Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 17 marzo 2023
Sentenza 8 aprile 2023
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 3 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/02/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01338/2025REG.PROV.COLL.
N. 03511/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3511 del 2023, proposto da OV AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Covito, Antonio Colapinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conversano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Bari, non costituita in giudizio;
nei confronti
CO AN, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 219/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Conversano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il signor AN OV ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Puglia ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, concernente l’autorizzazione allo scarico dei reflui urbani nel territorio del comune di Conversano.
2. L’odierno appellante premette quanto di seguito riportato.
2.1. Dichiara di essere proprietario di un compendio immobiliare sito nel territorio del comune di Conversano, alla contrada Casamassima n. 44, censito in catasto al fg. 46, p.lla 21, sub 3-4, costituito da un piccolo fabbricato rurale con annesso terreno; il predetto compendio immobiliare ricade in zona agricola tipizzata E1, non servita dal sistema pubblico fognario, e, per tale ragione, il signor AN OV ha chiesto al comune di Conversano l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici (da attuarsi per il tramite di un impianto di depurazione con sistema di sub - irrigazione), (autorizzazione) rilasciata dal predetto comune, con atto del 10 aprile 2017 n. 5, prot. rif. 8913/2017, prat. edilizia 6985.
2.2. Successivamente, la A.s.l. di Bari, con atto del 1° febbraio 2018 n. prot 29303/Uor 9, ha revocato il proprio precedente parere favorevole, in relazione alla rilevata prossimità (circa 15 metri) della trincea di sub - irrigazione rispetto ad un pozzo ad uso irriguo appartenente al proprietario del fondo limitrofo (AN CO) e ai prospettati pericoli di infiltrazioni pregiudizievoli per la qualità dell’acqua.
2.3. Per effetto della revoca del parere della A.s.l., il responsabile del Servizio ambiente e valorizzazione del patrimonio del comune di Conversano, con determinazione del 30 agosto 2018 n. 143, ha disposto la revoca della precedente autorizzazione allo scarico.
Avverso il provvedimento comunale di revoca, il signor AN OV ha proposto ricorso al T.a.r. Puglia, chiedendone l’annullamento, unitamente all’atto presupposto della A.s.l. (di revoca del precedente parere favorevole); con ricorso per motivi aggiunti, il signor AN OV ha impugnato anche la nota della A.s.l. Ba del 26 luglio 2018 n. prot. 207653/Uor.
2.4. Con sentenza n. 219/2023, il T.a.r. Puglia ha respinto sia la domanda di annullamento degli atti impugnati, sia la connessa domanda risarcitoria formulata dal ricorrente in primo grado, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. Tanto premesso, l’odierno appellante evidenzia la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso in appello, nonostante l’intervenuta scadenza naturale della autorizzazione a suo tempo rilasciata; sostiene che l’annullamento degli atti impugnati gli consentirebbe di poter presentare istanza di rinnovo del titolo abilitativo; di contro, il consolidamento degli effetti della sentenza di primo grado comporterebbe l’obbligo di smantellare l’impianto realizzato e presentare l’istanza per ottenere una nuova autorizzazione.
4. Dopo aver richiamato la normativa di riferimento (art. 124 d.lgs. 3.4.2016 n. 152; artt. 100 e 103 d.lgs. n. 152/2006; art. 29 della l.r. Puglia 30 novembre 2000 n. 17; regolamento regionale 12 dicembre 2011 n. 26 e s.m.i.), l’appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
4.1. Errores in judicando : violazione o falsa applicazione degli artt. 10 d.lgs. n. 152/2006 e 9 e 10 e punto 2.1., allegato 4, del regolamento regionale 12 dicembre 2011 n. 26 e s.m.i.; illegittima e/o errata e/o illogica pronuncia su un aspetto determinante della controversia, errata motivazione, travisamento dei fatti di causa; violazione e falsa applicazione del principio di precauzione.
Sulla base della rilevata sussistenza di una distanza di 15 metri circa tra la trincea disperdente dell’impianto e il preesistente pozzo del controinteressato, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 10 del regolamento regionale, che impone la revoca delle autorizzazioni nelle ipotesi di mancato adeguamento alla disciplina ivi contenuta.
Per avvalorare ulteriormente il proprio assunto, il giudice di primo grado ha richiamato gli elementi acquisiti dall’Azienda sanitaria locale di Bari, di cui alle note dell’1 febbraio 2018 e del 26 luglio 2018 (attestanti, in sostanza, la non conformità dell’impianto in questione alle indicazioni, contenute nell’allegato 4, punto 2.2, del regolamento regionale 21 dicembre 2011, e la violazione della distanza dal pozzo ad uso irriguo del sig. AN CO).
Sostiene la parte appellante che il pozzo del controinteressato sia posto a monte e non a valle del sistema di sub - irrigazione, con la conseguenza che non vi sarebbe ragione per estendere a quel versante le indicazioni dettate dalla Regione Puglia per la falda a valle.
A giudizio dell’appellante, la pronuncia di primo grado sarebbe sorretta da una motivazione insufficiente, per l’immotivata applicazione in via analogica di norme regolamentari regionali a fattispecie differenti da quelle normate, e sarebbe viziata da un travisamento tanto della disciplina applicabile in subiecta materia , quanto degli atti e dei fatti di causa, nonché delle caratteristiche del sistema di depurazione e smaltimento dei reflui domestici realizzato nel caso di specie.
Evidenzia di aver optato per un impianto di sub-irrigazione, descritto nell’allegato 4, punto 2.1, del regolamento regionale 12 dicembre 2001 n. 26 e ss.mm.ii.; tale sistema consta di un duplice trattamento depurativo, comportante un sistema di depurazione di tipo primario (che avviene all’interno di una vasca OF interrata) e un sistema di depurazione di tipo secondario (posto a valle di quello primario), nel quale si sviluppa un ulteriore abbattimento dei prodotti inquinanti.
All’esito dei descritti processi depurativi, le acque, ormai chiarificate, verrebbero disperse, assorbite e degradate biologicamente e chimicamente nelle parti superficiali del terreno.
Nel caso di specie, la falda acquifera si troverebbe a 134 metri di profondità (a tale riguardo, richiama la perizia geologica del dott. CO Paolo Ramunni del 24 ottobre 2018, depositata nel giudizio di primo grado).
La pretesa di applicare alla falda a monte le prescrizioni previste per quella a valle, non troverebbe riscontro in nessuna fonte normativa.
Parimenti sarebbe errata la tesi diretta ad applicare le distanze minime previste per gli impianti di trattamento delle acque reflue anche ai pozzi per la raccolta delle acque ad uso irriguo; a suo giudizio, la presenza di un preesistente pozzo ad uso irriguo a monte dell’impianto di sub irrigazione non comporterebbe la necessità di rispettare alcuna distanza specifica dallo stesso.
Fa rilevare che il giudice di primo grado, con riguardo al posizionamento a monte del pozzo del sig. AN CO, avrebbe fatto riferimento al principio di precauzione, invocato dall’A.s.l. nella nota 26 luglio 2018, omettendo di considerare che detto principio non è stato enunciato nel provvedimento finale (neppure per relationem ).
Nel caso di specie, il provvedimento finale non conterrebbe alcun accenno al principio di precauzione, mentre la nota della A.s.l. del 26 luglio 2018 non sarebbe sorretta da motivazione utile a comprendere la ragione del richiamo al principio eurounitario.
Né la A.s.l. né il comune di Conversano avrebbero compiuto specifici accertamenti (misurazioni delle distanze, campionamenti di acqua, test sui valori di emissione degli scarichi del sig. AN OV), ivi comprese indagini sul pozzo del controinteressato.
Pur riconoscendo che, in sede di rilascio dell’autorizzazione, i comuni hanno il potere di imporre limitazioni più gravose rispetto a quelle previste in via generale dal regolamento regionale e dal d.lgs. n. 152 del 2006, l’appellante fa rilevare che tale potere, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, è subordinato alla preventiva verifica di quelle condizioni e peculiarità che giustificano l’adozione di siffatte misure, finalizzate a contenere ulteriormente l’inquinamento del corpo ricettore (suolo su cui avviene la dispersione), con la conseguenza, in tali casi, che l’Amministrazione ha l’obbligo di indicare le misure precauzionali richieste e le motivazioni sottostanti, onde evitare di assumere decisioni arbitrarie e inutilmente vessatorie. Nell’autorizzazione rilasciata dal comune di Conversano nel 2017, invece, di tali precisazioni non si sarebbe traccia.
L’appellante sostiene che l’atto comunale del 30 agosto 2018 n. 143 non consentirebbe di comprendere le concrete ragioni sottese alla determinazione assunta; ininfluenti sarebbero il richiamo per relationem all’atto della A.s.l. dell’1 febbraio 2018 e il rimando al regolamento regionale, la cui disciplina sulle distanze da osservarsi distingue nettamente gli impianti di captazione di acqua potabile dagli altri.
Alla luce di quanto detto, l’appellante rimette al Collegio la valutazione della possibilità di disporre la verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., onde dissipare eventuali dubbi anche con riferimento alle specifiche tecniche dell’impianto e alle distanze dal pozzo del controinteressato.
4.2. Con il secondo motivo di appello, l’appellante deduce errores in judicando : illegittima e/o errata e/o illogica pronuncia su capo determinante della controversia; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 21 - octies , comma 2, della l. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 97 della Costituzione; illegittima e/o errata e/o illogica pronuncia su un capo determinante della controversia; travisamento degli atti di causa e contraddittorietà della motivazione.
Il giudice di primo grado ha respinto le censure sollevate dal ricorrente in primo grado in ordine alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca e alla sua mancata partecipazione al relativo procedimento amministrativo, richiamando l’art. 21 – octies , comma 2, l. n. 241/1990 e s.m.i.
La pronuncia giudiziale sul punto non sarebbe condivisibile, in quanto i rilievi critici sollevati dall’A.s.l., concernendo specifiche tecniche dell’impianto, imponevano il diretto coinvolgimento dell’interessato.
La partecipazione al procedimento avrebbe consentito all’interessato non solo di far valere le proprie argomentazioni, ma di attivare accertamenti di tipo tecnico miranti ad ottenere dati certi (misurazione delle distanze, ispezione dell’impianto che è interrato, ecc.), essenziali ai fini dell’esercizio del potere di revoca della autorizzazione allo scarico.
Evidenzia che il divieto di uso della falda a valle per almeno 100 mt. è derogabile, atteso che è consentita una minore distanza qualora accertamenti chimici e microbiologici valutati, caso per caso, consentano la coesistenza del sistema di dispersione con un impianto di emungimento di acqua potabile o di acqua per irrigare prodotti da mangiare crudi. (deroga inserita dalla l. reg. Puglia n.7/2016).
Il comune avrebbe dato per comprovata la legittimazione del signor AN CO all’utilizzo del pozzo posto nel fondo limitrofo, senza che quest’ultimo abbia offerto la dimostrazione degli elementi posti alla base della propria posizione giuridica soggettiva.
L’appellante si duole della omessa verifica non della proprietà del pozzo irriguo in termini dominicali, ma della effettiva idoneità, sul piano giuridico o materiale, all’emungimento di acqua dal sottosuolo, in quanto l’accertamento della inidoneità del pozzo all’emungimento della acqua avrebbe fatto venir meno sul piano dell’interesse ogni questione relativa al rispetto delle distanze tra la trincea di dispersione dei reflui e il pozzo.
Evidenzia inoltre che dalla prima relazione dell’8 novembre 2017 del geologo del sig. AN CO (inviata al comune e alla A.s.l.) si evincerebbe che per il pozzo artesiano per l’estrazione di acque sotterranee ad uso irriguo è stata rilasciata la concessione demaniale del 22 giugno 2011 n. 37912, rispetto alla quale è stata presentata istanza di rinnovo in data 6 novembre 2017.
Sostiene che, al momento del rilascio della autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, il pozzo aveva probabilmente perso la sua idoneità all’emungimento, stante la durata quinquennale delle concessioni di tal tipo, ai sensi della l.r. 5 maggio 1999 n. 18; a conferma di quanto dedotto, fa rilevare che l’istanza di rinnovo della concessione è stata presentata, come sopra evidenziato, in data 6 novembre 2017, ossia dopo il rilascio della autorizzazione allo scarico dei reflui.
4.3. Con il terzo motivo di appello, si deduce error in judicando : illegittima e/o errata e/o illogica pronuncia su capo determinante della controversia (conoscenza del pozzo da parte della p.a.); violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n., 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; travisamento dei fatti di causa.
Il giudice di primo grado ha respinto anche la doglianza con cui il ricorrente aveva dedotto che il comune fosse a conoscenza dell’esistenza del pozzo del controinteressato, al momento del rilascio della autorizzazione.
Successivamente, in assenza di un mutamento della situazione di fatto, l’Amministrazione comunale avrebbe modificato il proprio orientamento in merito al rilascio della autorizzazione allo scarico, adottando il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio precedentemente rilasciato.
Per effetto della revoca, fin dal mese di ottobre 2018, l’appellante è stato costretto a sostenere la spesa dello svuotamento della vasca OF ad opera di una ditta specializzata; tale esborso si aggiungerebbe al danno economico per aver acquistato un impianto di smaltimento che non ha potuto utilizzare.
L’annullamento degli atti impugnati fa venire in rilievo anche la necessità di risarcire i danni subiti, per la cui quantificazione l’appellante si rimette alla valutazione equitativa del giudice.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Conversano, riproponendo alcune eccezioni di rito (non esaminate dal giudice di primo grado) e, in particolare:
- l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto di interesse, in quanto il comune si sarebbe limitato a recepire il contenuto dell’atto della A.s.l. di Bari di revoca del precedente parere favorevole;
- l’eccezione di irricevibilità, per tardività, del ricorso per motivi aggiunti (avente ad oggetto l’atto della A.s.l. di Bari del 26 luglio 2018 prot. 207653/uor), facendo decorrere il termine per la impugnativa dal deposito in giudizio dei relativi atti.
6. Con memoria depositata l’11 settembre 2023, il comune di Conversano ha dedotto l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte appellante in data 25 luglio 2023 (ossia, della determinazione dirigenziale della Provincia di Bari n. 1600 del 20 marzo 2018 relativa al rinnovo in favore del controinteressato della concessione per l’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee); l’Amministrazione comunale ha contestato, in rito e nel merito, le deduzioni dell’appellante e ne ha chiesto conseguentemente la reiezione.
7. Con ordinanza collegiale n. 1472/2024, questa Sezione ha disposto alcuni approfondimenti istruttori, attraverso l’istituto della verificazione tecnica, nominando quale verificatore il direttore dell’Agenzia del Demanio di Bari, con facoltà di delega a idoneo dirigente/funzionario con adeguata competenza in materia, cui è stato affidato il compito di redigere una relazione, nella quale, a seguito di apposito accertamento in loco , venissero chiariti i seguenti aspetti:
a) venisse specificata la tipologia della fossa imhoff installata dall’appellante e venisse verificata la correttezza delle tecniche utilizzate per la sua realizzazione;
b) venisse individuata la distanza tra la predetta fossa imhoff e il pozzo di proprietà del controinteressato (AN CO);
c) venisse individuata la falda acquifera insistente nella zona e venisse verificata la possibile incidenza dei reflui della fossa imhoff dell’appellante sulla falda acquifera e sulle acque estratte dal pozzo del controinteressato (AN CO).
8. Con successiva ordinanza collegiale n. 1472/2024, è stata accolta l’istanza depositata dal verificatore in data 16 maggio 2024, concedendo la proroga di giorni 60 (sessanta) del termine assegnato per il deposito della relazione finale di verificazione.
9. In data 1° agosto 2024 il verificatore ha depositato in giudizio la relazione di verificazione, nella quale sono state formulate le conclusioni di seguito riportate.
9.1. Con riguardo al quesito sub a), il verificatore ha dichiarato quanto segue:
“ La tipologia di fossa imhoff e del sistema di dispersione in questione possono rispettivamente indicarsi sinteticamente come segue: - Fossa settica di tipo OF di cui al punto 1.2 del Regolamento Regionale n. 7/2016; - Sub irrigazione di cui al punto 2.1 del Regolamento Regionale n. 7/2016; Per tutto quanto precedentemente espresso le tecniche di installazione risultano difformi sia rispetto agli elaborati progettuali che allo stesso Regolamento Regionale n. 7/2016 ”.
9.2. Con riguardo al quesito sub b), il verificatore ha precisato:
“ La fossa imhoff è ubicata ad una distanza dal pozzo artesiano di 33,76 m, mentre il terminale del tubo di sub irrigazione è ubicato ad una distanza dal pozzo artesiano di 20,29 m ”.
9.3. Con riguardo al quesito sub c), il verificatore ha dichiarato:
“ Per tutto quanto accertato e valutato, acclarato che il pozzo artesiano è ubicato a monte del sistema di dispersione, attese le proprietà depurative meccaniche, chimiche e biologiche dello strato di “terreno” avente spessore di 147 m tra il piano campagna ed il livello della falda, ed acquisiti infine i risultati delle analisi chimiche e microbiologiche eseguite nel periodo di attività del sistema di dispersione, risulta che non vi è incidenza tra i reflui della fossa imhoff sulla falda acquifera e sulle acque estratte dal pozzo artesiano ”.
10. Con memoria depositata in data 12 novembre 2024, il comune di Conversano, dopo aver evidenziato le difformità dell’impianto di smaltimento dei reflui installato dall’appellante sia rispetto agli elaborati progettuali che allo stesso regolamento regionale n. 7/2016 (confermate dal verificatore), ha esaminato in forma critica le conclusioni della relazione di verificazione, secondo la quale, essendo il pozzo artesiano posto a monte del sistema di dispersione, “ …. non vi è incidenza tra i reflui della fossa imhoff sulla falda acquifera e sulle acque estratte dal pozzo artesiano ”.
11. Con memoria depositata in data 18 novembre 2024, l’appellante, richiamate le conclusioni della verificazione (con riguardo alla assenza di incidenza dell’impianto di smaltimento sul pozzo artesiano in quanto posto a monte dell’impianto), ha insistito per l’accoglimento dell’appello e della domanda risarcitoria.
12. Con memorie di replica, depositate rispettivamente nelle date del 26 novembre e del 27 novembre 2024, il comune di Conversano e il signor AN OV (appellante) hanno ribadito sostanzialmente le rispettive tesi difensive.
13. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
14. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per difetto di interesse, basata sulla considerazione secondo la quale il comune di Conversano si sarebbe limitato a recepire il contenuto dell’atto della A.s.l. di revoca del precedente parere favorevole.
In linea generale, i pareri, ancorché suscettibili di autonoma impugnazione laddove determinino un arresto procedimentale (in quanto autonomamente lesivi), non acquistano per ciò solo valenza provvedimentale; ne consegue che il ricorso introduttivo del giudizio (avente ad oggetto la determinazione del responsabile del servizio del comune di Conversano del 30 agosto 2018 n. 143, di revoca della autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, e l’atto della A.s.l. di Bari del 1° febbraio 2018 prot. n. 29303/uor-9, di revoca del precedente parere favorevole) non può considerarsi inammissibile, per difetto di interesse.
15. Sempre in via preliminare, è invece fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, proposto dal ricorrente in primo grado avverso l’atto della A.s.l. di Bari del 26 luglio 2018 prot. 207653/uor.
Risulta dagli atti che il predetto atto è stato depositato dal comune di Conversano in data 14 dicembre 2018; ne consegue che alla data di proposizione del ricorso per motivi aggiunti (notificato il 16 febbraio 2019), era decorso il termine decadenziale per la proposizione della relativa impugnativa.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, ai fini dell'individuazione della decorrenza del termine iniziale per la proposizione di motivi aggiunti, sensi dell’art. 43, comma 1, periodo II, cod. proc. amm. il deposito in giudizio di documenti, mai prima comunicati o comunque conosciuti, costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l’avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione nella via dei motivi aggiunti (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2017 n. 2482; sez. IV, 10 luglio 2013 n. 3674)
16. Il ricorso in appello è comunque infondato nel merito.
17. Il regolamento regionale della Puglia n. 26/2011, nell’allegato 4, dispone (per la parte di interesse) quanto segue:
- al punto 1.2., relativo alle fosse settiche di tipo IMHOFF: “ Le vasche di tipo OF possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc; sono caratterizzate dalla presenza di due comporti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili. L'ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di ventilazione ”;
- al punto 2.1. – Sub – Irrigazione: “ La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi domestici o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici valutati caso per caso dall'autorità sanitaria. L'utilizzo ai fini potabili è, invece, soggetto alla normativa vigente in materia di acque potabili ed, in particolare, alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e del Reg. reg. 12/2011 ”.
18. Il Collegio deve rilevare che, con l’atto del 26 luglio 2018 prot. 207653/uor, la A.s.l. di Bari non si è limitata a motivare più approfonditamente la revoca del precedente parere favorevole, ma dà atto di aver effettuato ulteriori approfondimenti istruttori; inoltre, il predetto atto ha anche contenuto provvedimentale, contenendo la diffida rivolta al signor AN OV e finalizzata a non continuare nell’attività dello scarico nello strato superficiale del sottosuolo, a dismettere l’impianto di sub irrigazione, a ripristinare lo stato dei luoghi ex ante , individuando soluzioni alternative per lo smaltimento dei reflui domestici.
18.1. In particolare, richiamato l’art. 21 – quinquies della l. n. 241/1990 e s.m.i., la A.s.l. di Bari comunica che “ il parere di questa Asl rilasciato in data 11/11/2016 con prot. n. 218697, deve intendersi revocato come in effetti si revoca con il presente atto… ”.
18.2. Nel predetto atto la A.s.l. di Bari esplicita le ragioni della revoca:
- richiama il principio di precauzione, di matrice eurounitaria, codificato all’art. 301 d.lgs. n. 152/2006;
- dà atto del sopralluogo effettuato presso il sito in data 23 maggio 2018, nel corso del quale “ … non si evidenziavano le caratteristiche di impianto previste dal punto 2.2. degli allegati al R.R. 26/2011, risultando esistente la sola vasca tipo imhoff, e una piccola porzione di terreno piantumato con essenze ammalorate di basso fusto. Ossia non si evidenziava che la portata di refluo chiarificato riveniente dalla vasca imhoff fosse convogliata verso idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio), così come nelle previsioni delle caratteristiche tecnico- costruttive di tale tipologia di impianto riportate nel regolamento ed indicate nella relazione idraulica a firma dell’ing. Narracci ”.
18.3. Dà atto, inoltre, che in data 24 maggio 2018, su invito telefonico, si presentavano l’ingegnere Narracci e l’avvocato Covido “ a tutela degli interessi del signor AN OV… ”, che procedevano alla estrazione di alcuni atti tecnici contenuti nel fascicolo.
18.4. In conclusione, la A.s.l. di Bari, rilevata la non esaustività della relazione geologica (a firma del geologo dott. Ramunni) e “ la contraddittorietà della stessa con quanto riportato nella relazione idraulica dell’ing. Narracci, che evidenzia tutt’altra tipologia di impianto, la prima con riferimento ad un impianto composto da trattamento appropriato in vasca tipo imhoff e completamento con trattamento secondario in sub- irrigazione, e la seconda con trattamento appropriato in vasca tipo imhoff e completamento in “sub irrigazione drenata”, impone ex post necessariamente la revoca del parere e la cessazione dell’attività di smaltimento nello strato superficiale del sottosuolo, al fine di tutelare gli aspetti igienico ambientali e sanitari e di garanzia previsti dal citato regolamento e dal d.to lgs 152/2006 smi…
Per quanto sopra si diffida il titolare dello scarico a continuare nell’attività dello scarico nello strato superficiale del sottosuolo, a dismettere l’impianto di sub irrigazione, a ripristinare lo stato dei luoghi ex ante, ed individuare altre e diverse soluzioni alternative per lo smaltimento dei reflui domestici ivi prodotti e a comunicare l’avvenuta dismissione dell’impianto di cui trattasi ”.
19. Nella relazione depositata in giudizio, il verificatore, pur escludendo che vi fosse incidenza tra i reflui della fossa imhoff sulla falda acquifera e sulle acque estratte dal pozzo artesiano, in ragione del fatto che il pozzo artesiano è posto a nord dell’impianto di smaltimento dei reflui, ha tuttavia individuato tutta una serie di difformità dell’impianto di smaltimento “ sia rispetto agli elaborati progettuali che allo stesso Regolamento Regionale n. 7/2016 ”.
19.1. In particolare, mentre nel parere favorevole della A.s.l. dell’11 novembre 2016 era stato precisato che la distanza della fossa OF dai muri di fondazione dovesse essere non inferiore ai 5 metri, ai sensi del regolamento regionale n. 26/2011, il verificatore ha accertato: “ Il rilievo e lo studio condotti sul trattamento primario hanno permesso di accertare che la posizione della fossa imhoff non è coerente con la relativa disposizione del Regolamento Regionale in quanto il bordo della stessa (avente diametro pari a 1,63 m), risulta essere posizionato a 5 metri dal muro perimetrale di fondazione del fabbricato a Nord della fossa imhoff (catastalmente identificato al sub 5), ma risulta collocato a soli 3,5 m dal muro perimetrale del piccolo fabbricato ad Ovest della fossa imhoff (catastalmente graffato al sub 4) ”.
19.2. Inoltre, il verificatore ha accertato: “ I rilievi, il saggio esplorativo e gli studi eseguiti hanno permesso di accertare che la condotta disperdente (tubo di subirrigazione) risulta posizionata, per un tratto, a circa 4,66 m dal muro perimetrale del piccolo fabbricato ad Ovest della fossa imhoff (catastalmente graffato al sub 4) e quindi ad una distanza inferiore a quella disposta dal Regolamento Regionale.
Inoltre, dal rilievo condotto si è accertato che, come già precedentemente riportato, lo sviluppo della condotta disperdente e della relativa trincea, misurato dallo sbocco della stessa al pozzetto di cacciata, è pari a 12,9 m. Tale lunghezza risulta inferiore a quella calcolata nella relazione idraulica annessa alla S.C.I.A. prot. 7462 del 20/03/2017 che riporta quanto di seguito: “….Nel caso in esame, dunque, si poserà una tubazione drenante avente una lunghezza di almeno 18,00 m…. ”.
20. Tanto premesso, le deduzioni dell’appellante si rivelano generiche e prive di fondamento.
21.1. In primo luogo, risulta priva di fondamento la censura secondo la quale l’adozione degli atti impugnati non sia stata preceduta dai necessari accertamenti; la A.s.l. di Bari dà atto di un sopralluogo avvenuto in data 23 maggio 2018 nel corso del quale ha rilevato diverse difformità dell’impianto di depurazione realizzato (sopra richiamate) rispetto agli elaborati depositati dal signor AN OV.
21.2. In secondo luogo, il principio di precauzione è espressamente richiamato dalla A.s.l. di Bari nell’atto del 26 luglio 2018, che, come sopra evidenziato, ha anche natura provvedimentale, contenendo la diffida rivolta al signor AN OV finalizzata a non continuare nell’attività dello scarico nello strato superficiale del sottosuolo, a dismettere l’impianto di sub irrigazione, a ripristinare lo stato dei luoghi ex ante , onerando il signor AN della individuazione di soluzioni alternative per lo smaltimento dei reflui domestici.
21.3. In terzo luogo, in sede di verificazione si è avuto modo di accertare che, oltre ai rilievi individuati dalla Amministrazione, sono state accertate ulteriori difformità dell’impianto rispetto a quanto riportato negli elaborati tecnici presentati dall’appellante (con riguardo ad esempio alla inosservanza delle distanze della condotta disperdente dal fabbricato).
21.4. In quarto luogo risulta nella sostanza priva di fondamento anche la censura relativa alla omessa partecipazione procedimentale, atteso che, a prescindere da una comunicazione formale di avvio del procedimento di revoca, nell’atto della A.s.l. di Bari del 26 luglio 2018 si dà espressamente atto del coinvolgimento nel procedimento dell’ingegnere Narracci e l’avvocato Covido, che si recavano in data 24 maggio 2018 presso gli uffici della A.s.l. per acquisire alcuni atti del fascicolo “ a tutela degli interessi del signor AN OV… ”.
21.5. Infine, infondate sono anche le censure relative alla presunta carenza di legittimazione del proprietario del fondo confinante a sollecitare la verifica della distanza dell’impianto dal pozzo ad uso irriguo o la non conformità dell’impianto, in quanto, a prescindere dalla vigenza o meno della autorizzazione alla utilizzazione del pozzo (al momento della adozione degli atti impugnati), la segnalazione del proprietario limitrofo ha rappresentato solo l’occasione per l’esercizio di poteri di verifica e di ispezione che rientrano nelle prerogative istituzionali delle Amministrazioni competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui domestici.
22. In conclusione, il ricorso in appello si rivela infondato e va respinto.
23. La valutazione complessiva della fattispecie giustifica nondimeno la compensazione delle spese di giudizio (le spese di verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento, debbono tuttavia essere poste a carico della parte appellante).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio; pone a carico della parte appellante le spese di verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO