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1 gennaio 1963
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7 aprile 1965
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5 gennaio 1967
5 gennaio 1967
Art. 31.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dai lavoro.
Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla localita' di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attivita', da svolgere in localita' distanti dalle loro residenze, purche' il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato aiutato o interrotto, se non per necessita' essenziali.
Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvedera' mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 marzo 1965, n. 158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 dicembre 1966, n. 1086 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall' articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, gia' prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158 , e' fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dallo stesso articolo".
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dai lavoro.
Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla localita' di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attivita', da svolgere in localita' distanti dalle loro residenze, purche' il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato aiutato o interrotto, se non per necessita' essenziali.
Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvedera' mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 marzo 1965, n. 158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 dicembre 1966, n. 1086 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall' articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, gia' prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158 , e' fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dallo stesso articolo".
Commentari • 3
- 1. Recensione a : S. Giubboni (a cura di) Lavoro e previdenza, Liber Amicorum Maurizio Cinelli, Giappichelli, 2024Di : Aldo De Matteis · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 9 marzo 2025 · 6.0844746
[…] In verità l'art. 31 Legge 19 gennaio 1963, n. 15 aveva concesso delega al Governo ad emanare norme per la disciplina dell'infortunio in itinere, e tale delega era stata rinnovata con le Leggi 11 marzo 1965, n. 158, e 1 dicembre 1966, n. 1206. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 29/12/2009, n. 1580Provvedimento: […] 1. Il D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 è un decreto legislativo emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 30 della legge 19.1.1963, n.15 per la formazione di un testo unico delle legislazioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e non già della delega rilasciata con l'art. 31 della stessa legge n.15/1963 per la disciplina dell'infortunio in itinere (Corte Cost. 12.1.1977, n. 8; Cass. Civ., 9.3.1982, n. 1487).Leggi di più...
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