Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 768
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    difetto della notifica effettuata a mezzo PEC della cartella di pagamento e mancata sottoscrizione della notifica digitale

    Le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate via PEC, con ricevuta di consegna nella casella postale del destinatario. L'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione è infondata, poiché la Corte di Cassazione ha affermato che il difetto di sottoscrizione non vizia l'atto quando la sua riferibilità all'autorità promanante non è in dubbio.

  • Rigettato
    la notifica via PEC può essere applicata solo alle cartelle di pagamento e non agli avvisi di intimazione

    La notifica effettuata a mezzo PEC è valida anche per le intimazioni di pagamento, non solo per le cartelle di pagamento, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

  • Rigettato
    la notifica a mezzo PEC difetta della sottoscrizione della busta di trasporto

    La provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione. La riconducibilità del documento al mittente è comprovata dagli elementi della cartella, dai dati di certificazione nelle buste di trasporto e ricevute, nonché dall'indirizzo e dominio di posta elettronica.

  • Rigettato
    mancata allegazione alla cartella degli atti ivi richiamati

    La cartella di pagamento, quando segue un avviso di accertamento divenuto definitivo, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento e non necessita dell'allegazione dell'atto prodromico ai fini della sua validità.

  • Rigettato
    mancata sottoscrizione della cartella di pagamento

    La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ritiene che la mancanza della sottoscrizione non comporti l'invalidità dell'atto, purché sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.

  • Rigettato
    difetto di motivazione della cartella di pagamento

    L'intimazione di pagamento è congruamente motivata con il richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti, e con la quantificazione degli accessori, soddisfacendo l'obbligo di motivazione.

  • Rigettato
    mancata notifica degli atti presupposto e conseguente intervenuta prescrizione della pretesa erariale

    Per la cartella relativa all'IMU 1998-1999, divenuta definitiva per sentenza CTP, si applica la prescrizione decennale, non maturata. Per le altre cartelle notificate tra il 2012 e il 2014, l'intimazione è intervenuta entro il termine quinquennale.

  • Rigettato
    sollecito di pagamento della cartella di pagamento relativa all'IMU doveva essere emesso dal Comune di Foligno e non dall'Agenzia Entrate Riscossione

    L'eccezione è infondata in quanto la legge invocata si riferisce a procedure di accertamento iniziate dal 2020, mentre gli atti in questione si riferiscono ad accertamenti precedenti.

  • Rigettato
    Adesione alla rottamazione quater

    L'istanza non può essere accolta poiché la documentazione fornita non dimostra che la definizione agevolata riguardi le cartelle di pagamento in esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 768
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 768
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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