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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2024, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmen Arcellaschi Presidente
dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21 novembre 2023, vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Gervasoni e dall'Avv. Luca Gervasoni ed elettivamente domiciliati in Agrate Brianza, Via Virgilio n. 25, presso e nello studio dei predetti difensori, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) il signor non sarà più tenuto a versare alla signora il contributo Parte_1 Parte_2
mensile dovuto per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, a partire Per_1 dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
2) il figlio maggiorenne potrà liberamente concordare con il padre tempi e modalità di Per_1
frequentazione;
Pagina 1 3) quanto al figlio minore resta invariato l'importo di € 265,00 che il signor Per_2 Parte_1
continuerà a corrispondere mensilmente alla signora oltre il 50% delle spese straordinarie, Parte_2 alle coordinate bancarie già note, entro il giorno cinque di ciascun mese.
Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) restano invariate tutte le altre condizioni concordate tra le parti riguardanti il figlio minore Per_2
relativamente ad affidamento, collocamento e frequentazione con il padre di cui al decreto n. cronol.
19970/2017 del Tribunale di Monza emesso in data 30/11/2017 e pubblicato in data 06/12/2017 nel procedimento R.G. n. 2468/2017 V.G.;
5) le spese del presente giudizio saranno interamente a carico del signor . Parte_1
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla Parte_1 Parte_2
quale sono nati (in data 16.11.2004) e in data 23.1.2007); Per_1 Per_2
-il Tribunale di Monza in data 30 novembre 2017 emetteva il decreto n. 19970/2017 pubblicato in data 6 dicembre 2017;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle condizioni di cui al decreto n. 19970/2017 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( Per_2
23.1.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 21 novembre 2023, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 gennaio 2024
Il giudice estensore
Wandalba Farano
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmen Arcellaschi Presidente
dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21 novembre 2023, vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Gervasoni e dall'Avv. Luca Gervasoni ed elettivamente domiciliati in Agrate Brianza, Via Virgilio n. 25, presso e nello studio dei predetti difensori, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) il signor non sarà più tenuto a versare alla signora il contributo Parte_1 Parte_2
mensile dovuto per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, a partire Per_1 dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
2) il figlio maggiorenne potrà liberamente concordare con il padre tempi e modalità di Per_1
frequentazione;
Pagina 1 3) quanto al figlio minore resta invariato l'importo di € 265,00 che il signor Per_2 Parte_1
continuerà a corrispondere mensilmente alla signora oltre il 50% delle spese straordinarie, Parte_2 alle coordinate bancarie già note, entro il giorno cinque di ciascun mese.
Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) restano invariate tutte le altre condizioni concordate tra le parti riguardanti il figlio minore Per_2
relativamente ad affidamento, collocamento e frequentazione con il padre di cui al decreto n. cronol.
19970/2017 del Tribunale di Monza emesso in data 30/11/2017 e pubblicato in data 06/12/2017 nel procedimento R.G. n. 2468/2017 V.G.;
5) le spese del presente giudizio saranno interamente a carico del signor . Parte_1
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla Parte_1 Parte_2
quale sono nati (in data 16.11.2004) e in data 23.1.2007); Per_1 Per_2
-il Tribunale di Monza in data 30 novembre 2017 emetteva il decreto n. 19970/2017 pubblicato in data 6 dicembre 2017;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle condizioni di cui al decreto n. 19970/2017 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( Per_2
23.1.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 21 novembre 2023, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 gennaio 2024
Il giudice estensore
Wandalba Farano
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Pagina 2