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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1746/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione proposta da
, con avv. Simona Esposito;
Parte_1 C.F._1
e
, con avv. Simona Esposito;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- Con ricorso congiunto del 16/04/2025, e Parte_1 CP_1
hanno domandato la modifica delle condizioni di separazione e ai
[...] contributi economici da essa discendenti, già disposte con sentenza di questo Tribunale n. 730 del 05/03/2020, passata in giudicato. Hanno R.G.V.G. 1746/2025
precisato che dalla loro unione sono nati i figli (03/11/2003) e Per_1
(27/03/2008). Per_2
Nel ricorso introduttivo hanno concordato le seguenti condizioni modificative:
1. Autorizzare le parti nel continuare a vivere separati;
2. Dichiarare e Confermare la sig.ra “genitore Controparte_1 collocataria” del minore e per questo Confermare l'affido Per_2 condiviso;
3. Dichiarare l'obbligo del al pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento per i soli figli e nella somma mensile di € 400,00 (ovvero € 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi secondo indice ISTAT a partire dal maggio 2026, che tiene conto delle spese di affitto dell'abitazione presso cui sono collocati e delle cure necessarie per gli stessi;
4. Confermare la compartecipazione alle spese straordinarie per la prole nella quota del 50% a carico di ciascuna delle parti, con diritto della a continuare a percepire Assegno unico CP_1 universale per la prole in via esclusiva;
5. Confermare il diritto di visita del così come Parte_1 statuito in sentenza di separazione n. 723/2020 del
05.03.2020;
6. Visto l'art 473bis.37 cpc Disporre che gli assegni mensili di mantenimento della prole siano versati alla sig.ra CP_1 direttamente dalla CNH IND. Italia SP (P.IVA ), P.IVA_1 corrente in Torino alla Via Longostura, n. 19, e avente filiale CN
IT Lecce Surbo, quale datore di lavoro del , Parte_1 prelevando i relativi importi dalle somme a qualsiasi titolo dovute al predetto;
7. Compensare le spese di giudizio.
1.2.- All'udienza del 14/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative: - a precisazione
2 R.G.V.G. 1746/2025
della condizione sub 4 del ricorso introduttivo, la seguente: per i profili non espressamente concordati, le spese straordinarie per la prole saranno regolamentate secondo modalità e termini di cui al pertinente protocollo del
Tribunale di Lecce;
- in merito alla condizione sub 5, si precisa che il diritto di visita già in vigore tra le parti sarà confermato esclusivamente per la prole minorenne, essendo la figlia libera di stabilire termini e Per_1 modalità di frequentazione con ciascuno dei genitori.
Il giudice, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta la conferma delle condizioni di separazione ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il pubblico ministero, al quale gli atti sono stati trasmessi ex art. 473 bis.51 c.p.c., nulla ha opposto (parere del 23/06/2025).
2.- La domanda è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con le disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel presente giudizio n.
1746/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso del 16/04/2025 da Pt_1
e , con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] Controparte_1 questione, così provvede:
1) DISPONE che, in modifica della precedente regolamentazione, la separazione tra le parti sia regolata dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate in occasione dell'udienza del 14/07/2025;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 05/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
3 R.G.V.G. 1746/2025
Michele Grande
Cinzia Mondatore
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