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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14541 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38653/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 38653/2024 promossa da
, nato il [...] in [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Adalgisa Eva Pignoni ed elettivamente domiciliato in Milano, Viale Toscana, n. 11, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, con domicilio in Roma, via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 24.09.2024, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio CP_1 diritto al ricongiungimento familiare con la moglie e quattro figli minori, una volta ottenuti dal SUI di Lecco i nulla osta in data 3.04.2024, con domanda urgente di sospensione dell'efficacia dei nulla osta, aventi scadenza il 3.10.2024, e, nel merito, di rilascio dei visti di ingresso in favore dei cinque componenti il nucleo familiare, non essendo stato possibile ottenere un appuntamento per la richiesta di rilascio dei visti, nonostante i tentativi effettuati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere i visti, nonché il grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice ha fissato udienza per il 19.3.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 5.3.2025, evidenziando che l'ambasciata ha fissato e comunicato via pec un appuntamento per il giorno 21.3.2025 e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa è stata rinviata all'udienza del 15.10.2025 allo scopo di verificare l'avvenuta presentazione della domanda di visto e l'eventuale rilascio del visto per i familiari del ricorrente e, in subordine, di acquisire la documentazione anagrafica apostillata attestante i vincoli di coniugio e filiazione necessaria per ordinare il rilascio dei visti a parte resistente. All'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025, la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note ad opera di entrambe le parti, nelle quali entrambe hanno rappresentato l'avvenuta cessazione della materia del contendere per l'intervenuto rilascio dei visti. *** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 18.6.2025, depositati in copia dall'amministrazione resistente unitamente alle note del 3.10.25. Le spese di lite devono essere tuttavia compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono. In primo luogo, la domanda di rilascio dei visti, considerato il mancato deposito di quanto richiesto nel provvedimento del 21.3.2025, non avrebbe potuto essere accolta in difetto della documentazione anagrafica richiesta (certificati anagrafici tradotti e apostillati con le modalità di cui alla convenzione Aja del 1961 o legalizzati dall'autorità diplomatico consolare italiana). Inoltre, < costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_1 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_1 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite. Roma, 18 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 38653/2024 promossa da
, nato il [...] in [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Adalgisa Eva Pignoni ed elettivamente domiciliato in Milano, Viale Toscana, n. 11, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, con domicilio in Roma, via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 24.09.2024, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio CP_1 diritto al ricongiungimento familiare con la moglie e quattro figli minori, una volta ottenuti dal SUI di Lecco i nulla osta in data 3.04.2024, con domanda urgente di sospensione dell'efficacia dei nulla osta, aventi scadenza il 3.10.2024, e, nel merito, di rilascio dei visti di ingresso in favore dei cinque componenti il nucleo familiare, non essendo stato possibile ottenere un appuntamento per la richiesta di rilascio dei visti, nonostante i tentativi effettuati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere i visti, nonché il grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice ha fissato udienza per il 19.3.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 5.3.2025, evidenziando che l'ambasciata ha fissato e comunicato via pec un appuntamento per il giorno 21.3.2025 e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa è stata rinviata all'udienza del 15.10.2025 allo scopo di verificare l'avvenuta presentazione della domanda di visto e l'eventuale rilascio del visto per i familiari del ricorrente e, in subordine, di acquisire la documentazione anagrafica apostillata attestante i vincoli di coniugio e filiazione necessaria per ordinare il rilascio dei visti a parte resistente. All'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025, la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note ad opera di entrambe le parti, nelle quali entrambe hanno rappresentato l'avvenuta cessazione della materia del contendere per l'intervenuto rilascio dei visti. *** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 18.6.2025, depositati in copia dall'amministrazione resistente unitamente alle note del 3.10.25. Le spese di lite devono essere tuttavia compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono. In primo luogo, la domanda di rilascio dei visti, considerato il mancato deposito di quanto richiesto nel provvedimento del 21.3.2025, non avrebbe potuto essere accolta in difetto della documentazione anagrafica richiesta (certificati anagrafici tradotti e apostillati con le modalità di cui alla convenzione Aja del 1961 o legalizzati dall'autorità diplomatico consolare italiana). Inoltre, < costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_1 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_1 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite. Roma, 18 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Damiana Colla