Decreto cautelare 13 dicembre 2022
Decreto cautelare 1 marzo 2023
Ordinanza collegiale 24 novembre 2023
Sentenza 1 marzo 2024
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/03/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02062/2025REG.PROV.COLL.
N. 03037/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3037 del 2024, proposto da Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
EP BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele BR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4120/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EP BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Isabella Bruni e l’avvocato Francesco Vecchione in sostituzione di Raffaele BR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla parte appellata avverso i provvedimenti con cui l’Università di Roma “La Sapienza” ha disposto il primo ed il secondo scorrimento della graduatoria pubblicata il 30 gennaio del 2023, relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento, pubblicata sul sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
A supporto del gravame, l’Università espone le seguenti circostanze di fatto:
il ricorrente in primo grado, iscritto al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’International University of Goradze in Bosnia ed Erzegovina, aveva presentato domanda di partecipazione, ai fini dell’ammissione ad anno successivo al primo, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/23, in relazione alla procedura di selezione bandita dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, anno accademico 2022-23. “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento, in data 30 giugno del 2022” ;
pur essendo iscritto al secondo anno, l’aspirante riteneva di poter concorrere per i posti disponibili al secondo anno, chiedendo il trasferimento al Corso di Laurea presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, dove erano disponibili 24 posti, e presso il Polo Pontino, dove erano stati messi a disposizione 13 posti;
col ricorso del 12 dicembre del 2022 proposto al TAR Lazio, Roma, chiedeva l’annullamento dei seguenti atti: a) regolamento per l’iscrizione ad anni successivi al primo, tramite procedura di riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2022/2023; verbale dell’11 ottobre del 2022 dei lavori della Commissione nominata di concerto tra i Presidi delle tre facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza nel corso della seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del giorno 27 luglio del 2022; graduatoria di merito relativa al “trasferimento secondo anno” pubblicata il 12 ottobre del 2022 dall’Università La Sapienza della graduatoria di merito relativa ai trasferimenti terzo anno, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti;
non utilmente collocata nella graduatoria pubblicata il 12 ottobre del 2022, con detto gravame la parte appellata si doleva di essere stata inserito nella graduatoria finale dei richiedenti il trasferimento al terzo anno, benché non ne avesse fatto richiesta;
rappresentava che l’anno accademico dell’Università di provenienza ha decorrenza a partire da febbraio 2022;
sosteneva che l’attribuzione “errata” dell’anno di iscrizione le comportava una collocazione deteriore in graduatoria, perché, col punteggio maturato, sarebbe rientrata tra gli idonei beneficiari del trasferimento al II anno del corso di laurea;
la parte appellata sosteneva inoltre che l’art.5 del Bando di trasferimento della Sapienza conteneva un criterio illegittimo, dal momento che preferiva, fra tutti i soggetti richiedenti il trasferimento, quelli che provenivano da atenei nazionali, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito sulla idoneità o sulla carriera pregressa;
anche in ragione dell’applicazione di tale regola, la sua richiesta non era stata accolta perché era stata subordinata in graduatoria rispetto a tutte le domande degli altri candidati che, diversamente dalla parte appellata, provenivano da Università nazionali;
la stessa parte contestava altresì la scelta dell’Avviso, di individuare, quale primo criterio di preferenza, che i candidati fossero stati vincitori di un concorso di ammissione, svolto ai sensi della legge n. 264 del 1999, art.1 lett. a), per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero chiuso;
come anticipato, l’allora ricorrente proponeva altresì ricorso per motivi aggiunti avverso il primo ed il secondo scorrimento della graduatoria pubblica del 30 gennaio del 2023 e relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo del corso di laurea;
il ricorrente in primo grado, infine, contestava anche la determinazione dei posti disponibili, a suo avviso, erronea, chiedendo la condanna dell’amministrazione in forma specifica, ai sensi del comma 2 dell’art.30 c.p.a. ad adottare il provvedimento di ammissione al secondo anno;
La sentenza impugnata: ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo; ha accolto il ricorso per motivi aggiunti ritenendo illegittimo sia il criterio preferenziale del superamento del test nazionale sia l’inclusione del ricorrente nella graduatoria relativa al terzo anno, invece che al secondo, al contempo respingendo la domanda risarcitoria in forma specifica, formulata dalla parte.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I) difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca ed estrometterli dal giudizio;
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e 35 c.p.a. Inammissibilità dell’impugnativa per mancata tempestiva impugnativa del bando 30 giugno 2022 dell’Università “La Sapienza”, relativo alle procedure di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/2023, recante: “Anno accademico 2022/2023. Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento”, contenente i criteri di valutazione delle candidature. Violazione del principio dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti;
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29,35 e 134 c.p.a. - e dell’art. 100 c.p.c. . Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 264 del 1999 ed in particolare dell’art. 4 -Violazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. -Errores in procedendo e in iudicando. Contraddittorietà della motivazione. Erronea applicazione dei principi espressi dalla Adunanza Plenaria n. 1 del 2015, comunque non trasponibili alla fattispecie, e mancata applicazione dei principi espressi dalla Adunanza Plenaria n. 16 del 2018 e della successiva giurisprudenza amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale” e del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei. Violazione dell’art. 33 Cost. . Violazione dell’art. 21-octies L. 241 del 1990.Errores in procedendo e in iudicando. Superamento dei limiti del sindacato consentito al G.A. in sede di legittimità. Vizio di ultra-petizione (112.c.p.c.).
IV. Violazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost.- Violazione dell’art. 115 c.p.c. Violazione dell’art. 21-octies L. n. 241/1990.Violazione del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 26 giugno 2018 n. 1672 e del Regolamento Didattico dei Consigli di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia vigente- Errores in procedendo e in iudicando.
2. Si è costituito in giudizio BR EP, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. Con l’ordinanza resa all’udienza camerale del 7 maggio del 2024, il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini della completezza dell’istruttoria, accertare: 1. se la parte appellata, nelle more, aveva iniziato a frequentare il corso universitario e, in caso positivo, quale corso stesse frequentando durante il corrente anno accademico; 2. quale collocazione in graduatoria costei, in via ipotetica, avrebbe ottenuto – senza l’applicazione del criterio ritenuto illegittimo – rispettivamente nel secondo e nel terzo anno del corso universitario prescelto (ord. 1711/2024).
Tanto premesso questo giudice d’appello ordinava alle parti di fornire documentati chiarimenti in merito.
Queste ultime, rispettivamente, l’amministrazione appellante il 29 maggio del 2024, la parte appellata il 19 luglio del 2024, fornivano i chiarimenti in ottemperanza a quanto disposto dal Collegio.
4. All’odierna udienza, la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
5. In via preliminare si osserva che, stante la palese inammissibilità della pretesa attorea, emersa, come si dirà, dall’istruttoria dibattimentale, è superfluo valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, rispetto al ricorso di primo grado, del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca, con conseguente loro estromissione dal giudizio, formulata con il primo motivo d’appello.
6. Nel merito vanno ricordate le circostanze che seguono, che, accompagnate dalle necessarie valutazioni, risultano dirimenti per decidere la controversia.
6. 1. Prima di tutto va ricordato che l’Università La Sapienza, in adempimento alla ricordata ordinanza di chiarimenti pronunciata dal Collegio, ha depositato la nota n. prot. 97106 del 23 maggio del 2024 dalla quale si evince che, in una simulazione virtuale, senza l’applicazione del criterio denunciato come illegittimo dall’originario ricorrente – ossia quello costituito dal punteggio preferenziale assegnato agli aspiranti al trasferimento che avevano superato il test nazionale di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato -, eliminandolo dal novero dei criteri di valutazione utilizzabili per l’elaborazione della graduatoria, la parte appellata avrebbe ottenuto i seguenti risultati: a) al 3° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia de l’Università La Sapienza, costei si sarebbe collocata in cinquantottesima posizione, dunque non utile, essendo i posti disponibili, per l’ingresso in quell’anno, pari al numero di quindici; b) per quanto riguarda la graduatoria per l’ingresso al secondo anno, eliminando il criterio addotto a sospetto di illegittimità, si sarebbe collocata al cinquantaduesimo posto, posizionamento anche in questo caso non utile, considerando che i posti disponibili erano in tutto trentasette.
6.2. Al di là di ogni ragionevole dubbio, quanto precede dimostra che il ricorso introduttivo del presente giudizio non è, complessivamente, supportato da un’adeguata “prova di resistenza”. Infatti, all’esito della ridetta simulazione è evidente che, anche laddove – in accoglimento della prospettazione attorea – si ricostruisse la graduatoria degli aventi diritti eliminando il criterio asseritamente illegittimo contenuto del bando, la parte appellata comunque non otterrebbe una posizione atta a consentirle di fruire di uno dei posti disponibili.
Il che, di converso, dimostra che non esisteva, in capo a quest’ultima, un interesse attuale e diretto ex art.100 c.p.c. ad interporre l’originario gravame avverso le ridette graduatorie.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo del presente giudizio va dichiarato inammissibile.
7. Per completezza converrà aggiungere che, sempre in adempimento della suddetta ordinanza, anche la parte appellata, il 19 luglio del 2024, ha depositato la certificazione rilasciata dall'Università degli Studi di Enna "KORE", che attesta che il sig. UN EP, nelle more, per l'anno accademico 2023/2024 è iscritto al 3° anno del Corso di Laurea in MEDICINA e UR (LM-41 ) presso l’omonima facoltà istituita presso il ridetto ateneo.
Or bene, sia osservato in forma residuale, tale circostanza parrebbe comunque integrare una sopravvenuta carenza di interesse, da parte sua, alla continuazione del presente giudizio che, laddove non ricorressero le circostanze indicate al precedente paragrafo, pure imporrebbe una pronuncia in rito per la definizione della controversia.
8. La natura di quest’ultima ciò non di meno, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO