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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 768/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA AN, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3751/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foligno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Della Bonificazione Umbra - 02806890543
elettivamente domiciliato presso Consorzio Della Bonificazione Umbra
Consorzio Di Bonifica Consorzio_1 - 91168270592
Difeso da
Difensore_3 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11594/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 42 e pubblicata il 05/06/2018
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 097.2016.90227603.87.000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3437/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellati: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio origina dal ricorso per riassunzione in appello, ex art. 63 del D Lgs n. 546 del 1992, proposto dalla societa' Ricorrente_2 , contro l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, CCIA di Roma, Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, Consorzio di Bonifica
Umbra e Comune di Foligno, a seguito della sentenza n. 32815/2025 emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione, con cui e' stata cassata con rinvio la sentenza n. 3705/2021 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale quest'ultima respinto l'appello presentato dalla soc. Ricorrente_2
e confermata la sentenza di rigetto di primo grado.
La Corte di Cassazione con l'Ord. n. 32815/2025 accoglie la censura proposta dalla soc.
Ricorrente_2 relativa alla nullita' della sentenza impugnata in quanto risulta sottoscritta esclusivamente dal giudice estensore, ma non dal presidente del collegio.
La Corte di Cassazione chiede altresi' a questo giudice di secondo grado di accertare la sussistenza dell'eventuale “giudicato esterno formatosi in favore dell'ente impositore sull'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, come dedotto dal Comune controricorrente.
La Ricorrente_2 ha riassunto il suddetto giudizio con l'odierno ricorso riproponendo le medesime eccezioni gia' sollevate in primo grado e precisamente:
1) difetto della notifica effettuata a mezzo PEC della cartella di pagamento e mancata sottoscrizione della notifica digitale:
2) la notifica via PEC puo' essere applicata solo alle cartelle di pagamento e non agli avvisi di intimazione;
3) la notifica a mezzo PEC difetta della sottoscrizione della busta di trasporto;
4) mancata allegazione alla cartella degli atti ivi richiamati;
5) mancata sottoscrizione della cartella di pagamento;
6) difetto di motivazione della cartella di pagamento;
7) mancata notifica degli atti presupposto e conseguente intervenuta prescrizione della pretesa erariale.
A cio' aggiunge come motivi nuovi:
- Il sollecito di pagamento della cartella di pagamento relativa all'IMU, doveva essere emesso dal
Comune di Foligno e non dall'Agenzia Entrate Riscossione;
Chiede infine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla rottamazione quater e allegati i prospetti di adesione alla definizione agevolata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Consorzio Bonifica Lazio Sud Ovest e il Comune di Foligno si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione della societa' condannandola al pagamento delle spese di lite di tutti i giudizi compreso quello di legittimita'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (giurisprudenza costante, tra tante Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/02/2019). Al riguardo, ancorche' il presente giudizio si pone come una prosecuzione del giudizio di cassazione, le eccezioni poste dall'appellante sono da ritenersi infondate e pertanto l'appello va respinto.
In via preliminare va affrontata la questione del giudicato esterno formatosi sulla cartella di pagamento n.
097200500164128455000 relativa al mancato pagamento IMU negli anni 1998 e 1999 nei confronti del
Comune di Foligno: la cartella era stata oggetto di impugnazione dinanzi alla CTP di Perugia che ha respinto il ricorso, confermando la validita' degli avvisi di accertamento. Tale sentenza non e' stata impugnata e quindi e' divenuta efficace e inappellabile per scadenza dei termini di legge. Pertanto su tale pretesa erariale e' da ritenersi che si sia formato il giudicato esterno.
Sempre in via preliminare non puo' essere accolta l'istanza di cessazione della materia del contendere o di sospensione del giudizio avendo aderito alla rottamazione quater , in quanto dalla documentazione fornita non si e' riscontrato che tale definizione riguardi anche le cartelle di pagamento in esame.
Con riferimento alle eccezioni sollevate dall'appellante si rileva quanto segue:
1) Sul difetto della notifica effettuata a mezzo PEC della cartella di pagamento e mancata sottoscrizione della notifica digitale: dalla documentazione in atti si evince che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate via pec, il cui messaggio di ricevuta e' stato consegnato nella casella postale del destinatario, in tal modo certificando l'avvenuto perfezionamento della notifica. Del pari risulta infondata l'eccezione di nullita' dell'atto per difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Ord. N. 34416/2023) ha affermato che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana. Non risulta che il ricorrente, alla luce della tempestività del ricorso e delle spiegate difese abbia in alcun modo dubitato della provenienza dell'atto impugnato.
2) Sulla notifica via PEC che puo' essere applicata solo alle cartelle di pagamento e non agli avvisi di intimazione: alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sopra riferita la notifica effettuata a mezzo
PEC e' valida anche per le intimazioni di pagamento e non solo per le cartelle di pagamento.
3) Sulla notifica a mezzo PEC che difetta della sottoscrizione della busta di trasporto: la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti e' inequivocabilmente riferibile all'Agente della
Riscossione. La riconducibilita' del documento al mittente e' comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore nonche' dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio e' stato inviato.
4) Mancata allegazione alla cartella degli atti ivi richiamati: la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della riscossione , sia in sede di notifica della cartella, quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne potesse inficiare la validità, ha affermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, cfr. Cassazione 16641/2011), la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata.
5) Mancata sottoscrizione della cartella di pagamento: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e' consolidata nel ritenere che “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. sent. n.
4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 nonché Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013).
6) Difetto di motivazione della cartella di pagamento: va ribadito in questa sede l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024, Rv. 672728 - 01). Essendo
l'intimazione per cui è causa conforme ai criteri enunciati in giurisprudenza, il relativo rilievo della contribuente deve pertanto ritenersi infondato.
7)Mancata notifica degli atti presupposto e conseguente intervenuta prescrizione della pretesa erariale:
si premette che la cartella n. 097200500164128455000 relativa al mancato pagamento IMU negli anni
1998 e 1999 nei confronti del Comune di Foligno, e' divenuta definitiva a seguito della sentenza della
CTP di Perugia n. 119/2003 e pertanto per tale cartella il termine di prescrizione si trasforma da quinquennale a decennale in quanto la stessa e' stata emanata a seguito di titolo giudiziale divenuto definitivo ( in tal senso Cass. Sez. Un. N. 23397/2016). Pertanto essendo stata, l'intimazione di pagamento successiva , notificata nel 2016 la prescrizione decennale non si e' realizzata. Per le restanti cartelle ( tutte notificate tra il 2012 e il 2014) non risulta perfezionata alcuna prescrizione essendo intervenuta l'intimazione entro il termine di cinque anni.
Palesemente infondata e' da ultimo, l'eccezione circa la violazione dell'art. 1, comma 795, della legge
160/2019 in quanto l 'intimazione di pagamento sarebbe di spettanza esclusiva del Comune e non dell'ADER: il richiamo al predetto articolo risulta inconferente nel caso in esame, considerato che esso si riferisce alle procedure di accertamento tributario degli enti locali iniziate dopo l'entrata in vigore di detta legge ( dal 2020) che, a differenza del passato, costituiscono anche titolo esecutivo, mentre nel caso in esame gli atti di riscossione si riferiscono ad accertamenti effettuati in precedenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in riassunzione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore delle controparti, liquidate in euro 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed in euro 1.000,00 in favore di ciascuno degli altri enti costituiti, oltre accessori come per legge se dovuti;
la condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente costituito, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA AN, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3751/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foligno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Della Bonificazione Umbra - 02806890543
elettivamente domiciliato presso Consorzio Della Bonificazione Umbra
Consorzio Di Bonifica Consorzio_1 - 91168270592
Difeso da
Difensore_3 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11594/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 42 e pubblicata il 05/06/2018
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 097.2016.90227603.87.000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3437/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellati: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio origina dal ricorso per riassunzione in appello, ex art. 63 del D Lgs n. 546 del 1992, proposto dalla societa' Ricorrente_2 , contro l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, CCIA di Roma, Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, Consorzio di Bonifica
Umbra e Comune di Foligno, a seguito della sentenza n. 32815/2025 emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione, con cui e' stata cassata con rinvio la sentenza n. 3705/2021 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale quest'ultima respinto l'appello presentato dalla soc. Ricorrente_2
e confermata la sentenza di rigetto di primo grado.
La Corte di Cassazione con l'Ord. n. 32815/2025 accoglie la censura proposta dalla soc.
Ricorrente_2 relativa alla nullita' della sentenza impugnata in quanto risulta sottoscritta esclusivamente dal giudice estensore, ma non dal presidente del collegio.
La Corte di Cassazione chiede altresi' a questo giudice di secondo grado di accertare la sussistenza dell'eventuale “giudicato esterno formatosi in favore dell'ente impositore sull'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, come dedotto dal Comune controricorrente.
La Ricorrente_2 ha riassunto il suddetto giudizio con l'odierno ricorso riproponendo le medesime eccezioni gia' sollevate in primo grado e precisamente:
1) difetto della notifica effettuata a mezzo PEC della cartella di pagamento e mancata sottoscrizione della notifica digitale:
2) la notifica via PEC puo' essere applicata solo alle cartelle di pagamento e non agli avvisi di intimazione;
3) la notifica a mezzo PEC difetta della sottoscrizione della busta di trasporto;
4) mancata allegazione alla cartella degli atti ivi richiamati;
5) mancata sottoscrizione della cartella di pagamento;
6) difetto di motivazione della cartella di pagamento;
7) mancata notifica degli atti presupposto e conseguente intervenuta prescrizione della pretesa erariale.
A cio' aggiunge come motivi nuovi:
- Il sollecito di pagamento della cartella di pagamento relativa all'IMU, doveva essere emesso dal
Comune di Foligno e non dall'Agenzia Entrate Riscossione;
Chiede infine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla rottamazione quater e allegati i prospetti di adesione alla definizione agevolata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Consorzio Bonifica Lazio Sud Ovest e il Comune di Foligno si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione della societa' condannandola al pagamento delle spese di lite di tutti i giudizi compreso quello di legittimita'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (giurisprudenza costante, tra tante Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/02/2019). Al riguardo, ancorche' il presente giudizio si pone come una prosecuzione del giudizio di cassazione, le eccezioni poste dall'appellante sono da ritenersi infondate e pertanto l'appello va respinto.
In via preliminare va affrontata la questione del giudicato esterno formatosi sulla cartella di pagamento n.
097200500164128455000 relativa al mancato pagamento IMU negli anni 1998 e 1999 nei confronti del
Comune di Foligno: la cartella era stata oggetto di impugnazione dinanzi alla CTP di Perugia che ha respinto il ricorso, confermando la validita' degli avvisi di accertamento. Tale sentenza non e' stata impugnata e quindi e' divenuta efficace e inappellabile per scadenza dei termini di legge. Pertanto su tale pretesa erariale e' da ritenersi che si sia formato il giudicato esterno.
Sempre in via preliminare non puo' essere accolta l'istanza di cessazione della materia del contendere o di sospensione del giudizio avendo aderito alla rottamazione quater , in quanto dalla documentazione fornita non si e' riscontrato che tale definizione riguardi anche le cartelle di pagamento in esame.
Con riferimento alle eccezioni sollevate dall'appellante si rileva quanto segue:
1) Sul difetto della notifica effettuata a mezzo PEC della cartella di pagamento e mancata sottoscrizione della notifica digitale: dalla documentazione in atti si evince che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate via pec, il cui messaggio di ricevuta e' stato consegnato nella casella postale del destinatario, in tal modo certificando l'avvenuto perfezionamento della notifica. Del pari risulta infondata l'eccezione di nullita' dell'atto per difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Ord. N. 34416/2023) ha affermato che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana. Non risulta che il ricorrente, alla luce della tempestività del ricorso e delle spiegate difese abbia in alcun modo dubitato della provenienza dell'atto impugnato.
2) Sulla notifica via PEC che puo' essere applicata solo alle cartelle di pagamento e non agli avvisi di intimazione: alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sopra riferita la notifica effettuata a mezzo
PEC e' valida anche per le intimazioni di pagamento e non solo per le cartelle di pagamento.
3) Sulla notifica a mezzo PEC che difetta della sottoscrizione della busta di trasporto: la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti e' inequivocabilmente riferibile all'Agente della
Riscossione. La riconducibilita' del documento al mittente e' comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore nonche' dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio e' stato inviato.
4) Mancata allegazione alla cartella degli atti ivi richiamati: la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della riscossione , sia in sede di notifica della cartella, quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne potesse inficiare la validità, ha affermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, cfr. Cassazione 16641/2011), la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata.
5) Mancata sottoscrizione della cartella di pagamento: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e' consolidata nel ritenere che “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. sent. n.
4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 nonché Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013).
6) Difetto di motivazione della cartella di pagamento: va ribadito in questa sede l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024, Rv. 672728 - 01). Essendo
l'intimazione per cui è causa conforme ai criteri enunciati in giurisprudenza, il relativo rilievo della contribuente deve pertanto ritenersi infondato.
7)Mancata notifica degli atti presupposto e conseguente intervenuta prescrizione della pretesa erariale:
si premette che la cartella n. 097200500164128455000 relativa al mancato pagamento IMU negli anni
1998 e 1999 nei confronti del Comune di Foligno, e' divenuta definitiva a seguito della sentenza della
CTP di Perugia n. 119/2003 e pertanto per tale cartella il termine di prescrizione si trasforma da quinquennale a decennale in quanto la stessa e' stata emanata a seguito di titolo giudiziale divenuto definitivo ( in tal senso Cass. Sez. Un. N. 23397/2016). Pertanto essendo stata, l'intimazione di pagamento successiva , notificata nel 2016 la prescrizione decennale non si e' realizzata. Per le restanti cartelle ( tutte notificate tra il 2012 e il 2014) non risulta perfezionata alcuna prescrizione essendo intervenuta l'intimazione entro il termine di cinque anni.
Palesemente infondata e' da ultimo, l'eccezione circa la violazione dell'art. 1, comma 795, della legge
160/2019 in quanto l 'intimazione di pagamento sarebbe di spettanza esclusiva del Comune e non dell'ADER: il richiamo al predetto articolo risulta inconferente nel caso in esame, considerato che esso si riferisce alle procedure di accertamento tributario degli enti locali iniziate dopo l'entrata in vigore di detta legge ( dal 2020) che, a differenza del passato, costituiscono anche titolo esecutivo, mentre nel caso in esame gli atti di riscossione si riferiscono ad accertamenti effettuati in precedenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in riassunzione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore delle controparti, liquidate in euro 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed in euro 1.000,00 in favore di ciascuno degli altri enti costituiti, oltre accessori come per legge se dovuti;
la condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente costituito, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge se dovuti.