negli anni 2014, 2015 e 2016 era stata costretta ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria urgenti, per un ammontare di € 28.238,58, come comunicato con nota del 06/04/2016 e, poi, negli ultimi mesi del 2016 e nei primi mesi del 2017 aveva eseguito ulteriori lavori di manutenzione straordinaria urgenti per complessivi € 25.365,80, così chiedendo che la somma complessiva di
€ 53.604,38 fosse compensata con il credito vantato dal Inoltre Controparte_1
deduceva che nel corso del 2017 era emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori all'impianto idraulico per € 6.085,00 oltre IVA, all'impianto elettrico per €
12.863,00 oltre iva, agli infissi esterni per € 3.500,00 oltre iva, nonché di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, previa sostituzione degli estintori e degli idranti presenti nella struttura, cosicché a fronte dell'inerzia del pure invitato più volte ad intervenire, era stato necessario Controparte_1
sospendere già da diverso tempo l'attività sportiva. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, comunque, che la somma di € 53.604,38 fosse compensata con il maggior credito del e la residua somma fosse Controparte_1
dichiarata non esigibile per il grave inadempimento del stesso, con CP_1
vittoria di spese processuali.
Si costituiva il contestando la domanda e deducendo che la Controparte_1
. 249/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Pt_2 convenzione, sottoscritta il 23/03/2015, con la quale era stato regolato il rapporto concessorio del servizio e della piscina comunale, stabiliva, a carico del concessionario, la manutenzione ordinaria degli impianti, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sarebbero stati a carico del Sottolineava CP_1
come i lavori, di cui la società opponente chiedeva il rimborso, non avessero natura straordinaria, non fossero stati preventivamente autorizzati né comunicati all'ente come previsto dall'art. 15 della convenzione e non rivestissero alcun carattere di urgenza, che solo avrebbe potuto giustificare l'intervento della società sportiva, anche senza preventiva autorizzazione comunale. In ogni caso per effetto degli obblighi e rinunce espresse nell'atto di convenzione la società
aveva rinunciato a qualsiasi indennizzo, rimborso e risarcimento per ogni tipo di lavoro effettuato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU veniva decisa con sentenza n. 2608/2021 pubblicata in data 29/09/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce rigettava l'opposizione.
Sulla base delle emergenze istruttorie e della relazione di CTU, il Tribunale
rilevava che:
A. “… le descrizioni dei lavori riportate nelle fatture, cui rinvia l'atto di opposizione, siano
piuttosto sommarie e sebbene alcune permettano di comprendere la tipologia di interventi
eseguiti, comunque dalle stesse non si evincono in modo chiaro i dati relativi alla quantità
delle lavorazioni, ai fini di una più congrua e idonea identificazione, sia con riferimento
all'esecuzione di opere edili e acquisti di materiali, che con riferimento alle fatture emesse
per manutenzione impiantistica” (cfr. sentenza);
B. a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria delle opere asseritamente
Proc. n. 249/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. eseguite non emergeva agli atti come anche rilevato dalla consulenza, alcuna comunicazione preventiva in relazione alle opere di cui alle fatture poste a base della richiesta avanzata dall'opponente;
C. “sotto altro profilo, poi, proprio alla luce della già evidenziata difficoltà di identificare e
riscontrare oggettivamente i lavori in tesi eseguiti dalla società sportiva, peraltro in gran
parte classificabili come manutenzione ordinaria, non appare possibile neppure
comprendere nello specifico l'eventuale urgenza delle opere eseguite, in assenza di riscontri
oggettivi della loro indifferibilità cosicché, non solo non risulta provato che il CP_1
abbia assentito alcuna opera da parte della società sportiva, come previsto dall'art. 15
della convenzione stipulata il 23.3.2015, ma non risulta neppure provato che sia stata
avanzata alcuna richiesta di intervento per tali lavori”;
D. “Per quanto concerne, poi, l'altro profilo di inadempimento contestato al Controparte_1
in relazione alla necessità che sarebbe emersa nel 2017 di eseguire ulteriori lavori
all'impianto idraulico e all'impianto elettrico, richiamati dalla nota della Parte_1
del 27.2.2017, appare sufficiente rilevare come tale missiva appaia alquanto generica e
non sia stata seguita da alcuna segnalazione più specifica, né abbia trovato adeguato
riscontro attraverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata, dovendosi al riguardo
osservare come il CTU che ha potuto visitare i luoghi di causa ad agosto 2020, abbia
rilevato un generale stato di abbandono e di degrado della struttura ormai lasciata dalla
società sportiva, cosicché se, da un lato, per rimettere in funzione l'impianto sarebbero
all'attualità necessari numerosi interventi su strutture ed impianti, dall'altro, però, non
appare possibile individuare se a febbraio 2017 fossero necessari interventi di
manutenzione straordinaria a carico del ”; CP_1
E. “Alla luce di queste considerazioni, dunque, sulla base del generale principio dell'onere
Proc. n. 249/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della prova di cui all'art. 2697 c.c., alla cui stregua chi vuole far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda, non può che conseguire il rigetto dell'opposizione, con la
conferma del decreto opposto, già provvisoriamente esecutivo, atteso che da un lato risulta
adeguatamente provato l'ammontare del credito vantato dal che non ha Controparte_1
formato oggetto di specifica contestazione corrispondendo meramente a canoni non pagati,
mentre d'altro canto la Sportiva opponente non ha fornito un adeguato ed Pt_1
esauriente riscontro probatorio alla sua versione dei fatti di causa in ordine al credito
oggetto dell'eccezione di compensazione sollevata con l'opposizione”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello
[...]
con atto di citazione del 24/03/2022 chieden- Parte_4
done la riforma con unico motivo.
Si è costituito il resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la società appellante ha censurato la sentenza per non avere ri-
tenuto dimostrato attraverso il paradigma dell'art. 115 cod. proc. civ.: a)
l'esecuzione delle opere, peraltro riportate dalle fatture allegate, e la loro natura straordinaria;
b) l'esigenza di opere urgenti e indifferibili nel 2017 e l'inerzia del cui seguiva la rescissione del contratto da parte della società; elemento CP_1
questo ultimo che racchiudeva in sé la prova dell'inadempimento dell'ente.
Proc. n. 249/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Sostiene quindi l'appellante che:
il Tribunale, “ai fini della individuazione delle opere effettivamente eseguite dal conces-
sionario, avrebbe dovuto dare per acquisito:
- che le forniture e i lavori oggetto delle fatture erano stati rispettivamente erogate ed ese-
guiti;
- che l'anticipata restituzione dell'impianto, da parte del concessionario, senza eccezioni
o riserve del era sintomatica della volontà di quest'ultimo di non dare cor- CP_1
so agli ulteriori necessari adempimenti per rendere agibile l'impianto, e, in definiti-
va, per rendere eseguibili le reciproche prestazioni.” (cfr. appello);
non sarebbe decisivo nella fattispecie stabilire la rilevanza dell'autorizzazione o meno del ad eseguire determinate opere ma se la mancata esecu- CP_1
zione di quegli interventi possa configurare un grave inadempimento del alle proprie obbligazioni tali da pregiudicare il suo diritto al canone. CP_1
A fronte della eccezione di inadempimento della società opponente, il CP_1
sul quale incontestabilmente incombeva l'onere, non avrebbe dimostrato di avere eseguito le opere di straordinaria amministrazione tali da rendere fruibile l'impianto; ne conseguirebbe quindi per l'ente la inesigibilità del pagamento dei canoni.
Si interroga l'appellante su come il CTU, e il giudice poi, non abbia tratto dal tipo di fornitura eseguita e riportata in fattura il carattere della urgenza e della indiffe-
ribilità in quanto necessari per il proseguimento dell'attività.
Il motivo è destituito di fondamento.
Si premette che sono a carico del unicamente le opere di natura straordi- CP_1
naria previa autorizzazione delle stesse come da convenzione stipulata tra le parti.
Proc. n. 249/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ciò detto, nella fattispecie, a norma dell'art. 2697 cod. civ., incombeva sull'opponente dimostrare la tipologia, la quantità delle opere eseguite, la loro na-
tura urgente e la prevista autorizzazione del CP_1
Ebbene l'opponente non è riuscita a fornire nessuna di dette dimostrazioni.
Indimostrata è rimasta la quantità e la tipologia specifica delle opere. Ed infatti,
come rilevato dallo stesso CTU, che ha analizzato nel dettaglio le fatture incluse nell'allegato 5 del fascicolo di parte: “… si constata che le descrizioni delle relative presta-
zioni sono piuttosto sommarie. Seppur alcune permettano di comprendere la tipologia di intervento
eseguita, comunque da questa non si evincono, per esempio, i dati relativi alla quantità delle lavo-
razioni, ai fini di una congrua e idonea identificazione. I primi documenti fiscali fanno riferimento
principalmente alla esecuzione di opere edili e acquisti di materiali. Le spese secondo le indicazio-
ni temporali presenti nelle fatture sono state sostenute in un periodo di tempo compreso tra il
2014 e 2016 (si rileva inoltre la presenza di fatture con data antecedente l'avvio della conces-
sione. Le fatture presenti all'interno dell'allegato 6 del fascicolo di parte ... si riferiscono preva-
lentemente per manutenzione impiantistica in un periodo di tempo tra settembre anno 2016 e
dicembre 2017. Anch'esse sono identificate da una descrizione generica. Le informazioni rila-
sciate dunque non premettono di individuare con precisione la qualità e quantità delle lavora-
zioni” (cfr. CTU pag. 4). Né l'appellante ha mosso valide censure atte a smentire la motivazione della sentenza che ha aderito alle osservazioni del consulente.
Il principio di non contestazione, richiamato dall'appellante, com'è noto, non opera laddove non siano specifici e dettagliati i fatti allegati dall'altra parte. Nella
specie è incontroversa la genericità delle opere eseguite e la impossibilità di indi-
viduarle con certezza nella loro quantità e qualità sicché davvero non era esigibile una contestazione specifica da parte dell'ente.
Proc. n. 249/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il superiore rilievo già di per sé sarebbe sufficiente per ritenere non fondata l'opposizione e, tuttavia, si vuole anche precisare che non vi è nemmeno prova che trattavasi di opere straordinarie urgenti e indifferibili per il prosieguo dell'attività tale da sostenere l'inadempimento del CP_1
Ed infatti non vi è prova in atti, come già rilevato dal Tribunale, di richieste inol-
trare all'ente di interventi urgenti specifici, né nessuna altra prova a tal fine è stata articolata ed espletata nel processo.
Ma se ciò non bastasse, come rilevato dal CTU a seguito della analisi documenta-
le, “buona parte dei documenti citano interventi di manutenzione ordinaria e i restanti indicati
sul conto come manutenzione straordinaria in realtà non sono dettagliati adeguatamente. Ciò
non permette di comprendere nello specifico la tipologia della opera eseguita né tanto meno
l'urgenza” (cfr. CTU).
Non condivisibile appare la censura a questo riguardo proposta da parte dell'appellante che si limita a rimandare al CTU e al giudice la individuazione del-
la urgenza dei lavori laddove tale onere incombeva incontrovertibilmente sull'opponente.
Non vi è in ogni caso prova di assenso del a tali opere (assenso richie- CP_1
sto dalla convenzione) tanto da poter legittimamente pretendere la compensa-
zione con il credito vantato dall'ente.
Vi è da rilevare poi che l'opponente continua a lamentare che l'asserito inadem-
pimento del possa legittimare il mancato pagamento dei canoni, sul cui CP_1
ammontare non vi è contestazione, ma non ha dimostrato né chiesto di dimo-
strare il mancato o significativo ridotto godimento dell'immobile in quanto causato dalla mancanza degli interventi in parola, sicché appare difficile ed anzi impossibile
Proc. n. 249/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. stabilire l'incidenza del preteso inadempimento sul sinallagma contrattuale.
Si evidenzia che la rescissione del contratto, non costituisce elemento che da solo possa dimostrare la colpevole inerzia del nel 2017 come allegata, atteso CP_1
che oltre alla generica missiva del 22/07/2017, cui non è seguita alcuna altra con-
testazione, non vi è prova di quali specifici lavori urgenti necessitava la piscina o altro elemento che possa suffragare l'assunto, come già stabilito dal Tribunale.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 249/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
Parte_1
(p.i. ) in persona del legale liquidatore p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Alfredo Caggiula, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Meli, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
. 249/2022 RG - 1 - dott.ssa
[...] Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1288/18 del Tribunale di Lecce, con il quale su istanza del Controparte_1
veniva condannata al pagamento della somma di € 70.744,28 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni concessori per la gestione dell'impianto sportivo natatorio sito nel di per il periodo CP_1 CP_1
intercorrente tra settembre 2014 e giugno 2018, come da fatture in atti.
Contestava che negli anni 2014, 2015 e 2016 era stata costretta ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria urgenti, per un ammontare di € 28.238,58, come comunicato con nota del 06/04/2016 e, poi, negli ultimi mesi del 2016 e nei primi mesi del 2017 aveva eseguito ulteriori lavori di manutenzione straordinaria urgenti per complessivi € 25.365,80, così chiedendo che la somma complessiva di
€ 53.604,38 fosse compensata con il credito vantato dal Inoltre Controparte_1
deduceva che nel corso del 2017 era emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori all'impianto idraulico per € 6.085,00 oltre IVA, all'impianto elettrico per €
12.863,00 oltre iva, agli infissi esterni per € 3.500,00 oltre iva, nonché di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, previa sostituzione degli estintori e degli idranti presenti nella struttura, cosicché a fronte dell'inerzia del pure invitato più volte ad intervenire, era stato necessario Controparte_1
sospendere già da diverso tempo l'attività sportiva. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, comunque, che la somma di € 53.604,38 fosse compensata con il maggior credito del e la residua somma fosse Controparte_1
dichiarata non esigibile per il grave inadempimento del stesso, con CP_1
vittoria di spese processuali.
Si costituiva il contestando la domanda e deducendo che la Controparte_1
. 249/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Pt_2 convenzione, sottoscritta il 23/03/2015, con la quale era stato regolato il rapporto concessorio del servizio e della piscina comunale, stabiliva, a carico del concessionario, la manutenzione ordinaria degli impianti, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sarebbero stati a carico del Sottolineava CP_1
come i lavori, di cui la società opponente chiedeva il rimborso, non avessero natura straordinaria, non fossero stati preventivamente autorizzati né comunicati all'ente come previsto dall'art. 15 della convenzione e non rivestissero alcun carattere di urgenza, che solo avrebbe potuto giustificare l'intervento della società sportiva, anche senza preventiva autorizzazione comunale. In ogni caso per effetto degli obblighi e rinunce espresse nell'atto di convenzione la società
aveva rinunciato a qualsiasi indennizzo, rimborso e risarcimento per ogni tipo di lavoro effettuato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU veniva decisa con sentenza n. 2608/2021 pubblicata in data 29/09/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce rigettava l'opposizione.
Sulla base delle emergenze istruttorie e della relazione di CTU, il Tribunale
rilevava che:
A. “… le descrizioni dei lavori riportate nelle fatture, cui rinvia l'atto di opposizione, siano
piuttosto sommarie e sebbene alcune permettano di comprendere la tipologia di interventi
eseguiti, comunque dalle stesse non si evincono in modo chiaro i dati relativi alla quantità
delle lavorazioni, ai fini di una più congrua e idonea identificazione, sia con riferimento
all'esecuzione di opere edili e acquisti di materiali, che con riferimento alle fatture emesse
per manutenzione impiantistica” (cfr. sentenza);
B. a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria delle opere asseritamente
Proc. n. 249/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. eseguite non emergeva agli atti come anche rilevato dalla consulenza, alcuna comunicazione preventiva in relazione alle opere di cui alle fatture poste a base della richiesta avanzata dall'opponente;
C. “sotto altro profilo, poi, proprio alla luce della già evidenziata difficoltà di identificare e
riscontrare oggettivamente i lavori in tesi eseguiti dalla società sportiva, peraltro in gran
parte classificabili come manutenzione ordinaria, non appare possibile neppure
comprendere nello specifico l'eventuale urgenza delle opere eseguite, in assenza di riscontri
oggettivi della loro indifferibilità cosicché, non solo non risulta provato che il CP_1
abbia assentito alcuna opera da parte della società sportiva, come previsto dall'art. 15
della convenzione stipulata il 23.3.2015, ma non risulta neppure provato che sia stata
avanzata alcuna richiesta di intervento per tali lavori”;
D. “Per quanto concerne, poi, l'altro profilo di inadempimento contestato al Controparte_1
in relazione alla necessità che sarebbe emersa nel 2017 di eseguire ulteriori lavori
all'impianto idraulico e all'impianto elettrico, richiamati dalla nota della Parte_1
del 27.2.2017, appare sufficiente rilevare come tale missiva appaia alquanto generica e
non sia stata seguita da alcuna segnalazione più specifica, né abbia trovato adeguato
riscontro attraverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata, dovendosi al riguardo
osservare come il CTU che ha potuto visitare i luoghi di causa ad agosto 2020, abbia
rilevato un generale stato di abbandono e di degrado della struttura ormai lasciata dalla
società sportiva, cosicché se, da un lato, per rimettere in funzione l'impianto sarebbero
all'attualità necessari numerosi interventi su strutture ed impianti, dall'altro, però, non
appare possibile individuare se a febbraio 2017 fossero necessari interventi di
manutenzione straordinaria a carico del ”; CP_1
E. “Alla luce di queste considerazioni, dunque, sulla base del generale principio dell'onere
Proc. n. 249/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della prova di cui all'art. 2697 c.c., alla cui stregua chi vuole far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda, non può che conseguire il rigetto dell'opposizione, con la
conferma del decreto opposto, già provvisoriamente esecutivo, atteso che da un lato risulta
adeguatamente provato l'ammontare del credito vantato dal che non ha Controparte_1
formato oggetto di specifica contestazione corrispondendo meramente a canoni non pagati,
mentre d'altro canto la Sportiva opponente non ha fornito un adeguato ed Pt_1
esauriente riscontro probatorio alla sua versione dei fatti di causa in ordine al credito
oggetto dell'eccezione di compensazione sollevata con l'opposizione”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello
[...]
con atto di citazione del 24/03/2022 chieden- Parte_4
done la riforma con unico motivo.
Si è costituito il resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la società appellante ha censurato la sentenza per non avere ri-
tenuto dimostrato attraverso il paradigma dell'art. 115 cod. proc. civ.: a)
l'esecuzione delle opere, peraltro riportate dalle fatture allegate, e la loro natura straordinaria;
b) l'esigenza di opere urgenti e indifferibili nel 2017 e l'inerzia del cui seguiva la rescissione del contratto da parte della società; elemento CP_1
questo ultimo che racchiudeva in sé la prova dell'inadempimento dell'ente.
Proc. n. 249/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Sostiene quindi l'appellante che:
il Tribunale, “ai fini della individuazione delle opere effettivamente eseguite dal conces-
sionario, avrebbe dovuto dare per acquisito:
- che le forniture e i lavori oggetto delle fatture erano stati rispettivamente erogate ed ese-
guiti;
- che l'anticipata restituzione dell'impianto, da parte del concessionario, senza eccezioni
o riserve del era sintomatica della volontà di quest'ultimo di non dare cor- CP_1
so agli ulteriori necessari adempimenti per rendere agibile l'impianto, e, in definiti-
va, per rendere eseguibili le reciproche prestazioni.” (cfr. appello);
non sarebbe decisivo nella fattispecie stabilire la rilevanza dell'autorizzazione o meno del ad eseguire determinate opere ma se la mancata esecu- CP_1
zione di quegli interventi possa configurare un grave inadempimento del alle proprie obbligazioni tali da pregiudicare il suo diritto al canone. CP_1
A fronte della eccezione di inadempimento della società opponente, il CP_1
sul quale incontestabilmente incombeva l'onere, non avrebbe dimostrato di avere eseguito le opere di straordinaria amministrazione tali da rendere fruibile l'impianto; ne conseguirebbe quindi per l'ente la inesigibilità del pagamento dei canoni.
Si interroga l'appellante su come il CTU, e il giudice poi, non abbia tratto dal tipo di fornitura eseguita e riportata in fattura il carattere della urgenza e della indiffe-
ribilità in quanto necessari per il proseguimento dell'attività.
Il motivo è destituito di fondamento.
Si premette che sono a carico del unicamente le opere di natura straordi- CP_1
naria previa autorizzazione delle stesse come da convenzione stipulata tra le parti.
Proc. n. 249/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ciò detto, nella fattispecie, a norma dell'art. 2697 cod. civ., incombeva sull'opponente dimostrare la tipologia, la quantità delle opere eseguite, la loro na-
tura urgente e la prevista autorizzazione del CP_1
Ebbene l'opponente non è riuscita a fornire nessuna di dette dimostrazioni.
Indimostrata è rimasta la quantità e la tipologia specifica delle opere. Ed infatti,
come rilevato dallo stesso CTU, che ha analizzato nel dettaglio le fatture incluse nell'allegato 5 del fascicolo di parte: “… si constata che le descrizioni delle relative presta-
zioni sono piuttosto sommarie. Seppur alcune permettano di comprendere la tipologia di intervento
eseguita, comunque da questa non si evincono, per esempio, i dati relativi alla quantità delle lavo-
razioni, ai fini di una congrua e idonea identificazione. I primi documenti fiscali fanno riferimento
principalmente alla esecuzione di opere edili e acquisti di materiali. Le spese secondo le indicazio-
ni temporali presenti nelle fatture sono state sostenute in un periodo di tempo compreso tra il
2014 e 2016 (si rileva inoltre la presenza di fatture con data antecedente l'avvio della conces-
sione. Le fatture presenti all'interno dell'allegato 6 del fascicolo di parte ... si riferiscono preva-
lentemente per manutenzione impiantistica in un periodo di tempo tra settembre anno 2016 e
dicembre 2017. Anch'esse sono identificate da una descrizione generica. Le informazioni rila-
sciate dunque non premettono di individuare con precisione la qualità e quantità delle lavora-
zioni” (cfr. CTU pag. 4). Né l'appellante ha mosso valide censure atte a smentire la motivazione della sentenza che ha aderito alle osservazioni del consulente.
Il principio di non contestazione, richiamato dall'appellante, com'è noto, non opera laddove non siano specifici e dettagliati i fatti allegati dall'altra parte. Nella
specie è incontroversa la genericità delle opere eseguite e la impossibilità di indi-
viduarle con certezza nella loro quantità e qualità sicché davvero non era esigibile una contestazione specifica da parte dell'ente.
Proc. n. 249/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il superiore rilievo già di per sé sarebbe sufficiente per ritenere non fondata l'opposizione e, tuttavia, si vuole anche precisare che non vi è nemmeno prova che trattavasi di opere straordinarie urgenti e indifferibili per il prosieguo dell'attività tale da sostenere l'inadempimento del CP_1
Ed infatti non vi è prova in atti, come già rilevato dal Tribunale, di richieste inol-
trare all'ente di interventi urgenti specifici, né nessuna altra prova a tal fine è stata articolata ed espletata nel processo.
Ma se ciò non bastasse, come rilevato dal CTU a seguito della analisi documenta-
le, “buona parte dei documenti citano interventi di manutenzione ordinaria e i restanti indicati
sul conto come manutenzione straordinaria in realtà non sono dettagliati adeguatamente. Ciò
non permette di comprendere nello specifico la tipologia della opera eseguita né tanto meno
l'urgenza” (cfr. CTU).
Non condivisibile appare la censura a questo riguardo proposta da parte dell'appellante che si limita a rimandare al CTU e al giudice la individuazione del-
la urgenza dei lavori laddove tale onere incombeva incontrovertibilmente sull'opponente.
Non vi è in ogni caso prova di assenso del a tali opere (assenso richie- CP_1
sto dalla convenzione) tanto da poter legittimamente pretendere la compensa-
zione con il credito vantato dall'ente.
Vi è da rilevare poi che l'opponente continua a lamentare che l'asserito inadem-
pimento del possa legittimare il mancato pagamento dei canoni, sul cui CP_1
ammontare non vi è contestazione, ma non ha dimostrato né chiesto di dimo-
strare il mancato o significativo ridotto godimento dell'immobile in quanto causato dalla mancanza degli interventi in parola, sicché appare difficile ed anzi impossibile
Proc. n. 249/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. stabilire l'incidenza del preteso inadempimento sul sinallagma contrattuale.
Si evidenzia che la rescissione del contratto, non costituisce elemento che da solo possa dimostrare la colpevole inerzia del nel 2017 come allegata, atteso CP_1
che oltre alla generica missiva del 22/07/2017, cui non è seguita alcuna altra con-
testazione, non vi è prova di quali specifici lavori urgenti necessitava la piscina o altro elemento che possa suffragare l'assunto, come già stabilito dal Tribunale.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 249/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.