Articolo 31 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15
Articolo 30
Versione
1 gennaio 1963
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Versione
7 aprile 1965
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Versione
5 gennaio 1967
Art. 31.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dai lavoro.
Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla localita' di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attivita', da svolgere in localita' distanti dalle loro residenze, purche' il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato aiutato o interrotto, se non per necessita' essenziali.
Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvedera' mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 marzo 1965, n. 158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 dicembre 1966, n. 1086 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall' articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, gia' prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158 , e' fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dallo stesso articolo".
Entrata in vigore il 5 gennaio 1967
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