Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2022, proposto da
EN Merico, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi a seguito del decreto n. 511/2016 della Corte d'appello di Lecce – sezione Promiscua, notificato con formula esecutiva al Ministero in data 16/11/2016, successivamente notificato decreto di correzione errore materiale in data 16/11/2020, non opposto, e divenuto definitivo dal 17.12.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il decreto indicato in epigrafe la Corte d'Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89 e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate;
- nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione;
- veniva, quindi, proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto;
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati;
- va innanzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non essendo stato opposto;
- come stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo;
- parte ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001, n. 89, ha inviato la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo;
- così come previsto dall’art. 5 sexies , comma 7, L. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento delle somme di cui al citato decreto;
- nel merito, quindi, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
- può, inoltre, fin da ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorno dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura di parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione;
- non è dovuto un compenso specifico al Commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Ritenuto altresì che all’accoglimento della domanda, debba seguire la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. VI, 03.5.2021, n. 3484; Cons. Stato, Sez. V, 31.3.2017, n. 1498; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10.1.2022, n. 153) e, segnatamente, quelle occorrenti per la richiesta delle copie esecutive del decreto decisorio e della certificazione di passaggio in giudicato del medesimo decreto, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina, inoltre, quale Commissario ad acta, per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificatamente indicato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, al pagamento, in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 300,00 (trecento/00) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO