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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 13012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13012 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IO ZA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 16/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 6820/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. SIMONETTI DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. PANCARI SABRINA
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 25.2.2025, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al pagamento della somma di € 41.600,00 a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 come riconosciuto con decreto di o nonché delle ulteriori somme maturate fino all'emananda sentenza.
1 La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- a seguito di ricorso ex art. 445bis c.p.c., il Tribunale di Roma, espletata CTU medico-legale, ha riconosciuto, in proprio favore, il requisito sanitario legittimante l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19.3.2020, con decreto di omologa depositato in data 11.3.2024;
- il decreto è stato notificato all' il 14.3.2024; CP_2
- ciò nonostante, sebbene sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge per il pagamento, l' non ha ancora Controparte_3 provveduto. Ciò esposto e considerato, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio rappresentando che l'Ente “in ottemperanza del decreto di omologa liquidava la prestazione con decorrenza dal 01.04.2020 come da MODELLO TP/150 allegato alla nota comunicata alla ricorrente. CP_2
L'importo mensile dell'assegno alla decorrenza è di euro 1.599,05 e la Sig.ra percepirà la prima rata nel corso del mese di giugno Parte_1
2025”; conseguentemente, l' ha chiesto rigettarsi il ricorso per CP_1 carenza di interesse ad agire sopravvenuta o, in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. All'udienza del 16.12.2025, il procuratore di parte ricorrente, verificato l'effettivo accredito della prestazione “nel mese di novembre 2025”, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere “con condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi”. CP_2
Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto concordemente dichiarato dalle parti, oltreché dalla documentazione prodotta (vd. la comunicazione di “Liquidazione CP_2
Assegno n. 002-700216028295 Cat. IO, decorrenza 1 aprile 2020” e l'allegato modello TP/150, entrambi del 4.6.2025, in all. senza numero al fasc. e il cedolino relativo alla rata 11/2025 dal quale risulta il CP_2 pagamento degli arretrati, per € 50.482,23, in data 3.11.2025, depositato il 10.12.2025), emerge, in modo evidente, la cessazione della materia del presente contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50 oltre IVA e CPA come per
2 legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con distrazione, sono poste a carico dell' . Non v'è dubbio che la prestazione per cui è causa sia CP_2 stata liquidata in corso di giudizio (il ricorso è stato depositato in data 25.2.2025 e la notifica dello stesso è stata effettuata il 14.3.2025, come da deposito di pari data); va considerato, poi, che dalla data di notifica del decreto di omologa, il 21.10.2024 in realtà (non il “14.03.2024” come affermato in ricorso;
si veda la ricevuta di avvenuta consegna in all. 4 al relativo fasc.), era senz'altro inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione dall'art. 445bis, comma 5, c.p.c.. Tutto ciò dimostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato CP_2 causa, con il proprio comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 1.863,50 oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con distrazione.
Così deciso in Roma il 16/12/2025
IL GIUDICE
IO ZA
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