Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice.-
3) Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13269 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. DI GIOIA GIORGIA presso cui elettivamente domicilia
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv.DI GIOIA GIORGIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.7.24 le parti in epigrafe sulle premesse di cui in atti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con i provvedimenti consequenziali. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
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Rilevato che nel decreto di fissazione udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. è stata sottoposta d'ufficio l'incompetenza per territorio del giudice adito;
che in sede di note fra l'altro:” Si rileva, altresì, circa la questione di incompetenza territoriale sollevata d'ufficio, che si tratta di una causa di facile risoluzione, in quanto riguarda una richiesta di divorzio avanzata i dopo circa 15 anni dalla separazione consensuale, anni durante i quali l'unica figlia della coppia è diventata maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
non vi sono questioni economiche né di altra natura da regolare;
infine, il decreto di omologa della separazione era stato già emesso dal
Tribunale di Napoli. Per tutte le sue esposte ragioni si chiede che la causa sia decisa dal tribunale adito.”
rilevato che ai sensi dell'art. Art. 473-bis.51 cpc (Procedimento su domanda congiunta). “ La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473- bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una
o dell'altra parte……”.
e che, pertanto, nel presente giudizio criterio di individuazione della competenza per territorio rimane quello della residenza delle parti, entrambe dalla documentazione in atti residenti fuori dal circondario di questo Tribunale in di Parte_1 CP_2
Napoli e in Orta di Atella;
CP_1
che le osservazioni delle parti in sede di note non sono atte a radicare la competenza del Tribunale adito;
ritenuto che
, pertanto, sussiste l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente ratione loci il Tribunale di Napoli Nord innanzi al quale le parti vanno rimesse entro il termine di gg. 30 da oggi;
ritenuto che
, stante l'esito del giudizio nulla vada disposto in ordine alle spese
P.Q.M.
Letti gli artt. 473 bis e ss c.p.c.
Dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di
Napoli Nord innanzi al quale le parti vanno rimesse con termine di trenta gg per la riassunzione.
nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/12/2024
IL PRESIDENTE EST
Dr. Carla Hubler
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