Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2024, proposto da
Savelli Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore Sanitario della Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di NE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Ferrant e, Giuseppe Lammirato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’accertamento,
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza presentata dalla Savelli Hospital S.r.l. a mezzo PEC del 20 marzo 2024; con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto propria competenza, a provvedere entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a., in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore Sanitario della Calabria, della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di NE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Savelli Hospital S.r.l. gestisce una RSA con sezione medicalizzata accreditata con il servizio sanitario regionale, integrata dunque nella Rete Territoriale Regionale.
Nel periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19, la struttura della Savelli Hospital S.r.l. è stata equiparata ai presidi ospedalieri ai fini della gestione e del contenimento della pandemia, ai sensi dell’art. 1- ter , comma 3 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020.
Avendo sostenuto i costi per dotarsi dei presidi (DPI) necessari ai dini della gestione e del contenimento della pandemia, con atto stragiudiziale del 20 marzo 2024, notificato al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore Sanitario della Calabria, alla Regione Calabria, all’ASP di NE e al Dipartimento della Protezione Civile, ha vantato il diritto al rimborso di quanto speso negli anni 2020-2021-2022, pari ad € 245.001,44, di cui: € 72.289,00 per l’anno 2020; € 60.402,42 per l’anno 2021; € 112.310,02 per l’anno 2022.
2. – A fronte del silenzio serbato dalle amministrazioni, ai è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.
La parte ricorrente fonda la propria pretesa su un complesso normativo che parte dal citato d.l. n. 34 del 2020, cui si aggiunge l’art. 19- nonies d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. con l. 18 dicembre 2020, n. 176, il quale ha espressamente previsto misure di sostegno delle strutture residenziali private accreditate per le forniture di DPI e di altri dispositivi medici idonei a prevenire il contagio.
E d’altra parte, la Regione Calabria, nel corso della pandemia, in materia di distribuzione di DPI ha emanato diversi provvedimenti volti a tutelare le strutture sanitarie e socio sanitarie dai relativi costi. In particolare, con nota del Delegato del Soggetto Attuatore della Regione Calabria del 10 dicembre 2020, prot. n. 46967, denominata “Distribuzione di protezione individuale per RSA/Case di Cura” , soni state sollecitate le ASP territoriali a richiedere alle singole strutture sanitarie presenti nella Provincia di riferimento di inoltrare “nel più breve tempo possibile” le richieste di fabbisogno delle RSA e della Case di Cura, al fine di consentire la corretta distribuzione dei DPI a tutti i summenzionati presidi. Inoltre, con successiva nota del 6 maggio 2022, prot. n. 217266, la Regione Calabria ha chiesto alle ASP territoriali di rendicontare i fabbisogni richiesti da ciascuna struttura privata accreditata e relativi quantitativi forniti nonché le eventuali richieste di rimborso pervenute.
Sul piano fattuale Savelli Hospital S.r.l. ha illustrato le voci di costo che ha dovuto sostenere e non rientranti nella remunerazione contrattualizzata annualmente in base alle tariffe vigenti, aggiungendo l che le sue difficoltà, quale RSA, nell’affrontare i suddetti costi veniva più volte, è stata rappresentata all’amministrazione sanitaria anche dalle varie associazioni di categoria, tra cui Uneba, Anaste, Aris, Aiop, Agidae, Unindustria e Crea, rappresentative della quasi totalità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti nella Regione Calabria.
Ritiene, quindi, che le amministrazioni avessero l’obbligo di determinarsi sulla sua richiesta.
3. – Si sono costituite le amministrazioni intimate.
3.1. – La Regione Calabria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, non esistendo una norma che imponga all’amministrazione di intervenire mediante l’esercizio dei propri poteri.
D’altra parte, nemmeno era pervenuta alla Regione Calabria la rendicontazione per le spese per DPI sostenute da parte della società ricorrente, sicché non sarebbe stato possibile svolgere alcuna attività istruttoria, necessaria anche in considerazione al vincolo alla spesa derivante dalle limitate risorse trasferite dal Ministero della Salute.
3.2. – L’ASP di NE ha evidenziato che essa non ha inteso rispondere all’istanza, avendo già spiegato opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente per i medesimi crediti
In ogni caso, non sussisterebbe alcuna norma che attribuirebbe alla società ricorrente il diritto al rimborso delle somme di cui si tratta, fermo restando che la facoltà di provvedere sarebbe stata comunque di stretta competenza regionale, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’ASP.
3.2. – Il Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando l’onere a carico della Regione, ferma restando l’inammissibilità del ricorso, in assenza di obbligo giuridico di provvedere, riconoscendo la norma alle Regioni solo una mera di facoltà in ordine alle maggiorazioni in questione.
4. – Il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 16 aprile 2025.
5. – Così come fatto per altre vicende contenziose a questa sovrapponibili, il Tribunale osserva che:
- la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, dato che proprio la norma richiamata, di cui all’art. 4 d.l. n. 34 del 2020, evidenzia una facoltà dell’amministrazione regionale, per cui non sussiste nessun diritto soggettivo stabilito dal legislatore ma, appunto, solo una facoltà discrezionale in capo all’amministrazione, con conseguente radicamento della giurisdizione di questo giudice;
- in relazione all’eccezione di carenza di difetto di legittimazione dalla ASP di NE e dall’Ufficio commissariale, il Collegio ne rileva la fondatezza, dato che l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 indica tutte le Regioni, “comprese quelle sottoposte a piano di rientro” come soggetti tenuti a valutare l’opportunità (laddove è detto: “possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” ), di dare luogo a remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19;
- ne consegue che la legittimazione passiva sulla domanda a provvedere è della Regione Calabria;
- infatti, la Regione ha provveduto ad impartire disposizioni e restrizioni alle strutture, obbligandole ad adeguarsi ai nuovi standard e, dunque, a sostenere costi superiori a quelli oggetto di contrattualizzazione, senza provvedere a remunerare tali costi, nonostante la presenza dei fondi appositamente dedicati, o – almeno – senza illustrare le ragioni di tale mancata elargizione ai soggetti interessati che lo chiedessero;
- va in proposito ricordato che un obbligo di provvedere della pubblica amministrazione sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano all'amministrazione l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'amministrazione pubblica;
- infatti, ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'amministrazione è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda, come pare emergere nel caso di specie dalla posizione della Regione;
- tant’è che l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1 l. n. 241 del 1990, pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte;
- proprio la complessità e la novità legate al manifestarsi della pandemia di COVID 19, di cui all’art. 4 d.l. n. 34 del 2020 e alla documentazione ministeriale sul punto, avrebbero richiesto alla Regione di provvedere sull’istanza della ricorrente, con un provvedimento motivato espresso, contenente l’indicazione della soluzione, anche negativa, prospettata.
5. - Alla luce di quanto illustrato, il ricorso deve essere accolto, con spese di lite a carico della Regione e compensazione con le altre amministrazioni costituite in virtù della novità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento originato dal mancato riscontro della Regione Calabria alla istanza di parte ricorrente del 20 marzo 2023.
Condanna la Regione Calabria a provvedere a riscontrare tale istanza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con provvedimento scritto adeguatamente motivato in ordine all’esercizio della sua decisione in ordine all’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 d.l. n. 34 del 2020, come convertito con l. n. 77 del 2020.
Condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, alla rifusione, in favore di Savelli Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , con distrazione in favore del costituito procuratore, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oneri come per legge.
Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO