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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2792/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di AS Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa SC RO Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2792/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
NE MA IS
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/07/2025
contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno. I comportamenti da parte di entrambi dovranno essere improntati alla massima collaborazione reciproca, onde salvaguardare la serenità dei propri figli.
2) Il figlio maggiorenne resterà a vivere con la madre a Modena Per_1
in Via Giardini n.636 e la figlia maggiorenne , residente presso il Per_2
padre a Castelfranco Emilia (Mo), in Via Gregorio Agnini n.33, si trova temporaneamente a Napoli, presso l'abitazione della nonna MA , per ragioni di studio;
3) I figli e ad oggi studenti, non sono economicamente Per_1 Per_2
indipendenti;
4) il Signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
maggiorenne versando a mezzo bonifico bancario il 5 di ogni Per_1
mese alla Sig.ra la somma mensile di € Parte_2
200,00 , verserà inoltre direttamente alla figlia maggiorenne la Per_2
somma di € 200,00 a mezzo bonifico bancario a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Le somme sopra indicate verranno rivalutata annualmente in base alle variazioni del costo della vita, secondo gli indici
ISTAT nazionali con riferimento all'anno precedente;
5)La Sig.ra verserà direttamente alla figlia Parte_2
maggiorenne , a mezzo bonifico bancario, la somma di € 100,00 a Per_2
titolo di contributo al mantenimento , oltre rivalutazione ISTAT.
I coniugi concordano fin da ora che nel caso in cui il figlio dovesse Per_1
lasciare l'abitazione della madre per andare a vivere altrove per qualsivoglia motivo, il padre provvederà a versare la somma di € 200,00 direttamente al figlio.
L'assegno unico per il figlio verrà percepito unicamente dalla Sig.ra Per_1
, fino a quando il figlio abiterà presso di lei. Parte_2
6) Ciascun genitore provvederà inoltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie o ricorrenti una tantum, necessarie alla prevenzione/cura della salute e all'educazione/istruzione/formazione dei figli, maggiorenni, come da protocollo del Tribunale di Modena
(compatibilmente alla loro età):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso struttura pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari, spese farmaceutiche prescritte dal medico curante;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali, farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da Istituti Pubblici, libri di testo e materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da Istituti Privati, corsi di specializzazione e/o corsi di recupero e/o lezioni private, corsi ludico- ricreativi extra scolastici, corsi sportivi, gite con pernottamento;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby sitter), centro ricreativo estivo e gruppo estivo, viaggi e vacanze studio all'estero o in Italia.
7) I ricorrenti concordano di suddividersi al 50% le spese di tutto il vestiario per i figli.
8) I ricorrenti concordano nel comprendere tra le spese straordinarie nell'interesse dei figli anche quelle relative alla manutenzione della macchina che i medesimi utilizzeranno, del bollo, dell'assicurazione e delle spese per la benzina;
9) resta inteso che se i figli dovessero percepire uno stipendio in forza di un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, con stipendio non inferiore ad € 1.100,00 , i genitori saranno dispensati dal versamento dei contributi al mantenimento ordinario dei figli e al rimborso selle spese straordinarie;
10) Il genitore che ha sostenuto le spese straordinarie per intero, come sopra preventivamente concordate, dovrà ricevere dall'altro il rimborso della metà di quanto anticipato entro il giorno 10 di ogni mese, dietro esibizione del documento attestante la spesa.
11) I coniugi non sono comproprietari di beni immobili e non hanno conti correnti cointestati.
12) La Signora è proprietaria per 1/3 Parte_2
dell'immobile sito nel Comune di Pizzoferrato (Ch), in Via San Domenico
n.11 censito al catasto di detto Comune al foglio 22, particella 201, subalterno 9 , categoria A/3 , Classe 3, consistenza 5,0 vani, rendita €
271,14 e per 111/1000 dell'immobile sito nel Comune di Santa Maria del
CE (CS), Contrada Granata, censita al Catasto del predetto Comune al foglio 15 , particella 925, categoria A/3, classe 2, Consistenza 4,0 vani, rendita € 351,19 ,come da visura che si produce(doc 4) ; tali immobili resteranno di proprietà della medesima.
13)L'automobile Toyota Corolla Targata GH349ZC e il motociclo targato
DA37330 sono intestati al Sig. e restano di proprietà del Parte_1
medesimo;
14) La Sig.ra è intestataria dell'automobile Parte_2
Lancia Y, targata FW980YK che resta di sua proprietà:
15) I coniugi dichiarano di avere attualmente conti correnti distinti, il cui saldo attivo è costituito da denaro appartenente in via esclusiva a ciascun titolare del conto corrente, ed in ogni caso rinunciano a intestazioni e deleghe sottoscritte reciprocamente;
16) I coniugi si danno atto che, con l'attuazione di quanto sopra precisato e concordato, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro, avendo definito tra loro tutti i rapporti patrimoniali e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e comunque di non pretendere qualsiasi ulteriore contributo a titolo di mantenimento personale l'uno nei confronti dell'altra.
17) I coniugi si concedono reciprocamente il visto per l'espatrio.
18) le spese della presente procedura sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]
PO (NA) il 28/05/1973 e Parte_2
nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SORRENTO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2002, atto n.174, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
SC RO
Il Presidente
Riccardo Di
AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di AS Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa SC RO Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2792/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
NE MA IS
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/07/2025
contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno. I comportamenti da parte di entrambi dovranno essere improntati alla massima collaborazione reciproca, onde salvaguardare la serenità dei propri figli.
2) Il figlio maggiorenne resterà a vivere con la madre a Modena Per_1
in Via Giardini n.636 e la figlia maggiorenne , residente presso il Per_2
padre a Castelfranco Emilia (Mo), in Via Gregorio Agnini n.33, si trova temporaneamente a Napoli, presso l'abitazione della nonna MA , per ragioni di studio;
3) I figli e ad oggi studenti, non sono economicamente Per_1 Per_2
indipendenti;
4) il Signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
maggiorenne versando a mezzo bonifico bancario il 5 di ogni Per_1
mese alla Sig.ra la somma mensile di € Parte_2
200,00 , verserà inoltre direttamente alla figlia maggiorenne la Per_2
somma di € 200,00 a mezzo bonifico bancario a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Le somme sopra indicate verranno rivalutata annualmente in base alle variazioni del costo della vita, secondo gli indici
ISTAT nazionali con riferimento all'anno precedente;
5)La Sig.ra verserà direttamente alla figlia Parte_2
maggiorenne , a mezzo bonifico bancario, la somma di € 100,00 a Per_2
titolo di contributo al mantenimento , oltre rivalutazione ISTAT.
I coniugi concordano fin da ora che nel caso in cui il figlio dovesse Per_1
lasciare l'abitazione della madre per andare a vivere altrove per qualsivoglia motivo, il padre provvederà a versare la somma di € 200,00 direttamente al figlio.
L'assegno unico per il figlio verrà percepito unicamente dalla Sig.ra Per_1
, fino a quando il figlio abiterà presso di lei. Parte_2
6) Ciascun genitore provvederà inoltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie o ricorrenti una tantum, necessarie alla prevenzione/cura della salute e all'educazione/istruzione/formazione dei figli, maggiorenni, come da protocollo del Tribunale di Modena
(compatibilmente alla loro età):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso struttura pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari, spese farmaceutiche prescritte dal medico curante;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali, farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da Istituti Pubblici, libri di testo e materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da Istituti Privati, corsi di specializzazione e/o corsi di recupero e/o lezioni private, corsi ludico- ricreativi extra scolastici, corsi sportivi, gite con pernottamento;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby sitter), centro ricreativo estivo e gruppo estivo, viaggi e vacanze studio all'estero o in Italia.
7) I ricorrenti concordano di suddividersi al 50% le spese di tutto il vestiario per i figli.
8) I ricorrenti concordano nel comprendere tra le spese straordinarie nell'interesse dei figli anche quelle relative alla manutenzione della macchina che i medesimi utilizzeranno, del bollo, dell'assicurazione e delle spese per la benzina;
9) resta inteso che se i figli dovessero percepire uno stipendio in forza di un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, con stipendio non inferiore ad € 1.100,00 , i genitori saranno dispensati dal versamento dei contributi al mantenimento ordinario dei figli e al rimborso selle spese straordinarie;
10) Il genitore che ha sostenuto le spese straordinarie per intero, come sopra preventivamente concordate, dovrà ricevere dall'altro il rimborso della metà di quanto anticipato entro il giorno 10 di ogni mese, dietro esibizione del documento attestante la spesa.
11) I coniugi non sono comproprietari di beni immobili e non hanno conti correnti cointestati.
12) La Signora è proprietaria per 1/3 Parte_2
dell'immobile sito nel Comune di Pizzoferrato (Ch), in Via San Domenico
n.11 censito al catasto di detto Comune al foglio 22, particella 201, subalterno 9 , categoria A/3 , Classe 3, consistenza 5,0 vani, rendita €
271,14 e per 111/1000 dell'immobile sito nel Comune di Santa Maria del
CE (CS), Contrada Granata, censita al Catasto del predetto Comune al foglio 15 , particella 925, categoria A/3, classe 2, Consistenza 4,0 vani, rendita € 351,19 ,come da visura che si produce(doc 4) ; tali immobili resteranno di proprietà della medesima.
13)L'automobile Toyota Corolla Targata GH349ZC e il motociclo targato
DA37330 sono intestati al Sig. e restano di proprietà del Parte_1
medesimo;
14) La Sig.ra è intestataria dell'automobile Parte_2
Lancia Y, targata FW980YK che resta di sua proprietà:
15) I coniugi dichiarano di avere attualmente conti correnti distinti, il cui saldo attivo è costituito da denaro appartenente in via esclusiva a ciascun titolare del conto corrente, ed in ogni caso rinunciano a intestazioni e deleghe sottoscritte reciprocamente;
16) I coniugi si danno atto che, con l'attuazione di quanto sopra precisato e concordato, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro, avendo definito tra loro tutti i rapporti patrimoniali e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e comunque di non pretendere qualsiasi ulteriore contributo a titolo di mantenimento personale l'uno nei confronti dell'altra.
17) I coniugi si concedono reciprocamente il visto per l'espatrio.
18) le spese della presente procedura sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]
PO (NA) il 28/05/1973 e Parte_2
nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SORRENTO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2002, atto n.174, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
SC RO
Il Presidente
Riccardo Di
AS