Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 19.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1589/2024 R.G. Ruolo Lavoro
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Alessandra Ingangi presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Michele Zannotti n. 20, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Guida, Sabino Tomei e Francesco Di Controparte_1
Maio presso il cui studio, sito in Caserta alla via Forgione n. 12, è elettivamente domiciliato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23.3.2023, CP_1
esponeva:
[...]
- di aver lavorato presso l'ospedale di Marcianise continuativamente dal 21/3/2011 alle dipendenze della società aggiudicatarie dei servizi di pulizia (nell'ordine: AEP, DIEMME, C.M, EPM), inquadrato nel livello 2 del CCNL imprese di pulizia/multiservizi, con contratto subordinato a tempo indeterminato part time 50%
- che con lettera del 7/2/2023 veniva licenziato per giusta causa, previa contestazione disciplinare di “un episodio verificatosi in data 23.01 u.s., durante il quale Lei si sarebbe reso protagonista della sottrazione di un bene di proprietà del Presidio Ospedaliero di Marcianise, presente all'interno degli Uffici dell' Parte_2
- che, al momento del recesso, aveva maturato n. 24,25333 ore di ROL (per un controvalore di €
183,33) nonché il TFR, pari a € 822,47, emolumenti mai erogati dalla datrice di lavoro, la quale, tra l'altro, nel versare le retribuzioni aveva trattenuto, indebitamente, la somma mensile di € 1,00
a titolo di “spese bonifico stipendio”, per un importo complessivo pari a € 19,00 (da ottobre 2021
a marzo 2023).
Tanto premesso, concludeva chiedendo: Controparte_1
“Dichiarare illegittima la sospensione disciplinare dal 1/2/2023.
Dichiarare illegittimo il recesso ed ordinare alla società (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015) l'immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato con condanna al pagamento delle retribuzioni mensili globali di fatto (pari a € 707,57) dal
1/2/2023 alla reintegra oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In subordine, accertata la continuità dell'impiego del ricorrente nell'ambito dello specifico appalto dal 21/3/2011 (e la carenza di giusta causa) condannare la convenuta, ex artt. 3 e 7 del d.lgs. 23/2015, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima.
Condannare la convenuta al pagamento della somma di € 183,33 per ROL residui, € 822,47 per TFR ed € 19,00 per trattenute arbitrarie su erogazione stipendi.
Il tutto oltre accessori dalle singole scadenze al saldo.”
Con sentenza n. 730/2024 il GL accoglieva parzialmente il ricorso evidenziando che nel caso in esame mancava in radice la formulazione di una contestazione disciplinare caratterizzata dalla specificità e determinatezza, per cui andava annullato il licenziamento per insussistenza del fatto disciplinare posto a base della sanzione espulsiva, con l'applicazione del regime rimediale di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 atteso che il ricorrente era stato assunto alle dipendenze della convenuta con decorrenza dal 5.10.2021 e che la stessa al momento dell'adozione dell'atto occupava alle proprie dipendenze oltre mille addetti.
Tanto precisato il giudice di primo grado così provvedeva:
“1) in accoglimento parziale del ricorso annulla il provvedimento di sospensione disciplinare ed il licenziamento intimato per giusta causa del 7.02.2023 e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla reintegrazione del ricorrente , nel posto di lavoro precedentemente Parte_1 Controparte_1
occupato
2) condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 707,57 mensili) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di dodici mensilità, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
3) dichiara non esigibile il trattamento di fine rapporto e le differenze retributive rivendicate a titolo di permessi residui non goduti
4) rigetta nel resto il ricorso”.
Con ricorso depositato in data 11.6.2024 proponeva appello la censurando le conclusioni del Pt_1
giudice di primo grado e concludeva chiedendo il rigetto integrale del ricorso di . Controparte_1
Si costituiva il quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata e proponeva in Controparte_1
Part via condizionata, nel caso di accoglimento dell'appello della , appello incidentale.
All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da disposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con il primo motivo di appello la eccepiva erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto la contestazione disciplinare generica. Tale affermazione era frutto di una superficiale valutazione della lettera di contestazione che invece:
- specificava il comportamento contestato ed il suo elemento intenzionale rinvenibili nell'espressione “sottrazione di un bene di proprietà del Presidio Ospedaliero di Marcianise”;
- indicava con precisione le circostanze di luogo “interno dell' (la Farmacia che Parte_2 approvvigionava l'Ospedale di Marcianise era una soltanto);
- precisava la modalità durante l'esecuzione dell'attività in quanto avvenuta nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato;
- identificava il tempo in cui ciò era avvenuto “episodio verificatosi in data 23.01.u.s.”. Part Il Tribunale, eccepiva la , individuava un unico elemento effettivamente non indicato nella nota di contestazione: il bene sottratto;
tuttavia, non era pensabile che la lesione del vincolo fiduciario potesse essere graduata diversamente (fino addirittura a ritenerla insussistente come avvenuto nel caso di specie) in base al valore del bene sottratto.
Con il secondo motivo di appello la eccepiva che l'impugnata sentenza era del tutto erronea Pt_1 laddove dalla ritenuta genericità della contestazione aveva fatto derivare l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e aveva disposto la reintegra del lavoratore. Solo la carenza assoluta di contestazione poteva dar luogo ad un'ipotesi reintegratoria, ma nel caso di specie la contestazione era stata articolata in modo specifico e dettagliato. Part Con l'ultimo motivo di appello la reiterava le difese già spiegate in primo grado, con le quali aveva evidenziato la legittimità e giustificatezza del licenziamento del Balletta. … … …
L'appello è infondato
Con raccomandata del 30.1.2023 la formulava nei confronti di la seguente Pt_1 Controparte_1
contestazione disciplinare:
“Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva, siamo spiacenti di doverLe contestare il comportamento tenuto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la scrivente società relativamente ad un episodio verificato. in data 23.01 u.s., durante il quale Lei si sarebbe reso protagonista della sottrazione di un bene di proprietà del Presidio Ospedaliero di Marcianise, presente all'interno degli Uffici dell'U.O.
Farmacia.
Considerata la gravità degli addebiti e che la loro eventuale fondatezza renderebbe impossibile la prosecuzione, anche in via provvisoria, del rapporto di lavoro, Lei viene sospeso, con effetto immediato, da servizio fino all'esito del procedimento disciplinare.
Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentare…”.
Come già affermato dal giudice di prime cure, la contestazione in esame è del tutto priva del requisito
Part della specificità; ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla , la lettura della stessa non consente di conoscere precisamente quale condotta viene imputata al lavoratore. La società appellante contesta al di aver sottratto un bene presente all'interno degli “Uffici” dell' il CP_1 Parte_2 giorno 23.1.2023, ma non è dato sapere in quale tra gli “Uffici” dell' si trovava il bene Parte_2
sottratto, a che ora del 23.1.2023 tale condotta sarebbe stata posta in essere, con quali modalità tale sottrazione sarebbe avvenuta e, infine, quale bene sarebbe stato sottratto. La mancata indicazione di tali circostanze rende tale contestazione una scatola vuota, non consentendo al lavoratore di comprendere che cosa gli viene contestato, né di poter approntare una qualunque difesa, essendo totalmente incerte le circostanze di tempo, di luogo e di modo relative al comportamento contestato, tanto da rendere impossibile all'accusato contestare l'accusa mossagli. Ciò è tanto più vero, nel caso in esame, se solo si considera che l'imputazione di aver sottratto un bene dall' viene Parte_2
mossa ad un lavoratore le cui mansioni erano quelle di addetto alla pulizia dei locali del Presidio
Ospedaliero di Marcianise, che comportavano inevitabilmente lo spostamento del nei diversi CP_1
locali del presidio e, a seconda dei turni, in diversi orari, nonché la movimentazione di oggetti sia per pulire che per riordinare.
La Cassazione ha in più occasioni ribadito la necessità di una contestazione dell'addebito disciplinare che delinei i contorni del "fatto contestato" (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare) nei suoi esatti termini. La mancanza di tali “contorni”, ha affermato la Cassazione, determina il radicale difetto di contestazione dell'infrazione e la conseguente inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 2 dell'art. 3 D.Lvo n. 23 del 2015, che così dispone:
“2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
…. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva”.
La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene, nel fatto che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 richiamato, tale tutela è prevista in caso di "insussistenza del fatto materiale contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione, ipotesi che ricomprende anche il caso di una contestazione solo apparente, in quanto priva della compiuta descrizione degli elementi del fatto contestato.
L'esigenza che il fatto contestato sia delineato nei suoi contorni così da cristallizzare il fatto ascritto al dipendente è affermata, tra le altre, dalle seguenti sentenze: Cass. n. 25745/16, Cass. n. 4879/20, Cass.
n. 19632/18, che sebbene riferite alla disciplina dettata dall'art. 18 comma 4 della L. 300/70, le argomentazioni svolte valgono anche per il D.Lvo 23/2015, considerata la sostanziale uniformità delle due normative quanto alla specifica questione dibattuta.
La previsione normativa, che parla di "fatto contestato" o di “fatto materiale contestato”, nel regime del D.Lgs. 23/2015, è indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione in quanto ciò corrisponde all'esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale. Nel caso in esame, va ribadito, la contestazione disciplinare è totalmente generica, non avendo in alcun modo delineato i contorni del "fatto contestato", pertanto, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità deve considerarsi tale contestazione insussistente, con conseguente applicazione delle conseguenze previste dall'art. 3 comma 2 D.Lvo 23/2015, come correttamente deciso dal giudice di prime cure.
La sentenza impugnata va pertanto confermata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro
3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti Dario Guida, Sabino
Tomei e Francesco Di Maio, dichiaratisi anticipatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 19.2.2025
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa