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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 7746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7746 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A LIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio
Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 28612/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione ex RD 639/1910 e vertente
TRA
(P.IVA: , C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Giacobino/Tittarelli,
attrice
E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., dom.to co- Controparte_1 P.IVA_3
me in atti, rapp.to e difeso dall'avv. E.Lauritano dell'Avvocatura regionale,
convenuta
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata l'1/12/22 a mezzo PEC, si opponeva alla in- Parte_1
giunzione di pagamento n. PG/2022/0457784 del 20.09.2022 adottata dalla CP_1
ex RD 639/1910 per euro “25.664,47 oltre spese di notifica eventualmente
[...]
dovute, e ulteriori interessi legali e interessi di mora, maturandi fino alla data di effetti-
vo soddisfo”. Questa ingiunzione veniva emessa in solido contro l'odierna istante e premettendo in sintesi -essa opponente- di avere prestato fideiussione “…a CP_2
prima e semplice richiesta scritta…cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione…”
Cont (polizza n. 390082830 del 13/3/19) a beneficio di tale stessa a garanzia dell' “Im-
porto Assicurato” indicato in atti;
deduceva a riguardo che, invero, l'ente regionale,
odierno convenuto, aveva nel tempo corrisposto il contributo tuttavia erogando, per me-
ro errore, il maggiore importo di euro € 35.436,10, quindi con un eccesso di esborso non dovuto, per il quale, in conseguenza, il concedente chiedeva dunque la restituzione alla diretta beneficiaria;
che, ancora, quest'ultima aveva poi restituito alla CP_1
soli euro 10.000 senza tuttavia corrisponderle la differenziale resta di euro
[...]
25.436,10, poi oggetto, con aggiunti interessi e spese, della qui impugnata ingiunzione fiscale. Ritenendo tra l'altro, sempre in citazione, che il residuo importo insoluto non fosse dovuto “…in quanto versato in eccedenza per mero errore materiale”, parte at-
trice chiedeva pertanto caducarsi la illegittima intimazione pecuniaria emessa in suo danno (v., amplius, citazione introduttiva e documentazione allegata in atti).
La all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed Controparte_3
infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. compar-
sa di risposta in atti).
In effetti, ed in assorbimento di ogni altra considerazione o profilo oppositorio, deve ri-
tenersi, come ragione più liquida, che la fideiussione del 13/3/19 non copre la somma di euro 25.664,47, oltre richiamati accessori, oggetto di causa.
Occorre a riguardo riportare, preliminarmente, alcuni testuali passaggi motivazionali della impugnata ingiunzione di pagamento : “…con D.D. n. 252 del 18/11/20, per il progetto DATA LIFE, per mero errore materiale, l'ufficio del ROS ha proceduto a li-
quidare al un contributo a titolo di saldo, per un impor- Parte_2
to di € 281.066,30, invece di € 245.630,20, con il Mandato di Pagamento n. 5266978
del 24/11/2020 quietanzato il 26/11/2020, per un contributo totale erogato al Soggetto
di € 493.216,30. • con D.D. n. 50 del 11/02/2021, nel richiamare Parte_2
gli accertamenti effettuati in sede di controlli di I livello, si statuiva che “…a fronte
dell'importo dei costi totali non ammessi pari ad € 66.033,50, il contributo ammissibile
a saldo è pari ad € 245.630,20…”; decretando, conseguentemente, il recupero parziale
delle somme delle agevolazioni concesse a titolo di saldo a favore di con il CP_2
D.D. n. 252 del 18/11/2020, per un importo di € 35.436,10, oltre gli interessi legali;
• il
suddetto atto è stato notificato alla in data 16/02/2021; Parte_3
CONSIDERATO • che in data 06/04/2021 la provvedeva Parte_3
ad effettuare un bonifico di € 10.000,00, indicando quale causale del pagamento “De-
creto n. 50 del 11-02-21 acconto su recupero somme - Campania Terra del Buono pro-
getto DATA LIFE CUP B63D18000180007 SURF 17062BP000000012” (enfasi aggiun-
te); su tali premesse, dunque, l'ente regionale ingiungeva il pagamento, in via solidale,
degli importi indicati.
Invero, l'intimazione di restituzione della erogata eccedenza costituisce pretesa sostan-
zialmente fondata su vicenda di indebito oggettivo della somma erroneamente versata in
più, come tale certamente estranea all'intrinseco contenuto negoziale della rilasciata fi-
deiussione. Trattasi, cioè, di importo non contrattuale -o solo occasionalmente contrat-
tuale- corrisposto ultroneamente quale esito, sul piano dell'autoresponsabilità, di mera disfunzionalità di parte concedente e, perciò, in tale guisa esulante dall'oggetto negozia-
le garantito.
La reale e comune intenzione delle parti, in pratica, non era certo quella di assicurare puri e dichiarati errori materiali dell'ente erogatore.
E' pertanto evidente che l'importo contrattuale, esclusivo oggetto di garanzia, non sia in alcun modo assimilabile alla ripetuta eccedenza erroneamente versata a saldo, di veste non contrattuale, con la conseguenza che la fideiussione stessa non possa coprire anche tale ultimo esborso di euro 25.436,10, oggetto di causa.
Conferma di ciò, poi, si ha nei connessi criteri generali ricavabili dai pronunciamenti di legittimità intervenuti in materia.
Infatti, la SupremaCorte -nel riferire che la clausola a prima richiesta non vale in sé, non automaticamente, a configurare contratto autonomo di garanzia- afferma altresì, per quanto poi qui interessi, che occorre sempre indagare la reale volontà negoziale delle parti (cfr. Cass. 9579/25). Il che nella specie significa attestare, in esito alla dovuta ri-
cerca di tale comune intenzione negoziale, che la controversa fideiussione non abbia af-
fatto ad oggetto, sul piano sostanziale, la mancata restituzione di parte del ripetuto sal-
do, cioè di quella porzione appunto eccedente, per mero errore regionale, il finanzia-
mento erogabile.
Peraltro, in distinta ma collegata prospettiva, posto che a monte il deficit contrattuale appena descritto non è all'evidenza emendabile con il poi assunto provvedimento am-
ministrativo (qui ex RD 639/1910), deve comunque a conferma osservarsi, a valle, che anche la giurisprudenza amministrativa rileva che non tutti i vizi di motivazione sono emendabili con l'atto di convalida, potendosi sanare solo quelli che non attengano alla
sostanza decisionale del provvedimento (cfr. ad es. C.d.S. 3385/21) : nel caso in rasse-
gna, dunque, ogni ipotetica emenda che si volesse qui prospettare -in tesi- come conte-
nuta nell'ingiunzione di pagamento, non potrebbe giammai sanare o modificare la pre-
visione contrattuale a monte (che, si ripete, limita la concessa fideiussione al solo “Im-
porto Assicurato” contrattualmente stabilito), non potendo essa certo estendere i suoi ef-
fetti a ciò che non era invece dovuto, in disfunzionale erogazione, alla . CP_2
Insomma, sotto ogni profilo, la impugnata ingiunzione pecuniaria appare illegittima per avere essa ad oggetto una (ritenuta) prestazione fideiussoria che, invece, non risulta in
parte qua sussistere.
In tali sensi, in accoglimento della proposta opposizione, l'impugnato provvedimento ingiuntivo deve essere dichiarato illegittimo nei confronti dell'opponente Controparte_4 [...]
[...]
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza regionale e si liquidano, come in dispo-
sitivo, in favore di parte attrice.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con citazione notificata il l'1/12/22 a mezzo PEC, così provvede :
[...]
a) in accoglimento, dichiara illegittima nei confronti di l'ingiunzione Controparte_4
di pagamento n. PG/2022/0457784 del 20.09.2022 emessa dalla Controparte_1
b)condanna la a pagare le spese di giudizio che liquida in euro 300 Controparte_1
per esborsi ed euro 2.200 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli in data 31/8/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio
Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 28612/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione ex RD 639/1910 e vertente
TRA
(P.IVA: , C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Giacobino/Tittarelli,
attrice
E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., dom.to co- Controparte_1 P.IVA_3
me in atti, rapp.to e difeso dall'avv. E.Lauritano dell'Avvocatura regionale,
convenuta
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata l'1/12/22 a mezzo PEC, si opponeva alla in- Parte_1
giunzione di pagamento n. PG/2022/0457784 del 20.09.2022 adottata dalla CP_1
ex RD 639/1910 per euro “25.664,47 oltre spese di notifica eventualmente
[...]
dovute, e ulteriori interessi legali e interessi di mora, maturandi fino alla data di effetti-
vo soddisfo”. Questa ingiunzione veniva emessa in solido contro l'odierna istante e premettendo in sintesi -essa opponente- di avere prestato fideiussione “…a CP_2
prima e semplice richiesta scritta…cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione…”
Cont (polizza n. 390082830 del 13/3/19) a beneficio di tale stessa a garanzia dell' “Im-
porto Assicurato” indicato in atti;
deduceva a riguardo che, invero, l'ente regionale,
odierno convenuto, aveva nel tempo corrisposto il contributo tuttavia erogando, per me-
ro errore, il maggiore importo di euro € 35.436,10, quindi con un eccesso di esborso non dovuto, per il quale, in conseguenza, il concedente chiedeva dunque la restituzione alla diretta beneficiaria;
che, ancora, quest'ultima aveva poi restituito alla CP_1
soli euro 10.000 senza tuttavia corrisponderle la differenziale resta di euro
[...]
25.436,10, poi oggetto, con aggiunti interessi e spese, della qui impugnata ingiunzione fiscale. Ritenendo tra l'altro, sempre in citazione, che il residuo importo insoluto non fosse dovuto “…in quanto versato in eccedenza per mero errore materiale”, parte at-
trice chiedeva pertanto caducarsi la illegittima intimazione pecuniaria emessa in suo danno (v., amplius, citazione introduttiva e documentazione allegata in atti).
La all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed Controparte_3
infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. compar-
sa di risposta in atti).
In effetti, ed in assorbimento di ogni altra considerazione o profilo oppositorio, deve ri-
tenersi, come ragione più liquida, che la fideiussione del 13/3/19 non copre la somma di euro 25.664,47, oltre richiamati accessori, oggetto di causa.
Occorre a riguardo riportare, preliminarmente, alcuni testuali passaggi motivazionali della impugnata ingiunzione di pagamento : “…con D.D. n. 252 del 18/11/20, per il progetto DATA LIFE, per mero errore materiale, l'ufficio del ROS ha proceduto a li-
quidare al un contributo a titolo di saldo, per un impor- Parte_2
to di € 281.066,30, invece di € 245.630,20, con il Mandato di Pagamento n. 5266978
del 24/11/2020 quietanzato il 26/11/2020, per un contributo totale erogato al Soggetto
di € 493.216,30. • con D.D. n. 50 del 11/02/2021, nel richiamare Parte_2
gli accertamenti effettuati in sede di controlli di I livello, si statuiva che “…a fronte
dell'importo dei costi totali non ammessi pari ad € 66.033,50, il contributo ammissibile
a saldo è pari ad € 245.630,20…”; decretando, conseguentemente, il recupero parziale
delle somme delle agevolazioni concesse a titolo di saldo a favore di con il CP_2
D.D. n. 252 del 18/11/2020, per un importo di € 35.436,10, oltre gli interessi legali;
• il
suddetto atto è stato notificato alla in data 16/02/2021; Parte_3
CONSIDERATO • che in data 06/04/2021 la provvedeva Parte_3
ad effettuare un bonifico di € 10.000,00, indicando quale causale del pagamento “De-
creto n. 50 del 11-02-21 acconto su recupero somme - Campania Terra del Buono pro-
getto DATA LIFE CUP B63D18000180007 SURF 17062BP000000012” (enfasi aggiun-
te); su tali premesse, dunque, l'ente regionale ingiungeva il pagamento, in via solidale,
degli importi indicati.
Invero, l'intimazione di restituzione della erogata eccedenza costituisce pretesa sostan-
zialmente fondata su vicenda di indebito oggettivo della somma erroneamente versata in
più, come tale certamente estranea all'intrinseco contenuto negoziale della rilasciata fi-
deiussione. Trattasi, cioè, di importo non contrattuale -o solo occasionalmente contrat-
tuale- corrisposto ultroneamente quale esito, sul piano dell'autoresponsabilità, di mera disfunzionalità di parte concedente e, perciò, in tale guisa esulante dall'oggetto negozia-
le garantito.
La reale e comune intenzione delle parti, in pratica, non era certo quella di assicurare puri e dichiarati errori materiali dell'ente erogatore.
E' pertanto evidente che l'importo contrattuale, esclusivo oggetto di garanzia, non sia in alcun modo assimilabile alla ripetuta eccedenza erroneamente versata a saldo, di veste non contrattuale, con la conseguenza che la fideiussione stessa non possa coprire anche tale ultimo esborso di euro 25.436,10, oggetto di causa.
Conferma di ciò, poi, si ha nei connessi criteri generali ricavabili dai pronunciamenti di legittimità intervenuti in materia.
Infatti, la SupremaCorte -nel riferire che la clausola a prima richiesta non vale in sé, non automaticamente, a configurare contratto autonomo di garanzia- afferma altresì, per quanto poi qui interessi, che occorre sempre indagare la reale volontà negoziale delle parti (cfr. Cass. 9579/25). Il che nella specie significa attestare, in esito alla dovuta ri-
cerca di tale comune intenzione negoziale, che la controversa fideiussione non abbia af-
fatto ad oggetto, sul piano sostanziale, la mancata restituzione di parte del ripetuto sal-
do, cioè di quella porzione appunto eccedente, per mero errore regionale, il finanzia-
mento erogabile.
Peraltro, in distinta ma collegata prospettiva, posto che a monte il deficit contrattuale appena descritto non è all'evidenza emendabile con il poi assunto provvedimento am-
ministrativo (qui ex RD 639/1910), deve comunque a conferma osservarsi, a valle, che anche la giurisprudenza amministrativa rileva che non tutti i vizi di motivazione sono emendabili con l'atto di convalida, potendosi sanare solo quelli che non attengano alla
sostanza decisionale del provvedimento (cfr. ad es. C.d.S. 3385/21) : nel caso in rasse-
gna, dunque, ogni ipotetica emenda che si volesse qui prospettare -in tesi- come conte-
nuta nell'ingiunzione di pagamento, non potrebbe giammai sanare o modificare la pre-
visione contrattuale a monte (che, si ripete, limita la concessa fideiussione al solo “Im-
porto Assicurato” contrattualmente stabilito), non potendo essa certo estendere i suoi ef-
fetti a ciò che non era invece dovuto, in disfunzionale erogazione, alla . CP_2
Insomma, sotto ogni profilo, la impugnata ingiunzione pecuniaria appare illegittima per avere essa ad oggetto una (ritenuta) prestazione fideiussoria che, invece, non risulta in
parte qua sussistere.
In tali sensi, in accoglimento della proposta opposizione, l'impugnato provvedimento ingiuntivo deve essere dichiarato illegittimo nei confronti dell'opponente Controparte_4 [...]
[...]
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza regionale e si liquidano, come in dispo-
sitivo, in favore di parte attrice.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con citazione notificata il l'1/12/22 a mezzo PEC, così provvede :
[...]
a) in accoglimento, dichiara illegittima nei confronti di l'ingiunzione Controparte_4
di pagamento n. PG/2022/0457784 del 20.09.2022 emessa dalla Controparte_1
b)condanna la a pagare le spese di giudizio che liquida in euro 300 Controparte_1
per esborsi ed euro 2.200 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli in data 31/8/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio