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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 377/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/04/2025 sono comparsi l'avv. GRAZIANI PATRIZIA per parte ricorrente presente personalmente, l'avv. dello Stato MELANDRI VITTORIO per parte resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 11 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 377/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRAZIANI PATRIZIA e dell'avv. MARTINES MARCO ( C.F._2
VIA M. MISSIRINI N. 6 47100 FORLI'; elettivamente domiciliato in VIA C. CIGNANI N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. GRAZIANI PATRIZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112,
pagina 3 di 11 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art 414 c.p.c. il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di accertare l'illegittimità del licenziamento a lui comminato dal Controparte_1
di cui il ricorrente era dipendente dal 1984. Ha esposto che al momento del
[...]
licenziamento era in servizio presso il 66° reggimento Fanteria Aeromobile Trieste, con ufficio presso la Caserma De Gennaro di Forlì e con mansioni di addetto al settore servizi generali inquadrato in A2 F3.
Quanto al licenziamento, ha reso noto di aver ricevuto il provvedimento espulsivo in data 22.06.2022, al termine del procedimento disciplinare avviato in data 22.02.2022 – in seguito alla sospensione cautelare dal servizio a far data dal 14.01.2022 - e derivante dalla condanna definitiva da lui riportata in esito a procedimento penale e dalla conseguente esecuzione della pena detentiva presso la casa circondariale di Forlì.
Quanto al procedimento disciplinare, ha contestato il mancato rispetto dei termini imposti dal d.lgs. 165/2001, che individua in 30 giorni il termine perentorio per contestare l'illecito disciplinare al ricorrente, termine non rispettato dal CP_1
resistente.
Ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 7 l. n. 300/70 per la mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro, evidenziando che tale mancanza comporta di per sé l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Nel merito, ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato – derivante dalla condanna definitiva in sede penale – segnalando che la sentenza penale (artt. 609 quater
4° comma 609 quater ultimo comma, 609 nonies, 81 c.p.) è relativa a comportamenti attinenti alla vita privata e familiare del sig. che nulla hanno a che vedere con la Pt_1
pagina 4 di 11 sua vita professionale e con le mansioni da lui svolte e che pertanto non comportano alcuna violazione degli obblighi e del dovere del dipendente indicati dal CCNL applicato.
Ha esposto, inoltre, che nella contestazione disciplinare non erano stati specificati i comportamenti addebitati e le presunte condotte lesive, evidenziando che tali mancanze non avrebbero consentito al ricorrente un'adeguata difesa alle contestazioni a lui mosse.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO - Accertare e dichiarare per i motivi di cui sopra , l'inesistenza , nullità , illegittimità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare nei confronti di per mancata Parte_1
affissione del codice disciplinare al momento della contestazione degli addebiti del lavoratore .
- Accertare e dichiarare per i motivi di cui sopra , l'inesistenza , nullità , illegittimità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare nei confronti di in quanto contrario a norma di legge e Parte_1
CCNL e disposto senza giusta causa o giustificato motivo , applicando , qualora si rilevassero infrazioni , la sanzione corrispondente secondo il CCNL di settore .
- Condannare conseguentemente il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla reintegra /riassunzione del ricorrente nel suo posto di lavoro , nonché a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute dalla sospensione ad oggi , oltre a risarcire del danno arrecatogli la somma che verrà ritenuta di giustizia.
Condannare altresì il al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_1
presente procedimento.”
Si è costituita l'amministrazione resistente contestando quanto ex adverso dedotto e ribandendo la legittimità del licenziamento comminato al sig. Parte_1
Quanto alle osservazioni mosse da controparte, ha reso noto di aver rispettato i termini procedimentali indicati dal d.lgs. 165/2001 in quanto il Ministero aveva ricevuto la sentenza penale di condanna solo in data 1.02.2022, in un momento successivo alla pagina 5 di 11 comunicazione da parte della Casa Circondariale di Forlì circa la detenzione del ricorrente, informazione per la quale l' aveva disposto la sospensione cautelare CP_2
dal servizio in via obbligatoria ai sensi dell'art 64 c. 1 e 7 del CCNL Funzioni Centrali.
Ha ribadito la correttezza del procedimento disciplinare instaurato ed evidenziato che i fatti accertati in sede penale sono di innegabile disvalore sociale e morale, inaccettabili sotto il profilo del comune sentire e dunque tali da assumere rilievo disciplinare tanto da ritenere il comportamento del ricorrente in violazione degli obblighi del pubblico dipendente il quale, nella vita sociale, non deve assumere alcun comportamento che possa nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica amministrazione.
Quanto alle contestazioni mosse da parte ricorrente, ha evidenziato che la mancata affissione del codice disciplinare non ha alcuna rilevanza per il pubblico impiego contrattualizzato qualora i comportamenti sanzionati siano immediatamente percepibili dal dipendente come illeciti perché contrari al minimo etico o a norme di rilevanza penale come avvenuto nel caso di specie.
Quanto al mancato rispetto dei termini individuati per il procedimento disciplinare, il ministero ha sottolineato come il dies a quo per l'attivazione del procedimento deve decorrere dal momento in cui il datore di lavoro ha piena conoscenza dei fatti rilevanti disciplinarmente, essendo necessario che abbia percepito tutti gli elementi integranti la condotta sanzionabile;
per tale motivo, evidenziando che solo in data 1.02.2022
l'amministrazione aveva ricevuto copia delle sentenze penali di condanna, ha esposto che solo da questo momento poteva farsi decorrere il dies a quo del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del sig. Sul punto, ha in ogni caso ribadito Pt_1
che ai sensi dell'art. 653 c.1 bis del c.p.p. la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
pagina 6 di 11 penale all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Ha ribadito che a nulla può valere che i fatti contestati penalmente siano stati commessi fuori dal servizio prestato dal ricorrente, sottolineando che il comportamento adottato dal ricorrente viola il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che, ai sensi dell'art. 43 del c.c.n.l. funzioni centrali, il licenziamento senza preavviso si applica qualora si commettano gravi fatti illeciti di rilevanza penale nonché per condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità.
Per tutti questi motivi, ribadendo il disvalore sociale dei comportamenti adottati dal ricorrente, del tutto lesivi del rapporto di fiducia intercorrente tra le parti e dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione, parte resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato.
2.
Istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale, all'udienza del 16.04.2025 la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione.
3.
Il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento comminato poiché carente della motivazione necessaria, per mancata precisazione dei criteri di determinazione dell'entità della pena e sproporzionalità tra l'infrazione addebitata e la sanzione irrogata, evidenziando in particolar modo che non sarebbero stati indicati i comportamenti commessi dal sig. in violazione degli obblighi lavorativi. Su tali contestazioni si Pt_1
osserva quanto segue.
La contestazione disciplinare non può dirsi immotivata in quanto richiama le pronunce pagina 7 di 11 penali ed il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti adottati nei confronti del ricorrente, indicando altresì le specifiche condotte che hanno portato alla condanna penale.
Oltre ad individuare i fatti disciplinarmente rilevanti, la contestazione disciplinare fa riferimento altresì alla normativa della contrattazione collettiva (art 24 CCNL 16 maggio 95 e successive modificazioni) afferente alle sanzioni disciplinari applicabili.
Sulla motivazione per relationem delle contestazioni disciplinari si è pronunciata la corte di Cassazione che, circa la specificità della motivazione, ha dichiarato che: “l''accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa ( cfr. fra le tante Cass. nn. 6099/2017, 4622/2017, 3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014,
27842/2009). Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn.
5115/2010, 10662/2014, 29240/2017).” (Cass. sez. lav. n. 23771 del 2018).
Nel caso in esame, la contestazione disciplinare fa riferimento a pronunce penali già a conoscenza del ricorrente, essendo pertanto possibile per il sig. Parte_1
l'individuazione dei fatti a lui addebitati in via disciplinare e sui quali era necessario presentare le proprie difese, indicando altresì la possibilità dell'accesso agli atti del procedimento disciplinare.
Si osserva, inoltre, che, come indicato da parte resistente nella propria memoria di pagina 8 di 11 costituzione e risposta, il fatto contestato al ricorrente è l'aver commesso gravi fatti illeciti di rilevanza penale e l'accertata commissione di un reato con sentenza passata in giudicato (così come meglio specificato dall'art. 43 c. 9, lettera b) e c) del CCNL comparto funzioni centrali) per fatti – valutati dall'amministrazione di appartenenza - di una gravità tale da non permettere la prosecuzione del servizio.
I fatti per i quali il signor è stato condannato (artt. 609 quater 4° c,p,p. Parte_1
609 quater ultimo comma, 609 nonies, 81 c.) e che parte ricorrente non contesta nella loro materialità, sono sicuramente di una gravità tale da incidere sul rapporto di lavoro, ancora di più nel caso di specie trattandosi di pubblico impiego.
La condotta accertata in sede penale, infatti, in qualsiasi contesto commessa e a prescindere dal tempo trascorso dalla commissione del fatto, è secondo uno standard socialmente condiviso di un disvalore tale da dover essere considerata idonea a ledere il vincolo fiduciario su cui si basa il rapporto di lavoro (Cass. n. 14114/2023).
Per tale motivo, la gravità dei fatti contestati ed addebitati al ricorrente rende irrilevante l'affissione o meno del codice disciplinare, dovendosi rilevare che le condotte ascritte al ricorrente sono oggettivamente gravi, perché lo sono sempre, secondo l'etica e le regole del comune vivere civile.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha più volte esplicitato che qualora il comportamento contestati in via disciplinare sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale (come nel caso di specie), non è necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica indicazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta (Cass. Lav. n. 1926 del 2011).
pagina 9 di 11 Siffatte circostanze rendono pertanto intollerabile la condotta del ricorrente e non consentono di collocarla su un piano di inferiore sanzionabilità, dovendosi rilevare che anche il c.c.n.l. applicato prevede la massima sanzione espulsiva nei casi come quelli oggi sottoposti al giudizio di questo giudice (c.c.n.l. comunque richiamato dai provvedimenti disciplinari, i quali fanno riferimento al d.lgs. 165/2001 e al c.c.n.l. funzioni centrali del 1995 e alle successive modificazioni).
In ultimo, si evidenzia che non può essere accolta nemmeno l'eccezione di parte ricorrente circa la tardività della contestazione disciplinare, dovendosi precisare che ai fini della decorrenza del termine occorre che l'amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile per avere esatta contezza dei fatti accertati in sede penale, così da poterli valutare in sede disciplinare (Cass. lav.
5313/2017) dovendosi altresì sottolineare che “il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente”
(cass.10284/2023), non essendo pertanto accoglibile la tesi di parte ricorrente secondo cui l'amministrazione è venuta a conoscenza dei provvedimenti penali tramite la mail inviata dal difensore del ricorrente alla caserma ove il sig. prestava Parte_1 servizio (doc. 4 parte ricorrente), decorrendo i termini per l'avvio del procedimento disciplinare dall'effettiva conoscenza degli addebiti da parte dell'amministrazione resistente.
Per tutti questi motivi, stante la gravità dei fatti commessi ed addebitati al ricorrente, il licenziamento deve essere confermato.
4.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata
pagina 10 di 11 costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, considerato che ricorrono giusti motivi di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti nonché tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/04/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 377/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/04/2025 sono comparsi l'avv. GRAZIANI PATRIZIA per parte ricorrente presente personalmente, l'avv. dello Stato MELANDRI VITTORIO per parte resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 11 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 377/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRAZIANI PATRIZIA e dell'avv. MARTINES MARCO ( C.F._2
VIA M. MISSIRINI N. 6 47100 FORLI'; elettivamente domiciliato in VIA C. CIGNANI N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. GRAZIANI PATRIZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112,
pagina 3 di 11 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art 414 c.p.c. il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di accertare l'illegittimità del licenziamento a lui comminato dal Controparte_1
di cui il ricorrente era dipendente dal 1984. Ha esposto che al momento del
[...]
licenziamento era in servizio presso il 66° reggimento Fanteria Aeromobile Trieste, con ufficio presso la Caserma De Gennaro di Forlì e con mansioni di addetto al settore servizi generali inquadrato in A2 F3.
Quanto al licenziamento, ha reso noto di aver ricevuto il provvedimento espulsivo in data 22.06.2022, al termine del procedimento disciplinare avviato in data 22.02.2022 – in seguito alla sospensione cautelare dal servizio a far data dal 14.01.2022 - e derivante dalla condanna definitiva da lui riportata in esito a procedimento penale e dalla conseguente esecuzione della pena detentiva presso la casa circondariale di Forlì.
Quanto al procedimento disciplinare, ha contestato il mancato rispetto dei termini imposti dal d.lgs. 165/2001, che individua in 30 giorni il termine perentorio per contestare l'illecito disciplinare al ricorrente, termine non rispettato dal CP_1
resistente.
Ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 7 l. n. 300/70 per la mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro, evidenziando che tale mancanza comporta di per sé l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Nel merito, ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato – derivante dalla condanna definitiva in sede penale – segnalando che la sentenza penale (artt. 609 quater
4° comma 609 quater ultimo comma, 609 nonies, 81 c.p.) è relativa a comportamenti attinenti alla vita privata e familiare del sig. che nulla hanno a che vedere con la Pt_1
pagina 4 di 11 sua vita professionale e con le mansioni da lui svolte e che pertanto non comportano alcuna violazione degli obblighi e del dovere del dipendente indicati dal CCNL applicato.
Ha esposto, inoltre, che nella contestazione disciplinare non erano stati specificati i comportamenti addebitati e le presunte condotte lesive, evidenziando che tali mancanze non avrebbero consentito al ricorrente un'adeguata difesa alle contestazioni a lui mosse.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO - Accertare e dichiarare per i motivi di cui sopra , l'inesistenza , nullità , illegittimità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare nei confronti di per mancata Parte_1
affissione del codice disciplinare al momento della contestazione degli addebiti del lavoratore .
- Accertare e dichiarare per i motivi di cui sopra , l'inesistenza , nullità , illegittimità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare nei confronti di in quanto contrario a norma di legge e Parte_1
CCNL e disposto senza giusta causa o giustificato motivo , applicando , qualora si rilevassero infrazioni , la sanzione corrispondente secondo il CCNL di settore .
- Condannare conseguentemente il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla reintegra /riassunzione del ricorrente nel suo posto di lavoro , nonché a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute dalla sospensione ad oggi , oltre a risarcire del danno arrecatogli la somma che verrà ritenuta di giustizia.
Condannare altresì il al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_1
presente procedimento.”
Si è costituita l'amministrazione resistente contestando quanto ex adverso dedotto e ribandendo la legittimità del licenziamento comminato al sig. Parte_1
Quanto alle osservazioni mosse da controparte, ha reso noto di aver rispettato i termini procedimentali indicati dal d.lgs. 165/2001 in quanto il Ministero aveva ricevuto la sentenza penale di condanna solo in data 1.02.2022, in un momento successivo alla pagina 5 di 11 comunicazione da parte della Casa Circondariale di Forlì circa la detenzione del ricorrente, informazione per la quale l' aveva disposto la sospensione cautelare CP_2
dal servizio in via obbligatoria ai sensi dell'art 64 c. 1 e 7 del CCNL Funzioni Centrali.
Ha ribadito la correttezza del procedimento disciplinare instaurato ed evidenziato che i fatti accertati in sede penale sono di innegabile disvalore sociale e morale, inaccettabili sotto il profilo del comune sentire e dunque tali da assumere rilievo disciplinare tanto da ritenere il comportamento del ricorrente in violazione degli obblighi del pubblico dipendente il quale, nella vita sociale, non deve assumere alcun comportamento che possa nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica amministrazione.
Quanto alle contestazioni mosse da parte ricorrente, ha evidenziato che la mancata affissione del codice disciplinare non ha alcuna rilevanza per il pubblico impiego contrattualizzato qualora i comportamenti sanzionati siano immediatamente percepibili dal dipendente come illeciti perché contrari al minimo etico o a norme di rilevanza penale come avvenuto nel caso di specie.
Quanto al mancato rispetto dei termini individuati per il procedimento disciplinare, il ministero ha sottolineato come il dies a quo per l'attivazione del procedimento deve decorrere dal momento in cui il datore di lavoro ha piena conoscenza dei fatti rilevanti disciplinarmente, essendo necessario che abbia percepito tutti gli elementi integranti la condotta sanzionabile;
per tale motivo, evidenziando che solo in data 1.02.2022
l'amministrazione aveva ricevuto copia delle sentenze penali di condanna, ha esposto che solo da questo momento poteva farsi decorrere il dies a quo del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del sig. Sul punto, ha in ogni caso ribadito Pt_1
che ai sensi dell'art. 653 c.1 bis del c.p.p. la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
pagina 6 di 11 penale all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Ha ribadito che a nulla può valere che i fatti contestati penalmente siano stati commessi fuori dal servizio prestato dal ricorrente, sottolineando che il comportamento adottato dal ricorrente viola il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che, ai sensi dell'art. 43 del c.c.n.l. funzioni centrali, il licenziamento senza preavviso si applica qualora si commettano gravi fatti illeciti di rilevanza penale nonché per condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità.
Per tutti questi motivi, ribadendo il disvalore sociale dei comportamenti adottati dal ricorrente, del tutto lesivi del rapporto di fiducia intercorrente tra le parti e dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione, parte resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato.
2.
Istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale, all'udienza del 16.04.2025 la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione.
3.
Il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento comminato poiché carente della motivazione necessaria, per mancata precisazione dei criteri di determinazione dell'entità della pena e sproporzionalità tra l'infrazione addebitata e la sanzione irrogata, evidenziando in particolar modo che non sarebbero stati indicati i comportamenti commessi dal sig. in violazione degli obblighi lavorativi. Su tali contestazioni si Pt_1
osserva quanto segue.
La contestazione disciplinare non può dirsi immotivata in quanto richiama le pronunce pagina 7 di 11 penali ed il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti adottati nei confronti del ricorrente, indicando altresì le specifiche condotte che hanno portato alla condanna penale.
Oltre ad individuare i fatti disciplinarmente rilevanti, la contestazione disciplinare fa riferimento altresì alla normativa della contrattazione collettiva (art 24 CCNL 16 maggio 95 e successive modificazioni) afferente alle sanzioni disciplinari applicabili.
Sulla motivazione per relationem delle contestazioni disciplinari si è pronunciata la corte di Cassazione che, circa la specificità della motivazione, ha dichiarato che: “l''accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa ( cfr. fra le tante Cass. nn. 6099/2017, 4622/2017, 3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014,
27842/2009). Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn.
5115/2010, 10662/2014, 29240/2017).” (Cass. sez. lav. n. 23771 del 2018).
Nel caso in esame, la contestazione disciplinare fa riferimento a pronunce penali già a conoscenza del ricorrente, essendo pertanto possibile per il sig. Parte_1
l'individuazione dei fatti a lui addebitati in via disciplinare e sui quali era necessario presentare le proprie difese, indicando altresì la possibilità dell'accesso agli atti del procedimento disciplinare.
Si osserva, inoltre, che, come indicato da parte resistente nella propria memoria di pagina 8 di 11 costituzione e risposta, il fatto contestato al ricorrente è l'aver commesso gravi fatti illeciti di rilevanza penale e l'accertata commissione di un reato con sentenza passata in giudicato (così come meglio specificato dall'art. 43 c. 9, lettera b) e c) del CCNL comparto funzioni centrali) per fatti – valutati dall'amministrazione di appartenenza - di una gravità tale da non permettere la prosecuzione del servizio.
I fatti per i quali il signor è stato condannato (artt. 609 quater 4° c,p,p. Parte_1
609 quater ultimo comma, 609 nonies, 81 c.) e che parte ricorrente non contesta nella loro materialità, sono sicuramente di una gravità tale da incidere sul rapporto di lavoro, ancora di più nel caso di specie trattandosi di pubblico impiego.
La condotta accertata in sede penale, infatti, in qualsiasi contesto commessa e a prescindere dal tempo trascorso dalla commissione del fatto, è secondo uno standard socialmente condiviso di un disvalore tale da dover essere considerata idonea a ledere il vincolo fiduciario su cui si basa il rapporto di lavoro (Cass. n. 14114/2023).
Per tale motivo, la gravità dei fatti contestati ed addebitati al ricorrente rende irrilevante l'affissione o meno del codice disciplinare, dovendosi rilevare che le condotte ascritte al ricorrente sono oggettivamente gravi, perché lo sono sempre, secondo l'etica e le regole del comune vivere civile.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha più volte esplicitato che qualora il comportamento contestati in via disciplinare sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale (come nel caso di specie), non è necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica indicazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta (Cass. Lav. n. 1926 del 2011).
pagina 9 di 11 Siffatte circostanze rendono pertanto intollerabile la condotta del ricorrente e non consentono di collocarla su un piano di inferiore sanzionabilità, dovendosi rilevare che anche il c.c.n.l. applicato prevede la massima sanzione espulsiva nei casi come quelli oggi sottoposti al giudizio di questo giudice (c.c.n.l. comunque richiamato dai provvedimenti disciplinari, i quali fanno riferimento al d.lgs. 165/2001 e al c.c.n.l. funzioni centrali del 1995 e alle successive modificazioni).
In ultimo, si evidenzia che non può essere accolta nemmeno l'eccezione di parte ricorrente circa la tardività della contestazione disciplinare, dovendosi precisare che ai fini della decorrenza del termine occorre che l'amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile per avere esatta contezza dei fatti accertati in sede penale, così da poterli valutare in sede disciplinare (Cass. lav.
5313/2017) dovendosi altresì sottolineare che “il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente”
(cass.10284/2023), non essendo pertanto accoglibile la tesi di parte ricorrente secondo cui l'amministrazione è venuta a conoscenza dei provvedimenti penali tramite la mail inviata dal difensore del ricorrente alla caserma ove il sig. prestava Parte_1 servizio (doc. 4 parte ricorrente), decorrendo i termini per l'avvio del procedimento disciplinare dall'effettiva conoscenza degli addebiti da parte dell'amministrazione resistente.
Per tutti questi motivi, stante la gravità dei fatti commessi ed addebitati al ricorrente, il licenziamento deve essere confermato.
4.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata
pagina 10 di 11 costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, considerato che ricorrono giusti motivi di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti nonché tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/04/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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