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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1719/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ST AN, OR
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5447/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 467/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0500188-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0500188-2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Resistente_1 impugnò l'atto di recupero del credito d'imposta IRPEF n.TF7CR0500188/2024 relativo all'anno 2017 indebitamente utilizzato in compensazione nel 2018, ai sensi dell'art.17 del Dlgs
241 del 9.7.1997 con l'irrogazione del 100% delle sanzioni, notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Caserta in data 21.8.2024.
Dedusse l'illegittimità dell'atto di recupero per erronea qualificazione del credito utilizzato come
“inesistente” ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Dlgs. 471/1997, in quanto trattasi dell'utilizzo di un credito in misura superiore a quello spettante, individuato al comma 4 dell'art. 13 cit.
Pertanto l'ufficio era decaduto dal potere di recupero, in quanto la notifica doveva essere effettuata entro il 31.12.2023.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che chiese il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 467/25 del 5.2.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, il primo giudice evidenziava che, nella fattispecie, viene in rilievo un credito d'imposta
“non spettante”, per il quale valgono i termini ordinari di accertamento previsti dall'art. 43 comma 1 del
DPR 600/73. Di conseguenza, l'Ufficio è incorso nella decadenza eccepita dalla contribuente.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta ha proposto appello.
Resistente_1 ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado, perché è pacifico che la ricorrente ha compensato con
F24 crediti IRPEF con cod. 4001 nell'anno 2018 con riferimento al 2017, di importo superiore rispetto a quanto emergeva dalla dichiarazione da lei stessa presentata per l'anno d'imposta 2017. Infatti, risultava un credito di € 3776,00, mentre compensava per € 6439,70, con una differenza di € 2663,70 che l'Ufficio ha recuperato, trattandosi di credito inesistente, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 471/1997, in quanto “… manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36- bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
33”.
Di conseguenza, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008,
Il motivo è fondato. La giurisprudenza ha chiarito che < fiscale F24, anziché nella dichiarazione dei redditi, integra una violazione sostanziale in quanto, in detta ipotesi, difetta uno dei requisiti propri della violazione meramente formale, ed, in particolare, quello che essa non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo, atteso che il modello fiscale F24 non consente al fisco di verificare se il credito utilizzato in compensazione sia conforme a quello effettivamente spettante al contribuente>> (Sez. 5 , Sentenza n. 19185 del 17/07/2019).
Poiché, nella fattispecie, è pacifico che il credito (eccedente) difetta dei presupposti costitutivi, dalla impossibilità per l'Amministrazione di verificarne la spettanza in sede di controllo formale o automatizzato, discende l'applicabilità all'azione di accertamento dell'erario del più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, (Sez. U - , Sentenza n. 34419 del 11/12/2023: < compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt.
36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento>>).
All'accoglimento dell'appello, consegue il rigetto dell'originario ricorso della contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate, tenuto conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali circa la qualificazione del credito come credito inesistente o “non spettante”.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez. 22, così provvede:
-accoglie l'appello e rigetta il ricorso proposto dal contribuente;
-compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ST AN, OR
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5447/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 467/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0500188-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0500188-2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Resistente_1 impugnò l'atto di recupero del credito d'imposta IRPEF n.TF7CR0500188/2024 relativo all'anno 2017 indebitamente utilizzato in compensazione nel 2018, ai sensi dell'art.17 del Dlgs
241 del 9.7.1997 con l'irrogazione del 100% delle sanzioni, notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Caserta in data 21.8.2024.
Dedusse l'illegittimità dell'atto di recupero per erronea qualificazione del credito utilizzato come
“inesistente” ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Dlgs. 471/1997, in quanto trattasi dell'utilizzo di un credito in misura superiore a quello spettante, individuato al comma 4 dell'art. 13 cit.
Pertanto l'ufficio era decaduto dal potere di recupero, in quanto la notifica doveva essere effettuata entro il 31.12.2023.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che chiese il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 467/25 del 5.2.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, il primo giudice evidenziava che, nella fattispecie, viene in rilievo un credito d'imposta
“non spettante”, per il quale valgono i termini ordinari di accertamento previsti dall'art. 43 comma 1 del
DPR 600/73. Di conseguenza, l'Ufficio è incorso nella decadenza eccepita dalla contribuente.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta ha proposto appello.
Resistente_1 ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado, perché è pacifico che la ricorrente ha compensato con
F24 crediti IRPEF con cod. 4001 nell'anno 2018 con riferimento al 2017, di importo superiore rispetto a quanto emergeva dalla dichiarazione da lei stessa presentata per l'anno d'imposta 2017. Infatti, risultava un credito di € 3776,00, mentre compensava per € 6439,70, con una differenza di € 2663,70 che l'Ufficio ha recuperato, trattandosi di credito inesistente, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 471/1997, in quanto “… manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36- bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
33”.
Di conseguenza, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008,
Il motivo è fondato. La giurisprudenza ha chiarito che < fiscale F24, anziché nella dichiarazione dei redditi, integra una violazione sostanziale in quanto, in detta ipotesi, difetta uno dei requisiti propri della violazione meramente formale, ed, in particolare, quello che essa non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo, atteso che il modello fiscale F24 non consente al fisco di verificare se il credito utilizzato in compensazione sia conforme a quello effettivamente spettante al contribuente>> (Sez. 5 , Sentenza n. 19185 del 17/07/2019).
Poiché, nella fattispecie, è pacifico che il credito (eccedente) difetta dei presupposti costitutivi, dalla impossibilità per l'Amministrazione di verificarne la spettanza in sede di controllo formale o automatizzato, discende l'applicabilità all'azione di accertamento dell'erario del più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, (Sez. U - , Sentenza n. 34419 del 11/12/2023: < compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt.
36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento>>).
All'accoglimento dell'appello, consegue il rigetto dell'originario ricorso della contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate, tenuto conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali circa la qualificazione del credito come credito inesistente o “non spettante”.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez. 22, così provvede:
-accoglie l'appello e rigetta il ricorso proposto dal contribuente;
-compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio