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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 169 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 fra:
Parte_1 domiciliato elettivamente in Firenze, presso lo studio dell'avv.to Lorenzo Baradel che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. Corrado Giuseppe Fara che la rappresenta e difende anche unitamente agli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Antonio
Armentano in forza di procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 65/2023 del Tribunale di Tempio
Pausania in materia di risarcimento del danno da violazione della cigs. All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, fissata l'udienza per
[...] la discussione della causa nei locali di rito, ogni avversa argomentazione ed eccezione disattesa e reietta, in riforma della Sentenza 18 aprile 2023 n. 65 pronunciata inter partes dal Tribunale di Tempio Pausania nella causa R.G. Trib.
Tempio Pausania n. 184\2021, voglia accogliere le seguenti conclusioni: accertata l'illegittima collocazione in C.i.g. dell'appellante nelle annualità 2013, 2014 e 2015, condannare la Società appellata al pagamento della somma di euro 84.708,76 in favore del Sig. , o comunque della eventualmente Parte_1 diversa somma che dovesse risultare di giustizia, annullare la condanna emessa dal Tribunale di Tempio Pausania a carico dell' odierno appellante a titolo di liquidazione delle spese di lite, o, in via subordinata, ridurre in via equitativa l'importo di tale condanna, condannare la Società convenuta al pagamento delle
1 spese di lite ex D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct, per entrambi i gradi di giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Voglia il Giudice adito così provvedere: - rigettare il ricorso in appello perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e perché inammissibile nel paragrafo contraddistinto dal numero 5. e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 4 maggio 2021 Pt_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_3
(già chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “accertata l'illegittima collocazione in C.i.g. dei ricorrenti nelle annualità 2013, 2014 e 2015,condannare la Società convenuta al pagamento della somma di euro 84.708,76 in favore del Sig. , o comunque della Parte_1 eventualmente diversa somma che dovesse risultare di giustizia, condannare la
Società convenuta al pagamento della somma di euro 70.577,44 in favore del Sig.
o comunque della eventualmente diversa somma che dovesse Parte_2 risultare di giustizia, con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese di lite ex D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct”. A fondamento della pretesa hanno, in sintesi, allegato: di essere stati assunti alle dipendenze della resistente in data 1 marzo 2010 con mansioni di pilota aeromobili, livello UF1; che il 23 giugno 2011, a seguito di procedura di mobilità, è stato approvato un accordo sindacale che ha previsto la collocazione in Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (in seguito in breve C.i.g.s.) di 432 lavoratori di cui 194 appartenenti alle categorie del Personali Navigante Tecnico (P.N.T.); che tale accordo ha previsto la possibilità di inserire i lavoratori che “non si opporranno alla collocazione in cigs a zero ore e, comunque, sempre tenendo conto delle esigenze tecnico organizzative aziendali”; che i ricorrenti, non essendosi opposti, sono stati collocati in cigs (a gennaio 2012 e agosto Parte_2
2012 ). Che in data 27 dicembre 2012 è stato siglato un accordo di Pt_1
“modifica ed integrazione” del “verbale di accordo governativo del 23.06.2011” col quale si è stabilita una estensione del numero di lavoratori interessati dall'ammortizzazione sociale con rimodulazione dei criteri. Che tale accordo ha previsto, in particolare, una sospensione oraria fino ad un massimo di zero ore, applicando il criterio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali, e tenendo conto della fungibilità dei profili professionali;
segnatamente: “Nel procedere alla collocazione in cassa la Società applicherà il criterio della rotazione” e che “la Società darà precedenza alla collocazione in cassa al personale che, nel corso di vigenza della cassa stessa, maturerà i requisiti di legge per il pensionamento, oltre che al personale che manifesti la non opposizione al collocamento in Cigs”. Che per quanto attiene l'accordo 27 dicembre 2012, i ricorrenti non hanno mai formalizzato la loro non opposizione alla collocazione in C.i.g.s. Ciò nonostante sono stati inseriti, da aprile 2013 e da dicembre 2013 anche nel programma C.i.g.s. Pt_1 Parte_2
2 di cui all'accordo sindacale 27.12.2012 e quindi nel numero dei 186 Lavoratori appartenenti al P.N.T. ai quali è stata applicata una riduzione dell'orario lavorativo «fino a zero ore». In tale quadro hanno evidenziato la natura modificativa/integrativa dell'accordo del 2012 rispetto a quello del 2011. Nella presente sede contestano l'illegittima collocazione in C.i.g.s., sia perché la resistente vi ha provveduto senza il previo consenso dei lavoratori, sia perché la
“non opposizione” non era più un elemento dirimente all'esito dell'accordo del 2012 modificativo dell'accordo del 2011. Per l'effetto chiedono il risarcimento del danno subito, pari alla differenza tra quanto percepito durante il periodo in C.i.g.s.
e il trattamento retributivo che avrebbero percepito in assenza di tale collocazione;
sul punto hanno allegato un danno pari ad euro 84.708,76 per , mentre per Pt_1 di euro 70.577,44. Infine, censurano di aver richiesto alla parte Parte_2 datoriale copia delle buste paga per la verifica delle retribuzioni corrisposte, nonché copia degli accordi sindacali sottoscritti, senza ottenere riscontro. Con memoria difensiva in data 18 febbraio 2022 si è costituita in giudizio Controparte_3
(già ) chiedendo: “in via preliminare, in
[...] Controparte_1 accoglimento dell'eccezione di giudicato, dichiarare inammissibile la domanda proposta dal sig. e, per l'effetto, disporre nei suoi confronti Parte_2 un'esemplare condanna al pagamento delle spese di lite nonché quella al risarcimento del danno per lite temeraria, da quantificare equitativamente;
- rigettare il ricorso perché integralmente infondato in fatto ed in diritto;
- condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio”. Preliminarmente, in ordine alla posizione di la società ha eccepito l'inammissibilità del Parte_2 ricorso attesa la sentenza n. 396/2018 del Tribunale di Verona, passata in giudicato, ed avente ad oggetto la medesima pretesa qui azionata;
per l'effetto ha chiesto condannarsi il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 937 cod. nav. Ciò posto e, nel merito, ha allegato di aver avviato il 10 febbraio 2011 una procedura di mobilità riguardante 910 dipendenti;
che i motivi per i quali si è verificata l'eccedenza di personale sono stati generati dalla crisi nel settore del trasporto aereo, dall'incremento del costo del petrolio e dalla concorrenza delle compagnie low cost;
che con il verbale sindacale del 15 giugno 2011 si è convenuto di ricorrere alla C.i.g.s. per 48 mesi ed alla successiva mobilità per 36 mesi;
che con il verbale del 23 giugno 2011 si è raggiunto un primo accordo;
che, stante l'aggravarsi della crisi economica con successivo accordo del 27 dicembre 2012, sono stati incrementati gli esuberi;
che i due accordi si pongono in stretta continuità atteso il senso letterale degli stessi, che originano dalla stessa situazione di fatto (crisi aziendale) e che sono diretti a mitigarne gli effetti sotto l'aspetto occupazionale. Che entrambi i ricorrenti, negli anni 2013, 2014 e 2015, sono stati posti in C.i.g.s.
a rotazione secondo le modalità concordate con le organizzazioni sindacali e precisamente indicate in atti;
che la rotazione è sempre stata il criterio utilizzato in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive ed improntata ai principi di correttezza e buona fede;
che la “non opposizione” alla cassa non è mai stata prevista come criterio per la gestione del C.i.g.s. a rotazione;
che, al contrario, è stata richiesta per la collocazione in C.i.g.s a zero ore, fattispecie diversa dalla presente. Hanno contestato specificatamente i conteggi di parte ricorrente osservando come la documentazione pretesa dai lavoratori è stata richiesta in un
3 periodo di crisi della parte datoriale e come ne fosse in possesso avendo Parte_2 radicato già in precedenza il giudizio.”. La causa, istruita con documenti, è stata definita con la sentenza n. 65/2023 del
Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, che ha rigettato il ricorso, condannando il ex art. 96 cpc, nonché i ricorrenti alla rifusione Parte_2 delle spese di lite. In particolare, il Tribunale, premessa l'inammissibilità della domanda del la cui posizione è stata definita con precedente sentenza del Tribunale di Parte_2
Verona passata in giudicato, con conseguente condanna per responsabilità aggravata, nel merito si è richiamato alla sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 574/2022 per la decisione sulla contestazione del in ordine alla Pt_1 propria collocazione in cigs a seguito dell'accordo del 27.12.2012 che è “stato il prodotto, sottratto ad ogni sindacato di merito nella presente sede, di un delicato bilanciamento di interessi e di scelte di opportunità delle parti coinvolte, e come tale non estendibile, in difetto di puntuali e convergenti elementi in tal senso, ai lavoratori che avevano validamente aderito all'accordo del 2011, manifestando una volontà indicata come irrevocabile (cfr richieste dei lavoratori di essere collocati in CIGS in atti)”. Ciò ha indotto il Tribunale a concludere che “esclusa la natura sostitutiva/novativa dell'accordo del 2012 rispetto all'accordo del 2011, incontestati i periodi di prestazione dell'attività lavorativa, vagliato come non vi sia contestazione in ordine alle esigenze tecniche-organizzative e produttive ed ai criteri di scelta e, in particolare, come la non opposizione non fosse un requisito per la collocazione in
C.i.g.s. a rotazione, ma solo per la C.i.g.s. a zero ore (in tal senso il chiaro disposto del verbale di accordo del 23 giugno 2011, doc. n. 9 res.), si deve affermare la legittimità dell'operato della parte datoriale.”. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , cui ha resistito con memoria Pt_1 la Controparte_2
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante ha contestato la sentenza del Tribunale nelle seguenti parti: 1) mancata attribuzione all'appellata dell'onere della prova in relazione alla sussistenza effettiva della rotazione nel collocarlo in C.i.g.s., nè in relazione al numero comparativo dei giorni lavorati: ciò nonostante la specifica contestazione in prima udienza. Con la precisazione che il “calendario degli altri piloti” rappresenta un dato essenziale per la verifica sulla effettiva correttezza della rotazione, che rappresenta una modalità di turnazione che coinvolge una pluralità di lavoratori, fra i quali deve emergere appunto una rotazione ispirata a criteri di parità di trattamento. E l'appellata non ha fornito alcuna prova in relazione ai giorni lavorati dall'appellante e/o alla rotazione operata fra i lavoratori ammessi alla CIGS. Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere corretta la condotta della compagnia nell'esecuzione della rotazione in difetto assoluto di prova mentre alla Corte si richiede di «accertare l'illegittima collocazione in C.i.g. dei ricorrenti nelle annualità 2013, 2014 e 2015.”
4 2) ha errato sulla natura dell'accordo sindacale 27 dicembre 2012, rispetto al precedente accordo sindacale 23 giugno 2011 e, conseguentemente, sulla illegittima collocazione in C.i.g.s. dei Lavoratori. In sintesi, il , richiamato Pt_1 un precedente di questa Corte, ha affermato che la non opposizione, già da lui manifestata alla C.i.g. prevista dall'accordo sindacale 23.6.2011, doveva ritenersi decaduta, a fronte delle modifiche introdotte dall'accordo sindacale 27.12.2012. Infatti, in forza di quest'ultimo accordo, egli grazie alla «modifica/integrazione» dal detto accordo, è stata messo in C.i.g.s. nel periodo dal 28.12.2012 al 26.6.2015 rientrando tra i 186 appartenenti al PNT ai quali è stata applicata una riduzione dell'orario lavorativo «fino a zero ore». Orbene, citando il precedente da questa Corte n. 123/2018, l'accordo del dicembre 2012 è risultato parzialmente modificativo di quello del giugno 2011 con conseguente caducazione di tutto quanto previsto in quest'ultimo in quanto incompatibile con l'accordo del 2012. Con la conseguenza che la collocazione in cig in assenza di manifestazione di non opposizione, è illegittima e foriera di risarcimento del danno;
3) ha disciplinato le spese processuali con violazione dell'art. 92 cpc. Invero, il precedente della Corte di Appello avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese di lite: ciò anche in conformità al principio affermato disposto dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 e dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14624/2018; 4) ha omesso di specificare i criteri utilizzati per la liquidazione delle spese legali.
5) ha omesso di pronunciarsi sulla quantificazione del credito risarcitorio vantato dall'appellante. In sintesi, premessa l'illegittima applicazione all'appellante della cigs a zero ore con rotazione in assenza di manifestazione di non dissenso, comunque la verifica sull'invocata legittimità della rotazione da parte appellata è possibile solamente se sono disponibili i dati relativi a tutti i lavoratori interessati, al fine di poter confrontare le posizioni di ciascuno di loro e riscontrare se vi è stata o meno una effettiva parità di trattamento. Per la quantificazione del danno, egli ha allegato i conteggi da cui si evidenzia il differenziale di reddito fra la retribuzione percepita precedentemente all'accordo 27 dicembre 2012 e la retribuzione percepita nel periodo di applicazione dell'accordo 27.12.12 medesimo (annualità 2013, 2014, 2015) pari a euro 84.708,76.
Pregiudizialmente, si osserva il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di attesa la mancata impugnazione della relativa statuizione del Parte_2
Tribunale al riguardo. Nel merito, il primo motivo è infondato. L'appellante, ex pilota sin dal 2010, deduce che, non oppostosi alla CP_1 collocazione in cigs con rotazione prevista dall'accordo sindacale del 23.6.2011, allorquando l'appellata ha integrato/modificato detto accordo con quello del 27.12.2012, quest'ultima, nell'individuare i dipendenti da ricomprendere tra il personale da collocare in cigs con sospensione fino a un massimo di zero ore in rotazione, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che egli non ha manifestato la non opposizione a detta collocazione: con la conseguenza che il suo collocamento in cigs risulterebbe illegittimo in quanto sarebbe “decaduta” la non opposizione manifestata in occasione dell'accordo del 23.6.2011: a tale fine l'appellante ha citato il precedente di questa Corte n. 123/2018, passato in giudicato a seguito della
5 dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4360/2024.
Appare opportuno, in proposito, richiamare brevemente alcuni passi dei predetti accordi al fine di evidenziare come il citato precedente non risulti applicabile al caso di specie. Invero, è documentato che nel verbale di incontro del 15.6.2011 è previsto che il
“ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria avverrà secondo le seguenti modalità: 1) cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore per le seguenti tipologie di personale: - tutti coloro che manifesteranno la non opposizione a fruire della totalità degli ammortizzatori sociali previsti per il settore del trasporto aereo (4 anni di cigs + 3 anni di mobilità); - il personale che nell'arco dei 48 mesi successivi alla firma dell'accordo in sede governativa, maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
…; 2) cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione fino alla concorrenza degli esuberi dichiarati per ciascuna categoria di lavoratori da distribuire sull'intera platea di lavoratori in forza operativa presso l'azienda.”. Nel verbale di accordo in sede governativa del 23.6.2011, si precisa che la richiesta della cigs per 48 mesi massimo riguarderà 845 dipendenti Meridiana dei quali 432
a zero ore senza rotazione: di questi 194 appartengono alle categorie del personale navigante tecnico (cui rientra l'appellante), del personale navigante di cabina e del personale di terra che matureranno i requisiti pensionistici nell'arco del periodo complessivo di fruizione degli ammortizzatori sociali concedibili, ovvero che, pur non in possesso di tali requisiti, non si opporranno alla collocazione in cigs a zero ore e, comunque, sempre tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali. Invece saranno assoggettati a cigs con rotazione 413 lavoratori di cui 50 FTE in ragione d'anno appartenenti al personale tecnico navigante che ruoteranno su una platea complessiva di 346 lavoratori distribuiti su tutte le basi operative dell'azienda. Dall'esame degli atti prodotti, non risulta (e la circostanza è contestata dall'appellata) che l'appellante abbia manifestato di non opporsi alla collocazione in cassa integrazione a zero ore, rientrando invece tra i dipendenti in cigs a rotazione (vedasi busta paga dell'agosto 2012). Col successivo accordo del 27.12.2012, volto a modificare/integrare l'accordo del 23.6.2011, le parti sociali convengono di ampliare il numero di dipendenti da includere nel ricorso alla cigs passando dalla precedente richiesta di 845 dipendenti a quella di 1350 dipendenti: ciò sia per l'acuirsi della crisi aziendale sia per la necessità di dismettere 9 ulteriori aeromobili.
Pertanto, ferma la durata della cigs e la decorrenza dal precedente accordo (termine finale 26.6.2015) si è addivenuti all'accordo – per quanto rileva in questo giudizio - della progressiva collocazione in cigs di 186 lavoratori su una platea di 323 unità appartenenti alla categoria del personale tecnico navigante, con una sospensione oraria fino a un massimo delle zero ore: “nel procedere alla collocazione in cassa la Società applicherà il criterio della rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e tenuto conto della fungibilità dei profili professionali. Nell'ambito di tale profilo professionale, la società darà precedenza alla collocazione in cassa al personale che, nella vigenza della cassa
6 stessa, maturerà i requisiti di legge per il pensionamento, oltre che al personale che manifesti la non opposizione al collocamento in cigs.” Dalla lettura di detto accordo, è chiaro che le 186 unità appartenenti alla categoria del personale tecnico navigante sulle 323 complessive componenti detta categoria, sono tutte e progressivamente ricadenti nel criterio della rotazione fino a un massimo di zero ore: ciò indipendentemente dalla manifestata non opposizione al collocamento in cigs. In altri termini, nell'accordo del 2012 la manifestazione di non opposizione al collocamento in cigs costituisce un “criterio di precedenza” per rientrare tra le 186 unità ma non di esonero nel senso che il non manifestare la non opposizione consenta automaticamente l'esonero dall'essere inclusi tra le predette unità. E pertanto, la circostanza che l'appellante sia stato appunto inserito tra i 186 dipendenti in cigs a rotazione non risulta porsi in violazione di alcun precedente accordo. Non senza rilevare che sia prima che dopo l'accordo del dicembre 2012 il Pt_1 risulta comunque inserito nei turni a rotazione (v. buste paga del 2012).
Peraltro, anche ritenendo il contrario e, dunque, che il abbia manifestato Pt_1
(ancorché non documentato e comunque, come visto, non richiesto) espressamente di non opporsi alla cigs sulla base degli accordi sindacali del giugno 2011, è documentato che egli ha comunque svolto attività di volo per tutto il 2012 a dimostrazione che non è stato comunque ricompreso tra le unità in cigs a zero ore ovvero lavoratori con sospensione integrale della prestazione lavorativa.
Può dunque concludersi che alcuna condotta illegittima risulta posta in essere dalla compagnia appellata. Quindi, all'udienza del 2.3.2022, prima udienza davanti al giudice istruttore, il difensore degli originari ricorrenti ha affermato che “contesta i giorni lavorati ed il loro numero, evidenziando come non ci siano prove;
in particolare non c'è prova della rotazione e manca il calendario degli altri piloti.”. Trattasi all'evidenza di un rilievo che attiene a un fatto non allegato con il ricorso introduttivo in cui, per vero, il ha contestato e concluso per la Pt_1 dichiarazione di illegittima collocazione in CIG negli anni 2013-2015 per violazione della richiesta del necessario consenso per effetto delle modifiche introdotte dall'accordo 27.12.2012 rispetto a quelle del 23.6.2011, facendo richiesta di ordinare alla resistente di produrre “tutta la documentazione relativa alla collocazione dei ricorrenti in cassa integrazione guadagni nel medesimo periodo.”. Dunque, l'appellante non ha puntualmente contestato l'effettiva e corretta applicazione del criterio della rotazione, come si evince anche dal rilievo che nel ricorso viene attribuita importanza centrale al precedente di questa Corte che, sotto alcun profilo, si è occupata delle modalità di attuazione della rotazione nonché dell'effettivo rispetto di detto criterio. Né risultano contestate anche le effettive esigenze tecniche organizzative e produttive indicate dall'appellata al fine di accedere alla cigs con le riportate modalità, come anche l'applicazione del criterio della rotazione nei riguardi specifici dell'appellante. Aspetto del quale si rinviene comunque idonea dimostrazione dall'esame delle buste paga dell'appellante nelle quali sono riportati i periodi in cui egli ha svolto attività lavorativa rispetto ad altri periodi in cui non ha prestato attività.
7 Con l'atto di appello, il reitera la tesi dell'illegittimità della rotazione in Pt_1 quanto l'appellata non avrebbe assolto all'onere di provare “nè il numero di giorni nei quali il Sig. era stato collocato al lavoro, nè ha offerto elementi Pt_1 probatori che potessero dimostrare la regolarità della rotazione operata per il
Lavoratore sottoposto a C.i.g.s. In tale ottica, si ricorda che per dimostrare la rotazione non sarebbe stato comunque sufficiente per comprovare Controparte_1 le giornate lavorate dal Sig. (cosa che comunque controparte non ha Pt_1 fatto), ma sarebbe stato necessario anche dimostrare le giornate lavorate dagli altri piloti interessati dalla rotazione. La verifica sulla legittimità della rotazione è appunto possibile solamente se sono disponibili i dati relativi a tutti i lavoratori interessati, al fine di poter confrontare le posizioni di ciascuno di loro e riscontrare se vi è stata o meno una effettiva parità di trattamento.”: così nell'atto di appello al punto 5.2. Richiesta logicamente diversa non solo dall'istanza istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado e incentrata esclusivamente sull'appellante, ma del tutto estranea alle conclusioni assunte nel corso del giudizio di primo grado attesa la diversità tra la domanda di illegittimità della cigs a rotazione per violazione di un precedente accordo rispetto a quella di illegittimità di quest'ultima per le modalità con le quali è stata attuata la rotazione. Richiesta che risulta, per vero, generica atteso che l'appellante – il quale non nega di essere stato impiegato nella rotazione - non si confronta con i criteri indicati in sede di accordi sindacali per individuare i soggetti inclusi nella cigs, né che vi sia stata violazione dei predetti criteri, né con la fungibilità dei profili professionali che nel caso dell'appellante pilota devono tenere conto del type rating. Da ultimo, si osserva che i conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, una volta di più evidenziano che l'appellante ha inteso censurare il fatto di essere stato collocato in cigs a rotazione, non invece l'errata attuazione di quest'ultima atteso che, nel caso di contestazione di quest'ultima le differenze economiche non potrebbe comunque prescindere dal rilievo che l'appellante deve essere considerato comunque in cigs a rotazione fino a zero ore. Infatti, le differenze retributive come indicate dal appaiono slegate dalla Pt_1 circostanza che l'appellante avrebbe avuto diritto alla percezione delle differenze retributive conseguenti ad una rotazione comunque legittima, non già alle differenze retributive scaturenti dall'essere stato inserito illegittimamente tra le unità lavorative in cigs a rotazione. Atteso l'esito del giudizio, appare corretta anche la condanna del alla Pt_1 rifusione delle spese di lite poiché la relativa domanda ha richiamato un precedente di questa Corte non pertinente, senza che assuma rilevanza il fatto che il Tribunale abbia inteso “discostarsene” per condividere una sentenza della Corte di Appello di Venezia parimenti non specifica riguardo al contendere del presente giudizio. Inoltre, non risulta dimostrato né l'esistenza di un danno né il relativo ammontare sì che il Tribunale ha fatto piana applicazione del principio di cui all'art. 91 cpc. Quanto all'importo per cui è condanna, si osserva, da un lato, che il valore della causa è dato dalla somma delle due domande proposte nel medesimo giudizio;
che nel caso di specie, gli originari ricorrenti hanno formulato conclusioni comportanti un valore indeterminato della causa;
che applicato il DM 55/2014, le spese per cui
8 è condanna, risulta modulata sul valore indeterminato complessità media della controversia maggiorato per la presenza di più parti. Atteso l'esito del presente giudizio l'appellante è condannato anche alla rifusione delle spese dell'appello.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 65/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania nel contraddittorio con CP_1
(già ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 condanna l'appellante alla rifusione dei compensi a favore dell'appellata che liquida in complessivi € 5800,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13
Giorni 5 per la motivazione
Sassari, 22.1.2025 Il Presidente est
Dott. Marcello Giacalone
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 169 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 fra:
Parte_1 domiciliato elettivamente in Firenze, presso lo studio dell'avv.to Lorenzo Baradel che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. Corrado Giuseppe Fara che la rappresenta e difende anche unitamente agli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Antonio
Armentano in forza di procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 65/2023 del Tribunale di Tempio
Pausania in materia di risarcimento del danno da violazione della cigs. All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, fissata l'udienza per
[...] la discussione della causa nei locali di rito, ogni avversa argomentazione ed eccezione disattesa e reietta, in riforma della Sentenza 18 aprile 2023 n. 65 pronunciata inter partes dal Tribunale di Tempio Pausania nella causa R.G. Trib.
Tempio Pausania n. 184\2021, voglia accogliere le seguenti conclusioni: accertata l'illegittima collocazione in C.i.g. dell'appellante nelle annualità 2013, 2014 e 2015, condannare la Società appellata al pagamento della somma di euro 84.708,76 in favore del Sig. , o comunque della eventualmente Parte_1 diversa somma che dovesse risultare di giustizia, annullare la condanna emessa dal Tribunale di Tempio Pausania a carico dell' odierno appellante a titolo di liquidazione delle spese di lite, o, in via subordinata, ridurre in via equitativa l'importo di tale condanna, condannare la Società convenuta al pagamento delle
1 spese di lite ex D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct, per entrambi i gradi di giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Voglia il Giudice adito così provvedere: - rigettare il ricorso in appello perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e perché inammissibile nel paragrafo contraddistinto dal numero 5. e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 4 maggio 2021 Pt_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_3
(già chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “accertata l'illegittima collocazione in C.i.g. dei ricorrenti nelle annualità 2013, 2014 e 2015,condannare la Società convenuta al pagamento della somma di euro 84.708,76 in favore del Sig. , o comunque della Parte_1 eventualmente diversa somma che dovesse risultare di giustizia, condannare la
Società convenuta al pagamento della somma di euro 70.577,44 in favore del Sig.
o comunque della eventualmente diversa somma che dovesse Parte_2 risultare di giustizia, con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese di lite ex D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct”. A fondamento della pretesa hanno, in sintesi, allegato: di essere stati assunti alle dipendenze della resistente in data 1 marzo 2010 con mansioni di pilota aeromobili, livello UF1; che il 23 giugno 2011, a seguito di procedura di mobilità, è stato approvato un accordo sindacale che ha previsto la collocazione in Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (in seguito in breve C.i.g.s.) di 432 lavoratori di cui 194 appartenenti alle categorie del Personali Navigante Tecnico (P.N.T.); che tale accordo ha previsto la possibilità di inserire i lavoratori che “non si opporranno alla collocazione in cigs a zero ore e, comunque, sempre tenendo conto delle esigenze tecnico organizzative aziendali”; che i ricorrenti, non essendosi opposti, sono stati collocati in cigs (a gennaio 2012 e agosto Parte_2
2012 ). Che in data 27 dicembre 2012 è stato siglato un accordo di Pt_1
“modifica ed integrazione” del “verbale di accordo governativo del 23.06.2011” col quale si è stabilita una estensione del numero di lavoratori interessati dall'ammortizzazione sociale con rimodulazione dei criteri. Che tale accordo ha previsto, in particolare, una sospensione oraria fino ad un massimo di zero ore, applicando il criterio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali, e tenendo conto della fungibilità dei profili professionali;
segnatamente: “Nel procedere alla collocazione in cassa la Società applicherà il criterio della rotazione” e che “la Società darà precedenza alla collocazione in cassa al personale che, nel corso di vigenza della cassa stessa, maturerà i requisiti di legge per il pensionamento, oltre che al personale che manifesti la non opposizione al collocamento in Cigs”. Che per quanto attiene l'accordo 27 dicembre 2012, i ricorrenti non hanno mai formalizzato la loro non opposizione alla collocazione in C.i.g.s. Ciò nonostante sono stati inseriti, da aprile 2013 e da dicembre 2013 anche nel programma C.i.g.s. Pt_1 Parte_2
2 di cui all'accordo sindacale 27.12.2012 e quindi nel numero dei 186 Lavoratori appartenenti al P.N.T. ai quali è stata applicata una riduzione dell'orario lavorativo «fino a zero ore». In tale quadro hanno evidenziato la natura modificativa/integrativa dell'accordo del 2012 rispetto a quello del 2011. Nella presente sede contestano l'illegittima collocazione in C.i.g.s., sia perché la resistente vi ha provveduto senza il previo consenso dei lavoratori, sia perché la
“non opposizione” non era più un elemento dirimente all'esito dell'accordo del 2012 modificativo dell'accordo del 2011. Per l'effetto chiedono il risarcimento del danno subito, pari alla differenza tra quanto percepito durante il periodo in C.i.g.s.
e il trattamento retributivo che avrebbero percepito in assenza di tale collocazione;
sul punto hanno allegato un danno pari ad euro 84.708,76 per , mentre per Pt_1 di euro 70.577,44. Infine, censurano di aver richiesto alla parte Parte_2 datoriale copia delle buste paga per la verifica delle retribuzioni corrisposte, nonché copia degli accordi sindacali sottoscritti, senza ottenere riscontro. Con memoria difensiva in data 18 febbraio 2022 si è costituita in giudizio Controparte_3
(già ) chiedendo: “in via preliminare, in
[...] Controparte_1 accoglimento dell'eccezione di giudicato, dichiarare inammissibile la domanda proposta dal sig. e, per l'effetto, disporre nei suoi confronti Parte_2 un'esemplare condanna al pagamento delle spese di lite nonché quella al risarcimento del danno per lite temeraria, da quantificare equitativamente;
- rigettare il ricorso perché integralmente infondato in fatto ed in diritto;
- condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio”. Preliminarmente, in ordine alla posizione di la società ha eccepito l'inammissibilità del Parte_2 ricorso attesa la sentenza n. 396/2018 del Tribunale di Verona, passata in giudicato, ed avente ad oggetto la medesima pretesa qui azionata;
per l'effetto ha chiesto condannarsi il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 937 cod. nav. Ciò posto e, nel merito, ha allegato di aver avviato il 10 febbraio 2011 una procedura di mobilità riguardante 910 dipendenti;
che i motivi per i quali si è verificata l'eccedenza di personale sono stati generati dalla crisi nel settore del trasporto aereo, dall'incremento del costo del petrolio e dalla concorrenza delle compagnie low cost;
che con il verbale sindacale del 15 giugno 2011 si è convenuto di ricorrere alla C.i.g.s. per 48 mesi ed alla successiva mobilità per 36 mesi;
che con il verbale del 23 giugno 2011 si è raggiunto un primo accordo;
che, stante l'aggravarsi della crisi economica con successivo accordo del 27 dicembre 2012, sono stati incrementati gli esuberi;
che i due accordi si pongono in stretta continuità atteso il senso letterale degli stessi, che originano dalla stessa situazione di fatto (crisi aziendale) e che sono diretti a mitigarne gli effetti sotto l'aspetto occupazionale. Che entrambi i ricorrenti, negli anni 2013, 2014 e 2015, sono stati posti in C.i.g.s.
a rotazione secondo le modalità concordate con le organizzazioni sindacali e precisamente indicate in atti;
che la rotazione è sempre stata il criterio utilizzato in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive ed improntata ai principi di correttezza e buona fede;
che la “non opposizione” alla cassa non è mai stata prevista come criterio per la gestione del C.i.g.s. a rotazione;
che, al contrario, è stata richiesta per la collocazione in C.i.g.s a zero ore, fattispecie diversa dalla presente. Hanno contestato specificatamente i conteggi di parte ricorrente osservando come la documentazione pretesa dai lavoratori è stata richiesta in un
3 periodo di crisi della parte datoriale e come ne fosse in possesso avendo Parte_2 radicato già in precedenza il giudizio.”. La causa, istruita con documenti, è stata definita con la sentenza n. 65/2023 del
Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, che ha rigettato il ricorso, condannando il ex art. 96 cpc, nonché i ricorrenti alla rifusione Parte_2 delle spese di lite. In particolare, il Tribunale, premessa l'inammissibilità della domanda del la cui posizione è stata definita con precedente sentenza del Tribunale di Parte_2
Verona passata in giudicato, con conseguente condanna per responsabilità aggravata, nel merito si è richiamato alla sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 574/2022 per la decisione sulla contestazione del in ordine alla Pt_1 propria collocazione in cigs a seguito dell'accordo del 27.12.2012 che è “stato il prodotto, sottratto ad ogni sindacato di merito nella presente sede, di un delicato bilanciamento di interessi e di scelte di opportunità delle parti coinvolte, e come tale non estendibile, in difetto di puntuali e convergenti elementi in tal senso, ai lavoratori che avevano validamente aderito all'accordo del 2011, manifestando una volontà indicata come irrevocabile (cfr richieste dei lavoratori di essere collocati in CIGS in atti)”. Ciò ha indotto il Tribunale a concludere che “esclusa la natura sostitutiva/novativa dell'accordo del 2012 rispetto all'accordo del 2011, incontestati i periodi di prestazione dell'attività lavorativa, vagliato come non vi sia contestazione in ordine alle esigenze tecniche-organizzative e produttive ed ai criteri di scelta e, in particolare, come la non opposizione non fosse un requisito per la collocazione in
C.i.g.s. a rotazione, ma solo per la C.i.g.s. a zero ore (in tal senso il chiaro disposto del verbale di accordo del 23 giugno 2011, doc. n. 9 res.), si deve affermare la legittimità dell'operato della parte datoriale.”. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , cui ha resistito con memoria Pt_1 la Controparte_2
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante ha contestato la sentenza del Tribunale nelle seguenti parti: 1) mancata attribuzione all'appellata dell'onere della prova in relazione alla sussistenza effettiva della rotazione nel collocarlo in C.i.g.s., nè in relazione al numero comparativo dei giorni lavorati: ciò nonostante la specifica contestazione in prima udienza. Con la precisazione che il “calendario degli altri piloti” rappresenta un dato essenziale per la verifica sulla effettiva correttezza della rotazione, che rappresenta una modalità di turnazione che coinvolge una pluralità di lavoratori, fra i quali deve emergere appunto una rotazione ispirata a criteri di parità di trattamento. E l'appellata non ha fornito alcuna prova in relazione ai giorni lavorati dall'appellante e/o alla rotazione operata fra i lavoratori ammessi alla CIGS. Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere corretta la condotta della compagnia nell'esecuzione della rotazione in difetto assoluto di prova mentre alla Corte si richiede di «accertare l'illegittima collocazione in C.i.g. dei ricorrenti nelle annualità 2013, 2014 e 2015.”
4 2) ha errato sulla natura dell'accordo sindacale 27 dicembre 2012, rispetto al precedente accordo sindacale 23 giugno 2011 e, conseguentemente, sulla illegittima collocazione in C.i.g.s. dei Lavoratori. In sintesi, il , richiamato Pt_1 un precedente di questa Corte, ha affermato che la non opposizione, già da lui manifestata alla C.i.g. prevista dall'accordo sindacale 23.6.2011, doveva ritenersi decaduta, a fronte delle modifiche introdotte dall'accordo sindacale 27.12.2012. Infatti, in forza di quest'ultimo accordo, egli grazie alla «modifica/integrazione» dal detto accordo, è stata messo in C.i.g.s. nel periodo dal 28.12.2012 al 26.6.2015 rientrando tra i 186 appartenenti al PNT ai quali è stata applicata una riduzione dell'orario lavorativo «fino a zero ore». Orbene, citando il precedente da questa Corte n. 123/2018, l'accordo del dicembre 2012 è risultato parzialmente modificativo di quello del giugno 2011 con conseguente caducazione di tutto quanto previsto in quest'ultimo in quanto incompatibile con l'accordo del 2012. Con la conseguenza che la collocazione in cig in assenza di manifestazione di non opposizione, è illegittima e foriera di risarcimento del danno;
3) ha disciplinato le spese processuali con violazione dell'art. 92 cpc. Invero, il precedente della Corte di Appello avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese di lite: ciò anche in conformità al principio affermato disposto dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 e dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14624/2018; 4) ha omesso di specificare i criteri utilizzati per la liquidazione delle spese legali.
5) ha omesso di pronunciarsi sulla quantificazione del credito risarcitorio vantato dall'appellante. In sintesi, premessa l'illegittima applicazione all'appellante della cigs a zero ore con rotazione in assenza di manifestazione di non dissenso, comunque la verifica sull'invocata legittimità della rotazione da parte appellata è possibile solamente se sono disponibili i dati relativi a tutti i lavoratori interessati, al fine di poter confrontare le posizioni di ciascuno di loro e riscontrare se vi è stata o meno una effettiva parità di trattamento. Per la quantificazione del danno, egli ha allegato i conteggi da cui si evidenzia il differenziale di reddito fra la retribuzione percepita precedentemente all'accordo 27 dicembre 2012 e la retribuzione percepita nel periodo di applicazione dell'accordo 27.12.12 medesimo (annualità 2013, 2014, 2015) pari a euro 84.708,76.
Pregiudizialmente, si osserva il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di attesa la mancata impugnazione della relativa statuizione del Parte_2
Tribunale al riguardo. Nel merito, il primo motivo è infondato. L'appellante, ex pilota sin dal 2010, deduce che, non oppostosi alla CP_1 collocazione in cigs con rotazione prevista dall'accordo sindacale del 23.6.2011, allorquando l'appellata ha integrato/modificato detto accordo con quello del 27.12.2012, quest'ultima, nell'individuare i dipendenti da ricomprendere tra il personale da collocare in cigs con sospensione fino a un massimo di zero ore in rotazione, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che egli non ha manifestato la non opposizione a detta collocazione: con la conseguenza che il suo collocamento in cigs risulterebbe illegittimo in quanto sarebbe “decaduta” la non opposizione manifestata in occasione dell'accordo del 23.6.2011: a tale fine l'appellante ha citato il precedente di questa Corte n. 123/2018, passato in giudicato a seguito della
5 dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4360/2024.
Appare opportuno, in proposito, richiamare brevemente alcuni passi dei predetti accordi al fine di evidenziare come il citato precedente non risulti applicabile al caso di specie. Invero, è documentato che nel verbale di incontro del 15.6.2011 è previsto che il
“ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria avverrà secondo le seguenti modalità: 1) cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore per le seguenti tipologie di personale: - tutti coloro che manifesteranno la non opposizione a fruire della totalità degli ammortizzatori sociali previsti per il settore del trasporto aereo (4 anni di cigs + 3 anni di mobilità); - il personale che nell'arco dei 48 mesi successivi alla firma dell'accordo in sede governativa, maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
…; 2) cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione fino alla concorrenza degli esuberi dichiarati per ciascuna categoria di lavoratori da distribuire sull'intera platea di lavoratori in forza operativa presso l'azienda.”. Nel verbale di accordo in sede governativa del 23.6.2011, si precisa che la richiesta della cigs per 48 mesi massimo riguarderà 845 dipendenti Meridiana dei quali 432
a zero ore senza rotazione: di questi 194 appartengono alle categorie del personale navigante tecnico (cui rientra l'appellante), del personale navigante di cabina e del personale di terra che matureranno i requisiti pensionistici nell'arco del periodo complessivo di fruizione degli ammortizzatori sociali concedibili, ovvero che, pur non in possesso di tali requisiti, non si opporranno alla collocazione in cigs a zero ore e, comunque, sempre tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali. Invece saranno assoggettati a cigs con rotazione 413 lavoratori di cui 50 FTE in ragione d'anno appartenenti al personale tecnico navigante che ruoteranno su una platea complessiva di 346 lavoratori distribuiti su tutte le basi operative dell'azienda. Dall'esame degli atti prodotti, non risulta (e la circostanza è contestata dall'appellata) che l'appellante abbia manifestato di non opporsi alla collocazione in cassa integrazione a zero ore, rientrando invece tra i dipendenti in cigs a rotazione (vedasi busta paga dell'agosto 2012). Col successivo accordo del 27.12.2012, volto a modificare/integrare l'accordo del 23.6.2011, le parti sociali convengono di ampliare il numero di dipendenti da includere nel ricorso alla cigs passando dalla precedente richiesta di 845 dipendenti a quella di 1350 dipendenti: ciò sia per l'acuirsi della crisi aziendale sia per la necessità di dismettere 9 ulteriori aeromobili.
Pertanto, ferma la durata della cigs e la decorrenza dal precedente accordo (termine finale 26.6.2015) si è addivenuti all'accordo – per quanto rileva in questo giudizio - della progressiva collocazione in cigs di 186 lavoratori su una platea di 323 unità appartenenti alla categoria del personale tecnico navigante, con una sospensione oraria fino a un massimo delle zero ore: “nel procedere alla collocazione in cassa la Società applicherà il criterio della rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e tenuto conto della fungibilità dei profili professionali. Nell'ambito di tale profilo professionale, la società darà precedenza alla collocazione in cassa al personale che, nella vigenza della cassa
6 stessa, maturerà i requisiti di legge per il pensionamento, oltre che al personale che manifesti la non opposizione al collocamento in cigs.” Dalla lettura di detto accordo, è chiaro che le 186 unità appartenenti alla categoria del personale tecnico navigante sulle 323 complessive componenti detta categoria, sono tutte e progressivamente ricadenti nel criterio della rotazione fino a un massimo di zero ore: ciò indipendentemente dalla manifestata non opposizione al collocamento in cigs. In altri termini, nell'accordo del 2012 la manifestazione di non opposizione al collocamento in cigs costituisce un “criterio di precedenza” per rientrare tra le 186 unità ma non di esonero nel senso che il non manifestare la non opposizione consenta automaticamente l'esonero dall'essere inclusi tra le predette unità. E pertanto, la circostanza che l'appellante sia stato appunto inserito tra i 186 dipendenti in cigs a rotazione non risulta porsi in violazione di alcun precedente accordo. Non senza rilevare che sia prima che dopo l'accordo del dicembre 2012 il Pt_1 risulta comunque inserito nei turni a rotazione (v. buste paga del 2012).
Peraltro, anche ritenendo il contrario e, dunque, che il abbia manifestato Pt_1
(ancorché non documentato e comunque, come visto, non richiesto) espressamente di non opporsi alla cigs sulla base degli accordi sindacali del giugno 2011, è documentato che egli ha comunque svolto attività di volo per tutto il 2012 a dimostrazione che non è stato comunque ricompreso tra le unità in cigs a zero ore ovvero lavoratori con sospensione integrale della prestazione lavorativa.
Può dunque concludersi che alcuna condotta illegittima risulta posta in essere dalla compagnia appellata. Quindi, all'udienza del 2.3.2022, prima udienza davanti al giudice istruttore, il difensore degli originari ricorrenti ha affermato che “contesta i giorni lavorati ed il loro numero, evidenziando come non ci siano prove;
in particolare non c'è prova della rotazione e manca il calendario degli altri piloti.”. Trattasi all'evidenza di un rilievo che attiene a un fatto non allegato con il ricorso introduttivo in cui, per vero, il ha contestato e concluso per la Pt_1 dichiarazione di illegittima collocazione in CIG negli anni 2013-2015 per violazione della richiesta del necessario consenso per effetto delle modifiche introdotte dall'accordo 27.12.2012 rispetto a quelle del 23.6.2011, facendo richiesta di ordinare alla resistente di produrre “tutta la documentazione relativa alla collocazione dei ricorrenti in cassa integrazione guadagni nel medesimo periodo.”. Dunque, l'appellante non ha puntualmente contestato l'effettiva e corretta applicazione del criterio della rotazione, come si evince anche dal rilievo che nel ricorso viene attribuita importanza centrale al precedente di questa Corte che, sotto alcun profilo, si è occupata delle modalità di attuazione della rotazione nonché dell'effettivo rispetto di detto criterio. Né risultano contestate anche le effettive esigenze tecniche organizzative e produttive indicate dall'appellata al fine di accedere alla cigs con le riportate modalità, come anche l'applicazione del criterio della rotazione nei riguardi specifici dell'appellante. Aspetto del quale si rinviene comunque idonea dimostrazione dall'esame delle buste paga dell'appellante nelle quali sono riportati i periodi in cui egli ha svolto attività lavorativa rispetto ad altri periodi in cui non ha prestato attività.
7 Con l'atto di appello, il reitera la tesi dell'illegittimità della rotazione in Pt_1 quanto l'appellata non avrebbe assolto all'onere di provare “nè il numero di giorni nei quali il Sig. era stato collocato al lavoro, nè ha offerto elementi Pt_1 probatori che potessero dimostrare la regolarità della rotazione operata per il
Lavoratore sottoposto a C.i.g.s. In tale ottica, si ricorda che per dimostrare la rotazione non sarebbe stato comunque sufficiente per comprovare Controparte_1 le giornate lavorate dal Sig. (cosa che comunque controparte non ha Pt_1 fatto), ma sarebbe stato necessario anche dimostrare le giornate lavorate dagli altri piloti interessati dalla rotazione. La verifica sulla legittimità della rotazione è appunto possibile solamente se sono disponibili i dati relativi a tutti i lavoratori interessati, al fine di poter confrontare le posizioni di ciascuno di loro e riscontrare se vi è stata o meno una effettiva parità di trattamento.”: così nell'atto di appello al punto 5.2. Richiesta logicamente diversa non solo dall'istanza istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado e incentrata esclusivamente sull'appellante, ma del tutto estranea alle conclusioni assunte nel corso del giudizio di primo grado attesa la diversità tra la domanda di illegittimità della cigs a rotazione per violazione di un precedente accordo rispetto a quella di illegittimità di quest'ultima per le modalità con le quali è stata attuata la rotazione. Richiesta che risulta, per vero, generica atteso che l'appellante – il quale non nega di essere stato impiegato nella rotazione - non si confronta con i criteri indicati in sede di accordi sindacali per individuare i soggetti inclusi nella cigs, né che vi sia stata violazione dei predetti criteri, né con la fungibilità dei profili professionali che nel caso dell'appellante pilota devono tenere conto del type rating. Da ultimo, si osserva che i conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, una volta di più evidenziano che l'appellante ha inteso censurare il fatto di essere stato collocato in cigs a rotazione, non invece l'errata attuazione di quest'ultima atteso che, nel caso di contestazione di quest'ultima le differenze economiche non potrebbe comunque prescindere dal rilievo che l'appellante deve essere considerato comunque in cigs a rotazione fino a zero ore. Infatti, le differenze retributive come indicate dal appaiono slegate dalla Pt_1 circostanza che l'appellante avrebbe avuto diritto alla percezione delle differenze retributive conseguenti ad una rotazione comunque legittima, non già alle differenze retributive scaturenti dall'essere stato inserito illegittimamente tra le unità lavorative in cigs a rotazione. Atteso l'esito del giudizio, appare corretta anche la condanna del alla Pt_1 rifusione delle spese di lite poiché la relativa domanda ha richiamato un precedente di questa Corte non pertinente, senza che assuma rilevanza il fatto che il Tribunale abbia inteso “discostarsene” per condividere una sentenza della Corte di Appello di Venezia parimenti non specifica riguardo al contendere del presente giudizio. Inoltre, non risulta dimostrato né l'esistenza di un danno né il relativo ammontare sì che il Tribunale ha fatto piana applicazione del principio di cui all'art. 91 cpc. Quanto all'importo per cui è condanna, si osserva, da un lato, che il valore della causa è dato dalla somma delle due domande proposte nel medesimo giudizio;
che nel caso di specie, gli originari ricorrenti hanno formulato conclusioni comportanti un valore indeterminato della causa;
che applicato il DM 55/2014, le spese per cui
8 è condanna, risulta modulata sul valore indeterminato complessità media della controversia maggiorato per la presenza di più parti. Atteso l'esito del presente giudizio l'appellante è condannato anche alla rifusione delle spese dell'appello.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 65/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania nel contraddittorio con CP_1
(già ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 condanna l'appellante alla rifusione dei compensi a favore dell'appellata che liquida in complessivi € 5800,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13
Giorni 5 per la motivazione
Sassari, 22.1.2025 Il Presidente est
Dott. Marcello Giacalone
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