Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 09/06/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01853/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2025, proposto da
Cuore Sano della Dr. Rosalia La Mantia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Accetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 2164 dell’11 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Accolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente espone che con il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato il Tribunale di Catania ha ingiunto all’Azienda odierna convenuta il pagamento della somma di € 93.213,37, oltre interessi di mora, ex art. 1284 c. 4 c.c., a far data dal 19 giugno 2024 fino all’effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio.
Aggiunge – come verificato da questo Collegio - che il titolo, non opposto nei termini di legge, è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 16 ottobre 2024 ed in pari data di nuovo notificato in forma esecutiva.
In assenza di spontanea esecuzione da parte dell’Azienda ingiunta, la società ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento, in caso di perdurante inottemperanza, anche a mezzo di commissario ad acta , con vittoria di spese.
2. L’Azienda intimata non si è costituita in giudizio.
3. Nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Tanto riportato in fatto, il ricorso deve ritenersi fondato nei sensi di seguito indicati.
Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al giudicato portato dal decreto ingiuntivo in epigrafe.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie dell’Assessorato della Salute della Regione siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria personalità.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del difensore distrattario della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l'obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina, fin da ora, Commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie dell’Assessorato della Salute della Regione siciliana, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della società ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO