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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 421 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 421 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RENZANIGO SIMONA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. RENZANIGO SIMONA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 05/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti - come da allegate dichiarazioni dei redditi (doc. 6)- e di non aver pertanto nulla da pretendere l'uno dall'altra avendo già definito tutte le loro questioni economiche/patrimoniali;
2) Considerato che i figli , di anni 21, attualmente studentessa presso l'Università di Rimini,ed Per_1
il figlio , maggiorenne e studente al quinto anno di scuola superiore non sono economicamente Per_2
autonomi, entrambi i genitori continueranno a contribuire al mantenimento degli stessi. Il sig. Pt_2
contribuirà al mantenimento di ciascun figlio mediante il versamento pari ad Euro 250,00 ciascuno e pertanto complessivamente pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), che verrà versato direttamente sul c/c della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Entrambi i coniugi si faranno carico nella misura del 50 % delle spese straordinarie relative ai figli. Si precisa che sia per l'individuazione che per la distinzione delle spese ordinarie e straordinarie relative ai figli, nonché per la determinazione delle modalità di gestione delle spese straordinarie, i ricorrenti intendono fare riferimento alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14 luglio 2017, espressamente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente accordo;
3) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 28.10.2000 in Montiano (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montiano (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte II Serie C Anno 2000 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 421 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RENZANIGO SIMONA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. RENZANIGO SIMONA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 05/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti - come da allegate dichiarazioni dei redditi (doc. 6)- e di non aver pertanto nulla da pretendere l'uno dall'altra avendo già definito tutte le loro questioni economiche/patrimoniali;
2) Considerato che i figli , di anni 21, attualmente studentessa presso l'Università di Rimini,ed Per_1
il figlio , maggiorenne e studente al quinto anno di scuola superiore non sono economicamente Per_2
autonomi, entrambi i genitori continueranno a contribuire al mantenimento degli stessi. Il sig. Pt_2
contribuirà al mantenimento di ciascun figlio mediante il versamento pari ad Euro 250,00 ciascuno e pertanto complessivamente pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), che verrà versato direttamente sul c/c della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Entrambi i coniugi si faranno carico nella misura del 50 % delle spese straordinarie relative ai figli. Si precisa che sia per l'individuazione che per la distinzione delle spese ordinarie e straordinarie relative ai figli, nonché per la determinazione delle modalità di gestione delle spese straordinarie, i ricorrenti intendono fare riferimento alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14 luglio 2017, espressamente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente accordo;
3) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 28.10.2000 in Montiano (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montiano (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte II Serie C Anno 2000 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3