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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 28983/2023
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Marcantonio, Parte_1
come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Graziussi e Controparte_1
Chiara Fedeli, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nata una figlia, il 18.1.2021 (un'altra sarebbe nata durante il Persona_1
presente procedimento l'11.11.2023), che il marito abusava di alcool con condotte violente e moleste (“…rientra a casa in tarda serata sempre ubriaco urla e inveisce ed assume comportamenti pregiudizievoli anche direttamente nei confronti della figlia di appena due anni. Ad esempio quanto rientra, spesso in tarda serata, palesemente sotto gli effetti dell'alcool, barcollante, urla e pretende di giocare con la bimba, accendendo luce e TV ad alto volume mentre la bimba dorme facendola così svegliare all'improvviso e causandone il pianto.”), chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo dei figli, visite padre-figli in ambiente protetto o, comunque, alla presenza di terze persone a tutela dei minori, un assegno di mantenimento per la figlia a carico del resistente pari ad euro 600,00 mensili (l'altra figlia al momento del deposito del ricorso non era ancora nata), altro assegno a carico del coniuge pari ad euro 300,00 mensili per il proprio mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia meglio indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 16.1.2024 veniva statuito quanto segue, dopo varie udienze dove compariva anche il resistente, senza costituirsi, e dopo vari rinvii per verificare la volontà delle parti circa il giudizio e le condizioni della separazione : “…visti gli artt. 473bis.15, 21 e 22
c.p.c.; vista la rituale notifica al resistente non costituito;
esaminati gli atti e sentite entrambe le parti;
viste le richieste della ricorrente con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie minori e (nate, rispettivamente, il 18.1.2021 e Persona_1 Persona_2
l'11.11.2023, cfr. anche certificato di nascita in atti); rilevato che le parti:
-all'udienza del 27.7.2023, nell'ambito del sub-procedimento, dichiaravano quanto segue: “ La ricorrente:
“Mi riporto al ricorso, paghiamo euro 860,00 mensili a titolo di locazione, io ho sempre lavorato fino a che non ho auto la prima figlia, mai siamo andati d'accordo per via della sua dipendenza dell'alcool, da quando sono rimasta incinta della prima figlia ho aiutato mio marito nel suo negozio di calzolaio, e questo fino all'ottavo mese della prima gravidanza, ma siamo rimasti poi d'accordo che io sarei rimasta a casa, avevamo tanto voluto questa figlia che non arrivava, ora però non ce la faccio più, sei giorni su sette è sempre ubriaco e voglio tutelare la bimba anche che è in arrivo, io partorirò i primi di novembre. In Italia sono sola, per me è difficile, ma non voglio più un ambiente del genere per le mie bimbe, lui beve anche davanti alla figlia, è violento verbalmente davanti alla NA, per il resto è un padre presente, non voglio escluderlo dalla loro vita.”
Il resistente dichiara: “Voglio cambiare, nel 2022 è morta mia madre ma non sono potuto andare in Bolivia, ho iniziato a bere in quel periodo, ora abbiamo tanti debiti, confermo quanto detto da mia moglie sul suo lavoro, io ho un negozio di calzolaio, prima avevo due negozi ma dopo il Covid l'ho venduto, non riuscivo a mantenerlo, io vorrei un'altra possibilità, anche io qui in Italia sono solo. Ho telefonato al centro per aiuto degli alcolisti, ma lavoro fino alle 19.00, non avrei il tempo, il mio tempo libero lo dedico alla NA ”.
La ricorrente dichiara: “Il problema è l'alcool, beve anche quando stiamo al mare”.
Il resistente dichiara;
“Il fatto è che lei è di religione evangelica e non sopporta nemmeno che io possa bere una birra, ho anche tentato di aderire alla sua religione, ma non fa per me”.
La ricorrente ADR: “Con la NA da solo non sta praticamente mai, sarà successo due volte mezza giornata, lavora sempre ma il suo tempo libero lui lo passa a bere, sabato ad esempio beve e la domenica sta così male che mette la tv alla bimba e lui sta al cellulare, io lo sprono a stare con la piccola di più.”. Testi Il resistente “Mi impegno a contattare oggi stesso nuovamente il centro per l'aiuto per l'alcooldipendenza, voglio cambiare.”.
Le parti e la difesa escono dall'aula per verificare se occorra un rinvio o se si debba procedere con le richieste di cui al ricorso.
Le parti e la difesa rientrano in aula, la difesa della ricorrente chiede un rinvio a settembre per verificare se il marito, che si impegna a non bere e a contattare il centro per l'aiuto alla alcool-dipendenza e ad intraprendere i percorsi suggeriti, abbia iniziato ad avere condotte adeguate agli obblighi familiari. Testi Il marito “Mi impegno a non bere e a contattare nuovamente il centro per essere aiutato”.;
-che le parti all'udienza del 20.9.2023, sempre nell'ambito del detto sub procedimento e udienza fissata per la richiesta di rinvio avanzata dalle parti, dichiaravano: “La ricorrente dichiara: “Le cose vanno meglio,
è stato più presente con la NA durante l'estate, lui ha continuato a bere, non so se si sia fatto Per_3 curare, lui esce per andare al lavoro, dunque non so, ma è stato meno aggressivo di prima, non ha mai avuto episodi aggressivi, nemmeno verbalmente né psicologicamente, ma continua ad arrivare che beve, non viviamo come coppia sposata comunque.”.
Il resistente: “In realtà dormo sul divano perchè abbiamo una casa piccola e mia moglie è incinta e nel letto anche con la NA non ci stiamo. Io sto iniziando a perdere anche i capelli perché ho il diabete e l'alcool mi fa male, sto cercando di cambiare, ora devo andare al centro per il diabete, prima bevevo 4 o 5 volte a settimana, ora una o due volte, ho allontanato le persone che mi inducevano a bere, se chiamano non vado con loro.”;
-che la ricorrente all'udienza del 13.12.2023 dichiarava quanto segue: “La : “Mio marito Parte_2 Per continua a bere, non l'ha accettata la piccola, (11.11.2023), che è nata un mese fa, e sapevo che con la nascita della bimba le cose sarebbero peggiorate e sono andata a casa di una mia amica peruviana dove
c'era già un'altra ragazza e a volte mi aiuta, sto lì con le mie figlie. A volte lui viene a vedere le bimbe ma non mi fido a lasciarlo solo con loro, non mi dà nessun assegno, ogni tanto mi dà magari 20 euro o fa la spesa. Non sto lavorando, non riesco a gestirmi con tutte e due, mi servono soldi da lui anche per una baby sitter così posso lavorare. Quando sta bene porta la piccola all'asilo ma solo se vedo che sta bene, se invece Per Per si presenta ubriaco non gliela dò. Non si interessa della piccola , è come se fosse sua e mia, Per_1
e questo messaggio lo dà anche alla grande e non va bene, fa differenze tra le due. Quando viene la sera dice alla grande che il papà se ne deve andare ma la bimba piange per farlo restare e poi alla fine resta a dormire. Se poi è ubriaco non lo faccio entrare ma poi iniziano le litigate.”; ritenuto di dover mandare al P.M. per il deposito di atti di eventuali procedimenti penali a carico del resistente e del procedimento davanti al Questore di Roma (cfr. doc. n. 6 allegato in modo incompleto da parte della ricorrente); ritenuto di dover anche mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare;
ritenuti di dover mandare alla ricorrente per il deposito della dichiarazione sostituiva di atto notorio come richiesta con decreto del 27.6.2023; ritenuto di dover, intanto, emettere i provvedimenti provvisori di cui al citato art. 473bis.22 c.p.c.; ritenuto, in vista delle problematiche legate all'abuso di alcool da parte dell evidenziate dalle parti, CP_1 di dover disporre l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, previo accordo tra le parti;
ritenuto di dover invitare il resistente a seguire un percorso presso il Ser.D.; ritenuto, poi, di assegnare alla la casa coniugale sita in Roma, via Federico Guarducci n. 27, Pt_1 concedendo al marito gg. 15 per allontanarsene, ove non già allontanatosi;
ritenuto, poi, di prevedere un assegno di mantenimento a carico dell pari ad euro 400,00 mensili CP_1 per la moglie e pari ad euro 600,00 mensili per le due figlie, oltre IS, con decorrenza dalla presente ordinanza, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche per le due minori (la somma mensile dovrà essere versata dal marito alla moglie entro il g. 5 di ogni mese), considerato che la non risulta svolgere attività lavorativa e risulta percepire solo l'assegno unico, Pt_1 risultando anche onerata del contratto di locazione della casa coniugale pari ad euro 860,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e contratto di locazione, in atti), mentre l' risulta avere un CP_1 negozio di calzolaio e avere mantenuto la famiglia fin dalla nascita della prima figlia, quando la moglie smetteva di lavorare,
P.Q.M.
Il Giudice, anche a definizione del sub-procedimento, così provvede:
-autorizza le parti a vivere separati;
-dispone in via provvisoria quanto segue: affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, previo accordo tra le parti;
assegnazione alla della casa coniugale sita in Roma, via Federico Guarducci n. 27, Pt_1 concedendo al marito gg. 15 per allontanarsene, ove non già allontanatosi;
un assegno di mantenimento a carico dell pari ad euro 400,00 mensili per la moglie e pari CP_1 ad euro 600,00 mensili per le due figlie, oltre IS, con decorrenza dalla presente ordinanza, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche per le due minori (la somma mensile dovrà essere versata dal marito alla moglie entro il g. 5 di ogni mese), -manda alla ricorrente, al P.M. ed ai Servizi Sociali per la produzione di quanto indicato in parte motiva entro il
27.5.2024;…”.
Successivamente si costituiva l il quale deduceva che l'unico ostacolo al CP_1
ricongiungimento della famiglia era la sua dipendenza e che aveva difficoltà economiche,
e chiedeva una rimodulazione dell'assegno di mantenimento.
Con la memoria ex art 473bis.28 c.p.c. la ricorrente chiedeva unicamente la conferma dei provvedimenti assunti e sopra riportati.
Dagli atti depositati dal P.M. emerge un procedimento penale a carico dell per il CP_1
reato di maltrattamenti in famiglia a carico della moglie, con richiesta di archiviazione.
Dalla relazione del 24.5.2024 dei Servizi Sociali emerge che l vive nella casa CP_1
coniugale mentre la ricorrente vive al momento presso l'immobile messole a disposizione da una sua amica e sistemato con l'aiuto del marito, dove la stessa si stava trovando molto bene e che stava pian piano sistemando, entrambi descritti dagli operatori come ambienti idonei per le due figlie, che la riferiva che il marito era Pt_1
un buon padre quando non eccedeva con l'alcool ma che non le stava versando quanto stabilito, facendole, comunque, la spesa settimanalmente ed acquistando il necessario quanto al vestiario e alle medicine per le due figlie, mentre l dichiarava di CP_1
continuare a lavorare nel suo negozio come calzolaio, negando di aver mai usato violenza contro di lei o le bambine.
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
La domanda di addebito della separazione non veniva reiterata dalla e, dunque, Pt_1
deve intendersi rinunciata.
Si ritiene, poi, di revocare l'assegnazione della casa coniugale già disposta in via provvisoria, in quanto la ricorrente con le figlie vivono stabilmente in altro immobile e vista la rinuncia della parte stessa alla detta domanda con le note di precisazione delle conclusioni. A seguito di questo, deve ritenersi che la moglie non abbia più alcuna spesa abitativa, dunque, premesso quanto già esposto circa le condizioni economiche delle parti e dandosi rilievo al fatto che l' svolge la medesima attività che svolgeva durante il CP_1
matrimonio, quando provvedeva a sostenere la famiglia in via esclusiva, vista anche la capacità lavorativa della , nulla di diverso essendo emerso, ritiene questo Pt_1
Collegio di determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento a carico dell' per la moglie pari ad euro 300,00 mensili, oltre IS. CP_1
Per il resto, ritiene questo Collegio di poter confermare l'ordinanza vigente e sopra riportata (con l'IS come ad oggi maturato e per il futuro), valutato l'interesse delle due figlie minori, in particolare, quanto al diritto di visita paterno, non avendosi notizia di un percorso presso il D da parte dell' che possa far ritenere di modificare le CP_1
relative statuizioni.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rinunciata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugati a La PA (Bolivia) il 10.12.2011;
-dispone l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, previo accordo tra le parti;
-determina a far data dalla presente sentenza un assegno di mantenimento a carico dell' per la moglie pari ad euro 300,00 mensili, oltre IS (la somma mensile CP_1
dovrà essere versata dal marito alla moglie entro il g. 5 di ogni mese);
-conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico dell pari ad euro 600,00 CP_1
mensili per le due figlie, oltre IS fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche per le due minori (la somma mensile dovrà essere versata dal marito alla moglie entro il g. 5 di ogni mese),
- spese di lite compensate. Così deciso in Roma, 15.1.2025 IL GIUDICE REL. Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 28983/2023
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Marcantonio, Parte_1
come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Graziussi e Controparte_1
Chiara Fedeli, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nata una figlia, il 18.1.2021 (un'altra sarebbe nata durante il Persona_1
presente procedimento l'11.11.2023), che il marito abusava di alcool con condotte violente e moleste (“…rientra a casa in tarda serata sempre ubriaco urla e inveisce ed assume comportamenti pregiudizievoli anche direttamente nei confronti della figlia di appena due anni. Ad esempio quanto rientra, spesso in tarda serata, palesemente sotto gli effetti dell'alcool, barcollante, urla e pretende di giocare con la bimba, accendendo luce e TV ad alto volume mentre la bimba dorme facendola così svegliare all'improvviso e causandone il pianto.”), chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo dei figli, visite padre-figli in ambiente protetto o, comunque, alla presenza di terze persone a tutela dei minori, un assegno di mantenimento per la figlia a carico del resistente pari ad euro 600,00 mensili (l'altra figlia al momento del deposito del ricorso non era ancora nata), altro assegno a carico del coniuge pari ad euro 300,00 mensili per il proprio mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia meglio indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 16.1.2024 veniva statuito quanto segue, dopo varie udienze dove compariva anche il resistente, senza costituirsi, e dopo vari rinvii per verificare la volontà delle parti circa il giudizio e le condizioni della separazione : “…visti gli artt. 473bis.15, 21 e 22
c.p.c.; vista la rituale notifica al resistente non costituito;
esaminati gli atti e sentite entrambe le parti;
viste le richieste della ricorrente con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie minori e (nate, rispettivamente, il 18.1.2021 e Persona_1 Persona_2
l'11.11.2023, cfr. anche certificato di nascita in atti); rilevato che le parti:
-all'udienza del 27.7.2023, nell'ambito del sub-procedimento, dichiaravano quanto segue: “ La ricorrente:
“Mi riporto al ricorso, paghiamo euro 860,00 mensili a titolo di locazione, io ho sempre lavorato fino a che non ho auto la prima figlia, mai siamo andati d'accordo per via della sua dipendenza dell'alcool, da quando sono rimasta incinta della prima figlia ho aiutato mio marito nel suo negozio di calzolaio, e questo fino all'ottavo mese della prima gravidanza, ma siamo rimasti poi d'accordo che io sarei rimasta a casa, avevamo tanto voluto questa figlia che non arrivava, ora però non ce la faccio più, sei giorni su sette è sempre ubriaco e voglio tutelare la bimba anche che è in arrivo, io partorirò i primi di novembre. In Italia sono sola, per me è difficile, ma non voglio più un ambiente del genere per le mie bimbe, lui beve anche davanti alla figlia, è violento verbalmente davanti alla NA, per il resto è un padre presente, non voglio escluderlo dalla loro vita.”
Il resistente dichiara: “Voglio cambiare, nel 2022 è morta mia madre ma non sono potuto andare in Bolivia, ho iniziato a bere in quel periodo, ora abbiamo tanti debiti, confermo quanto detto da mia moglie sul suo lavoro, io ho un negozio di calzolaio, prima avevo due negozi ma dopo il Covid l'ho venduto, non riuscivo a mantenerlo, io vorrei un'altra possibilità, anche io qui in Italia sono solo. Ho telefonato al centro per aiuto degli alcolisti, ma lavoro fino alle 19.00, non avrei il tempo, il mio tempo libero lo dedico alla NA ”.
La ricorrente dichiara: “Il problema è l'alcool, beve anche quando stiamo al mare”.
Il resistente dichiara;
“Il fatto è che lei è di religione evangelica e non sopporta nemmeno che io possa bere una birra, ho anche tentato di aderire alla sua religione, ma non fa per me”.
La ricorrente ADR: “Con la NA da solo non sta praticamente mai, sarà successo due volte mezza giornata, lavora sempre ma il suo tempo libero lui lo passa a bere, sabato ad esempio beve e la domenica sta così male che mette la tv alla bimba e lui sta al cellulare, io lo sprono a stare con la piccola di più.”. Testi Il resistente “Mi impegno a contattare oggi stesso nuovamente il centro per l'aiuto per l'alcooldipendenza, voglio cambiare.”.
Le parti e la difesa escono dall'aula per verificare se occorra un rinvio o se si debba procedere con le richieste di cui al ricorso.
Le parti e la difesa rientrano in aula, la difesa della ricorrente chiede un rinvio a settembre per verificare se il marito, che si impegna a non bere e a contattare il centro per l'aiuto alla alcool-dipendenza e ad intraprendere i percorsi suggeriti, abbia iniziato ad avere condotte adeguate agli obblighi familiari. Testi Il marito “Mi impegno a non bere e a contattare nuovamente il centro per essere aiutato”.;
-che le parti all'udienza del 20.9.2023, sempre nell'ambito del detto sub procedimento e udienza fissata per la richiesta di rinvio avanzata dalle parti, dichiaravano: “La ricorrente dichiara: “Le cose vanno meglio,
è stato più presente con la NA durante l'estate, lui ha continuato a bere, non so se si sia fatto Per_3 curare, lui esce per andare al lavoro, dunque non so, ma è stato meno aggressivo di prima, non ha mai avuto episodi aggressivi, nemmeno verbalmente né psicologicamente, ma continua ad arrivare che beve, non viviamo come coppia sposata comunque.”.
Il resistente: “In realtà dormo sul divano perchè abbiamo una casa piccola e mia moglie è incinta e nel letto anche con la NA non ci stiamo. Io sto iniziando a perdere anche i capelli perché ho il diabete e l'alcool mi fa male, sto cercando di cambiare, ora devo andare al centro per il diabete, prima bevevo 4 o 5 volte a settimana, ora una o due volte, ho allontanato le persone che mi inducevano a bere, se chiamano non vado con loro.”;
-che la ricorrente all'udienza del 13.12.2023 dichiarava quanto segue: “La : “Mio marito Parte_2 Per continua a bere, non l'ha accettata la piccola, (11.11.2023), che è nata un mese fa, e sapevo che con la nascita della bimba le cose sarebbero peggiorate e sono andata a casa di una mia amica peruviana dove
c'era già un'altra ragazza e a volte mi aiuta, sto lì con le mie figlie. A volte lui viene a vedere le bimbe ma non mi fido a lasciarlo solo con loro, non mi dà nessun assegno, ogni tanto mi dà magari 20 euro o fa la spesa. Non sto lavorando, non riesco a gestirmi con tutte e due, mi servono soldi da lui anche per una baby sitter così posso lavorare. Quando sta bene porta la piccola all'asilo ma solo se vedo che sta bene, se invece Per Per si presenta ubriaco non gliela dò. Non si interessa della piccola , è come se fosse sua e mia, Per_1
e questo messaggio lo dà anche alla grande e non va bene, fa differenze tra le due. Quando viene la sera dice alla grande che il papà se ne deve andare ma la bimba piange per farlo restare e poi alla fine resta a dormire. Se poi è ubriaco non lo faccio entrare ma poi iniziano le litigate.”; ritenuto di dover mandare al P.M. per il deposito di atti di eventuali procedimenti penali a carico del resistente e del procedimento davanti al Questore di Roma (cfr. doc. n. 6 allegato in modo incompleto da parte della ricorrente); ritenuto di dover anche mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare;
ritenuti di dover mandare alla ricorrente per il deposito della dichiarazione sostituiva di atto notorio come richiesta con decreto del 27.6.2023; ritenuto di dover, intanto, emettere i provvedimenti provvisori di cui al citato art. 473bis.22 c.p.c.; ritenuto, in vista delle problematiche legate all'abuso di alcool da parte dell evidenziate dalle parti, CP_1 di dover disporre l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, previo accordo tra le parti;
ritenuto di dover invitare il resistente a seguire un percorso presso il Ser.D.; ritenuto, poi, di assegnare alla la casa coniugale sita in Roma, via Federico Guarducci n. 27, Pt_1 concedendo al marito gg. 15 per allontanarsene, ove non già allontanatosi;
ritenuto, poi, di prevedere un assegno di mantenimento a carico dell pari ad euro 400,00 mensili CP_1 per la moglie e pari ad euro 600,00 mensili per le due figlie, oltre IS, con decorrenza dalla presente ordinanza, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche per le due minori (la somma mensile dovrà essere versata dal marito alla moglie entro il g. 5 di ogni mese), considerato che la non risulta svolgere attività lavorativa e risulta percepire solo l'assegno unico, Pt_1 risultando anche onerata del contratto di locazione della casa coniugale pari ad euro 860,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e contratto di locazione, in atti), mentre l' risulta avere un CP_1 negozio di calzolaio e avere mantenuto la famiglia fin dalla nascita della prima figlia, quando la moglie smetteva di lavorare,
P.Q.M.
Il Giudice, anche a definizione del sub-procedimento, così provvede:
-autorizza le parti a vivere separati;
-dispone in via provvisoria quanto segue: affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, previo accordo tra le parti;
assegnazione alla della casa coniugale sita in Roma, via Federico Guarducci n. 27, Pt_1 concedendo al marito gg. 15 per allontanarsene, ove non già allontanatosi;
un assegno di mantenimento a carico dell pari ad euro 400,00 mensili per la moglie e pari CP_1 ad euro 600,00 mensili per le due figlie, oltre IS, con decorrenza dalla presente ordinanza, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche per le due minori (la somma mensile dovrà essere versata dal marito alla moglie entro il g. 5 di ogni mese), -manda alla ricorrente, al P.M. ed ai Servizi Sociali per la produzione di quanto indicato in parte motiva entro il
27.5.2024;…”.
Successivamente si costituiva l il quale deduceva che l'unico ostacolo al CP_1
ricongiungimento della famiglia era la sua dipendenza e che aveva difficoltà economiche,
e chiedeva una rimodulazione dell'assegno di mantenimento.
Con la memoria ex art 473bis.28 c.p.c. la ricorrente chiedeva unicamente la conferma dei provvedimenti assunti e sopra riportati.
Dagli atti depositati dal P.M. emerge un procedimento penale a carico dell per il CP_1
reato di maltrattamenti in famiglia a carico della moglie, con richiesta di archiviazione.
Dalla relazione del 24.5.2024 dei Servizi Sociali emerge che l vive nella casa CP_1
coniugale mentre la ricorrente vive al momento presso l'immobile messole a disposizione da una sua amica e sistemato con l'aiuto del marito, dove la stessa si stava trovando molto bene e che stava pian piano sistemando, entrambi descritti dagli operatori come ambienti idonei per le due figlie, che la riferiva che il marito era Pt_1
un buon padre quando non eccedeva con l'alcool ma che non le stava versando quanto stabilito, facendole, comunque, la spesa settimanalmente ed acquistando il necessario quanto al vestiario e alle medicine per le due figlie, mentre l dichiarava di CP_1
continuare a lavorare nel suo negozio come calzolaio, negando di aver mai usato violenza contro di lei o le bambine.
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
La domanda di addebito della separazione non veniva reiterata dalla e, dunque, Pt_1
deve intendersi rinunciata.
Si ritiene, poi, di revocare l'assegnazione della casa coniugale già disposta in via provvisoria, in quanto la ricorrente con le figlie vivono stabilmente in altro immobile e vista la rinuncia della parte stessa alla detta domanda con le note di precisazione delle conclusioni. A seguito di questo, deve ritenersi che la moglie non abbia più alcuna spesa abitativa, dunque, premesso quanto già esposto circa le condizioni economiche delle parti e dandosi rilievo al fatto che l' svolge la medesima attività che svolgeva durante il CP_1
matrimonio, quando provvedeva a sostenere la famiglia in via esclusiva, vista anche la capacità lavorativa della , nulla di diverso essendo emerso, ritiene questo Pt_1
Collegio di determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento a carico dell' per la moglie pari ad euro 300,00 mensili, oltre IS. CP_1
Per il resto, ritiene questo Collegio di poter confermare l'ordinanza vigente e sopra riportata (con l'IS come ad oggi maturato e per il futuro), valutato l'interesse delle due figlie minori, in particolare, quanto al diritto di visita paterno, non avendosi notizia di un percorso presso il D da parte dell' che possa far ritenere di modificare le CP_1
relative statuizioni.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rinunciata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugati a La PA (Bolivia) il 10.12.2011;
-dispone l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, previo accordo tra le parti;
-determina a far data dalla presente sentenza un assegno di mantenimento a carico dell' per la moglie pari ad euro 300,00 mensili, oltre IS (la somma mensile CP_1
dovrà essere versata dal marito alla moglie entro il g. 5 di ogni mese);
-conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico dell pari ad euro 600,00 CP_1
mensili per le due figlie, oltre IS fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche per le due minori (la somma mensile dovrà essere versata dal marito alla moglie entro il g. 5 di ogni mese),
- spese di lite compensate. Così deciso in Roma, 15.1.2025 IL GIUDICE REL. Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi