Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5332 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Valeria Conforti, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
si sensi dell'art. 281 sexies comma terzo c.p.c. nella causa n. 8869/2023 del Ruolo
Generale Civile, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1769/2023 e vertente
T R A
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 legale in Pozzuoli alla via Celle n. 2 – 80078 (C.F. rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Massimo Greco , come da procura speciale in atti (all. n. 2), presso il cui studio ha eletto domicilio sito in Caserta al Corso Giannone n. 44,
Opponente
E
, Pozzuoli (NA), (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria P.IVA_2
Cristina Caracciolo e dall'avv. Roberto Buonanno, ed elettivamente domiciliato presso lo
Studio Legale sito in Giugliano in Campania, alla via S. Nullo n. 179
Opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 15.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(già la ha proposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1 CP_2
1
[...]
Pozzuoli in relazione agli oneri condominiali maturati, quale Controparte_3 proprietaria della unità immobiliare dettagliatamente descritta nel ricorso monitorio - (oneri ordinari e straordinari) fino all'1.12.2022 per la complessiva somma di € 7.237,O8.
L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che dalla stessa documentazione allegata al ricorso monitorio, si evince, quanto meno in relazione agli oneri maturati nell'anno 2018, che ella non era ancora proprietaria dell'immobile all'interno del condominio;
sicché gli oneri condominiali maturati nel periodo precedente non potevano esserle richiesti, dovendo l'ente agire solo nei confronti della sua dante causa, precedente proprietaria e condomina.
Nel merito, senza eccepire il pagamento (neppure parziale) e, dunque, l'estinzione del debito, l'opponente si è limitata a contestare la validità delle decisioni assembleari in cui dette spese sono state discusse ed approvate, assumendone la nullità e/o l'annullabilità.
Ha evidenziato in proposito di non avere mai personalmente approvato i bilanci in questione, sottolineando la non chiarezza dei criteri di riparto delle spese e delle quote millesimali, tanto da risultare preclusa la verifica dell'esattezza dei calcoli e così delle somme richieste.
Sulla base di questi argomenti ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il opposto nel costituirsi in giudizio ha chiesto la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto assumendo la genericità dei rilievi mossi con l'opposizione.
Tanto premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Anzitutto l'opposizione è procedibile in quanto parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha documentato di avere operato il tentativo di mediazione (cfr verbale negativo del
19.7.2023).
Va poi respinta l'eccezione preliminare svolta dall'opponente.
Risulta dagli atti che è divenuta proprietaria dell'immobile in relazione Parte_1 al quale sono richiesti gli oneri condominiali in data 24.12.2018, dalla data di stipula dell'atto per notar (trascritto il 24.12.2018 ai nn. 57564/44250) di scissione parziale della Per_1 sua dante causa, "Anna Luongo s.r.l.", società quest'ultima che a sua volta era nasceva dalla
2 precedente scissione realizzata con atto del medesimo notaio del 24.9.2018 (trascritto il
2.10.2018 ai nn. 43725/333784) della originar Va evidenziato che la maggior parte degli oneri richiesti sono maturati in un periodo successivo al 2018.
Ad ogni modo si osserva che l'opponente in base a quanto disposto dall' 63, comma 4, disp. att. cod. civ., è obbligata in via solidale con la precedente proprietaria "Nuova Domitia S.r.l.", per i debiti relativi agli oneri e contributi condominiali maturati l'anno in corso e quello precedente (cfr. all. nn. 1 e 4 del fascicolo monitorio1 nonché all. 11).
Per altro verso la società opponente è obbligata anche perché titolare dei beni societari per effetto dell' atto di scissione;
in tema l'art. 2506 quater, comma 4, cod. civ. stabilisce espressamente che in conseguenza della scissione ciascuna società partecipante risponde in via solidale, entro i limiti del patrimonio netto ad essa trasferito, dei debiti della società scissa non ancora soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Passando al merito si osserva che il opposto ha dimostrato mediante la CP_1 specifica allegazione delle delibere di approvazione lavori di ristrutturazione (delibera del
1.2.2022 all. 6 ) e dei bilanci consuntivi 2018, 2019 – 2020, nonché del bilancio preventivo
2022 ( all. 8 delibera del 8.6.2022 in una ai docc. Da 10 a 13 del fascicolo della fase monitoria) la sussistenza dei crediti maturati dall'ente verso l'opponente.
Le suddette delibere (depositate sin dalla fase monitoria) costituiscono titolo valido per il recupero di quanto dovuto dal opponente. CP_1
Nelle stesse e nei relativi bilanci allegati si indica specificamente l'importo posto a carico della opponente e per effetto del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
La società opponente non ha contestato le tabelle indicati i valori millesimali sulla scorta dei quali è stato operato il riparto.
Come è noto le delibere da cui trae origine il credito condominiale sono delibere non impugnate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1137 c.c. né sospese e/o revocate dall'assemblea, per quanto risulta dagli atti con la conseguenza che con la loro definitività il condomino debitore è obbligato a corrispondere le relative quote di spesa, potendo solo l'annullamento delle stesse far cessare tale obbligo.
Secondo il recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ipotesi in cui l'amministratore del condominio promuova il procedimento monitorio per la riscossione
3 degli oneri condominiali, l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito, la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione ed anche la validità della deliberazione avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo
l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. Civ. SS.UU. n. 9839/2021).
Richiamati e condivisi questi principi, il Tribunale osserva che la estrema genericità delle contestazioni mosse da parte opponente alle delibere approvative delle spese richieste nel ricorso monitorio non consente neppure di apprezzare quali profili di nullità di siffatte decisioni possano rilevare;
mentre in relazione ad eventuali vizi comportanti l'annullabilità
l'opponente certamente non ha dimostrato la tempestiva impugnazione.
Stante, dunque, la validità, l'efficacia e la vincolatività dei deliberati sopra richiamati devono ritenersi dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di tale accertato credito, parte opponente che non ha inteso dimostrare l'estinzione della pretesa mediante prova di avvenuto pagamento né ha eccepito altri fatti estintivi/modificativi della pretesa del condominio limitandosi a sollevare eccezioni superate dalle argomentazioni sopra svolte ovvero generiche contestazioni sulla documentazione comprovante il credito.
Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
si applicano, per quanto attiene alla quantificazione, i parametri di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. applicando i valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1769/2023 emesso il 20.2.2023 nei confronti della società , ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così Parte_1
4 provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore del condominio opposto delle spese del presente giudizio, comprensive delle spese della fase di mediazione che liquida in euro 247,00 per esborsi ed euro 5.377,00 per compensi, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Roberto Buonanno e
Maria Cristina Caracciolo che si sono dichiarati anticipatari
Napoli, 28.5.2025
Il Giudice
Dott. Valeria Conforti
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