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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1394/2023 R.G., avente ad oggetto: “altri contratti”;
TRA
CON SEDE IN CATANIA, XIII STRADA – ZONA INDUSTRIALE N. 48, Parte_1
P.IVA.: , IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, RAPP. E P.IVA_1
DIFESA DALL'AVV. ANTONINO SCUDERI GIUSTA PROCURA IN ATTI;
- Appellante - CONTRO
, NATO A CATANIA IL 21.6.1965, C.F.: , Controparte_1 C.F._1
RAPPRESENTATO E DIFESO DAGLI AVVOCATI GI ON E , Controparte_2
IN ATTI CP_3
- Appellato - All'udienza del 21.10.2025 la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con sentenza n. 3891/2023, pubblicata il 30.09.2023 (resa nel procedimento n.
18241/2019), il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha così statuito:
“rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5495/2019 e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Con atto di citazione notificato in data 2.11.2023, la ha proposto Parte_2
appello avverso detta sentenza, formulando un unico e pluriarticolato motivo di appello;
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione;
Quindi, dopo un rinvio su richiesta delle parti per tentativo di bonario componimento, alla udienza del 21.10.2025, la causa veniva posta in decisione.
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Rileva il collegio che le parti non hanno presenziato né all'udienza dell'08.04.2025, né alla successiva udienza del 21.10.2025 (la cui fissazione era stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1394/2023 R.G., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 30 OTTOBRE 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
La presente sentenza è stata redatta, sotto le cure del consigliere relatore, dalla dott.ssa Francesca Addia magistrato ordinario in tirocinio.
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