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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1227/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Santoro e Massimo Nardozza, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo, CP_1 come da procura in atti appellato
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.,
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9572/2021 pubblicata il 18.11.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.1.2021, adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, Parte_1 chiedendo di dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento n. 2019018346 del 17.7.2019; di 1 dichiarare la legittimità e/o regolarità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato tra il ricorrente e la con decorrenza dal 19.6.2014 ed il correlato corretto CP_3
obbligo contributivo presso la Gestione dipendenti;
di accertare la non ricorrenza dei requisiti per
CP_ l'iscrizione presso la Gestione commercianti dell' dall'aprile 2015 al giugno 2019, nonché dalla data di assunzione come dipendente alla data del deposito del ricorso e disporre l'annullamento della iscrizione d'ufficio presso la gestione commercianti disposta con lo stesso atto impugnato;
di accertare la non debenza dei contributi e sanzioni oggetto del verbale di accertamento e della
CP_ pedissequa diffida ad adempiere dell' di annullare, conseguentemente, il verbale opposto;
in subordine, di dichiarare il diritto del ricorrente a compensare i contributi dovuti alla Gestione commercianti, con quelli versarti alla Gestione dipendenti.
A sostegno delle domande, assumeva di essere socio della al 70% insieme con CP_3 Pt_2
socia al 30%; di essere stato, fino al 18.6.2014, amministratore della società e che attuale
[...]
amministratrice era;
di essere stato assunto dalla società il 19.6.2014; di essere Persona_1
responsabile del punto vendita show room Eur;
che lavorava in coordinamento con altri dipendenti e di essere sottoposto al potere direttivo di e di inquadrati in livelli superiori Parte_3 Parte_2
al suo, ai quali si rivolgeva per la richiesta di ferie e permessi.
Deduceva, quindi, l'illegittimità del verbale ispettivo, mancando i presupposti per l'iscrizione alla
Gestione commercianti, chiedendone l'annullamento; in ogni caso chiedeva di compensare i contributi versati alla Gestione lavoratori dipendenti con quelli richiesti da versare alla Gestione commercianti;
contestava le sanzioni non configurandosi l'ipotesi di dolo.
Concludeva come sopra indicato.
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza di interesse ad agire e, nel merito, deducendo che la posizione di socio di maggioranza era incompatibile con quella di dipendente. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2 CP_2 del ricorso, nonché la carenza di legittimazione passiva dell' , essendo le contestazioni CP_2
contenute nel verbale ispettivo di natura previdenziale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava il Pt_1 al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice di primo grado, ritenuto l'ITL contraddittore, seppur non necessario, e sussistente l'interesse ad agire del dal momento che Pt_1
con il verbale ispettivo gli era stata notificata anche la diffida al pagamento, riteneva la proprietà da parte del delle quote sociali al 70% incompatibile con la configurabilità di un rapporto di Pt_1
dipendenza con la medesima società, e, conseguentemente, legittima l'iscrizione del ricorrente nella
CP_ Gestione commercianti dell' Respingeva, inoltre, la domanda subordinata di compensazione,
2 richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, e considerava corrette le sanzioni CP_ applicate dall' ex art. 116, comma 8, lett. a) della L. n. 388/2000, previste per il caso di omissione e non di evasione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello premettendo che con diverso verbale di Parte_1
CP_ accertamento l' ha sanzionato la sua datrice di lavoro, contestando plurime Controparte_3
irregolarità tra cui il suo contratto di lavoro che, per gli stessi motivi e per lo stesso periodo del presente giudizio, è stato annullato a causa della sua qualità di socio;
che anche tale verbale è stato impugnato dinanzi al Tribunale di Roma, con procedimento Rgn 31730/2020, ancora sub iudice, nel quale, dalle prove testimoniali assunte, di cui ha chiesto l'acquisizione, è emersa la natura subordinata del rapporto di lavoro del Pt_1
Ha, quindi, affidato il gravame ai motivi di seguito sinteticamente indicati: 1) assenza di una presunzione di non subordinazione della prestazione resa da un socio di società di capitali – ammissibilità della subordinazione ex art. 2094 c.c. in presenza di soggezione del socio ad un distinto potere di eterodirezione della prestazione lavorativa;
2) in via subordinata, compensazione e conguaglio della contribuzione pretesa presso la Gestione commercianti con la contribuzione già versata in favore della Gestione lavoratori dipendenti per il medesimo periodo.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Riformare la sentenza n.9572/2021 pubblicata il 18/11/2021 dal Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Claudia Canè, e per l'effetto accogliere il ricorso ex art 414 c.p.c. recante rg. 531/2021;
Conseguentemente accertare e dichiarare la illegittimità ed irregolarità del verbale unico di accertamento e notificazione N. 2019018346 DEL 17/07/2019 notificato a mezzo posta in data2
7/07/2020, annullarlo e accogliere le conclusioni articolate nel ricorso ex art 414 c.p.c. recante rg.531/2021;
In via subordinata, si chiede accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. alla Parte_1
compensazione e/o conguaglio dei contributi eventualmente dovuti alla gestione commercianti con i contributi già versati al fondo per la gestione dei lavoratori dipendenti presso l' (o FLPD) in CP_1 conseguenza del rapporto di lavoro subordinato di cui l' ha disposto l'annullamento, almeno CP_1
relativamente alla quota a carico del lavoratore già trattenuta dalle sue retribuzioni lorde dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta;
Con vittoria di spese legali, diritti ed onorari nonché spese generali al 15% del doppio grado di giudizio”. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. In subordine, ha reiterato la richiesta di prova testimoniale di cui alla memoria di costituzione del giudizio di primo grado.
3 All'udienza dell'11.2.2025 parte appellante ha chiesto di depositare la sentenza del Tribunale di CP_ Roma n. 10379/2022, pubblicata il 6.12.2022, tra la e l' e la Corte ha invitato Controparte_3
l'appellante a depositare anche il ricorso in appello avverso tale sentenza e la memoria di CP_ costituzione dell' nel medesimo giudizio di secondo grado, al fine di verificare il passaggio in giudicato del capo della suindicata sentenza che ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di con la Parte_1 Controparte_3
In data 14.2.2025 parte appellante ha depositato gli atti suindicati.
All'udienza del 4.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva preliminarmente il Collegio che nel grado non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , non essendo stato Controparte_2
impugnato il capo della sentenza di primo grado – coperto pertanto dal giudicato - che ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' , ritenuto dal primo giudice CP_2
contraddittore nel processo se pur non necessario.
Giova, inoltre, evidenziare che, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., se la impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, nei confronti delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
Nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18.11.2021, l'impugnazione della stessa è ormai preclusa nei confronti dell' . Controparte_2
2. Con il primo motivo di appello, il ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Pt_1 giudice di primo grado ha presunto l'impossibilità di una prestazione resa in regime di subordinazione in forza di una valutazione effettuata ex ante e in via del tutto astratta, ossia teorizzando che il ruolo di socio di maggioranza del consentirebbe, in via ipotetica, allo stesso Pt_1
di contrastare il potere direttivo o gerarchico esercitato dai suoi superiori gerarchici o dall'amministratore della società, senza accertare in concreto le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dal Pt_1
La censura coglie nel segno.
Come evidenziato nella premessa in fatto, parte appellante ha depositato in giudizio la sentenza del
CP_ Tribunale di Roma n. 10379/2022, pubblicata il 6.12.2022, tra la l' e Controparte_3
l' . Controparte_2
4 Oggetto del giudizio Rgn. 31730/2020, conclusosi con la sentenza indicata, è la richiesta della
[...] di accertare e dichiarare l'illegittimità ed irregolarità del verbale unico di accertamento e CP_3
notificazione n. 2017010515 del 16.06.2020, notificatogli il 25.06.2020 e redatto da ispettori
CP_ dell' e dell' di l'insussistenza, in fatto e in diritto, degli Controparte_2 CP_2
illeciti contestati con detto verbale e, conseguentemente, di disporre l'annullamento dello stesso nonché di tutte le obbligazioni e sanzioni ivi previste, nonché di qualunque atto presupposto o consequenziale;
in subordine, di disporre l'annullamento parziale del verbale nonché
l'annullamento del provvedimento di revoca dei benefici contributivi già fruiti dalla società.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato “che il rapporto che è intercorso dal 19.6.2014 tra la società ricorrente e è un rapporto di Controparte_4
CP_ lavoro subordinato”, e ha dichiarato “infondato l'annullamento che ne è stato disposto dall' ai fini dell'iscrizione del medesimo lavoratore nella diversa gestione previdenziale dei commercianti”; ha rigettato, invece, il ricorso con riferimento alle censure mosse dalla società al verbale di accertamento ispettivo, nella parte in cui ha incluso nell'imponibile contributivo somme nel tempo erogate dalla società in favore di propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta.
Tale capo di sentenza è passato in giudicato, in quanto avverso la sentenza n. 10379/2022 è stato proposto appello dalla la quale ha chiesto la parziale riforma della sentenza Controparte_3
“relativamente al capo con il quale il Tribunale ha rigettato il ricorso introduttivo del ricorso di primo grado, avverso il verbale di accertamento N. 2017010515/DDL del 16/6/2020, ed ha sancito che dovessero essere incluse nell'imponibile contributivo somme nel tempo erogate dalla società in favore di propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta con relative conseguenze sanzionatorie”, esprimendo, invece, formale acquiescenza “al capo della sentenza con cui è stato accolto il ricorso di primo grado di laddove ha sancito la natura subordinata del CP_3 rapporto di lavoro del socio e dichiarato infondato l'annullamento che ne è stato Controparte_4
CP_ disposto dall' ai fini dell'iscrizione del medesimo lavoratore nella diversa gestione CP_ previdenziale dei commercianti”; ed in quanto l' costituendosi in giudizio con memoria depositata il 15.3.2024, ha resistito al gravame e non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e la e alla declaratoria di infondatezza dell'annullamento che ne Parte_1 Controparte_3
CP_ è stato disposto dall' ai fini della iscrizione del nella diversa Gestione previdenziale dei Pt_1
commercianti.
Ciò premesso, va evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, tale giudicato non può avere efficacia riflessa nel presente giudizio.
5 Ed infatti, la Suprema Corte, accedendo a un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell'art. 24 della Cost., esclude la legittimità della nozione di giudicato riflesso (Cass. civ. sez. III, n.
18325/2019; Cass. civ. sex VI, n.31969/2019). In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (art. 1306 c.c. e art. 1595 c.c., comma 3; art. 404 c.p.c.) e conclude che "all'infuori dei confini indicati non resta che l'efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare" (Cass., n.18325/2019 cit.), considerando, cioè, il giudicato come mero fatto storico
(Cass. n. 31969/2019).
Come tale, dunque, la sentenza inter alios acta, non si sottrae al potere del giudice della libera valutazione della prova, nel contesto degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.
2.1. Ciò premesso, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni contenute nella sentenza del
Tribunale di Roma n. 10379/2022, in quanto basate sulle deposizioni testimoniali assunte in quel processo, i cui verbali sono stati acquisti agli atti, e sui documenti depositati, analoghi ai documenti depositati anche nel presente giudizio (contratto di lavoro del all. 5 al ricorso di primo grado;
Pt_1
buste paga del all. 9 al ricorso di primo grado;
moduli richiesta permessi e ferie del Pt_1 Pt_1
approvati dai superiori gerarchici, all. 13 al ricorso di primo grado).
Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Roma, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la qualità di socio di una società di capitali (nella specie una società a responsabilità limitata) non esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro con la medesima società fermo restando che incombe sul deducente l'obbligo di provare il requisito della subordinazione, ossia il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dalla emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. n.
813/2021; n. 24972/2013).
Nel caso di specie, l'odierno appellante ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze della dal 19.6.2014, per come rilevabile dal contratto di lavoro subordinato e dalle buste Controparte_3 paga prodotte;
che riceveva direttive generali dall'amministratore della società, al quale era tenuto a dare conto se vi erano problematiche di esecuzione, nonché dai dipendenti e Parte_2 Parte_3
suoi superiori gerarchici, entrambi inquadrati al 1° e 2° superiore livello;
che era tenuto a chiedere permessi, ferie e giustificare assenze.
Tali deduzioni hanno trovato un riscontro probatorio nelle deposizioni testimoniali, assunte nel giudizio Rgn. 31730/2020, e acquisite nel presente giudizio.
In particolare, con riferimento alla posizione del ha dichiarato: “…Sono una socia Parte_2 Pt_1
lavoratrice della società ricorrente. Conosco Lo stesso seguiva le direttive date Parte_1
6 dall'amministratrice della società, sig.ra , nonché da me e dal sig. Persona_2 Parte_3
che siamo i responsabili della gestione dell'attività societaria che viene svolta nella sede centrale, sita a Guidonia, e nei punti vendita che abbiamo a Il sig. è un venditore e noi CP_2 Parte_1
responsabili gli diamo disposizioni per quanto riguarda la vendita. Ad esempio gli diamo i listini e gli diciamo quale è lo sconto che può applicare, gli diciamo anche che per qualsiasi cosa intenda fare deve chiedere a noi l'autorizzazione, come per tutti i venditori. L'amministratrice della società più che altro supervisiona, gira per i punti vendita per controllare se sono mantenuti bene e se c'è da fare qualcosa. Il sig. rende conto di quello che fa a tutti e principalmente a me e Parte_1
al sig. Il sig. predispone i contratti che poi vengono gestiti da me e io gli Parte_3 Parte_1
chiedo spiegazioni su quello che ha fatto e sugli eventuali sconti praticati. Il sig. Parte_1
deve rivolgersi a me anche per quanto riguarda richieste di assenza e permessi e io dò
l'autorizzazione o meno, anche perché occorre tener conto della situazione del singolo punto vendita, nel quale i venditori, come il sig. lavorano in coppia. I venditori inoltre mi Parte_1
comunicano le loro preferenze per le ferie ed io poi stabilisco il piano ferie annuale. Ciò avviene anche per quanto riguarda il sig. Parte_1
…
Il sig. non attesta la sua presenza tramite badge o fogli firma;
lui sa che deve aprire Parte_1
il negozio alle ore 10 e chiuderlo alle ore 19.30, in caso di ritardo mi deve avvisare, come tutti i venditori. Non devono avvisarmi quando aprono il negozio o lo chiudono. Non è vero che il sig. poteva scegliere liberamente l'orario di lavoro perché lui come tutti gli altri Parte_1
venditori devono avvisarmi in caso di ritardi o di inconvenienti rispetto agli orari di lavoro. Il sig. fa esclusivamente il venditore e non si reca presso altri punti vendita diversi rispetto Parte_1 al punto vendita che gestisce insieme a che si trova all'Eur….” Pt_4
Le dichiarazioni della testimone hanno trovato conferma in quanto dichiarato dall'altra Pt_2 testimone la quale ha riferito: “Sono una venditrice presso uno degli showroom, Testimone_1 attualmente quello di Pinciano, aperto a ottobre 2020, prima ero in quello dell'Eur. Conosco il sig. perché ho lavorato nel negozio dell'Eur con lui fino all'ottobre 2020, quando sono Parte_1
stata spostata nel nuovo showroom. Confermo che prendeva direttive Parte_1 dall'amministratrice e dai sig.ri e i quali davano direttive allo stesso e agli Parte_2 Parte_3
altri venditori inerenti all'orario di aperture e di chiusura, al tipo di vendita, agli sconti da applicare ai clienti e come muoversi nei loro confronti. essendo un venditore Parte_1
riceveva le stesse direttive di tutti i venditori, non faceva nulla di diverso. Le fiere venivano seguite da tutti i venditori a turno;
non seguiva alcun altro punto vendita oltre a quello Parte_1 all'Eur. Le fiere sono 2 settimane l'anno e vengono coperte a turno da tutti i venditori. Il sig.
7 come noi venditori, mandava le scansioni degli ordini in ufficio ove venivano Parte_1 controllati da che si occupa di fatture e parte ammnistrativa…”. Parte_2
Infine, la teste dipendente della ha dichiarato che il Testimone_2 Controparte_3 Pt_1
lavorava come venditore presso uno dei punti vendita della che era sottoposto alle CP_3 direttive dell'amministratore; che costui non si occupava della gestione della società.
Da tali deposizioni testimoniali è emerso che il riceveva le direttive di lavoro da e Pt_1 Parte_2 da ai quali doveva rendere conto del proprio operato e doveva chiedere l'autorizzazione Parte_3
per diversi profili della sua attività. CP_ Inoltre, va evidenziato che dal verbale ispettivo depositato in atti e dalle difese dell' è emerso che gli ispettori sono giunti alla conclusione di disconoscere la sussistenza della subordinazione senza aver svolto un'approfondita attività istruttoria sul punto, e sulla base del mero dato della qualità di socio di maggioranza del lavoratore e del fatto che l'amministratore unico della società era la moglie del di lui padre.
Sulla base di tali risultanze, nonché sulla base della documentazione allegata al ricorso di primo grado, fra cui le richieste di ferie e permessi avanzate dal e autorizzate dai suoi superiori Pt_1
gerarchici, deve ritenersi che siano integrati i requisiti per riconoscere la subordinazione in capo al predetto lavoratore, considerato che egli, avendo in precedenza rivestito il ruolo di amministratore, non necessitava di direttive specifiche e dettagliate per l'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Si osserva, infine, che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la qualità di socio di maggioranza, non accompagnata dalla carica di amministratore, non è dirimente per considerare sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra il socio di maggioranza e la società, non potendo ritenersi significativa la possibilità, dipendente da tale qualità, di influenzare in modo decisivo le delibere assembleari.
A tal riguardo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 21759/2004, richiamando precedenti decisioni di legittimità, ha stabilito che è inesatta l'affermazione secondo cui la possibilità di influenzare in maniera decisiva le delibere assembleari implica anche l'acquisizione del potere di gestione della compagine sociale. Tale affermazione, infatti “sembra attribuire all'assemblea competenze che le sono estranee e non tiene conto delle norme di legge che in materia di società di capitali (prima della recente riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e ancor più
a seguito di questa) ripartiscono le competenze fra l'assemblea e l'organo amministrativo.
Nella competenza generale dell'assemblea non sono dunque comprese decisioni di tipo direttamente gestorio, a meno che esse siano rese possibili da un'apposita norma statutaria di conferimento o da una decisione degli amministratori. Ma una siffatta possibilità …… peraltro, secondo accreditate
8 opinioni dottrinali non esprime affatto la condivisione del potere gestorio fra assemblea e amministratori.
Essa, al contrario, attribuendo alla prima il potere di deliberare su singoli atti di gestione è ritenuta confermativa della regola che vuole concentrata la gestione dell'impresa sociale nel solo organo amministrativo”.
Non preclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la società di capitali e il socio il fatto che la percentuale del capitale da questi detenuto sia pari o superiore a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa l'estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio. D'altra parte, così come non è ostativa al configurarsi di un rapporto di lavoro subordinato la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito del potere gestorio, allo stesso modo non lo è la partecipazione indiretta e mediata del lavoratore alle scelte societarie mediante la scelta assembleare dei gestori, ferma restando, in entrambi i casi, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (quale che sia la percentuale di capitale posseduto) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato che il rapporto intercorso tra e la dal 19.6.2014 è un Parte_1 Controparte_3 rapporto di lavoro subordinato, e che, conseguentemente, è illegittima l'iscrizione d'ufficio dello stesso presso la Gestione commercianti, per il periodo oggetto del giudizio, e che non sono dovute le somme di cui al verbale di accertamento e notificazione n. 2019018346 del 17.7.2019 e della pedissequa diffida ad adempiere, restando assorbito il secondo motivo di appello.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'esito del giudizio, con distrazione in favore degli avv. Fabio Santoro e Massimo Nardozza, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che il rapporto intercorso tra e la dal 19.6.2014, è un Parte_1 Controparte_3
rapporto di lavoro subordinato;
- dichiara, conseguentemente, illegittima l'iscrizione d'ufficio di presso la Gestione Parte_1
commercianti, per il periodo oggetto del giudizio, e non dovute le somme di cui al verbale di accertamento e notificazione n. 2019018346 del 17.7.2019 e della pedissequa diffida ad adempiere;
9 CP_
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida in € 3.800,00 quanto al primo grado, e in € 4.100,00 quanto al secondo grado, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Gabriella Piantadosi
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