Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 8613/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. SPALLONE GIUSEPPE;
− Domicilio: VIA GUELFA 5 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.
CONVENUTO
Controparte_1 titolare di omonima ditta individuale contumace
Decisa a Bologna il 31/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“Accertata e dichiarata la fondatezza del credito della società nei Parte_1 confronti di (P. Iva , Cod. fisc. , titolare Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1 dell'omonima ditta individuale per gli effetti condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di € 60.346,83 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo”
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1. allega Parte_1
1) di aver fornito carburante nel periodo febbraio 2014- ottobre 2021 alla ditta individuale;
Controparte_1
2) l'inadempimento di , che non ha pagato il corrispettivo per euro Controparte_1 60.346,83.
Pertanto, chiede che , titolare dell'omonima ditta Parte_1 Controparte_1 individuale, sia condannato al pagamento di euro 60.346,83 oltre interessi.
, regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
2.
La domanda è fondata.
Per quanto riguarda il titolo, unitamente alla documentazione prodotta da parte ricorrente, la mancata presentazione di a rendere l'interrogatorio Controparte_1 formale sui capitoli formulati dalla ricorrente, consente di ritenere ammessa la circostanza dell'esistenza di un rapporto di fornitura di carburante.
Con ciò assolto l'onere probatorio gravante, nella materia contrattuale, su parte ricorrente, , nella pure legittima scelta di non costituirsi, non ha potuto Controparte_1 assolvere il proprio, cioè dimostrare l'estinzione dell'obbligazione (ovvero, altri fatti impeditivi o modificativi) a fronte dell'inadempimento allegato da parte ricorrente.
Gli interessi sono dovuti dalla domanda poiché sono state prodotte solo alcune fatture, peraltro non leggibili.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna , titolare di omonima ditta individuale, a pagare a Controparte_1 euro 60.346,83 oltre interessi ex art. 1284 comma IV cc Parte_1 dalla domanda;
2 2) condanna , titolare di omonima ditta individuale, a rifondere a Controparte_1 le spese di lite, liquidate in euro 11.500,00 (di cui 786,00 Parte_1 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 31/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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