TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R . G . n . 3 5 2 3 / 2 0 1 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, Dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3523/2017 R.G.A.C. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 516/2017 del 16.06.2017, depositata in data
21.06.2017 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ROSANNA MARTELLOTTA, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. – P.iva CP_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO LAGHI, elettivamente domiciliata come P.IVA_2 in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note depositate dalle parti per l'udienza del 17.12.2024, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Parte appellante ha depositato note del seguente tenore: “Con le presenti note, in ossequio al provvedimento di Codesto Magistrato del 05/11/2024, si chiede di poter precisare le conclusioni che si precisano, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa chiedendo l'accoglimento dell'appello e che la causa venga introitata a sentenza, con termine per note ex art. 190 c.p.c.”. Parte appellata ha depositato note del seguente tenore: “Il sottoscritto Avv. Roberto Laghi, procuratore e difensore dell'appellata in ossequio al decreto di celebrazione udienza CP_1 cartolare in modalità scritta ex art. 127 ter cpc datato 25.11.2024, con il presente atto si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto, eccepito e concluso nel corso del giudizio e precisa le conclusioni come segue: “Voglia l'On. Tribunale di Castrovillari – Giudice dell'Appello, per le motivazioni di cui in narrativa: - Prendere atto della nostra non accettazione del contraddittorio, emettendo ogni conseguente declaratoria e subordinatamente, dichiarare la nullità ovvero,
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto. -Più subordinatamente, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo, rigettare l'avverso appello perché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'appellata sentenza. -Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze, oltre rimb. forf., CAP ed IVA come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”. Il deducente procuratore e difensore chiede, pertanto,
1 che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei doppi termini di legge ex art. 190 cpc, per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica”.
La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c.
(scaduti il 17 Febbraio 2025 e il 10 Marzo 2025, attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il19.12.2024).
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
ha citato innanzi al giudice di pace di Castrovillari l' chiedendo: di Parte_1 CP_1 dichiararne l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del 09.09.2015, allorquando, percorrendo l'autostrada A3 SA-RC, all'altezza del Km 161 Nord, il proprio autoveicolo Golf, tg
CE050YX, ha impattato con una grossa pietra presente sulla sede stradale;
di condannare la convenuta al ristoro dei danni patiti, pari a complessivi € 1.966,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda CP_1 per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto poiché infondata in fatto e in diritto;
ha, inoltre, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo per essere da quest'ultima tenuta indenne in ipotesi di condanna al risarcimento CP_2 del danno in favore dell'attore. Rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo ed espletate le prove orali, il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda dell'odierno appellante condannando l' al pagamento della CP_1 minor somma di € 415,50 oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c..
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 chiedendone la riforma: 1) nella parte relativa alla quantificazione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, poiché affetto da errore di calcolo da parte del giudice;
2) nella parte relativa alla quantificazione dei danni subiti dal veicolo, lamentando il mancato riconoscimento dei danni alla carrozzeria come da preventivo di spesa redatto dalla ditta NE NT;
3) nella parte relativa al regolamento delle spese di lite.
La prima udienza di comparizione è stata differita ex art. 168 bis, c. 5, c.p.c., al 03/10/2018.
In data 23.02.2018 si è costituita in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di richieste istruttorie, la causa, nelle more pervenuta a questo giudice che ha preso le funzioni il 05.04.2019, è stata più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni per esigenze di ruolo, sino a giungere all'udienza del 17.12.2024 – poi sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - in cui la causa è stata posta definitivamente in decisione previa concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 17
Febbraio 2025 e il 10 Marzo 2025, attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127
2 ter c.p.c. il19.12.2024). Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini concessi.
Tanto premesso si rileva che i motivi di appello proposti dal si sostanziano nella Pt_1 censura della sentenza nella parte relativa al quantum, sia in riferimento alla liquidazione dei danni alla propria autovettura sia in riferimento al regolamento delle spese di lite.
Nello specifico, come evidenziato, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata affidando l'appello a tre motivi, ravvisati:1) nell'errore di calcolo che il giudice di pace avrebbe commesso in riferimento agli importi indicati nelle fatture n. 266L del 09.09.2015 e n. 1990202 – 61E del
09.09.2015; 2) nell'errata valutazione, sul piano probatorio, del preventivo di spesa redatto dalla ditta NE NT, con conseguente mancato riconoscimento dei relativi importi;
3) nell'errata quantificazione delle spese di lite, poste a carico della società soccombente, a suo dire non corrispondenti al DM 55/2014, tenuto conto del valore dichiarato della domanda pari ad euro
1966,40.
Ragioni di priorità logico giuridica inducono il Tribunale a vagliare dapprima il motivo di cui al n. 3) ossia quello relativo alla quantificazione delle spese di giudizio, che va dichiarato inammissibile.
Osserva il Tribunale che, l'appellante, nel dolersi dell'errata quantificazione operata dal giudice di primo grado nella liquidazione delle spese legali, non ha indicato in cosa si sia sostanziato, in concreto, il predetto errore né ha indicato l'importo ritenuto corretto. A tal proposito appare utile richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte a mente del quale: “L'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali non può essere accolta se con essa non vengono specificate le singole voci che la parte assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata.” (Cass. n. 22287/2009). Dall'assoluta genericità della doglianza deriva pertanto che, l'appello, limitatamente al suesposto motivo, deve ritenersi inammissibile.
A tal proposito va precisato che, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., formulata dalla parte appellata, deve essere accolta limitatamente al suddetto motivo, dovendosi, per converso, ritenere ammissibile l'appello proposto da in relazione agli ulteriori Parte_1 motivi.
Occorre, infatti, ricordare che, l'art. 342 c.p.c. (in seguito alla novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del d.l. 83/2012 convertito (con modifiche) in l. n. 134/2012), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto e, all'uopo, appare utile richiamare il noto principio formulato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui: “L'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.”(cfr Cass. S.U. n.
27199/2017).
Ciò che, invero, tale norma impone all'appellante è di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono dimostrando di aver
3 compreso le ragioni del primo Giudice e indicando il perché queste siano censurabili, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass.
n. 2143/2015; Cass. n. 13535/2018).
Ciò posto, c'è da dire che, nell'atto di appello, in riferimento ai motivi di doglianza inerenti la quantificazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, non solo sono agevolmente individuabili le parti di sentenza che l'appellante ha inteso sottoporre a censura (ossia quelle con cui il giudice ha quantificato l'ammontare del risarcimento dovuto) ma, alle pagg.
5-7 appaiono chiaramente articolate le ragioni di censura della sentenza e le contrarie ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificarle, vale a dire l'errore di calcolo e l'erronea valutazione del materiale probatorio offerto in relazione all'entità del danno patito.
Del resto, che siano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata è dimostrato dalla circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
In definitiva, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è fondata solo in relazione al motivo di cui al n. 3) mentre, per il resto, l'appello deve ritenersi ammissibile.
Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dall'appellata, è sufficiente precisare che la stessa deve ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. "ordinanza filtro), che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali. In altre parole, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
Orbene, ciò chiarito va accolto, in quanto fondato, il primo motivo di appello con cui il Pt_1 ha lamentato l'errore di calcolo in cui è incorso il giudice di prime cure in riferimento alla somma degli importi indicati nelle fatture n. 266L del 09.09.2015 e n. 1990202 – 61E del 09.09.2015 (cfr. doc. nn. 3 e 4 fasc. primo grado di parte appellante).
Infatti, il giudice di pace, pur avendo ritenuti provati i danni alla vettura come evincibili dalla fattura n. 266L del 09.09.2015 emessa dall'Autofficina Propato Francesco - per un importo di euro
400,00 – nonché dalla ricevuta n. 1990202 – 61E del 09.09.2015 per un importo di euro 115,40, ha liquidato in favore dell'attore la minor somma di € 415,40 in luogo del corretto importo di € 515,40.
La sentenza deve essere pertanto riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha liquidato la somma di € 415,40 che deve, quindi, essere rideterminata nel maggior importo di €
515,40.
Non può trovare, invece, accoglimento la doglianza con la quale l'appellante ha lamentato l'errore compiuto dal giudice di primo grado, il quale, a suo dire, non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio prodotto, così giungendo a ritenere non provati i danni elencati nel preventivo di spesa del 10.09.2015 redatto dalla ditta NE NT.
4 Ritiene il Tribunale che, in riferimento al suddetto profilo, la motivazione della pronuncia impugnata non sia errata, sebbene la stessa deve essere integrata.
Si legge in sentenza: “In punto di “quantum debeatur”, si rileva che l'importo azionato in domanda, oggetto di puntuale contestazione, ha avuto riscontro a mezzo documentazione fiscale- cfr. doc. sub 3) e 4) fascicolo di parte attorea - ammontante alla somma di euro 415,40, mentre è dato ritenere, alla stregua di quanto risultante dal richiamato rapporto della Polstrada in ordine ai danni accertati e dalla stessa documentazione fiscale, in particolare dalla ricevuta fiscale n. 61E
Autofficina Propato Francesco - doc. sub. 4) - che il mero preventivo di spesa, in atti, genericamente confermato in sede istruttoria, indichi voci di danno non rapportabili all'evento sinistroso per cui è causa, osservandosi ulteriormente che non veniva prodotta all'attore alcuna documentazione fotografica relativa al veicolo incidentato. Pertanto nessun ulteriore somma può essere liquidata in quanto improvata”
A ben vedere, la motivazione è immune da censure ove si osservi che, avuto riguardo alla dinamica del sinistro accertata nel giudizio di prime cure, le riparazioni elencate nel preventivo spesa del 10.09.2015 (sostituzione giunto lato destro, scatola guida, ammortizzatore lato destro, braccio oscillante destro, supporto ammortizzatore destro, ammortizzatore destro, mnodopera), non appaiono riconducibili ai danni riportati dalla vettura in seguito all'impatto con la pietra presente sulla carreggiata.
Infatti, c'è da dire, innanzitutto che, nel rapporto redatto dalla , in particolare a pag. 4, CP_3 gli agenti intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno verbalizzato i danni riscontrati sul veicolo Golf, annotando testualmente “Rottura coppa olio motore. Danni meccanici da accertare” da ciò desumendosi che, dalla visione del veicolo al momento del sinistro, lo stesso non presentava danni diversi da quelli ritenuti provati dal giudice di primo grado. A tal proposito occorre ricordare che, il rapporto redatto dagli agenti della Polstrada, oltre a ricostruire la dinamica del sinistro, rappresenta un documento certamente idoneo ai fini dell'accertamento dei danni riportati al veicolo verificati direttamente dagli agenti, atteso che, come noto, l'attività documentata nel rapporto degli agenti di
Polizia è assistita da credibilità intrinseca delle operazioni descritte.
V'è inoltre da rilevare che, l'odierno attore, nel giudizio di prime cure, non ha prodotto materiale fotografico che sarebbe stato indubbiamente utile a provare l'esistenza di danni alle parti meccaniche del veicolo, atteso che, attraverso le fotografie, il Giudice di Pace sarebbe stato posto in condizione di stabilire un preciso legame con le voci descritte nel preventivo.
A riguardo è evidente che, ai fini della prova dei danni alle parti meccaniche del veicolo, non può assumere rilievo dirimente il fatto che il teste NE NT, escusso all'udienza del
28/03/2017 abbia confermato di aver provveduto alla redazione del preventivo. Infatti, deve osservarsi che, il teste, rendendo una dichiarazione assolutamente generica, si è limitato a riferire di aver redatto il preventivo, precisando di non aver provveduto alla riparazione del veicolo (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 28/03/2017: “mi sono limitato alla redazione del preventivo e non ho eseguito il lavoro”; a.d.r.: “il veicolo non si trova presso la mia officina”.).
A ciò deve anche aggiungersi che il suddetto preventivo non costituisce una prova sufficiente nemmeno ai fini della quantificazione dei danni stessi, tenuto conto del fatto che esso elenca una serie di voci relative al valore dei pezzi di ricambio, la cui congruità non è riscontrabile con la produzione del relativo listino prezzi. Nella fattispecie, cioè, il preventivo non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso, mai esibite nel corso del giudizio di primo grado, che avrebbero consentito
5 sia di fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni dedotti con la dinamica del sinistro. Né gli altri testi escussi in primo grado nell'interesse dell'odierno appellante hanno descritto i danni riportati dal veicolo (cfr. sul punto Cass. 26693/2013: “Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso.”). Occorre, pertanto, che il preventivo venga accompagnato da altra documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al giudice di quali danni si tratti. Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, controparte abbia contestato la sussistenza dell'effettivo ammontare dei danni richiesti dall'appellante, del nesso di causalità e di compatibilità del sinistro con i danni di cui si chiede il ristoro
Infine, va rilevato che parte appellata nella propria comparsa conclusionale (cfr. pag. 8) ha dedotto che le somme per le quali l'appellata è stata condannata al pagamento, in virtù della sentenza di primo grado, è stata già elargita. Pertanto, avendo parte appellata già ricevuto a titolo di risarcimento, per sua stessa ammissione, la somma di euro 415,40 oltre interessi, in parziale accoglimento dell'appello l' va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 100,00 a saldo del dovuto, confermando per il resto la sentenza impugnata.
In conseguenza dell'accoglimento solo parziale dell'appello (peraltro, per un importo di entità decisamente esigua) sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'APPELLO e, per l'effetto CONDANNA l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante,
, della somma di euro 100,00 per le causali di cui in motivazione, Parte_1 confermando per il resto la sentenza impugnata;
3. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, in data 31.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria
Morrone
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, Dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3523/2017 R.G.A.C. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 516/2017 del 16.06.2017, depositata in data
21.06.2017 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ROSANNA MARTELLOTTA, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. – P.iva CP_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO LAGHI, elettivamente domiciliata come P.IVA_2 in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note depositate dalle parti per l'udienza del 17.12.2024, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Parte appellante ha depositato note del seguente tenore: “Con le presenti note, in ossequio al provvedimento di Codesto Magistrato del 05/11/2024, si chiede di poter precisare le conclusioni che si precisano, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa chiedendo l'accoglimento dell'appello e che la causa venga introitata a sentenza, con termine per note ex art. 190 c.p.c.”. Parte appellata ha depositato note del seguente tenore: “Il sottoscritto Avv. Roberto Laghi, procuratore e difensore dell'appellata in ossequio al decreto di celebrazione udienza CP_1 cartolare in modalità scritta ex art. 127 ter cpc datato 25.11.2024, con il presente atto si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto, eccepito e concluso nel corso del giudizio e precisa le conclusioni come segue: “Voglia l'On. Tribunale di Castrovillari – Giudice dell'Appello, per le motivazioni di cui in narrativa: - Prendere atto della nostra non accettazione del contraddittorio, emettendo ogni conseguente declaratoria e subordinatamente, dichiarare la nullità ovvero,
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto. -Più subordinatamente, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo, rigettare l'avverso appello perché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'appellata sentenza. -Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze, oltre rimb. forf., CAP ed IVA come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”. Il deducente procuratore e difensore chiede, pertanto,
1 che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei doppi termini di legge ex art. 190 cpc, per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica”.
La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c.
(scaduti il 17 Febbraio 2025 e il 10 Marzo 2025, attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il19.12.2024).
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
ha citato innanzi al giudice di pace di Castrovillari l' chiedendo: di Parte_1 CP_1 dichiararne l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del 09.09.2015, allorquando, percorrendo l'autostrada A3 SA-RC, all'altezza del Km 161 Nord, il proprio autoveicolo Golf, tg
CE050YX, ha impattato con una grossa pietra presente sulla sede stradale;
di condannare la convenuta al ristoro dei danni patiti, pari a complessivi € 1.966,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda CP_1 per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto poiché infondata in fatto e in diritto;
ha, inoltre, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo per essere da quest'ultima tenuta indenne in ipotesi di condanna al risarcimento CP_2 del danno in favore dell'attore. Rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo ed espletate le prove orali, il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda dell'odierno appellante condannando l' al pagamento della CP_1 minor somma di € 415,50 oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c..
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 chiedendone la riforma: 1) nella parte relativa alla quantificazione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, poiché affetto da errore di calcolo da parte del giudice;
2) nella parte relativa alla quantificazione dei danni subiti dal veicolo, lamentando il mancato riconoscimento dei danni alla carrozzeria come da preventivo di spesa redatto dalla ditta NE NT;
3) nella parte relativa al regolamento delle spese di lite.
La prima udienza di comparizione è stata differita ex art. 168 bis, c. 5, c.p.c., al 03/10/2018.
In data 23.02.2018 si è costituita in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di richieste istruttorie, la causa, nelle more pervenuta a questo giudice che ha preso le funzioni il 05.04.2019, è stata più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni per esigenze di ruolo, sino a giungere all'udienza del 17.12.2024 – poi sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - in cui la causa è stata posta definitivamente in decisione previa concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 17
Febbraio 2025 e il 10 Marzo 2025, attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127
2 ter c.p.c. il19.12.2024). Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini concessi.
Tanto premesso si rileva che i motivi di appello proposti dal si sostanziano nella Pt_1 censura della sentenza nella parte relativa al quantum, sia in riferimento alla liquidazione dei danni alla propria autovettura sia in riferimento al regolamento delle spese di lite.
Nello specifico, come evidenziato, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata affidando l'appello a tre motivi, ravvisati:1) nell'errore di calcolo che il giudice di pace avrebbe commesso in riferimento agli importi indicati nelle fatture n. 266L del 09.09.2015 e n. 1990202 – 61E del
09.09.2015; 2) nell'errata valutazione, sul piano probatorio, del preventivo di spesa redatto dalla ditta NE NT, con conseguente mancato riconoscimento dei relativi importi;
3) nell'errata quantificazione delle spese di lite, poste a carico della società soccombente, a suo dire non corrispondenti al DM 55/2014, tenuto conto del valore dichiarato della domanda pari ad euro
1966,40.
Ragioni di priorità logico giuridica inducono il Tribunale a vagliare dapprima il motivo di cui al n. 3) ossia quello relativo alla quantificazione delle spese di giudizio, che va dichiarato inammissibile.
Osserva il Tribunale che, l'appellante, nel dolersi dell'errata quantificazione operata dal giudice di primo grado nella liquidazione delle spese legali, non ha indicato in cosa si sia sostanziato, in concreto, il predetto errore né ha indicato l'importo ritenuto corretto. A tal proposito appare utile richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte a mente del quale: “L'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali non può essere accolta se con essa non vengono specificate le singole voci che la parte assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata.” (Cass. n. 22287/2009). Dall'assoluta genericità della doglianza deriva pertanto che, l'appello, limitatamente al suesposto motivo, deve ritenersi inammissibile.
A tal proposito va precisato che, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., formulata dalla parte appellata, deve essere accolta limitatamente al suddetto motivo, dovendosi, per converso, ritenere ammissibile l'appello proposto da in relazione agli ulteriori Parte_1 motivi.
Occorre, infatti, ricordare che, l'art. 342 c.p.c. (in seguito alla novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del d.l. 83/2012 convertito (con modifiche) in l. n. 134/2012), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto e, all'uopo, appare utile richiamare il noto principio formulato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui: “L'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.”(cfr Cass. S.U. n.
27199/2017).
Ciò che, invero, tale norma impone all'appellante è di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono dimostrando di aver
3 compreso le ragioni del primo Giudice e indicando il perché queste siano censurabili, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass.
n. 2143/2015; Cass. n. 13535/2018).
Ciò posto, c'è da dire che, nell'atto di appello, in riferimento ai motivi di doglianza inerenti la quantificazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, non solo sono agevolmente individuabili le parti di sentenza che l'appellante ha inteso sottoporre a censura (ossia quelle con cui il giudice ha quantificato l'ammontare del risarcimento dovuto) ma, alle pagg.
5-7 appaiono chiaramente articolate le ragioni di censura della sentenza e le contrarie ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificarle, vale a dire l'errore di calcolo e l'erronea valutazione del materiale probatorio offerto in relazione all'entità del danno patito.
Del resto, che siano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata è dimostrato dalla circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
In definitiva, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è fondata solo in relazione al motivo di cui al n. 3) mentre, per il resto, l'appello deve ritenersi ammissibile.
Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dall'appellata, è sufficiente precisare che la stessa deve ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. "ordinanza filtro), che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali. In altre parole, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
Orbene, ciò chiarito va accolto, in quanto fondato, il primo motivo di appello con cui il Pt_1 ha lamentato l'errore di calcolo in cui è incorso il giudice di prime cure in riferimento alla somma degli importi indicati nelle fatture n. 266L del 09.09.2015 e n. 1990202 – 61E del 09.09.2015 (cfr. doc. nn. 3 e 4 fasc. primo grado di parte appellante).
Infatti, il giudice di pace, pur avendo ritenuti provati i danni alla vettura come evincibili dalla fattura n. 266L del 09.09.2015 emessa dall'Autofficina Propato Francesco - per un importo di euro
400,00 – nonché dalla ricevuta n. 1990202 – 61E del 09.09.2015 per un importo di euro 115,40, ha liquidato in favore dell'attore la minor somma di € 415,40 in luogo del corretto importo di € 515,40.
La sentenza deve essere pertanto riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha liquidato la somma di € 415,40 che deve, quindi, essere rideterminata nel maggior importo di €
515,40.
Non può trovare, invece, accoglimento la doglianza con la quale l'appellante ha lamentato l'errore compiuto dal giudice di primo grado, il quale, a suo dire, non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio prodotto, così giungendo a ritenere non provati i danni elencati nel preventivo di spesa del 10.09.2015 redatto dalla ditta NE NT.
4 Ritiene il Tribunale che, in riferimento al suddetto profilo, la motivazione della pronuncia impugnata non sia errata, sebbene la stessa deve essere integrata.
Si legge in sentenza: “In punto di “quantum debeatur”, si rileva che l'importo azionato in domanda, oggetto di puntuale contestazione, ha avuto riscontro a mezzo documentazione fiscale- cfr. doc. sub 3) e 4) fascicolo di parte attorea - ammontante alla somma di euro 415,40, mentre è dato ritenere, alla stregua di quanto risultante dal richiamato rapporto della Polstrada in ordine ai danni accertati e dalla stessa documentazione fiscale, in particolare dalla ricevuta fiscale n. 61E
Autofficina Propato Francesco - doc. sub. 4) - che il mero preventivo di spesa, in atti, genericamente confermato in sede istruttoria, indichi voci di danno non rapportabili all'evento sinistroso per cui è causa, osservandosi ulteriormente che non veniva prodotta all'attore alcuna documentazione fotografica relativa al veicolo incidentato. Pertanto nessun ulteriore somma può essere liquidata in quanto improvata”
A ben vedere, la motivazione è immune da censure ove si osservi che, avuto riguardo alla dinamica del sinistro accertata nel giudizio di prime cure, le riparazioni elencate nel preventivo spesa del 10.09.2015 (sostituzione giunto lato destro, scatola guida, ammortizzatore lato destro, braccio oscillante destro, supporto ammortizzatore destro, ammortizzatore destro, mnodopera), non appaiono riconducibili ai danni riportati dalla vettura in seguito all'impatto con la pietra presente sulla carreggiata.
Infatti, c'è da dire, innanzitutto che, nel rapporto redatto dalla , in particolare a pag. 4, CP_3 gli agenti intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno verbalizzato i danni riscontrati sul veicolo Golf, annotando testualmente “Rottura coppa olio motore. Danni meccanici da accertare” da ciò desumendosi che, dalla visione del veicolo al momento del sinistro, lo stesso non presentava danni diversi da quelli ritenuti provati dal giudice di primo grado. A tal proposito occorre ricordare che, il rapporto redatto dagli agenti della Polstrada, oltre a ricostruire la dinamica del sinistro, rappresenta un documento certamente idoneo ai fini dell'accertamento dei danni riportati al veicolo verificati direttamente dagli agenti, atteso che, come noto, l'attività documentata nel rapporto degli agenti di
Polizia è assistita da credibilità intrinseca delle operazioni descritte.
V'è inoltre da rilevare che, l'odierno attore, nel giudizio di prime cure, non ha prodotto materiale fotografico che sarebbe stato indubbiamente utile a provare l'esistenza di danni alle parti meccaniche del veicolo, atteso che, attraverso le fotografie, il Giudice di Pace sarebbe stato posto in condizione di stabilire un preciso legame con le voci descritte nel preventivo.
A riguardo è evidente che, ai fini della prova dei danni alle parti meccaniche del veicolo, non può assumere rilievo dirimente il fatto che il teste NE NT, escusso all'udienza del
28/03/2017 abbia confermato di aver provveduto alla redazione del preventivo. Infatti, deve osservarsi che, il teste, rendendo una dichiarazione assolutamente generica, si è limitato a riferire di aver redatto il preventivo, precisando di non aver provveduto alla riparazione del veicolo (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 28/03/2017: “mi sono limitato alla redazione del preventivo e non ho eseguito il lavoro”; a.d.r.: “il veicolo non si trova presso la mia officina”.).
A ciò deve anche aggiungersi che il suddetto preventivo non costituisce una prova sufficiente nemmeno ai fini della quantificazione dei danni stessi, tenuto conto del fatto che esso elenca una serie di voci relative al valore dei pezzi di ricambio, la cui congruità non è riscontrabile con la produzione del relativo listino prezzi. Nella fattispecie, cioè, il preventivo non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso, mai esibite nel corso del giudizio di primo grado, che avrebbero consentito
5 sia di fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni dedotti con la dinamica del sinistro. Né gli altri testi escussi in primo grado nell'interesse dell'odierno appellante hanno descritto i danni riportati dal veicolo (cfr. sul punto Cass. 26693/2013: “Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso.”). Occorre, pertanto, che il preventivo venga accompagnato da altra documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al giudice di quali danni si tratti. Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, controparte abbia contestato la sussistenza dell'effettivo ammontare dei danni richiesti dall'appellante, del nesso di causalità e di compatibilità del sinistro con i danni di cui si chiede il ristoro
Infine, va rilevato che parte appellata nella propria comparsa conclusionale (cfr. pag. 8) ha dedotto che le somme per le quali l'appellata è stata condannata al pagamento, in virtù della sentenza di primo grado, è stata già elargita. Pertanto, avendo parte appellata già ricevuto a titolo di risarcimento, per sua stessa ammissione, la somma di euro 415,40 oltre interessi, in parziale accoglimento dell'appello l' va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 100,00 a saldo del dovuto, confermando per il resto la sentenza impugnata.
In conseguenza dell'accoglimento solo parziale dell'appello (peraltro, per un importo di entità decisamente esigua) sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'APPELLO e, per l'effetto CONDANNA l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante,
, della somma di euro 100,00 per le causali di cui in motivazione, Parte_1 confermando per il resto la sentenza impugnata;
3. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, in data 31.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria
Morrone
6