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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2024, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
TRIBUNALE DI MESSINA
N. R.G. 156/2024
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
(C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
25.03.1962 e residente in[...], quartiere Juan XIII della città di Córdoba,
(C.F. , nato il Parte_2 C.F._2
04.10.1985 e residente in [...], quartiere Juan XIII della città di Córdoba,
(C.F. ), nato il Parte_3 C.F._3
17.08.1988 e residente in [...], quartiere Juan XIII della città di Córdoba,
), nata il Parte_4 C.F._4
29.06.1998 e residente in [...], quartiere Juan XIII della città di Córdoba,
(C.F. ), nato il Parte_5 C.F._5
20.09.2000 e residente in [...], quartiere Alto Alberdi della città di Córdoba,
(C.F. ), nato il Parte_6 C.F._6
03.04.1995 e residente in [...], 8° piano, appartamento 2, città di Buenos Aires, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
Silvio Maragucci (C.F. ), e presso il Suo studio C.F._7
elettivamente domiciliati contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina C.F. presso i cui C.F._8
uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2024, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 14.01.2024, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di , nato nel Comune di San Fratello (ME) il A_
22.04.1894.
Il si costituiva in giudizio per il tramite Controparte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando come i considerevoli ritardi in cui le competenti pag. 2 di 12 Autorità incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, presentate in base all'articolo 1 della L. 91 del 1992 presso i Consolati italiani, siano dovuti a molteplici fattori, tra cui, in particolare, l'abnorme mole di richieste presentate dai discendenti dei cittadini italiani emigrati all'estero in epoca antica.
Gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, trattandosi di un procedimento attinente allo status della persona.
All'udienza del 20.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
* * *
Va, in primo luogo, precisato che la decisione è di competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge
17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di
San Fratello (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma pag. 3 di 12 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il
Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
Va, altresì, riconosciuta la sussistenza del requisito dell'interesse ad agire, considerate le lunghe liste d'attesa che aggravano il lavoro dei
Consolati Italiani all'estero, che determinano una non trascurabile incertezza in ordine ai tempi di definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana avanzata dagli odierni istanti.
In effetti, l'innegabile ritardo con cui vengono esaminate le istanze di cittadinanza si evince tanto dai rilievi svolti da parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta, quanto dalla documentazione versata in atti da parte attrice.
Da quest'ultima, nello specifico, si ricava che, addirittura, l'Autorità consolare italiana in Argentina ha interrotto per un tempo indeterminato ed indeterminabile la procedura di avvio di nuove pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa (v. allegato n. 6, in cui si legge “stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente).
Proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_7
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si pag. 4 di 12 è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del
07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, gli istanti esponevano:
1. che gli odierni ricorrenti sono cittadini argentini e che discendono dal cittadino italiano , nato nel Comune di San A_
Fratello (ME) in data 22.04.1894;
2. che, in data 19.02.1925, il sig. sposava la sig.ra A_
Persona_2
3. che dall'unione coniugale di cui sopra nasceva, in data 01.01.1936, il sig. ; Controparte_2
4. che quest'ultimo, in data 10.10.1959, contraeva matrimonio con la sig.ra ; Controparte_3
5. che da predetta unione matrimoniale nascevano tre figli, ossia il sig.
il 16.08.1960, la sig.ra Persona_3 ER
il 25.03.1962 (odierna ricorrente) e la sig.ra
[...] [...]
il 23.09.1971; RS
6. che il sig. , in data 14.12.1990, si univa in Persona_3
matrimonio con la sig.ra ; Persona_6
7. che, in costanza di suddetto matrimonio, nasceva, in data 20.09.2000,
l'odierno ricorrente;
Parte_8
pag. 5 di 12 8. che la sig.ra , in data 15.12.1983, convolava a SO
nozze con il sig. ; Persona_7
9. che da questa unione coniugale nascevano i signori Parte_2
(04.10.1985), (17.08.1988) e
[...] Persona_8
(29.06.1998), oggi istanti;
Persona_9
10. che la sig.ra sposava, in data 24.02.1994, RS
il sig. ; A_0
11. che dal matrimonio di cui sopra nasceva il sig. Parte_6
, in data 03.04.1995, odierno ricorrente.
[...]
A sostegno di quanto dedotto, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, i ricorrenti producevano la seguente documentazione: albero genealogico;
certificato di nascita, matrimonio, non naturalizzazione e morte dell'avo; certificato di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti sino ai ricorrenti;
prova della interruzione sine die dei servizi di prenotazione per l'avvio amministrativo dell'istanza presso la rappresentanza diplomatica italiana in Argentina.
Sul punto va rilevato che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961
(Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto l'Argentina.
Ciò premesso, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se pag. 6 di 12 entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n.
555, prima legge organica in materia di cittadinanza.
Occorre, inoltre, rammentare il tenore dell'impianto normativo originario del 1912, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre, atteso che, nel caso in esame, vengono in rilievo ben due linee di trasmissione dello status civitatis italiano per linea materna: il ricorrente ha, infatti, acquisito lo status di cittadino italiano Parte_6
dal bisnonno per mezzo della madre A_ RS
; al tempo stesso, gli istanti
[...] Parte_2
e hanno acquistato lo Persona_8 Persona_9
status civitatis italiano dall'avo per mezzo della madre ER
.
[...]
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la pag. 7 di 12 donna, cittadina italiana, che sposa un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Sul punto, occorre evidenziare che i passaggi per linea femminile soprindicati risalgono ad un'epoca successiva all'entrata in vigore della
Costituzione: i ricorrenti, cittadini italiani in via femminile, sono, infatti, nati tra il 1985 e il 1998.
pag. 8 di 12 Non solo. È bene precisare che la sig.ra e la SO
sig.ra hanno contratto matrimonio con un RS
cittadino straniero in epoca post-costituzionale; più precisamente, nel 1983
e nel 1994.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece,
i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al
1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Va poi osservato che la giurisprudenza di legittimità successiva si è del tutto conformata a tale nuovo principio diritto.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, non contestata dall'Amministrazione resistente, si ricava che il sig. A_
, nato a [...] il [...], non ha mai rinunciato
[...]
alla cittadinanza italiana né si è mai naturalizzato argentino, come risulta dal certificato n. 03238116, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione
– Tribunale Elettorale, in cui si attesta che nel Registro Nazionale degli
Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, di età superiore ai sedici anni e tutti gli argentini naturalizzati a partire dagli anni diciotto, non risulta il sig. , nato il A_
24.04.1894 a San Fratello – Messina – Italia.
Il sig. , non avendo mai rinunciato alla A_
cittadinanza italiana, ha conservato tale status, trasmettendolo al figlio pag. 9 di 12 ; di conseguenza, quest'ultimo lo ha comunicato Controparte_2
ai figli , e Persona_3 SO RS
.
[...]
A loro volta, questi ultimi, nipoti del sig. , hanno A_
trasmesso la cittadinanza italiana ai loro figli, odierni ricorrenti.
Nello specifico: il sig. ha comunicato lo Persona_3
status di cittadino italiano al sig. ; la sig.ra Parte_8 [...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana ai signori SO [...]
(nato nel 1985), (nato nel Parte_2 Persona_8
1988) e (nata nel 1998); infine, la sig.ra Persona_9 [...]
ha trasferito la cittadinanza italiana al sig. RS [...]
(nato nel 1995). Parte_6
Infatti, occorre precisare che tanto la sig.ra SO
quanto la sig.ra , in forza della sentenza n. 87 del RS
1975 della Corte Costituzionale non hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio contratto con un cittadino straniero in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione e, in virtù della sentenza n. 30 del 1983 del Consulta, l'hanno potuta trasmettere ai figli.
In conclusione, si può, a ragione, ritenere che i ricorrenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dal cittadino italiano A_
, in assenza di contestazioni da parte del convenuto,
[...] CP_1
atteso che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale
pag. 10 di 12 fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n. 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. N. 25318 del 24.08.2022).
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ER
[...] Parte_2 Parte_3
, e Per_9 Persona_9 Parte_8 [...]
sono cittadini italiani;
Parte_6
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Messina, 23 settembre 2024
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
pag. 11 di 12 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pag. 12 di 12
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
TRIBUNALE DI MESSINA
N. R.G. 156/2024
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
(C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
25.03.1962 e residente in[...], quartiere Juan XIII della città di Córdoba,
(C.F. , nato il Parte_2 C.F._2
04.10.1985 e residente in [...], quartiere Juan XIII della città di Córdoba,
(C.F. ), nato il Parte_3 C.F._3
17.08.1988 e residente in [...], quartiere Juan XIII della città di Córdoba,
), nata il Parte_4 C.F._4
29.06.1998 e residente in [...], quartiere Juan XIII della città di Córdoba,
(C.F. ), nato il Parte_5 C.F._5
20.09.2000 e residente in [...], quartiere Alto Alberdi della città di Córdoba,
(C.F. ), nato il Parte_6 C.F._6
03.04.1995 e residente in [...], 8° piano, appartamento 2, città di Buenos Aires, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
Silvio Maragucci (C.F. ), e presso il Suo studio C.F._7
elettivamente domiciliati contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina C.F. presso i cui C.F._8
uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2024, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 14.01.2024, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di , nato nel Comune di San Fratello (ME) il A_
22.04.1894.
Il si costituiva in giudizio per il tramite Controparte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando come i considerevoli ritardi in cui le competenti pag. 2 di 12 Autorità incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, presentate in base all'articolo 1 della L. 91 del 1992 presso i Consolati italiani, siano dovuti a molteplici fattori, tra cui, in particolare, l'abnorme mole di richieste presentate dai discendenti dei cittadini italiani emigrati all'estero in epoca antica.
Gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, trattandosi di un procedimento attinente allo status della persona.
All'udienza del 20.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
* * *
Va, in primo luogo, precisato che la decisione è di competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge
17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di
San Fratello (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma pag. 3 di 12 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il
Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
Va, altresì, riconosciuta la sussistenza del requisito dell'interesse ad agire, considerate le lunghe liste d'attesa che aggravano il lavoro dei
Consolati Italiani all'estero, che determinano una non trascurabile incertezza in ordine ai tempi di definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana avanzata dagli odierni istanti.
In effetti, l'innegabile ritardo con cui vengono esaminate le istanze di cittadinanza si evince tanto dai rilievi svolti da parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta, quanto dalla documentazione versata in atti da parte attrice.
Da quest'ultima, nello specifico, si ricava che, addirittura, l'Autorità consolare italiana in Argentina ha interrotto per un tempo indeterminato ed indeterminabile la procedura di avvio di nuove pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa (v. allegato n. 6, in cui si legge “stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente).
Proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_7
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si pag. 4 di 12 è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del
07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, gli istanti esponevano:
1. che gli odierni ricorrenti sono cittadini argentini e che discendono dal cittadino italiano , nato nel Comune di San A_
Fratello (ME) in data 22.04.1894;
2. che, in data 19.02.1925, il sig. sposava la sig.ra A_
Persona_2
3. che dall'unione coniugale di cui sopra nasceva, in data 01.01.1936, il sig. ; Controparte_2
4. che quest'ultimo, in data 10.10.1959, contraeva matrimonio con la sig.ra ; Controparte_3
5. che da predetta unione matrimoniale nascevano tre figli, ossia il sig.
il 16.08.1960, la sig.ra Persona_3 ER
il 25.03.1962 (odierna ricorrente) e la sig.ra
[...] [...]
il 23.09.1971; RS
6. che il sig. , in data 14.12.1990, si univa in Persona_3
matrimonio con la sig.ra ; Persona_6
7. che, in costanza di suddetto matrimonio, nasceva, in data 20.09.2000,
l'odierno ricorrente;
Parte_8
pag. 5 di 12 8. che la sig.ra , in data 15.12.1983, convolava a SO
nozze con il sig. ; Persona_7
9. che da questa unione coniugale nascevano i signori Parte_2
(04.10.1985), (17.08.1988) e
[...] Persona_8
(29.06.1998), oggi istanti;
Persona_9
10. che la sig.ra sposava, in data 24.02.1994, RS
il sig. ; A_0
11. che dal matrimonio di cui sopra nasceva il sig. Parte_6
, in data 03.04.1995, odierno ricorrente.
[...]
A sostegno di quanto dedotto, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, i ricorrenti producevano la seguente documentazione: albero genealogico;
certificato di nascita, matrimonio, non naturalizzazione e morte dell'avo; certificato di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti sino ai ricorrenti;
prova della interruzione sine die dei servizi di prenotazione per l'avvio amministrativo dell'istanza presso la rappresentanza diplomatica italiana in Argentina.
Sul punto va rilevato che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961
(Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto l'Argentina.
Ciò premesso, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se pag. 6 di 12 entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n.
555, prima legge organica in materia di cittadinanza.
Occorre, inoltre, rammentare il tenore dell'impianto normativo originario del 1912, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre, atteso che, nel caso in esame, vengono in rilievo ben due linee di trasmissione dello status civitatis italiano per linea materna: il ricorrente ha, infatti, acquisito lo status di cittadino italiano Parte_6
dal bisnonno per mezzo della madre A_ RS
; al tempo stesso, gli istanti
[...] Parte_2
e hanno acquistato lo Persona_8 Persona_9
status civitatis italiano dall'avo per mezzo della madre ER
.
[...]
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la pag. 7 di 12 donna, cittadina italiana, che sposa un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Sul punto, occorre evidenziare che i passaggi per linea femminile soprindicati risalgono ad un'epoca successiva all'entrata in vigore della
Costituzione: i ricorrenti, cittadini italiani in via femminile, sono, infatti, nati tra il 1985 e il 1998.
pag. 8 di 12 Non solo. È bene precisare che la sig.ra e la SO
sig.ra hanno contratto matrimonio con un RS
cittadino straniero in epoca post-costituzionale; più precisamente, nel 1983
e nel 1994.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece,
i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al
1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Va poi osservato che la giurisprudenza di legittimità successiva si è del tutto conformata a tale nuovo principio diritto.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, non contestata dall'Amministrazione resistente, si ricava che il sig. A_
, nato a [...] il [...], non ha mai rinunciato
[...]
alla cittadinanza italiana né si è mai naturalizzato argentino, come risulta dal certificato n. 03238116, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione
– Tribunale Elettorale, in cui si attesta che nel Registro Nazionale degli
Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, di età superiore ai sedici anni e tutti gli argentini naturalizzati a partire dagli anni diciotto, non risulta il sig. , nato il A_
24.04.1894 a San Fratello – Messina – Italia.
Il sig. , non avendo mai rinunciato alla A_
cittadinanza italiana, ha conservato tale status, trasmettendolo al figlio pag. 9 di 12 ; di conseguenza, quest'ultimo lo ha comunicato Controparte_2
ai figli , e Persona_3 SO RS
.
[...]
A loro volta, questi ultimi, nipoti del sig. , hanno A_
trasmesso la cittadinanza italiana ai loro figli, odierni ricorrenti.
Nello specifico: il sig. ha comunicato lo Persona_3
status di cittadino italiano al sig. ; la sig.ra Parte_8 [...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana ai signori SO [...]
(nato nel 1985), (nato nel Parte_2 Persona_8
1988) e (nata nel 1998); infine, la sig.ra Persona_9 [...]
ha trasferito la cittadinanza italiana al sig. RS [...]
(nato nel 1995). Parte_6
Infatti, occorre precisare che tanto la sig.ra SO
quanto la sig.ra , in forza della sentenza n. 87 del RS
1975 della Corte Costituzionale non hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio contratto con un cittadino straniero in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione e, in virtù della sentenza n. 30 del 1983 del Consulta, l'hanno potuta trasmettere ai figli.
In conclusione, si può, a ragione, ritenere che i ricorrenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dal cittadino italiano A_
, in assenza di contestazioni da parte del convenuto,
[...] CP_1
atteso che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale
pag. 10 di 12 fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n. 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. N. 25318 del 24.08.2022).
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ER
[...] Parte_2 Parte_3
, e Per_9 Persona_9 Parte_8 [...]
sono cittadini italiani;
Parte_6
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Messina, 23 settembre 2024
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
pag. 11 di 12 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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