Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 9554/2023 resa il 26 maggio 2023 dal
Tribunale Civile di Roma, nelle cause riunite iscritte al n. R.G. 18461/2018 e al n. R.G.
17661/2021, di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Siano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma viale Carlo Felice 95
APPELLANTE
E
( ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'avv. Daniela Rodorigo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma alla Via Cicerone 62
APPELLATO nonché
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma
interventore necessario
Conclusioni: per l'appellante:
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita: 1) riformare sentenza n.9554 /2023 pubblicata
e notificata il 15/06/2023 nei punti eccepiti dal sottoscritto procuratore e per l'effetto;
a) riconoscere l'addebito della separazione al sig. ; b) disporre a favore CP_1
della sig.ra un assegno divorzile nella misura di Euro 1000; 2) Condannare Pt_1
appellato al pagamento delle spese di lite
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, previa declaratoria della inammissibilità o in via subordinata della infondatezza dell'appello proposto, confermare integralmente la sentenza impugnata con rigetto del gravame proposto. Con condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 4 aprile 2018 esponeva che in data 06/08/1983 CP_1 aveva contratto matrimonio concordatario con dall'unione era nato il Parte_1
figlio (1986), diventato maggiorenne ed economicamente autonomo;
nel tempo Per_1
la convivenza era divenuta intollerabile, tanto i coniugi vivevano di fatto separati sin dal
2007, anno in cui il si era allontanato dall'abitazione familiare di proprietà CP_1
comune, ove da allora era rimasta a vivere soltanto la Tanto premesso, il ricorrente Pt_1
chiedeva di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo che ciascuno di loro avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di separazione, Parte_1 chiedendo di pronunciarne l'addebito al marito, a causa del contegno contrario al dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale dal medesimo serbato, e di riconoscere in favore della resistente il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, nella misura di
€ 1.500,00 al mese.
All'udienza presidenziale le parti comparivano personalmente e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
dava atto che la casa familiare era nella disponibilità
e nel godimento esclusivo della resistente, essendosene il già allontanato;
poneva CP_1
a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di CP_1
mantenimento nella misura di € 650,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base ottobre 2018; rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 3114/2020 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 5 febbraio 2021 venivano respinte le richieste di ammissione di prova orale articolate dalle parti.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del
14/02/2023 il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo la riunione al procedimento n. 18461/2018, relativo alla separazione, di quello iscritto al n. 17661/2021 R.G.A.C., introdotto dal con distinto ricorso depositato in data 07/03/2021, avente ad oggetto la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio.
Nell'ambito di questo secondo giudizio, la pur aderendo alla domanda di Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva chiesto in suo favore il R.G. 3589/2023
riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile in misura non inferiore ad €
1.000,00 al mese.
Infine, con sentenza n. 9554/2023 pubblicata il 15 giugno 2023, il Tribunale di Roma così decideva:
“vista la sentenza non definitiva di separazione n. 3114/2020, i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
rigetta la domanda di addebito spiegata dalla resistente Parte_1
dispone che il corrisponda alla a titolo di mantenimento della stessa, dal CP_1 Pt_1
mese di ottobre 2018 fino al passaggio in giudicato della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma mensile di euro 650,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2018, e condanna il medesimo al versamento dei relativi importi in favore della entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data
06/08/1983 tra (ROMA, 19/01/1957) e (ROMA, CP_1 Parte_1
31/01/1960) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di al n. Persona_2
00990, Parte II, Serie A01, Anno 1983; rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente;
spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.”.
Con ricorso depositato l'11 luglio 2023 proponeva appello avverso tale Parte_1
decisione, lamentando che la sentenza impugnata era stata emessa in mancanza di una corretta ed esaustiva attività istruttoria e che il primo giudice non aveva correttamente valutato e risultanze processuali, ai fini della decisione in ordine alla domanda di addebito della separazione e a quella di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della Pt_1
Concludeva chiedendo di
1) riformare la sentenza n.9554 /2023 pubblicata e notificata il 15/06/2023 nei punti eccepiti dal sottoscritto procuratore e per l'effetto:
a) riconoscere l'addebito della separazione al sig. ; CP_1
b) disporre a favore della sig.ra un assegno divorzile nella misura di Euro 1000; Pt_1
2) Condannare appellato al pagamento delle spese di lite R.G. 3589/2023
Con decreto del 24 luglio 2023 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 26 settembre 2024, assegnando alla ricorrente termine fino al 29 febbraio 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti, e a queste ultime termine fino al 15 maggio
2024 per la presentazione di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 6 maggio 2024 si costituiva l'appellato, il quale in via preliminare rilevava che l'atto di appello era stato notificato a mezzo pec al sig. personalmente e al solo avv. Daniela Rodorigo, procuratore costituito CP_1
del nel giudizio di divorzio, precisando che, stante la mancata notifica dell'appello CP_1
anche al procuratore del costituito nel procedimento di separazione (avv. Alfredo CP_1
Ottoni), la propria difesa in grado di appello era esclusivamente limitata all'impugnazione proposta avverso la sentenza di divorzio.
Con la suddetta memoria, sempre in via preliminare, l'appellato eccepiva, inoltre, la nullità della notifica telematica dell'atto di gravame, ai sensi dell'art. 3 bis comma 2 L.
53/94, difettando la necessaria attestazione di conformità della copia notificata degli atti contenuti nel fascicolo informatico, per essere stato attestato nella relata di notifica
“Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, co.
9-bis del D.L. 179/2012 come modificato dalla legge 114/2014, le copie informatiche il ricorso e decreto ingiuntivo e della procura alle liti estratte dal fascicolo informatico (R.G.16463 /2023 DI 8239/23-
Giudice di Pace di Roma ) sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel suddetto fascicolo informatico”.
L'appellato rilevava, pertanto, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello.
Nel merito, deduceva la assoluta infondatezza nonché la pretestuosità del gravame e la correttezza della sentenza impugnata.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, previa declaratoria della inammissibilità o in via subordinata della infondatezza dell'appello proposto, confermare integralmente la sentenza impugnata con rigetto del gravame proposto. Con condanna dell'appellante alle spese di giudizio”.
Questa Corte, con ordinanza del 26 settembre 2024, ritenuto che l'inesatto richiamo, nell'attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica dell'atto di appello, agli atti del fascicolo informatico relativi ad altro procedimento (“le copie informatiche il ricorso e decreto ingiuntivo e della procura alle liti estratte dal fascicolo informatico
R.G.16463 /2023 DI 8239/23- Giudice di Pace di Roma), integrando una mera irregolarità della notifica stessa, comportasse soltanto la necessità, in ragione della R.G. 3589/2023
specifica eccezione sul punto articolata dalla parte appellata ritualmente costituita in giudizio, della fissazione di un termine per il rinnovo della notifica al solo procuratore costituito per il giudizio di divorzio, con la esatta indicazione degli atti del fascicolo telematico, ai fini della attestazione della relativa conformità, fissava nuovamente per la comparizione delle parti l'udienza del 20 febbraio 2025, ore 9,30, con termine al ricorrente fino al 15 novembre 2024 per la integrazione della notifica del ricorso introduttivo all'avv. Rodorigo, procuratore dell'appellato nel giudizio di divorzio in primo grado, con la corretta indicazione degli atti dei quali era attestata la conformità all'originale telematico e termine alla parte resistente fino al 15 dicembre 2024 per il deposito di eventuali note difensive sulle sola questione della rilevata irregolarità della notifica.
A tale adempimento l'appellante provvedeva nel termine all'uopo assegnatole, e di ciò dava atto anche l'appellato, nelle proprie note sostitutive dell'udienza del 20 febbraio
2025.
Con decreto del 2 gennaio 2025 veniva disposta, ai sensi degli articoli 127 ter e 128
c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in
Camera di Consiglio.
Il P.G. in data 31 gennaio 2025 esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte riservava la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la improcedibilità dell'appello proposto avverso i capi della sentenza concernenti la causa di separazione personale dei coniugi.
Al riguardo, giova evidenziare che, come già sottolineato da questa Corte con ordinanza del 26 settembre 2024, l'appellante ha provveduto a notificare il ricorso introduttivo del presente grado del giudizio all'appellato personalmente e all'avv. Daniela Rodorigo, procuratore costituito del nel giudizio di divorzio (n. R.G. 17661/2021). CP_1
A fronte del rilievo sul punto specificamente articolato dall'appellato in ordine alla omessa notifica dell'atto introduttivo all'avvocato Alfredo Ottoni, procuratore del CP_1
nel giudizio di separazione (n. R.G. 18461/2028), l'appellante nelle sue note conclusive R.G. 3589/2023
del 25 settembre 2025 non ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine per poter provvedere a tale incombenza.
Va ricordato che per costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. 13 luglio 2006, n. 15954; Cass. 12 giugno
2001, n. 7908)
Recentemente la cassazione ha affermato che "La riunione di procedimenti non fa venire meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo;
pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto nell'altro appello, tempestivamente notificato."(Cass. n. 2133 del 2006).
Ciò posto, ritiene questa Corte che relativamente all'appello proposto dalla Pt_1
avverso la causa di separazione (con il quale si lamenta la erroneità della pronuncia di addebito), la omessa notifica dell'atto introduttivo del presente grado nel termine all'uopo assegnato dal Presidente di questa Sezione e la omessa formulazione di una istanza di assegnazione di nuovo termine per l'esecuzione della notifica stessa, da parte dell'appellante, abbiano determinato la improcedibilità del gravame.
Al riguardo, va rilevato che all'orientamento giurisprudenziale in passato più volte ribadito dalla Corte di legittimità, secondo cui nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, la omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione determina l'improcedibilità del gravame, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza di un'istanza di proroga presentata prima della scadenza (cfr. Cass., Sez. 3, luglio 2013,
n. 17202; 15 dicembre 2011, n. 27086; 17 maggio 2010, n. 11992), in tempi più recenti si è sostituito un nuovo indirizzo, secondo il quale nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve considerarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità R.G. 3589/2023
di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2414; Cass. 19 luglio 2016, n. 14731;
Cass., 7 ottobre 2014, n. 21111; Cass. 11 settembre 2014, n. 19203; Cass., 22 luglio
2014, n. 16677).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che tale più recente indirizzo non possa essere seguito nel peculiare caso in esame, caratterizzato da una pluralità di comportamenti inattivi della parte reclamante, specificamente consistiti nella: omessa notifica del ricorso introduttivo, relativamente all'appello avverso la decisione sulla separazione, entro il termine all'uopo assegnato dal Presidente di Sezione;
mancata formulazione di una istanza di rinnovo del suddetto termine, prima del relativo spirare;
mancata formulazione di una richiesta di fissazione di nuovo termine, nelle note scritte sostitutive dell'udienza depositate il 25 settembre 2024.
Va, pertanto, dichiarata la improcedibilità dell'appello, relativamente ai motivi formulati dall'appellante con riferimento alla causa di separazione.
Relativamente al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per il quale il gravame è invece ammissibile, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della rilevando che quest'ultima non aveva specificamente dedotto, né Pt_1
tantomeno dimostrato, di aver sacrificato prospettive lavorative e aspirazioni di carriera privilegiando un ruolo endofamiliare, avendo ella sempre svolto l'attività di infermiera, né di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge, essendo emerso dagli atti, invece, esattamente il contrario.
Ai fini del corretto inquadramento della questione in esame, va premesso che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che ha affermato l'orientamento opposto, negando il R.G. 3589/2023
riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti
è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art.
5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che “ … la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.”.
Nel caso specifico, a sostegno del motivo di gravame in esame l'appellante si è unicamente limitata a richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di R.G. 3589/2023
assegno divorzile, e a rilevare, poi, testualmente, solo che “la sig.ra non è stata Pt_1 messa al corrente della reale situazione economica patrimoniale” (del marito) .
Osserva questa Corte che il motivo è infondato e non merita accoglimento.
E difatti, dalle risultanze istruttorie emerge che nella specie il matrimonio tra le parti è stato celebrato nel 1983 e la separazione di fatto è intervenuta nel 2007; entrambi i coniugi per l'intera durata del matrimonio hanno continuato a svolgere le loro rispettive attività lavorative, il come medico, la quale infermiera;
quest'ultima è CP_1 Pt_1
sempre stata economicamente autosufficiente, come da documentazione fiscale e da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in primo grado, da cui emerge che nell'anno 2021 la suddetta percepiva un reddito netto medio mensile di circa € 1.700,00 al mese e che la stessa è comproprietaria con il per la quota di ½, della ex casa CP_1
coniugale in Roma, Via Cinquefondi n. 115, con posto auto e cantina, rimasta nel godimento esclusivo dell'appellante sin dal 2007. Nel corso del presente grado, la Pt_1
non ha depositato documentazione fiscale aggiornata, né ha prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà aggiornata all'attualità.
Il è medico e percepisce (come si rileva dalla documentazione fiscale e dalla CP_1 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa il 24 aprile 2024) un reddito netto medio mensile di circa € 6.531,00; è proprietario per la quota di ½ della ex casa coniugale, attualmente in godimento esclusivo alla nonché, per l'intero, di un Pt_1
immobile in Nettuno, Piazza S. Valeri 11, destinato a suo studio e abitazione, e di un altro immobile in Frascati, Via di Villa Borghese n. 15, da lui concesso in comodato al figlio . Per_1
L'analisi dei dati emergenti dalla svolta istruttoria induce a ritenere del tutto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della odierna appellante.
Quanto, in particolare, al contributo che quest'ultima asserisce di aver fornito alla famiglia in costanza di matrimonio, va osservato che, come correttamente rilevato dal
Tribunale di Roma, nel corso del primo grado del giudizio non risulta né allegato, né, tantomeno, dimostrato, che la abbia dovuto rinunciare al proprio lavoro o a più Pt_1
allettanti prospettive di carriera o di guadagno per dedicarsi alla cura del coniuge e del figlio, in relazione a specifiche scelte concordate e condivise da entrambe le parti.
Emerge, al contrario, dagli atti di causa, che in costanza di matrimonio i coniugi abbiano Parte entrambi lavorato e che la quale infermiera dipendente dell' abbia sempre Pt_1 R.G. 3589/2023
percepito e continui tuttora a percepire un trattamento economico idoneo ad assicurale l'autosufficienza economica.
Recentemente la Suprema Corte, richiamando alcune sue conformi pronunce ((cfr. S.U
18287/2018,18287/2019 e 5603/2020), ha ribadito che La natura perequativo- compensativa dell'assegno di divorzio conduce al riconoscimento di un contributo volto
a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione civile sez. I, 18/01/2023, n.1482; nella specie,
è stato escluso il diritto all'assegno divorzile per l'ex moglie, perché al momento della dissoluzione del matrimonio la donna aveva la capacità di dedicarsi all'attività lavorativa e disponeva di redditi idonei a renderla economicamente autonoma).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il motivo attinente al riconoscimento dell'assegno divorzile non può, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Consegue, a carico della il raddoppio del contributo già versato. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato l'11 luglio Parte_1
2023, avverso la sentenza 9554/2023 emessa dal Tribunale Roma – Prima Sezione
Civile, il 26 maggio 2023 e pubblicata il 15 giugno 2023, nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri R.G. 18461/2018 e R.G. 17661/2021, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la pronuncia Parte_1
relativa alla causa di separazione, iscritta al n. 18461/2018;
2) Rigetta l'appello proposto da avverso la pronuncia relativa alla causa Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 17661/2021); R.G. 3589/2023
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali di primo grado, che si liquidano in euro 6.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto;
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)