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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Potenza, nella persona della dr. Giuseppina Valestra in funzione di
Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 453/2024 RG. avente ad OGGETTO: risarcimento del danno, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Tiberii e Stefano Pellegrino, Pt_14
RICORRENTI
E
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza.
RESISTENTE
CONLUSIONI DELLE PARTI:
Per i ricorrenti: Accertare e dichiarare il diritto degli stessi all'inquadramento nella III
Area funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1 – dal
1.07.2019 con condanna del al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omessa e/o tardiva assunzione e inquadramento, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, oltre spese, compensi ed oneri accessori.
1 Per il resistente: rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.02.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, adivano questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1 o in quello in cui dovesse confluire per effetto di eventuali nuovi sistemi di classificazione del personale dal 1° luglio 2019 o altra data che si riterrà di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento dei ricorrenti nella III ° Area
Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1 o nel profilo professionale nel quale presa di servizio intervenuta in data 15.12.2022 la precedente data del 1.07/2019 o altra data che si riterrà di giustizia ad ogni effetto giuridico - economico, inerente il rapporto di lavoro e quello previdenziale;
condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., ad Controparte_1 assumere e inquadrare i ricorrenti nella III ° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario Giudiziario p.e. F1 o nel profilo professionale nel quale dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale, sostituendo alla presa di servizio intervenuta in data 15.12.2022 la precedente data del 1.07/2019 o altra data che si riterrà di giustizia ad ogni effetto giuridico, economico, inerente il rapporto di lavoro e quello previdenziale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c., con riserva di quantificarne
l'esatto ammontare in successivo giudizio;
condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omessa (e/o tardiva) assunzione e inquadramento nella III° area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1, a decorrere dal 1 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia sino all'effettivo inquadramento nella suddetta area intervenuto, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c. con riserva di quantificarne
l'esatto ammontare in successivo giudizio;
in ogni caso, condannare il resistente alle spese ed ai compensi del CP_1
presente giudizio, oltre il rimborso spese generali e oneri accessori come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.
2 In punto di fatto, rilevavano di essere tutti dipendenti del menzionato , CP_1
presso il circondario del Tribunale e della Procura della Repubblica di Potenza, prima inquadrati nella II area funzionale del CCNL Comparto Ministeri – profilo professionale di cancellieri – ed in particolare, per alcuni in p.e. F4 e, per altri, in p.e.
F5, F6 e che poi, soltanto in data 15.12.2022, erano stati inquadrati nella III area funzionale (p.e. F1).
Evidenziavano, infatti, che per far fronte alle pregresse inadempienze del CP_1
resistente rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva, volte a regolamentare la riorganizzazione dei profili professionali e le relative categorie, nonché, le procedure di riqualificazione, già previste dal 2001, ed i passaggi tra le varie aree, veniva introdotto l'art.21 quater del d.l. 83/2015.
I ricorrenti partecipavano, dunque, alle suddette procedure indette per la copertura di
1148 posti dell'area terza, figura professionale del Funzionario giudiziario FI del sistema di classificazione del personale, all'esito delle quali, poi, si collocavano tra gli idonei.
Il Ministero della Giustizia aveva, nel frattempo, recepito l'accordo sindacale del
26.04.2017 con le OO.SS., nel quale, all'art. 6 lett.g si assumeva, così, l'impegno di:
“Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i pubblici avvisi del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater del d. l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132 e dal presente accordo”.
Orbene, in virtù del suddetto accordo, i cancellieri che erano risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con il pubblico avviso del
19.09.2016, sarebbero dovuti progredire alla qualifica di Funzionario Giudiziario, entro la suddetta data del 30.06.2019.
Tuttavia, avendo l'Amministrazione immesso altro personale dall'esterno ed essendo stata approvata solo successivamente la graduatoria definitiva, esclusivamente in data 15.12.2022, gli odierni ricorrenti, non avendo ancora conseguito lo scorrimento della graduatoria medesima, avevano potuto richiedere e, così, ottenere l'immissione nel possesso delle funzioni di funzionario giudiziario area III p.e. F1.
Con memoria difensiva del 24.05.2024, si costituiva il che Controparte_1 eccepiva, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese.
3 All'esito dell'odierna udienza, lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter
c.p.c, la causa è stata decisa.
I ricorrenti lamentano il ritardato riconoscimento della qualifica di Funzionario
Giudiziario di III^ Area Funzionale alla data del 1° luglio del 2019.
Deve darsi atto che, essendo stati assunti i ricorrenti ed avendo ottenuto l'inquadramento rivendicato, non sussiste l'interesse alla condanna dell'Amministrazione all'inquadramento in detta qualifica, ma solo all'accertamento della retrodatazione della qualifica e delle consegue economiche e giuridiche da ciò derivanti.
I ricorrenti inquadrati come cancellieri dell'area seconda hanno partecipato alle procedure di riqualificazione ex art. 21-quater, d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, indette per la copertura di 1.148 posti dell'area terza, figura professionale del Funzionario giudiziario FI del sistema di classificazione de1 personale risultando idonei ma non in posizione utile alla loro assunzione.
L'art 21 quater citato stabiliva che il “è autorizzato, nei limiti delle posizioni CP_1
disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
4 modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro
25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Nelle more di definizione della procedura, le parti sociali, con l'accordo del 26 Aprile
2017, hanno concordemente stabilito all'art 1 “Che L'Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli sviluppi economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo. In particolare l'Amministrazione si impegna alla lettera g “) Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo”.
Il D.M. del 9.11.2017 ha recepito i termini e le modalità per l'introduzione di nuovi profili e per la rimodulazione di quelli esistenti confermando la programmazione degli altri interventi previsti nell'accordo.
Parte resistente afferma il carattere non perentorio del termine e la omessa considerazione da parte dei ricorrenti dell'art 21 quater cit. comma 2, secondo il quale “il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai
5 sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 21 del presente decreto”.
Parte ricorrente allega che il ha effettuato scorrimenti della graduatoria CP_1 degli idonei nell'aprile del 2018 (per 47 posti), nell'agosto 2018 (per 35 posti), nell'aprile 2019 (per 71 posti), nel dicembre 2019 (per 313 posti), nell'agosto 2020
(per 739 posti) e, da ultimo, (soltanto) nell'aprile 2022.
Al riguardo, parte della Giurisprudenza di merito, considera l'Accordo per la parte in esame “precettivo” con conseguente configurabilità di un vero e proprio obbligo giuridico in capo all'amministrazione la cui violazione determina un inadempimento:
“Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del convenuto entro il CP_1
30.6.2019, come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc.” (Trib. Roma n.91/22 del 10.1.22; cfr. Trib. Arezzo, sentenza n. 264 del 15.11.22;
Trib. Palermo n. 2465/2023 ; Trib. Venezia n. 96/2023).
Altra, invece, la ritiene “programmatica” ritenendo insussistente un obbligo giuridico in capo all'amministrazione (Trib. Milano, sentenza n. 274/2022; Trib. Treviso
n.154/22 RG;
Trib. Cuneo n.93/22 )
Orbene, a parere di chi scrive, ciò che caratterizza il presente accordo da quelli precedentemente menzionati è la previsione di un termine prestabilito e ciò considerando le argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione, che avevano il carattere cogente per gli accordi posti in essere tra le parti sociali negli anni precedenti.
Né osta a tale convincimento la necessità che le progressioni avvenissero nel rispetto dei principi posti dal DL 83/15 e, dunque, rispettando la previsione per cui gli accessi dall'interno dovevano essere effettuati in misura eguale rispetto agli accessi dall'esterno.
Ciò in quanto occorre considerare che, per espressa previsione legislativa, nel calcolo della percentuale dovevano essere computati tutte le procedure “disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL” (n.d.r.: il CCNL comparto Ministeri 1998/2001) per cui oltre alle immissioni in ruolo di personale esterno indicate dall'Amministrazione e poste a base di taluni degli scorrimenti di graduatoria sopra.
Inoltre, il rispetto dei principi di cui all'art. 21 quater DL 83/15, può esservi anche semplicemente accantonando una corrispondente riserva di posti da coprire tramite
6 immissioni dall'esterno, senza necessità di attendere l'effettiva pubblicazione di bandi di concorso riservati agli esterni o l'attuazione di procedure finalizzate, comunque, all'assunzione di esterni.
Vi è poi da osservare, a questo proposito, che la stessa procedura selettiva prevista dall'art. 21 quater del DL 83/15 è stata indetta senza attendere l'emissione di un bando di concorso o l'immissione in ruolo di personale esterni.
Deve pertanto riconoscersi il diritto dei ricorrenti all'inquadramento sin dal 1° luglio
2019.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta, la stessa, va accolta nei limiti della differenza tra quella dovuta per effetto della retrodatazione dell'inquadramento e quella retribuzione corrisposta oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo, trattandosi di debito di valore da quantificarsi in separata sede.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in applicazione dei minimi in ragione del giudizio di quantificazione che dovrà seguire.
PQM
Così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla qualifica di
Funzionario Giudiziario di III^ Area Funzionale dall'1.7.2019 e per l'effetto condanna il a riconoscere l'inquadramento ed a corrispondere le Controparte_1
conseguenti differenze retributive, da quantificarsi in separata sede maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_1 liquida in € 15.000,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Così deciso in Potenza il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
DOTT. Giuseppina Valestra
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Potenza, nella persona della dr. Giuseppina Valestra in funzione di
Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 453/2024 RG. avente ad OGGETTO: risarcimento del danno, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Tiberii e Stefano Pellegrino, Pt_14
RICORRENTI
E
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza.
RESISTENTE
CONLUSIONI DELLE PARTI:
Per i ricorrenti: Accertare e dichiarare il diritto degli stessi all'inquadramento nella III
Area funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1 – dal
1.07.2019 con condanna del al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omessa e/o tardiva assunzione e inquadramento, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, oltre spese, compensi ed oneri accessori.
1 Per il resistente: rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.02.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, adivano questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1 o in quello in cui dovesse confluire per effetto di eventuali nuovi sistemi di classificazione del personale dal 1° luglio 2019 o altra data che si riterrà di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento dei ricorrenti nella III ° Area
Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1 o nel profilo professionale nel quale presa di servizio intervenuta in data 15.12.2022 la precedente data del 1.07/2019 o altra data che si riterrà di giustizia ad ogni effetto giuridico - economico, inerente il rapporto di lavoro e quello previdenziale;
condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., ad Controparte_1 assumere e inquadrare i ricorrenti nella III ° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario Giudiziario p.e. F1 o nel profilo professionale nel quale dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale, sostituendo alla presa di servizio intervenuta in data 15.12.2022 la precedente data del 1.07/2019 o altra data che si riterrà di giustizia ad ogni effetto giuridico, economico, inerente il rapporto di lavoro e quello previdenziale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c., con riserva di quantificarne
l'esatto ammontare in successivo giudizio;
condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omessa (e/o tardiva) assunzione e inquadramento nella III° area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1, a decorrere dal 1 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia sino all'effettivo inquadramento nella suddetta area intervenuto, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c. con riserva di quantificarne
l'esatto ammontare in successivo giudizio;
in ogni caso, condannare il resistente alle spese ed ai compensi del CP_1
presente giudizio, oltre il rimborso spese generali e oneri accessori come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.
2 In punto di fatto, rilevavano di essere tutti dipendenti del menzionato , CP_1
presso il circondario del Tribunale e della Procura della Repubblica di Potenza, prima inquadrati nella II area funzionale del CCNL Comparto Ministeri – profilo professionale di cancellieri – ed in particolare, per alcuni in p.e. F4 e, per altri, in p.e.
F5, F6 e che poi, soltanto in data 15.12.2022, erano stati inquadrati nella III area funzionale (p.e. F1).
Evidenziavano, infatti, che per far fronte alle pregresse inadempienze del CP_1
resistente rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva, volte a regolamentare la riorganizzazione dei profili professionali e le relative categorie, nonché, le procedure di riqualificazione, già previste dal 2001, ed i passaggi tra le varie aree, veniva introdotto l'art.21 quater del d.l. 83/2015.
I ricorrenti partecipavano, dunque, alle suddette procedure indette per la copertura di
1148 posti dell'area terza, figura professionale del Funzionario giudiziario FI del sistema di classificazione del personale, all'esito delle quali, poi, si collocavano tra gli idonei.
Il Ministero della Giustizia aveva, nel frattempo, recepito l'accordo sindacale del
26.04.2017 con le OO.SS., nel quale, all'art. 6 lett.g si assumeva, così, l'impegno di:
“Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i pubblici avvisi del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater del d. l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132 e dal presente accordo”.
Orbene, in virtù del suddetto accordo, i cancellieri che erano risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con il pubblico avviso del
19.09.2016, sarebbero dovuti progredire alla qualifica di Funzionario Giudiziario, entro la suddetta data del 30.06.2019.
Tuttavia, avendo l'Amministrazione immesso altro personale dall'esterno ed essendo stata approvata solo successivamente la graduatoria definitiva, esclusivamente in data 15.12.2022, gli odierni ricorrenti, non avendo ancora conseguito lo scorrimento della graduatoria medesima, avevano potuto richiedere e, così, ottenere l'immissione nel possesso delle funzioni di funzionario giudiziario area III p.e. F1.
Con memoria difensiva del 24.05.2024, si costituiva il che Controparte_1 eccepiva, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese.
3 All'esito dell'odierna udienza, lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter
c.p.c, la causa è stata decisa.
I ricorrenti lamentano il ritardato riconoscimento della qualifica di Funzionario
Giudiziario di III^ Area Funzionale alla data del 1° luglio del 2019.
Deve darsi atto che, essendo stati assunti i ricorrenti ed avendo ottenuto l'inquadramento rivendicato, non sussiste l'interesse alla condanna dell'Amministrazione all'inquadramento in detta qualifica, ma solo all'accertamento della retrodatazione della qualifica e delle consegue economiche e giuridiche da ciò derivanti.
I ricorrenti inquadrati come cancellieri dell'area seconda hanno partecipato alle procedure di riqualificazione ex art. 21-quater, d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, indette per la copertura di 1.148 posti dell'area terza, figura professionale del Funzionario giudiziario FI del sistema di classificazione de1 personale risultando idonei ma non in posizione utile alla loro assunzione.
L'art 21 quater citato stabiliva che il “è autorizzato, nei limiti delle posizioni CP_1
disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
4 modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro
25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Nelle more di definizione della procedura, le parti sociali, con l'accordo del 26 Aprile
2017, hanno concordemente stabilito all'art 1 “Che L'Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli sviluppi economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo. In particolare l'Amministrazione si impegna alla lettera g “) Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo”.
Il D.M. del 9.11.2017 ha recepito i termini e le modalità per l'introduzione di nuovi profili e per la rimodulazione di quelli esistenti confermando la programmazione degli altri interventi previsti nell'accordo.
Parte resistente afferma il carattere non perentorio del termine e la omessa considerazione da parte dei ricorrenti dell'art 21 quater cit. comma 2, secondo il quale “il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai
5 sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 21 del presente decreto”.
Parte ricorrente allega che il ha effettuato scorrimenti della graduatoria CP_1 degli idonei nell'aprile del 2018 (per 47 posti), nell'agosto 2018 (per 35 posti), nell'aprile 2019 (per 71 posti), nel dicembre 2019 (per 313 posti), nell'agosto 2020
(per 739 posti) e, da ultimo, (soltanto) nell'aprile 2022.
Al riguardo, parte della Giurisprudenza di merito, considera l'Accordo per la parte in esame “precettivo” con conseguente configurabilità di un vero e proprio obbligo giuridico in capo all'amministrazione la cui violazione determina un inadempimento:
“Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del convenuto entro il CP_1
30.6.2019, come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc.” (Trib. Roma n.91/22 del 10.1.22; cfr. Trib. Arezzo, sentenza n. 264 del 15.11.22;
Trib. Palermo n. 2465/2023 ; Trib. Venezia n. 96/2023).
Altra, invece, la ritiene “programmatica” ritenendo insussistente un obbligo giuridico in capo all'amministrazione (Trib. Milano, sentenza n. 274/2022; Trib. Treviso
n.154/22 RG;
Trib. Cuneo n.93/22 )
Orbene, a parere di chi scrive, ciò che caratterizza il presente accordo da quelli precedentemente menzionati è la previsione di un termine prestabilito e ciò considerando le argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione, che avevano il carattere cogente per gli accordi posti in essere tra le parti sociali negli anni precedenti.
Né osta a tale convincimento la necessità che le progressioni avvenissero nel rispetto dei principi posti dal DL 83/15 e, dunque, rispettando la previsione per cui gli accessi dall'interno dovevano essere effettuati in misura eguale rispetto agli accessi dall'esterno.
Ciò in quanto occorre considerare che, per espressa previsione legislativa, nel calcolo della percentuale dovevano essere computati tutte le procedure “disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL” (n.d.r.: il CCNL comparto Ministeri 1998/2001) per cui oltre alle immissioni in ruolo di personale esterno indicate dall'Amministrazione e poste a base di taluni degli scorrimenti di graduatoria sopra.
Inoltre, il rispetto dei principi di cui all'art. 21 quater DL 83/15, può esservi anche semplicemente accantonando una corrispondente riserva di posti da coprire tramite
6 immissioni dall'esterno, senza necessità di attendere l'effettiva pubblicazione di bandi di concorso riservati agli esterni o l'attuazione di procedure finalizzate, comunque, all'assunzione di esterni.
Vi è poi da osservare, a questo proposito, che la stessa procedura selettiva prevista dall'art. 21 quater del DL 83/15 è stata indetta senza attendere l'emissione di un bando di concorso o l'immissione in ruolo di personale esterni.
Deve pertanto riconoscersi il diritto dei ricorrenti all'inquadramento sin dal 1° luglio
2019.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta, la stessa, va accolta nei limiti della differenza tra quella dovuta per effetto della retrodatazione dell'inquadramento e quella retribuzione corrisposta oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo, trattandosi di debito di valore da quantificarsi in separata sede.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in applicazione dei minimi in ragione del giudizio di quantificazione che dovrà seguire.
PQM
Così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla qualifica di
Funzionario Giudiziario di III^ Area Funzionale dall'1.7.2019 e per l'effetto condanna il a riconoscere l'inquadramento ed a corrispondere le Controparte_1
conseguenti differenze retributive, da quantificarsi in separata sede maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_1 liquida in € 15.000,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Così deciso in Potenza il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
DOTT. Giuseppina Valestra
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