Decreto cautelare 2 aprile 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da RO SU, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enas - Ente Acque della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
AN CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Luigi Machiavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona N. 3;
per l'annullamento, con il ricorso principale:
dei provvedimenti adottati in riferimento alla procedura di selezione riservata indetta dall’ENAS – Ente Acque della Sardegna per 2 posti di funzionario Cat. D, I livello retributivo, oggetto dell’Avviso pubblicato in data 28.05.2019 sul sito istituzionale dell’Ente; in particolare:
A) Del provvedimento di ammissione alla procedura di selezione del candidato AN CU, di cui al verbale n. 1, in data 08.10.2019 della commissione esaminatrice;
B) Del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria di cui al verbale n. 2 del 16.10.2019 della Commissione esaminatrice;
C) Del provvedimento del 08.11.2019 prot. N° 0021862 con cui la Commissione confermava il punteggio attribuito al ricorrente;
D) Del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria di cui al verbale n. 3 del 14.11.2019 della Commissione esaminatrice;
E) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ancorchè di data e tenore sconosciuto che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
e, con i motivi aggiunti:
F) della determinazione n. 1802, del 24.12.2019, del Direttore Generale dell’ENAS – Ente Acque della Sardegna, avente ad oggetto “avviso per selezione interna per titoli e esame per l’accesso alla categoria d livello retributivo 1 del CCRL RAS - enti strumentali; l’approvazione dei verbali della commissione esaminatrice e delle graduatorie definitive, nella parte in cui, approvando la graduatoria definitiva relativa alla selezione di un “funzionario tecnico”:
a) attribuisce al ricorrente 3,90 punti per l’anzianità di servizio anziché punti 4,20 cui il ricorrente ha diritto e/o interesse;
b) attribuisce al ricorrente 6,15 punti per i titoli, anziché punti 6,45 cui il ricorrente ha diritto e/o interesse;
c) attribuisce al ricorrente 36,15 punti totali, per titoli ed esami, anziché punti 36,45, cui il ricorrente ha diritto e/o interesse
d) colloca il ricorrente al secondo posto nella graduatoria definitiva e non già al primo posto;
e) inserisce in graduatoria e nomina vincitore della selezione pubblica il candidato AN CU.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enas - Ente Acque della Sardegna e di AN CU;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto che con memoria depositata in data 10 gennaio 2025 l’amministrazione resistente ha affermato che è venuto meno l’interesse della ricorrente al ricorso in quanto appena dopo conclusa la fase cautelare, a seguito dello scorrimento della graduatoria disposto con Determinazione del Direttore Generale n. 546 del 29.04.2021, il ricorrente Ing. RO SU è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato nella categoria D livello economico D1 CCRL profilo professionale funzionario, con decorrenza dalla data del 01.09.2021, come risultante dal relativo contratto prot. n. 9153 del 30.04.2021, aggiungendosi che tale contratto segue la manifestazione di disponibilità all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato nella categoria D livello economico D1 CCRL profilo professionale funzionario, espressa dall’Ing. SU con nota assunta al protocollo Enas con il n. 9067 del 29.04.2021 su richiesta dell’Ente;
Rilevato che la parte controinteressata, con memoria del 20 gennaio 2025, ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse formulata dall’amministrazione resistente;
Ritenuto che alla luce della citata memoria dell’amministrazione resistente e della parte controinteressata, e alla luce del fatto che parte ricorrente nulla ha replicato sul punto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto quindi che il presente ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Tito Aru |
IL SEGRETARIO