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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1031 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Passalacqua e
, CF/p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Di Girolamo e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Olla
OGGETTO: opposizione a Intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' , spiegando CP_2 Controparte_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920239003379435000, notificata il giorno 10.5.2024, limitatamente ai carichi portati da sette avvisi di CP_2 addebito, per l'importo complessivo di € 19.678,99. In particolare, l'opponente contesta con riguardo ai detti avvisi d'addebito la decadenza dal potere impositivo per violazione del termine previsto per l'iscrizione a ruolo. Eccepisce inoltre, limitatamente a cinque degli avvisi in parola, l'avvenuta prescrizione dei rispettivi carichi contributivi, pari a complessivi € 14.628,64. Sostiene infine che le parti convenute avrebbero posto in essere condotte rilevanti ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 2 c.p.c., e chiede la condanna delle medesime al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio sia l' sia l' chiedendo il rigetto CP_2 Controparte_1 del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione dell secondo la quale l'impugnazione CP_2 avrebbe come oggetto quattro e non già sette avvisi d'addebito, poiché, nell'elenco che al riguardo si trova steso in ricorso, ai nn. 5, 6 e 7 viene menzionato lo stesso avviso d'addebito di cui al n. 4, e cioè quello contrassegnato dal n. 59920180002404641000. L'eccezione va respinta perché, se è vero che nei numeri da 4 a 7 di quell'elenco viene Cont indicato sempre il medesimo numero di , è però anche vero che ci si trova in presenza di un errore materiale in cui è ripetutamente incorso l'autore del ricorso;
infatti, i dati forniti in quello stesso elenco nei numeri 5, 6 e 7, concernenti la data di notifica dell'atto impositivo e il relativo importo, consentono l'esatta individuazione degli AVA cui si intendeva fare riferimento, vista la precisa coincidenza dei dati suddetti con quelli che in proposito si rinvengono nella intimazione di pagamento impugnata. In sostanza, nonostante la sussistenza dell'errore materiale in discorso, non v'è dubbio che l'impugnazione abbia riguardato anche gli AVA rispettivamente identificati dai nn. 5992018000356413000, 5992018000356413000 e 5992018000356413000.
Quanto al merito delle domande spiegate in atto d'opposizione, risulta anzitutto priva di fondamento l'assunto di parte ricorrente secondo cui i sette avvisi di addebito in questione andrebbero annullati per violazione del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali (art. 25 D. Lgs n.46/1999).
L'art. 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. mod. da L. n. 122/2010) afferma infatti che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme CP_ a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”. Quindi, l'avviso di addebito ha sostituito l'iscrizione a ruolo e incarna un titolo esecutivo “autosufficiente”. In ogni caso tale contestazione, integrando un'opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avrebbe dovuto essere sollevata, per espressa previsione dell'art. 24 co. 5 del citato D. Lgs n. 46/1999, nel termine - previsto a pena di decadenza - di giorni 40 dalla notifica degli avvisi d'addebito, notifica nella specie incontestatamente avvenuta e della quale viene del resto data prova documentale.
Con riferimento ai primi cinque avvisi d'addebito, quanto alla data d'avvenuta notifica, ci si richiama a quanto verrà di qui a breve precisato nell'ambito delle osservazioni svolte in merito alla eccepita prescrizione. Mentre, con riguardo agli avvisi d'addebito nn. 6 e 7, essi risultano notificati, rispettivamente, il 28.6.2019 ed il 23.12.2019.
Per quel che poi concerne la eccezione di prescrizione, sollevata – come si è visto – solo con riguardo ai crediti di cui ai primi cinque avvisi d'addebito dell'elenco sopra menzionato, passando singolarmente in rassegna i titoli impugnati emerge, dalla documentazione prodotta dai convenuti, quanto segue:
2 1) L'avviso di addebito n. 59920170001102860000 è stato notificato in data 3.10.2017. In data 22.8.2023 è stata poi notificata per compiuta giacenza presso la casa comunale l'intimazione di pagamento n. 29920229002865528000 che incorpora l'avviso di addebito in esame. Detta intimazione non è valsa però a interrompere il decorso della prescrizione quinquennale maturata, nonostante la sospensione di 311 giorni prevista per l'emergenza covid, in data 15.8.2023. Il diverso assunto formulato al riguardo dall , secondo cui il termine Controparte_1 di prescrizione sarebbe rimasto sospeso dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021, va disatteso posto che le norme richiamate dalla stessa non si riferiscono alla CP_1 sospensione dei termini di prescrizione rilevanti in materia, che sono invece specificatamente disciplinati – così come sostenuto anche dall' - dagli artt. 37 CP_2 co. 2 DL n.18/2020 e 11 co. 9 DL 183/2020. L'opposizione va dunque accolta con riferimento all'avviso di addebito in esame. 2) L'avviso di addebito n. 59920170001867783000 è stato notificato in data 23.10.2017. Successivamente è intervenuta una istanza del debitore di definizione agevolata ai sensi della c.d. rottamazione ter presentata il 29.4.2019 avente ad oggetto tra gli altri anche l'avviso di addebito in questione e che, implicando il riconoscimento del credito dell' ha impedito ai sensi dell'art. 2944 c.c. la CP_2 prescrizione (v. ex multis Cass. civ., n. 5601/2025; n. 32030/2024). Sono seguite poi l'intimazione n. 29920229004940236000 notificata il 22.8.2023 e l'intimazione oggi opposta, aventi entrambe effetti interruttivi. L'opposizione va pertanto rigettata con riferimento all'avviso di addebito in oggetto. 3) L'avviso di addebito n. 59920180000676659000 è stato notificato in data 18.06.2018. Detto avviso è stato poi incorporato nelle intimazioni di pagamento nn. 29920229004940236000 e 29920229002865528000 le quali, notificate entrambe per compiuta giacenza in data 22.8.2023, hanno tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale (tenuto conto della sospensione per n. 311 giorni prevista nella citata normativa emergenziale per il periodo pandemico). E' infine intervenuta l'intimazione di pagamento oggi opposta notificata il 10.5.2024. L'opposizione va pertanto rigettata con riferimento all'avviso di addebito in oggetto. 4) L'avviso di addebito n. 59920180002404641000 è stato notificato in data 23.01.2019. Successivamente, l'intimazione di pagamento n. 29920229004940236000 del 22.8.2023 e l'intimazione oggi opposta hanno ulteriormente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti in oggetto.
3 L'opposizione va dunque rigettata con riferimento all'avviso di addebito in oggetto. 5) L'avviso di addebito n. 5992018000356413000 è stato notificato in data 18.2.2019. È seguita l'intimazione di pagamento n. 29920229004940236000, notificata in data 22.8.2023, la quale ha impedito il decorso della prescrizione quinquennale. Infine è stata notificata in data 10.5.2024 l'intimazione oggetto dell'odierna opposizione. Va pertanto dichiarata l'infondatezza dell'opposizione con riferimento all'avviso di addebito in esame.
In definitiva, quanto alla dedotta prescrizione, l'opposizione va accolta solo per l'avviso di addebito n. 59920170001102860000, con conseguente annullamento della intimazione di pagamento in parte qua. Quanto al resto, il ricorso va respinto, risultando infondata anche la domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, non essendo nella specie ravvisabile alcuna delle ipotesi contemplate nell'art. 96 c.p.c. Non può dirsi infatti che i convenuti abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96 co. 1), posto che gran parte delle eccezioni da essi sollevate sono risultate meritevoli d'accoglimento e posto inoltre che, in ragione dei crediti di cui alla intimazione di pagamento (uno solo dei quali risultato estinto per prescrizione), parte ricorrente non risulta aver subito né alcun provvedimento cautelare né la trascrizione di domande giudiziali né alcun atto d'espropriazione forzata (art. 96 co. 2).
Le spese di lite vanno compensate tra le diverse parti del giudizio stante la fondatezza solo parziale del ricorso.
PQM
- Accerta l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59920170001102860000, pronunziando limitatamente a tali crediti l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata;
- Rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Trapani, 11.4.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Passalacqua e
, CF/p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Di Girolamo e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Olla
OGGETTO: opposizione a Intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' , spiegando CP_2 Controparte_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920239003379435000, notificata il giorno 10.5.2024, limitatamente ai carichi portati da sette avvisi di CP_2 addebito, per l'importo complessivo di € 19.678,99. In particolare, l'opponente contesta con riguardo ai detti avvisi d'addebito la decadenza dal potere impositivo per violazione del termine previsto per l'iscrizione a ruolo. Eccepisce inoltre, limitatamente a cinque degli avvisi in parola, l'avvenuta prescrizione dei rispettivi carichi contributivi, pari a complessivi € 14.628,64. Sostiene infine che le parti convenute avrebbero posto in essere condotte rilevanti ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 2 c.p.c., e chiede la condanna delle medesime al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio sia l' sia l' chiedendo il rigetto CP_2 Controparte_1 del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione dell secondo la quale l'impugnazione CP_2 avrebbe come oggetto quattro e non già sette avvisi d'addebito, poiché, nell'elenco che al riguardo si trova steso in ricorso, ai nn. 5, 6 e 7 viene menzionato lo stesso avviso d'addebito di cui al n. 4, e cioè quello contrassegnato dal n. 59920180002404641000. L'eccezione va respinta perché, se è vero che nei numeri da 4 a 7 di quell'elenco viene Cont indicato sempre il medesimo numero di , è però anche vero che ci si trova in presenza di un errore materiale in cui è ripetutamente incorso l'autore del ricorso;
infatti, i dati forniti in quello stesso elenco nei numeri 5, 6 e 7, concernenti la data di notifica dell'atto impositivo e il relativo importo, consentono l'esatta individuazione degli AVA cui si intendeva fare riferimento, vista la precisa coincidenza dei dati suddetti con quelli che in proposito si rinvengono nella intimazione di pagamento impugnata. In sostanza, nonostante la sussistenza dell'errore materiale in discorso, non v'è dubbio che l'impugnazione abbia riguardato anche gli AVA rispettivamente identificati dai nn. 5992018000356413000, 5992018000356413000 e 5992018000356413000.
Quanto al merito delle domande spiegate in atto d'opposizione, risulta anzitutto priva di fondamento l'assunto di parte ricorrente secondo cui i sette avvisi di addebito in questione andrebbero annullati per violazione del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali (art. 25 D. Lgs n.46/1999).
L'art. 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. mod. da L. n. 122/2010) afferma infatti che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme CP_ a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”. Quindi, l'avviso di addebito ha sostituito l'iscrizione a ruolo e incarna un titolo esecutivo “autosufficiente”. In ogni caso tale contestazione, integrando un'opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avrebbe dovuto essere sollevata, per espressa previsione dell'art. 24 co. 5 del citato D. Lgs n. 46/1999, nel termine - previsto a pena di decadenza - di giorni 40 dalla notifica degli avvisi d'addebito, notifica nella specie incontestatamente avvenuta e della quale viene del resto data prova documentale.
Con riferimento ai primi cinque avvisi d'addebito, quanto alla data d'avvenuta notifica, ci si richiama a quanto verrà di qui a breve precisato nell'ambito delle osservazioni svolte in merito alla eccepita prescrizione. Mentre, con riguardo agli avvisi d'addebito nn. 6 e 7, essi risultano notificati, rispettivamente, il 28.6.2019 ed il 23.12.2019.
Per quel che poi concerne la eccezione di prescrizione, sollevata – come si è visto – solo con riguardo ai crediti di cui ai primi cinque avvisi d'addebito dell'elenco sopra menzionato, passando singolarmente in rassegna i titoli impugnati emerge, dalla documentazione prodotta dai convenuti, quanto segue:
2 1) L'avviso di addebito n. 59920170001102860000 è stato notificato in data 3.10.2017. In data 22.8.2023 è stata poi notificata per compiuta giacenza presso la casa comunale l'intimazione di pagamento n. 29920229002865528000 che incorpora l'avviso di addebito in esame. Detta intimazione non è valsa però a interrompere il decorso della prescrizione quinquennale maturata, nonostante la sospensione di 311 giorni prevista per l'emergenza covid, in data 15.8.2023. Il diverso assunto formulato al riguardo dall , secondo cui il termine Controparte_1 di prescrizione sarebbe rimasto sospeso dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021, va disatteso posto che le norme richiamate dalla stessa non si riferiscono alla CP_1 sospensione dei termini di prescrizione rilevanti in materia, che sono invece specificatamente disciplinati – così come sostenuto anche dall' - dagli artt. 37 CP_2 co. 2 DL n.18/2020 e 11 co. 9 DL 183/2020. L'opposizione va dunque accolta con riferimento all'avviso di addebito in esame. 2) L'avviso di addebito n. 59920170001867783000 è stato notificato in data 23.10.2017. Successivamente è intervenuta una istanza del debitore di definizione agevolata ai sensi della c.d. rottamazione ter presentata il 29.4.2019 avente ad oggetto tra gli altri anche l'avviso di addebito in questione e che, implicando il riconoscimento del credito dell' ha impedito ai sensi dell'art. 2944 c.c. la CP_2 prescrizione (v. ex multis Cass. civ., n. 5601/2025; n. 32030/2024). Sono seguite poi l'intimazione n. 29920229004940236000 notificata il 22.8.2023 e l'intimazione oggi opposta, aventi entrambe effetti interruttivi. L'opposizione va pertanto rigettata con riferimento all'avviso di addebito in oggetto. 3) L'avviso di addebito n. 59920180000676659000 è stato notificato in data 18.06.2018. Detto avviso è stato poi incorporato nelle intimazioni di pagamento nn. 29920229004940236000 e 29920229002865528000 le quali, notificate entrambe per compiuta giacenza in data 22.8.2023, hanno tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale (tenuto conto della sospensione per n. 311 giorni prevista nella citata normativa emergenziale per il periodo pandemico). E' infine intervenuta l'intimazione di pagamento oggi opposta notificata il 10.5.2024. L'opposizione va pertanto rigettata con riferimento all'avviso di addebito in oggetto. 4) L'avviso di addebito n. 59920180002404641000 è stato notificato in data 23.01.2019. Successivamente, l'intimazione di pagamento n. 29920229004940236000 del 22.8.2023 e l'intimazione oggi opposta hanno ulteriormente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti in oggetto.
3 L'opposizione va dunque rigettata con riferimento all'avviso di addebito in oggetto. 5) L'avviso di addebito n. 5992018000356413000 è stato notificato in data 18.2.2019. È seguita l'intimazione di pagamento n. 29920229004940236000, notificata in data 22.8.2023, la quale ha impedito il decorso della prescrizione quinquennale. Infine è stata notificata in data 10.5.2024 l'intimazione oggetto dell'odierna opposizione. Va pertanto dichiarata l'infondatezza dell'opposizione con riferimento all'avviso di addebito in esame.
In definitiva, quanto alla dedotta prescrizione, l'opposizione va accolta solo per l'avviso di addebito n. 59920170001102860000, con conseguente annullamento della intimazione di pagamento in parte qua. Quanto al resto, il ricorso va respinto, risultando infondata anche la domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, non essendo nella specie ravvisabile alcuna delle ipotesi contemplate nell'art. 96 c.p.c. Non può dirsi infatti che i convenuti abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96 co. 1), posto che gran parte delle eccezioni da essi sollevate sono risultate meritevoli d'accoglimento e posto inoltre che, in ragione dei crediti di cui alla intimazione di pagamento (uno solo dei quali risultato estinto per prescrizione), parte ricorrente non risulta aver subito né alcun provvedimento cautelare né la trascrizione di domande giudiziali né alcun atto d'espropriazione forzata (art. 96 co. 2).
Le spese di lite vanno compensate tra le diverse parti del giudizio stante la fondatezza solo parziale del ricorso.
PQM
- Accerta l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59920170001102860000, pronunziando limitatamente a tali crediti l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata;
- Rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Trapani, 11.4.2025 Il giudice
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