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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConIGlio e composto dai IGnori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 134/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atella il 15.9.1980, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Ilenia Di Marino C.F._1
E
n. in Svizzera il 17.12.1969, CF Parte_2
difeso dall'Avv. Annalinda Scarinci C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 12.3.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 14.5.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
12.3.2025, del seguente preciso tenore:
Il figlio minore arà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e Per_1 continuerà a convivere prevalentemente con la madre, nel rispetto principale delle eIGenze della stessa presso l'abitazione sita in Agnone (IS), in cui la pagina 1 di 5 IG.ra si è trasferita a far data dal gennaio 2023 per motivi di lavoro Parte_1
e considerato che il minore frequenta il Liceo delle Scienze Umane “V. Cuoco-G.
Manuppella” in Isernia;
si dà atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del minore verranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori.
il IG. continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_2
Colledimezzo (CH), alla via Centrale n. 63, permettendo alla IG.ra , Parte_1 che già da tempo abita in altra casa sita in Agnone (IS) di portare via con sé i propri effetti personali previo accordi tra i coniugi;
in ragione degli impegni di lavoro e personali, il IG. curerà di incontrare e tenere con sé il figlio a Parte_2 fine settimana alterni compatibilmente con le sue eIGenze di salute, ed eventualmente ovvero compatibilmente con gli impegni del ragazzo e nel rispetto della volontà di anche per un altro weekend al mese (oltre ai due Per_1 weekend al mese), con prelievo del minore dall'abitazione della madre sita in
Agnone (IS) alle ore 17.00 del sabato e ritorno nella stessa abitazione alle ore
20.00 della domenica con accompagnamento da parte del padre e con possibilità di posticipare l'ora del rientro nei periodi estivi previo accordo e compatibilmente con le eIGenze e la volontà del minore.
La IGnora si occuperà di tutta la logistica delle attività del minore Parte_1 dal lunedì al venerdì, e nei weekend di sua spettanza.
Le festività natalizie, pasquali e le altre ricorrenze, alternativamente di anno in anno, saranno trascorse dal minore con ciascun genitore, in tempi ed in orari da concordare insieme tra i genitori, e tenendo presente che il minore a Per_1 la possibilità di stare con i nonni materni solo nelle festività in quanto abitano lontano, ovvero nella Regione Basilicata.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane anche non consecutive nel mese di agosto, con onere per entrambi i coniugi di concordare tali periodi con un anticipo minimo di un mese rispetto al periodo di svolgimento, al fine di permettere anche all'altro coniuge di organizzare il proprio periodo feriale con il figlio. Compatibilmente con gli impegni del minore e nel rispetto della volontà di quest'ultimo, il padre potrà trascorrere una terza settimana nel mese di giugno o di luglio, sempre con prelievo del minore dall'abitazione della madre sita in Agnone (IS) e pagina 2 di 5 riaccompagnamento dello stesso nell'abitazione di quest'ultima a cura del padre.
Il IG. verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese alla Parte_2 IG.ra , la somma di € 300,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento per il figlio importo rivalutabile annualmente secondo Per_1
ISTAT a partire dall'anno 2026; l'importo verrà versato a mezzo bonifico intestato alla IG.ra al seguente IBAN: [...] Parte_1
100000002206.
L'importo include: vitto, spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), mensa, farmaci di primo intervento per malattie stagionali
(comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari per la cura di patologie ordinarie), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), regali per feste di compleanno, cancelleria scolastica, abbigliamento e merenda per ricreazione scolastica. Tali voci resteranno incluse nell'assegno di mantenimento versato dal IG. Parte_2
I coniugi si impegnano a provvedere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per il figlio, quali ad esempio le spese per visite mediche specialistiche, interventi chirurgici e/o odontoiatrici, cure termali o fisioterapiche, occhiali o lenti a contatto, farmaci che non rientrano nell'assegno di mantenimento, tasse, rette e libri scolastici ed universitari, attività sportive e/o ricreative con relativi abbigliamento e dotazioni, dotazioni informatiche, gite scolastiche, spese per mezzi di trasporto scolastici, eventuali campus estivi, ecc., solo però dopo averle congiuntamente concordate con la IG.ra , Parte_1 salvo urgenze e necessità improcrastinabili in relazione alle primarie ed assolute eIGenze dei minori. Laddove le predette spese verranno sostenute da un coniuge all'insaputa dell'altro, resteranno a carico del coniuge che le ha sostenute, senza alcuna possibilità di rimborso. Le spese straordinarie di carattere necessario saranno sostenute dai coniugi contestualmente al sorgere della necessità ovvero, in caso di impossibilità dell'uno, dall'altro con diritto al rimborso a semplice richiesta e dietro presentazione della ricevuta di spesa. In
pagina 3 di 5 ogni caso, per le spese straordinarie si fa esplicito riferimento al Protocollo sottoscritto dal Tribunale Lanciano ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Lanciano in data 27 dicembre 2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
per quel che concerne eventuali sussidi e l'assegno unico verranno percepiti nel rispetto delle relative disposizione di legge.
Poiché il IG. sta pagando il mutuo per l'abitazione di Colledimezzo da Parte_2
Lui occupata, lo stesso continuerà a pagarlo unitamente alle spese mentre la IG.ra pagherà la locazione e le relative spese per l'abitazione Parte_1 occupata in Agnone (IS).
Il IG. resterà proprietario dell'autovettura Nissan Qashqai tg Parte_2
EJ865JG.
L'autovettura Citroen C3 tg. EB860AE, intestata al IG. sarà Parte_2 trasferita con regolare passaggio di proprietà, con costi ed oneri di trasferimento a carico della IG.ra entro il 30/04/2025, e da quel Parte_1 momento, tutti i relativi costi saranno a carico della SI.ra (bollo, Parte_3 assicurazione) ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La IG.ra rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento Parte_1
e/o alimentare per sé stessa da parte del IG. Parte_2
I coniugi dichiarano di avere beni in comune solo sul libretto di risparmio postale n 1234263083 accesso presso Poste Italiane spa filiale di Colle di
Mezzo ed intestato al IG. che dichiara pertanto di versare la Parte_2 somma di € 17.000,00 (euro diciassettemila/00) in favore della IG.ra al momento della firma del presente ricorso a mezzo Parte_1 bonifico bancario sull'IBAN: [...] 100000002206 intestato alla IG.ra . Con l'incasso della predetta somma, la IG.ra Parte_1 Parte_1 dichiara di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dal IG. . Parte_2
I coniugi, pertanto, danno atto di avere già definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e/o economico derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.
I coniugi si rilasciano reciprocamente fin da ora il consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto.
pagina 4 di 5 I coniugi dichiarano di non ostacolare i rapporti affettivi con i nonni paterni e materni tra il minore, promovendone, per quanto possibile, il rafforzamento.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle eIGenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Avigliano (Anno 2008 n. 14 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 21.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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