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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 420 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 cui è riunito il giudizio in grado di appello n. 753/ del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Lecce, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via Rubichi, n. 23
appellante
e
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Parco Cosimo, mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
[...] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Manduria, Via Antonio Bruno, n. 155
appellata e appellante nel giudizio riunito
nonchè
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Limongelli Daniela ed elettivamente domiciliata presso il
Servizio Contenzioso Puglia Meridionale in Lecce, Viale Aldo Moro
appellata e appellante in via incidentale
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza ex art. 352 cpc del 3.6.2025 di rimessione del giudizio al Collegio.
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MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 26.07.2018, adiva il Tribunale di Lecce onde chiedere Controparte_1
l'accertamento della responsabilità del e della in relazione all' Parte_1 CP_2 infezione da HCV di cui era rimasta vittima la madre, a seguito di trasfusioni Persona_1 di sangue infetto, avvenute nel 1970 presso l'Ospedale di Mottola, e al successivo decesso della stessa in conseguenza dell'evolversi della malattia in cirrosi epatica;
per l'effetto, chiedeva la condanna dei convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti iure proprio, quantificati in complessivi
€ 696.055,45, di cui € 94.735,45 per danno biologico, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano del
2018, € 180.000,00 per danno morale, € 90.000,00 per danno esistenziale (pari al 50% del danno morale) ed € 331.320,00 per il danno da perdita e/o grave lesione del rapporto parentale, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla decorrenza di ogni singolo credito e sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quelle somme maggiori o minori, per ogni singola voce di danno, ritenute di giustizia, con condanna dei medesimi, se del caso in solido tra loro, al pagamento delle spese sopportate dall'attrice nella procedura di mediazione, pari ad € 729,56, nonché alle spese ed ai compensi professionali del giudizio in favore dell'attrice, con sentenza esecutiva come per legge.
2. Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto CP_2 introduttivo, il proprio difetto di legittimazione passiva e, infine, la prescrizione della domanda attorea.
Nel merito, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum e chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, lo scomputo dell'indennizzo ex L. 190/2012, percepito dall'attrice quale dante causa della defunta madre.
3. Si costituiva altresì in giudizio il , il quale eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva e per intervenuta prescrizione del diritto preteso da controparte. In subordine e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata sia nell'an che nel quantum.
4. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica e prova documentale.
2 Con sentenza n. 565/2023, pubblicata il 01.03.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del e della e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 CP_2 condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 198.535,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva.
4.1. Preliminarmente, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che nelle controversie come quella in esame la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere la legittimazione passiva in capo al . Tale eccezione veniva rigettata anche con Parte_1 riferimento alla in quanto, per effetto della successione ex lege della stessa nei rapporti obbligatori CP_2
Part di pertinenza delle soppresse la legittimazione processuale riguardante i rapporti creditori e debitori di queste ultime spetta sia alle gestioni liquidatorie, sia agli enti regionali.
4.2. Il Tribunale rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice per la morte della madre non fosse prescritto, poiché, avendo agito quest'ultima iure proprio, tale diritto era soggetto al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data della morte, avvenuta il 31.03.2008, e risultando provata la interruzione del suddetto termine dalla raccomandata del 10.11.2014.
4.3. Passando al merito della domanda, il giudice di prime cure rilevava che, sulla scorta della CTU, risultava provato il nesso di causalità tra la morte della madre dell'attrice e l'infezione da HCV, a sua volta derivante, con un elevato indice di probabilità, dalle emotrasfusioni praticate alla de cuius nel 1970 presso l'Ospedale civile di Mottola. Facendo ricorso alle Tabelle di Milano, basate sul sistema a punti, il
Tribunale, considerati l'età della vittima al momento del decesso, di anni 72 (parametro a cui attribuiva punti 12), l'età della congiunta, di anni 40 (parametro a cui attribuiva punti 10), la convivenza delle due al momento del sinistro (parametro a cui attribuiva punti 16), la sopravvivenza di tre superstiti - padre e tre fratelli - (parametro a cui attribuiva punti 6) e la notoria intensità della relazione affettiva madre/figlia e il fatto che era stato loro impedito, a seguito del decesso della madre, di proseguire la relazione parentale
(parametro a cui attribuiva un punteggio pari a 15), liquidava tale danno in € 198.535,00. Detta somma veniva devalutata alla data della morte della e quindi annualmente rivalutata secondo indici Persona_1 ufficiali Istat prezzi al consumo fino a quella data con interessi legali sulla stessa, rivalutata di anno in anno, dalla medesima data fino al saldo, non venendo riconosciuta alcuna personalizzazione, in assenza di allegazione di circostanze di fatto per desumere, anche solo in via presuntiva, un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento.
4.4. Da ultimo, il Tribunale rigettava l'istanza di compensatio lucri cum damno proposta dai convenuti, non ricorrendone i presupposti, in considerazione del fatto che la liquidazione del danno era stata richiesta dall'attrice iure proprio e non iure ereditario, mentre le somme versate a titolo di indennizzo ai sensi della L.
n. 210/1992 erano riferite al danno subito dalla de cuius.
Le spese di lite e di CTU erano poste a carico dei soccombenti, in solido tra loro.
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5. Con atto di citazione notificato il 29.05.2023, il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 565/2023, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) In via pregiudiziale, erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto
l'eccezione di prescrizione del diritto. Infondatezza della domanda iure proprio per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Violazione e falsa applicazione dell'art.
2947, comma i e iii c.c.; violazione dell'art. 157 c.p.c. come modificato dalla l. 251/2005
. Erroneità della sentenza per omessa motivazione. Violazione dell'art. 132 CP_3
c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, ritenendo applicabile al caso di specie il termine prescrizionale decennale e considerando quale momento iniziale di decorrenza del predetto termine la morte della A dire dell'appellante, Persona_1 nel caso di specie, il diritto al risarcimento invocato dall'attrice per ottenere il ristoro dei danni conseguenti alla patologia della madre si sarebbe prescritto, soggiacendo tale diritto al termine prescrizionale quinquennale e decorrendo lo stesso dalla scoperta della malattia e non dalla data della morte, essendo il pregiudizio lamentato emerso con la conoscenza della patologia della madre. L'appellante rappresenta, altresì, che anche a voler ammettere che la morte della
[...] sia determinante ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione più lungo di cui al Per_1
c. 3 dell'art. 2947 c.c., la domanda attorea sarebbe comunque prescritta, poiché proposta oltre il termine di prescrizione richiamato, applicabile al momento del decesso della de cuius;
b) Gradatamente, nel merito, erroneità della sentenza per avere riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità del ministero. Violazione dell'art. 2043 c.c. insussistenza del pregiudizio lamentato. b.1) Erroneità della decisione anche per avere aderito alle conclusioni del CTU, in contrasto con quelle espresse dall'ausiliario del tribunale, nel giudizio R.G. 11530/2015, avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta iure proprio dagli altri congiunti della stessa dante causa. Motivazione insufficiente e contraddittoria: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ritenuto sussistente una responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c. e accertato il nesso di causalità tra il decesso Parte_1 della e l'infezione da HCV, a sua volta derivante dalle emotrasfusioni praticate alla Persona_1 stessa nel 1970 presso l'Ospedale di Mottola. Ebbene, a dire del deducente, non sussisterebbe a carico del alcuna colpa né nesso causale, in quanto all'epoca delle emotrasfusioni Parte_1 praticate alla non era possibile effettuare un controllo di sangue destinato alle Persona_1 trasfusioni relativamente all'epatite C, poiché sconosciuta. In aggiunta, l'appellante evidenzia che le risultanze della CTU espletata nel presente giudizio confliggono con quelle emerse nel giudizio
4 n. 11530/2015, promosso da alcuni degli eredi della per ottenere il risarcimento Persona_1 dei danni subiti a causa del decesso della propria congiunta. Ebbene, in tale giudizio il CTU ha condotto un'indagine su tematiche analoghe a quelle del presente giudizio, esprimendosi in maniera dubitativa rispetto al nesso causale tra la somministrazione di sangue e l'infezione da
HCV, comparsa ben diciannove anni dopo, anni nel corso dei quali altri fattori avrebbero potuto influire nella comparsa della malattia della Persona_1
c) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Motivazione insufficiente in relazione al quantum: l'appellante si duole del fatto che nell'impugnata sentenza il giudice di prime cure, in spregio di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., abbia riconosciuto in favore dell'attrice il danno da perdita da rapporto parentale, in assenza di prova del medesimo, chiedendo, pertanto, che, in riforma della sentenza gravata, venga dichiarata l'insussistenza del pregiudizio lamentato, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti del appellante;
Parte_1
d) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi di sub a) b) e c), istanza di compensatio lucri cum damno in relazione agli importi ex l. 210/92. Erroneità della sentenza di primo grado, per non avere accolto la domanda di compensatio lucri cum damno. violazione dei principi a fondamento della istanza e dell'art. 1223 c.c., nonché della funzione riparatoria del risarcimento: con tale ultimo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non scomputabili le somme corrisposte all'appellata a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/92. Ed invero, tali somme devono essere scomputate dalla somma liquidata a titolo risarcitorio, poiché le conseguenze patrimoniali derivano dal medesimo fatto costitutivo. In assenza di scomputo, difatti, si assisterebbe ad un ingiustificato arricchimento, ponendo a carico del Parte_1
due diverse attribuzioni derivanti dal medesimo fatto lesivo. Alla luce di tanto, l'appellante
[...] chiede che, in riforma della decisione appellata, si disponga che dalle somme liquidate a titolo di risarcimento vengano detratte quelle già riconosciute ai sensi della L. 210/92.
6. Ritualmente costituita, ha proposto appello incidentale avverso la predetta sentenza CP_2 per i seguenti motivi:
1. In via incidentale sul difetto di legittimazione passiva della . Erroneità CP_2 della sentenza per non aver riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della CP_2
e di titolarità passiva del rapporto controverso: l'appellante in via incidentale contesta
[...] la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della , sebbene sia pacifico che l'unico soggetto cui compete CP_2 la vigilanza, la preparazione e l'utilizzo del sangue e dei prodotti da esso derivati destinati al consumo umano è il , il quale risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omesso Parte_1
5 controllo dei danni derivanti da epatite e da infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.
Inoltre, la negligenza del appare più grave se si considera che lo stesso aveva segnalato Parte_1 alle ditte farmaceutiche il rischio rappresentato dall'elevato tasso di transaminasi nel sangue, tralasciando, tuttavia, di segnalare tale circostanza alle strutture sanitarie. Alla luce di tanto,
l'appellante in via incidentale chiede che, in riforma della sentenza gravata, venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
2. In via incidentale adesiva all'appello principale proposto dal sul Parte_1 punto afferente, pregiudizialmente, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto;
l'infondatezza della domanda iure proprio per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, comma i e iii c.c.; violazione dell'art. 157 c.p. come modificato dalla l.
251/2005 (L. Cirielli); l'erroneità della sentenza per omessa motivazione. Violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.: l'appellante in via incidentale deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice odierna appellata non si sia prescritto, evidenziando che il termine di prescrizione del predetto diritto è sempre quinquennale, trattandosi di illecito extracontrattuale, e che il dies a quo decorre dalla conoscenza della malattia, poiché da quel momento il soggetto è posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto al risarcimento. La deducente evidenzia che anche se si volesse far decorrere il termine dalla data del decesso della applicando il termine prescrizionale di cui al c. 3 dell'art 2947 c.c. e dell'art.157 Persona_1
c.p. in vigore già al momento della morte della de cuius, norma che individua, per il reato di omicidio colposo, un termine di prescrizione pari a sei anni dal verificarsi dell'evento morte, la domanda risulterebbe comunque prescritta, essendo la morte avvenuta il 31.03.2008 ed essendo stato l'odierno atto di citazione notificato in data 24.07.2018, a nulla valendo la missiva inviata dall'appellata con raccomandata a/r del 10.11.2014, con cui la stessa aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni, iure proprio, subiti a causa della morte della propria madre. conclude CP_2 chiedendo, pertanto, che venga dichiarata infondata la domanda attorea, nella sede pregiudiziale, per intervenuta prescrizione del relativo diritto;
3. Gradatamente nel merito in via incidentale sul punto afferente l'an debeatur: erroneità della sentenza per aver riconosciuto la fondatezza della domanda - Erroneità della motivazione sulla responsabilità nel merito della - Erroneità della CP_2 decisione per aver aderito alle conclusioni della CTU - Contestazione della CTU per carenza di quesito: l'appellante in via incidentale contesta la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha attribuito una responsabilità in capo alle strutture ospedaliere ed alla per il contagio subito dalla a seguito delle trasfusioni, CP_2 Persona_1
6 rappresentando che nel 1970, anno in cui furono eseguite le trasfusioni, non sussisteva a carico dei centri trasfusionali alcun obbligo di ricerca degli anticorpi anti-HCV sulle unità di sangue da destinare alle trasfusioni, obbligo introdotto solo con il D.M. 21.07.1990. L'appellante in via incidentale impugna, altresì, il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e l'evento occorso alla madre dell'attrice, sulla base dell'accertamento effettuato dalla Commissione Medica Ospedaliera, sebbene tale giudizio si risolva in una mera constatazione dell'infezione contratta e prescinda da ogni indagine sull'elemento del dolo o della colpa, altro presupposto necessario al fine di ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno. Da ultimo, viene eccepita la carenza della CTU espletata nel corso del giudizio, essendo stati posti dal giudice di prime cure solo due quesiti al proprio ausiliario, il quale ha concluso per la riferibilità della malattia alle trasfusioni praticate alla asserendo, al contempo, di non essere in possesso della ricorrenza di fattori di Persona_1 rischio alternativi a quello emotrasfusionale. L'appellante in via incidentale chiede, pertanto, il rinnovo della CTU;
4. In via incidentale adesiva rispetto all'appello proposto dal . Parte_1
Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla liquidazione del danno da perdita da rapporto parentale. Assenza di prova. Motivazione insufficiente in relazione al quantum debeatur : l'appellante in via incidentale condivide le argomentazioni del appellante, deducendo anch'essa l'erroneità della decisione gravata Parte_1 nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto risarcibile il danno da perdita da rapporto parentale sebbene l'appellata non abbia allegato né provato le concrete ripercussioni subite a seguito del decesso della madre. La deducente chiede, pertanto, che in riforma dell'appellata sentenza venga dichiarata l'insussistenza del pregiudizio lamentato, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti della CP_2
5. In via incidentale adesiva rispetto all'appello proposto dal in via Parte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi sub 1) 2) 3) 4), istanza di compensatio lucri cum damno con riferimento agli importi ex l. 210/92.
Erroneità della sentenza di primo grado, per non avere accolto la domanda di compensatio lucri cum damno. Violazione dei principi a fondamento della istanza e dell'art. 1223 c.c., nonché' della funzione riparatoria del risarcimento: con tale ultimo motivo di gravame, al pari del appellante, eccepisce CP_2 Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non scomputabili, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento, le somme corrisposte ai sensi della L. 210/1992, sebbene tali importi derivino dal medesimo fatto costitutivo.
7. Ritualmente costituita, chiede il rigetto dell'appello principale e dell'appello proposto Controparte_1
7 in via incidentale da in quanto inammissibili e infondati. CP_2
Contestualmente, l'appellata ha proposto, con atto di citazione del 18.09.2023, autonomo atto di appello avverso la medesima sentenza- iscritto al n. 753/2023 R.G. - e chiedendo, pertanto, la riunione di detto giudizio a quello relativo all'impugnazione proposta dal . Parte_1
Ed invero, con atto di citazione notificato il 18.09.2023, ha proposto appello iscritto al Controparte_1
n. 753/2023 R.G. avverso la suddetta sentenza, affidandosi a due motivi di gravame e, segnatamente:
1. Errata applicazione da parte del Tribunale Civile di Lecce delle tabelle del Tribunale di
Milano del 2022, del 2° parametro, lettera B) (età della vittima secondaria) e del relativo punteggio (€ 3.365,00 per ogni punto) e conseguentemente erronea e quindi ridotta, quantificazione finale della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale:
l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto dell'età di 40 anni della vittima secondaria al momento del decesso della madre, ha attribuito n° 10 punti, allorquando invece avrebbe dovuto attribuire n° 22 punti previsti per tale parametro. Ebbene,
l'attribuzione di ulteriori 12 punti, moltiplicati per € 3.365 a punto, avrebbe comportato l'ulteriore importo di € 40.095 (€ 3.365,00 x 12 = € 40.095,00): pertanto, l'importo totale da liquidare, considerati l'attribuzione del corretto conteggio dei punti e del punteggio degli altri parametri, è pari ad € 238.630,00 (€ 198.535,00 + € 40.095,00 = € 238.630,00);
2. Motivo indipendente ed autonomo e diverso rispetto al I° motivo di appello, ossia:
L'errata applicazione del Tribunale di Lecce delle Tabelle del Tribunale di Milano, relativo al punteggio previsto dal 5° parametro, qualità ed intensità del rapporto affettivo, sino a 30 punti, a fronte, invece, dei punti 15 assegnati dal Tribunale (a; b): l'appellante censura la decisione appellata nella parte in cui il Tribunale, pur rimarcando l'intensità della relazione affettiva tra la figlia e la madre deceduta, ha attribuito, in relazione a tale parametro previsto dalle tabelle Milanesi, il punteggio di 15 punti a fronte di 30 punti attribuibili previsti dalle medesime tabelle. Ebbene, a dire della deducente, il giudice di prime cure non avrebbe considerato diverse circostanze, tutte documentate, tra le quali la convivenza della stessa con la madre, sino al momento del decesso, la sua presenza costante nell'abitazione con la madre malata,
l'assistenza prestata per circa 30 anni, la sua personale sofferenza per la durata della malattia della madre. Ed ancora, la deducente evidenzia che nel prestare continua assistenza alla madre per un lungo lasso di tempo, la stessa è giunta a trascurare i propri interessi, interrompendo gli studi, non trovando un lavoro e non avendo curato un rapporto sentimentale. Tali circostanze avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad attribuire al parametro in esame il punteggio massimo di 30 punti, con conseguente ulteriore indennizzo di € 50.047,25 (€ 3.365,00 x 15 = € 50.047,25).
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8. Alla udienza del 04.04.2024 era disposta la riunione del presente giudizio al procedimento n. 753/2023
8 R.G.; quindi il C.I. , ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 03.06.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9. Va disattesa l'eccezione preliminare solleva dalla appellata, secondo cui l'atto di appello del Parte_1 sarebbe formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della vicenda in punto di prescrizione e di responsabilità, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito- con una statuizione applicabile anche dopo l'introduzione delle modifiche di cui alla cd.” riforma
Cartabia” che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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10. L'appello principale del è fondato, così come quello incidentale tempestivamente proposto Parte_1 dalla CP_2
Ed invero, con il primo motivo di censura il e con il secondo motivo di appello incidentale la Parte_1
– che meritano trattazione congiunta perché assolutamente sovrapponibili – si lamenta la CP_2 erroneità della sentenza i: vuoi perché ha applicato la prescrizione decennale e non già il termine di prescrizione di sei anni ex art. 2947 cc trattandosi di danno da illecito, commesso nella vigenza della
Legge cd. Cirielli, vuoi per aver fissato come decorrenza la data del decesso e non quella anteriore della scoperta della malattia.
9 Ed invero. Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione applicando alla specie la prescrizione decennale e fissando quale dies a quo la morte del soggetto.
Ritiene la Corte che l'assunto del tribunale non possa essere del tutto condiviso.
10.1. Va premesso che il relazione al sindacato del giudice in ordine all'eccezione di prescrizione, la proposizione di un'eccezione compete esclusivamente alla parte, in quanto allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere dalla controparte. Tale onere deve essere tuttavia tenuto distinto dal potere di qualificazione giuridica dell'eccezione e di determinazione dei relativi effetti giuridici. Con particolare riferimento alla prescrizione, il potere del giudice di qualificazione e di esatta determinazione degli effetti resta integro anche quando l'eccezione sia stata sollevata in modo generico o in base ad un inesatto riferimento temporale. In altri termini, è rimessa al giudice l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, nonché l'esatta determinazione del dies a quo, in relazione alla fattispecie concreta, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima (cfr.
Cass. n. 3126/2003; Cass. n. 13898/1999 e Cass. n. 2789/1999).
La giurisprudenza ha quindi enunciato il principio secondo cui, “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, con la conseguenza “che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice”, al cui rilievo officioso – sebbene
“previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione” – spetta l'individuazione “di una norma di previsione di un termine diverso” (Cass. Sez. Un., 25 luglio 2002, n. 10955; principio ribadito in pronunce più recenti: cfr. Cass. n.16486/2017).
10.2. Ciò posto, in tema di responsabilità del per i danni da emotrasfusione infetta, Parte_1 in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, va individuato alla data della morte della vittima La S. Corte con sentenza del 10/07/2023, n. 19568 ha affermato che in tema di responsabilità del Parte_1 per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto jure proprio, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, il dies a quo va individuato alla data della morte della vittima. Il principio di diritto è stato ulteriormente affinato dalla di poco successiva Cass.,
11/12/2023, n. 34570, che ha affermato come << non è tale da scalfire l'orientamento consolidato di questa Corte il precedente di cui a Cass., n. 19568/2023, che nel caso di responsabilità del per i danni da Parte_1 trasfusione di sangue infetto, ha individuato il momento della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento
10 dei danni invocati dai congiunti jure proprio, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, alla data della morte della vittima medesima. La pronuncia fonda la propria ratio decidendi sull'adesione al dictum di Cass. n. 7553/2012, la cui massima assume essere, per l'appunto, "decennale", ex art. 2947, terzo comma, cod. civ., la prescrizione "per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio", in quanto, per tale aspetto, "il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)". (Cass. n. 19568 del 10/07/2023, Cass. n.
34570/2023).
Nella specie, quindi, avuto riguardo al diritto azionato – risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, richiesto dai congiunti ( figlia ) in relazione al decesso della vittima primaria – il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento morte (31 marzo 2008). Infatti, solo al momento della morte l'attrice, in quanto stretta congiunta, era pienamente consapevole Persona_1 sia dell'infezione contratta e sia delle conseguenti patologie, che ne hanno determinato il decesso.
Non ignora la Corte recentissimi, quanto isolati e contrari arresti giurisprudenziali ( si segnalano sul punto Cass. III sez. 27.4.2024 e Cass civ III sez. 04.12.2024 n. 31029) secondo cui, richiamato il principio applicabile al diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto patologie conseguenti ad emotrasfusione con sangue infetto per fatto doloso o colposo di un terzo, con riferimento all'azione extracontrattuale esperita iure proprio dai congiunti della vittima primaria per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ai fini della valutazione del decorso della prescrizione, di cui all'art. 2947 c.c., occorre far riferimento non, di per sé ed in quanto tale, al fatto materiale del decesso del danneggiato, bensì alla percezione ed alla scoperta della malattia ovvero della sua ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto, momenti che possono rilevare anche allorquando risalgano a data ben anteriore alla morte, sicché il dies a quo anche nel caso del decesso del congiunto potrebbe essere anticipato ad un momento precedente la morte, identificabile con il giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Tale orientamento, che si pone in contrasto con precedenti di legittimità in senso contrario ( così Cass. civ., 11 dicembre 2023, n. 34570; Cass. civ., 10 luglio 2023, n. 19568; Cass. civ., 19 maggio 2023, n. 13806;
Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 584) e con l'orientamento di merito seguito da questa Corte ( vedi da ultimo sentenza n.1/2025 del 2.1.2025 nel giudizio n. 992/2022 perfettamente in termini e che si richiama per relationem ), non pare né convincente né condivisibile.
L 'exordium praescriptionis va fissato dunque alla data del decesso.
10.3. Quanto al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, è applicabile l'art. 2947, comma 3, c.c., secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. La giurisprudenza ha precisato che tale previsione “si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili
11 soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta” (Principio enunciato con riferimento alla responsabilità del - e per esso dei suoi funzionari - per non avere adottato gli accorgimenti utili a Parte_1 scongiurare i danni da emotrasfusione, effettuando determinati trattamenti ed analisi del sangue acquisito a tale scopo)” (Cass. n. 28464/2013).
La responsabilità del per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura Parte_1 extracontrattuale e, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione è di cinque anni per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (Cass. n.
20882/2018). Invece, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nello stesso termine di prescrizione stabilito per il reato di omicidio colposo con decorrenza dalla data della morte della vittima.
Così anche Cass. n. 19568/2023, Rv. 668140; non tragga in inganno l'indicazione nella massima del termine decennale, in quanto il caso esaminato dalla S.C. riguardava un decesso per infezione da emotrasfusione avvenuto nel 1999 e, all'epoca, prima della legge n.251/2005, il reato di omicidio colposo si prescriveva in 10 anni, per cui anche il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio ex art. 2947, 3 co. c.c. era di dieci anni).
Tanto premesso, il termine prescrizionale applicabile al caso di specie è quello di sei anni previsto dall'art.157 c.p. in relazione al delitto di omicidio colposo, in quanto all'epoca del decesso di
[...]
(31.3.2008) era già in vigore la legge n.251/2005 (c.d. “legge Cirielli” in vigore dall' Persona_1
8.12.2005), che ha ridotto il termine di prescrizione per l'anzidetto reato da dieci anni a sei anni.
La prescrizione pertanto nel caso qui scrutinato si matura in 6 anni con decorrenza dalla data del decesso della congiunta, Facendo applicazione di tali principi, non è corretta la Persona_1 previsione contenuta in sentenza di un decorso decennale della prescrizione del diritto al ristoro del danno, reclamato iure proprio dalla , per la morte della madre ( 31.3.2008). Alla data della notifica CP_1 dell'atto di citazione ( 26.7.2018), quindi, dovendo applicarsi prescrizione di sei anni, tale termine era già spirato al 31.3.2014, posto che il primo atto interruttivo- pure valutato dal tribunale - è la racc a.r. del
10.11.2014, intervenuta quando il diritto era ormai prescritto.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione risulta fondata e, quindi, in accoglimento dello scrutinato motivo di appello l'impugnata sentenza va riformata con la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria proposta jure proprio dalla . CP_1
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11. Tanto comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di gravame, sia dell'appello principale del
, sia dell'appello incidentale della nonché l'assorbimento dell'appello incidentale della Parte_1 CP_2
12 appellata – relativo alla sola censura sulla quantificazione del risarcimento operata in sentenza- ed anche per ciò che concerne la eccezione di giudicato esterno, formatosi a seguito della sentenza n. 281/2024 della Corte di Appello di Lecce, divenuta definitiva il 13.9.2024 che, con riferimento alla medesima vicenda, aveva definito la domanda risarcitoria proposta da ed altri , statuendo Parte_3 sull'an debeatur del risarcimento e sulla compensatio lucri cum damno. Le questioni coperte dal giudicato ( an debeatur e compensatio ) riguardano aspetti della domanda che restano assorbiti dalla eccezione di prescrizione.
La riforma della sentenza comporta anche la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello anche delle spese di primo grado. Circa il regolamento delle spese di lite, il comportamento processuale delle parti, la obiettiva controvertibilità della questione relativa alla decorrenza della prescrizione, in presenza di arresti giurisprudenziali contrastanti, e la natura della vicenda, per cui è causa, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi, essendo, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consentita comunque la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, anche al di là delle ipotesi tipizzate dall'art. 92 cpc.
L'assorbimento dell'appello incidentale non obbliga a valutare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, non ricorrendo l'ipotesi tipizzata del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ad ipotesi diverse ( vedi anche Cassazione civile sez. lav.,
09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del pro tempore, con atto di citazione notificato il 29.05.2023 nei confronti di CP_4 CP_2
e , nonché sull'appello proposto da quest'ultima nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_1
e nel giudizio riunito, ed ancora sull'appello incidentale proposto dalla
[...] CP_2 CP_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 565/2023, in data 01.03.2023, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'appello proposto da e dalla e per l'effetto, in riforma della Parte_1 CP_2 sentenza impugnata, dichiara prescritta la domanda risarcitoria proposta da con Controparte_1 citazione del 26.7.2018;
2) Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado del giudizio.
13 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr. Consiglia Invitto
Il Presidente
Dr. Antonio Francesco Esposito
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 420 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 cui è riunito il giudizio in grado di appello n. 753/ del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Lecce, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via Rubichi, n. 23
appellante
e
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Parco Cosimo, mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
[...] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Manduria, Via Antonio Bruno, n. 155
appellata e appellante nel giudizio riunito
nonchè
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Limongelli Daniela ed elettivamente domiciliata presso il
Servizio Contenzioso Puglia Meridionale in Lecce, Viale Aldo Moro
appellata e appellante in via incidentale
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza ex art. 352 cpc del 3.6.2025 di rimessione del giudizio al Collegio.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 26.07.2018, adiva il Tribunale di Lecce onde chiedere Controparte_1
l'accertamento della responsabilità del e della in relazione all' Parte_1 CP_2 infezione da HCV di cui era rimasta vittima la madre, a seguito di trasfusioni Persona_1 di sangue infetto, avvenute nel 1970 presso l'Ospedale di Mottola, e al successivo decesso della stessa in conseguenza dell'evolversi della malattia in cirrosi epatica;
per l'effetto, chiedeva la condanna dei convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti iure proprio, quantificati in complessivi
€ 696.055,45, di cui € 94.735,45 per danno biologico, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano del
2018, € 180.000,00 per danno morale, € 90.000,00 per danno esistenziale (pari al 50% del danno morale) ed € 331.320,00 per il danno da perdita e/o grave lesione del rapporto parentale, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla decorrenza di ogni singolo credito e sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quelle somme maggiori o minori, per ogni singola voce di danno, ritenute di giustizia, con condanna dei medesimi, se del caso in solido tra loro, al pagamento delle spese sopportate dall'attrice nella procedura di mediazione, pari ad € 729,56, nonché alle spese ed ai compensi professionali del giudizio in favore dell'attrice, con sentenza esecutiva come per legge.
2. Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto CP_2 introduttivo, il proprio difetto di legittimazione passiva e, infine, la prescrizione della domanda attorea.
Nel merito, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum e chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, lo scomputo dell'indennizzo ex L. 190/2012, percepito dall'attrice quale dante causa della defunta madre.
3. Si costituiva altresì in giudizio il , il quale eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva e per intervenuta prescrizione del diritto preteso da controparte. In subordine e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata sia nell'an che nel quantum.
4. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica e prova documentale.
2 Con sentenza n. 565/2023, pubblicata il 01.03.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del e della e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 CP_2 condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 198.535,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva.
4.1. Preliminarmente, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che nelle controversie come quella in esame la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere la legittimazione passiva in capo al . Tale eccezione veniva rigettata anche con Parte_1 riferimento alla in quanto, per effetto della successione ex lege della stessa nei rapporti obbligatori CP_2
Part di pertinenza delle soppresse la legittimazione processuale riguardante i rapporti creditori e debitori di queste ultime spetta sia alle gestioni liquidatorie, sia agli enti regionali.
4.2. Il Tribunale rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice per la morte della madre non fosse prescritto, poiché, avendo agito quest'ultima iure proprio, tale diritto era soggetto al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data della morte, avvenuta il 31.03.2008, e risultando provata la interruzione del suddetto termine dalla raccomandata del 10.11.2014.
4.3. Passando al merito della domanda, il giudice di prime cure rilevava che, sulla scorta della CTU, risultava provato il nesso di causalità tra la morte della madre dell'attrice e l'infezione da HCV, a sua volta derivante, con un elevato indice di probabilità, dalle emotrasfusioni praticate alla de cuius nel 1970 presso l'Ospedale civile di Mottola. Facendo ricorso alle Tabelle di Milano, basate sul sistema a punti, il
Tribunale, considerati l'età della vittima al momento del decesso, di anni 72 (parametro a cui attribuiva punti 12), l'età della congiunta, di anni 40 (parametro a cui attribuiva punti 10), la convivenza delle due al momento del sinistro (parametro a cui attribuiva punti 16), la sopravvivenza di tre superstiti - padre e tre fratelli - (parametro a cui attribuiva punti 6) e la notoria intensità della relazione affettiva madre/figlia e il fatto che era stato loro impedito, a seguito del decesso della madre, di proseguire la relazione parentale
(parametro a cui attribuiva un punteggio pari a 15), liquidava tale danno in € 198.535,00. Detta somma veniva devalutata alla data della morte della e quindi annualmente rivalutata secondo indici Persona_1 ufficiali Istat prezzi al consumo fino a quella data con interessi legali sulla stessa, rivalutata di anno in anno, dalla medesima data fino al saldo, non venendo riconosciuta alcuna personalizzazione, in assenza di allegazione di circostanze di fatto per desumere, anche solo in via presuntiva, un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento.
4.4. Da ultimo, il Tribunale rigettava l'istanza di compensatio lucri cum damno proposta dai convenuti, non ricorrendone i presupposti, in considerazione del fatto che la liquidazione del danno era stata richiesta dall'attrice iure proprio e non iure ereditario, mentre le somme versate a titolo di indennizzo ai sensi della L.
n. 210/1992 erano riferite al danno subito dalla de cuius.
Le spese di lite e di CTU erano poste a carico dei soccombenti, in solido tra loro.
3 ->>>
5. Con atto di citazione notificato il 29.05.2023, il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 565/2023, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) In via pregiudiziale, erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto
l'eccezione di prescrizione del diritto. Infondatezza della domanda iure proprio per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Violazione e falsa applicazione dell'art.
2947, comma i e iii c.c.; violazione dell'art. 157 c.p.c. come modificato dalla l. 251/2005
. Erroneità della sentenza per omessa motivazione. Violazione dell'art. 132 CP_3
c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, ritenendo applicabile al caso di specie il termine prescrizionale decennale e considerando quale momento iniziale di decorrenza del predetto termine la morte della A dire dell'appellante, Persona_1 nel caso di specie, il diritto al risarcimento invocato dall'attrice per ottenere il ristoro dei danni conseguenti alla patologia della madre si sarebbe prescritto, soggiacendo tale diritto al termine prescrizionale quinquennale e decorrendo lo stesso dalla scoperta della malattia e non dalla data della morte, essendo il pregiudizio lamentato emerso con la conoscenza della patologia della madre. L'appellante rappresenta, altresì, che anche a voler ammettere che la morte della
[...] sia determinante ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione più lungo di cui al Per_1
c. 3 dell'art. 2947 c.c., la domanda attorea sarebbe comunque prescritta, poiché proposta oltre il termine di prescrizione richiamato, applicabile al momento del decesso della de cuius;
b) Gradatamente, nel merito, erroneità della sentenza per avere riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità del ministero. Violazione dell'art. 2043 c.c. insussistenza del pregiudizio lamentato. b.1) Erroneità della decisione anche per avere aderito alle conclusioni del CTU, in contrasto con quelle espresse dall'ausiliario del tribunale, nel giudizio R.G. 11530/2015, avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta iure proprio dagli altri congiunti della stessa dante causa. Motivazione insufficiente e contraddittoria: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ritenuto sussistente una responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c. e accertato il nesso di causalità tra il decesso Parte_1 della e l'infezione da HCV, a sua volta derivante dalle emotrasfusioni praticate alla Persona_1 stessa nel 1970 presso l'Ospedale di Mottola. Ebbene, a dire del deducente, non sussisterebbe a carico del alcuna colpa né nesso causale, in quanto all'epoca delle emotrasfusioni Parte_1 praticate alla non era possibile effettuare un controllo di sangue destinato alle Persona_1 trasfusioni relativamente all'epatite C, poiché sconosciuta. In aggiunta, l'appellante evidenzia che le risultanze della CTU espletata nel presente giudizio confliggono con quelle emerse nel giudizio
4 n. 11530/2015, promosso da alcuni degli eredi della per ottenere il risarcimento Persona_1 dei danni subiti a causa del decesso della propria congiunta. Ebbene, in tale giudizio il CTU ha condotto un'indagine su tematiche analoghe a quelle del presente giudizio, esprimendosi in maniera dubitativa rispetto al nesso causale tra la somministrazione di sangue e l'infezione da
HCV, comparsa ben diciannove anni dopo, anni nel corso dei quali altri fattori avrebbero potuto influire nella comparsa della malattia della Persona_1
c) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Motivazione insufficiente in relazione al quantum: l'appellante si duole del fatto che nell'impugnata sentenza il giudice di prime cure, in spregio di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., abbia riconosciuto in favore dell'attrice il danno da perdita da rapporto parentale, in assenza di prova del medesimo, chiedendo, pertanto, che, in riforma della sentenza gravata, venga dichiarata l'insussistenza del pregiudizio lamentato, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti del appellante;
Parte_1
d) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi di sub a) b) e c), istanza di compensatio lucri cum damno in relazione agli importi ex l. 210/92. Erroneità della sentenza di primo grado, per non avere accolto la domanda di compensatio lucri cum damno. violazione dei principi a fondamento della istanza e dell'art. 1223 c.c., nonché della funzione riparatoria del risarcimento: con tale ultimo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non scomputabili le somme corrisposte all'appellata a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/92. Ed invero, tali somme devono essere scomputate dalla somma liquidata a titolo risarcitorio, poiché le conseguenze patrimoniali derivano dal medesimo fatto costitutivo. In assenza di scomputo, difatti, si assisterebbe ad un ingiustificato arricchimento, ponendo a carico del Parte_1
due diverse attribuzioni derivanti dal medesimo fatto lesivo. Alla luce di tanto, l'appellante
[...] chiede che, in riforma della decisione appellata, si disponga che dalle somme liquidate a titolo di risarcimento vengano detratte quelle già riconosciute ai sensi della L. 210/92.
6. Ritualmente costituita, ha proposto appello incidentale avverso la predetta sentenza CP_2 per i seguenti motivi:
1. In via incidentale sul difetto di legittimazione passiva della . Erroneità CP_2 della sentenza per non aver riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della CP_2
e di titolarità passiva del rapporto controverso: l'appellante in via incidentale contesta
[...] la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della , sebbene sia pacifico che l'unico soggetto cui compete CP_2 la vigilanza, la preparazione e l'utilizzo del sangue e dei prodotti da esso derivati destinati al consumo umano è il , il quale risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omesso Parte_1
5 controllo dei danni derivanti da epatite e da infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.
Inoltre, la negligenza del appare più grave se si considera che lo stesso aveva segnalato Parte_1 alle ditte farmaceutiche il rischio rappresentato dall'elevato tasso di transaminasi nel sangue, tralasciando, tuttavia, di segnalare tale circostanza alle strutture sanitarie. Alla luce di tanto,
l'appellante in via incidentale chiede che, in riforma della sentenza gravata, venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
2. In via incidentale adesiva all'appello principale proposto dal sul Parte_1 punto afferente, pregiudizialmente, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto;
l'infondatezza della domanda iure proprio per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, comma i e iii c.c.; violazione dell'art. 157 c.p. come modificato dalla l.
251/2005 (L. Cirielli); l'erroneità della sentenza per omessa motivazione. Violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.: l'appellante in via incidentale deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice odierna appellata non si sia prescritto, evidenziando che il termine di prescrizione del predetto diritto è sempre quinquennale, trattandosi di illecito extracontrattuale, e che il dies a quo decorre dalla conoscenza della malattia, poiché da quel momento il soggetto è posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto al risarcimento. La deducente evidenzia che anche se si volesse far decorrere il termine dalla data del decesso della applicando il termine prescrizionale di cui al c. 3 dell'art 2947 c.c. e dell'art.157 Persona_1
c.p. in vigore già al momento della morte della de cuius, norma che individua, per il reato di omicidio colposo, un termine di prescrizione pari a sei anni dal verificarsi dell'evento morte, la domanda risulterebbe comunque prescritta, essendo la morte avvenuta il 31.03.2008 ed essendo stato l'odierno atto di citazione notificato in data 24.07.2018, a nulla valendo la missiva inviata dall'appellata con raccomandata a/r del 10.11.2014, con cui la stessa aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni, iure proprio, subiti a causa della morte della propria madre. conclude CP_2 chiedendo, pertanto, che venga dichiarata infondata la domanda attorea, nella sede pregiudiziale, per intervenuta prescrizione del relativo diritto;
3. Gradatamente nel merito in via incidentale sul punto afferente l'an debeatur: erroneità della sentenza per aver riconosciuto la fondatezza della domanda - Erroneità della motivazione sulla responsabilità nel merito della - Erroneità della CP_2 decisione per aver aderito alle conclusioni della CTU - Contestazione della CTU per carenza di quesito: l'appellante in via incidentale contesta la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha attribuito una responsabilità in capo alle strutture ospedaliere ed alla per il contagio subito dalla a seguito delle trasfusioni, CP_2 Persona_1
6 rappresentando che nel 1970, anno in cui furono eseguite le trasfusioni, non sussisteva a carico dei centri trasfusionali alcun obbligo di ricerca degli anticorpi anti-HCV sulle unità di sangue da destinare alle trasfusioni, obbligo introdotto solo con il D.M. 21.07.1990. L'appellante in via incidentale impugna, altresì, il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e l'evento occorso alla madre dell'attrice, sulla base dell'accertamento effettuato dalla Commissione Medica Ospedaliera, sebbene tale giudizio si risolva in una mera constatazione dell'infezione contratta e prescinda da ogni indagine sull'elemento del dolo o della colpa, altro presupposto necessario al fine di ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno. Da ultimo, viene eccepita la carenza della CTU espletata nel corso del giudizio, essendo stati posti dal giudice di prime cure solo due quesiti al proprio ausiliario, il quale ha concluso per la riferibilità della malattia alle trasfusioni praticate alla asserendo, al contempo, di non essere in possesso della ricorrenza di fattori di Persona_1 rischio alternativi a quello emotrasfusionale. L'appellante in via incidentale chiede, pertanto, il rinnovo della CTU;
4. In via incidentale adesiva rispetto all'appello proposto dal . Parte_1
Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla liquidazione del danno da perdita da rapporto parentale. Assenza di prova. Motivazione insufficiente in relazione al quantum debeatur : l'appellante in via incidentale condivide le argomentazioni del appellante, deducendo anch'essa l'erroneità della decisione gravata Parte_1 nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto risarcibile il danno da perdita da rapporto parentale sebbene l'appellata non abbia allegato né provato le concrete ripercussioni subite a seguito del decesso della madre. La deducente chiede, pertanto, che in riforma dell'appellata sentenza venga dichiarata l'insussistenza del pregiudizio lamentato, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti della CP_2
5. In via incidentale adesiva rispetto all'appello proposto dal in via Parte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi sub 1) 2) 3) 4), istanza di compensatio lucri cum damno con riferimento agli importi ex l. 210/92.
Erroneità della sentenza di primo grado, per non avere accolto la domanda di compensatio lucri cum damno. Violazione dei principi a fondamento della istanza e dell'art. 1223 c.c., nonché' della funzione riparatoria del risarcimento: con tale ultimo motivo di gravame, al pari del appellante, eccepisce CP_2 Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non scomputabili, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento, le somme corrisposte ai sensi della L. 210/1992, sebbene tali importi derivino dal medesimo fatto costitutivo.
7. Ritualmente costituita, chiede il rigetto dell'appello principale e dell'appello proposto Controparte_1
7 in via incidentale da in quanto inammissibili e infondati. CP_2
Contestualmente, l'appellata ha proposto, con atto di citazione del 18.09.2023, autonomo atto di appello avverso la medesima sentenza- iscritto al n. 753/2023 R.G. - e chiedendo, pertanto, la riunione di detto giudizio a quello relativo all'impugnazione proposta dal . Parte_1
Ed invero, con atto di citazione notificato il 18.09.2023, ha proposto appello iscritto al Controparte_1
n. 753/2023 R.G. avverso la suddetta sentenza, affidandosi a due motivi di gravame e, segnatamente:
1. Errata applicazione da parte del Tribunale Civile di Lecce delle tabelle del Tribunale di
Milano del 2022, del 2° parametro, lettera B) (età della vittima secondaria) e del relativo punteggio (€ 3.365,00 per ogni punto) e conseguentemente erronea e quindi ridotta, quantificazione finale della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale:
l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto dell'età di 40 anni della vittima secondaria al momento del decesso della madre, ha attribuito n° 10 punti, allorquando invece avrebbe dovuto attribuire n° 22 punti previsti per tale parametro. Ebbene,
l'attribuzione di ulteriori 12 punti, moltiplicati per € 3.365 a punto, avrebbe comportato l'ulteriore importo di € 40.095 (€ 3.365,00 x 12 = € 40.095,00): pertanto, l'importo totale da liquidare, considerati l'attribuzione del corretto conteggio dei punti e del punteggio degli altri parametri, è pari ad € 238.630,00 (€ 198.535,00 + € 40.095,00 = € 238.630,00);
2. Motivo indipendente ed autonomo e diverso rispetto al I° motivo di appello, ossia:
L'errata applicazione del Tribunale di Lecce delle Tabelle del Tribunale di Milano, relativo al punteggio previsto dal 5° parametro, qualità ed intensità del rapporto affettivo, sino a 30 punti, a fronte, invece, dei punti 15 assegnati dal Tribunale (a; b): l'appellante censura la decisione appellata nella parte in cui il Tribunale, pur rimarcando l'intensità della relazione affettiva tra la figlia e la madre deceduta, ha attribuito, in relazione a tale parametro previsto dalle tabelle Milanesi, il punteggio di 15 punti a fronte di 30 punti attribuibili previsti dalle medesime tabelle. Ebbene, a dire della deducente, il giudice di prime cure non avrebbe considerato diverse circostanze, tutte documentate, tra le quali la convivenza della stessa con la madre, sino al momento del decesso, la sua presenza costante nell'abitazione con la madre malata,
l'assistenza prestata per circa 30 anni, la sua personale sofferenza per la durata della malattia della madre. Ed ancora, la deducente evidenzia che nel prestare continua assistenza alla madre per un lungo lasso di tempo, la stessa è giunta a trascurare i propri interessi, interrompendo gli studi, non trovando un lavoro e non avendo curato un rapporto sentimentale. Tali circostanze avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad attribuire al parametro in esame il punteggio massimo di 30 punti, con conseguente ulteriore indennizzo di € 50.047,25 (€ 3.365,00 x 15 = € 50.047,25).
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8. Alla udienza del 04.04.2024 era disposta la riunione del presente giudizio al procedimento n. 753/2023
8 R.G.; quindi il C.I. , ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 03.06.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9. Va disattesa l'eccezione preliminare solleva dalla appellata, secondo cui l'atto di appello del Parte_1 sarebbe formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della vicenda in punto di prescrizione e di responsabilità, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito- con una statuizione applicabile anche dopo l'introduzione delle modifiche di cui alla cd.” riforma
Cartabia” che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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10. L'appello principale del è fondato, così come quello incidentale tempestivamente proposto Parte_1 dalla CP_2
Ed invero, con il primo motivo di censura il e con il secondo motivo di appello incidentale la Parte_1
– che meritano trattazione congiunta perché assolutamente sovrapponibili – si lamenta la CP_2 erroneità della sentenza i: vuoi perché ha applicato la prescrizione decennale e non già il termine di prescrizione di sei anni ex art. 2947 cc trattandosi di danno da illecito, commesso nella vigenza della
Legge cd. Cirielli, vuoi per aver fissato come decorrenza la data del decesso e non quella anteriore della scoperta della malattia.
9 Ed invero. Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione applicando alla specie la prescrizione decennale e fissando quale dies a quo la morte del soggetto.
Ritiene la Corte che l'assunto del tribunale non possa essere del tutto condiviso.
10.1. Va premesso che il relazione al sindacato del giudice in ordine all'eccezione di prescrizione, la proposizione di un'eccezione compete esclusivamente alla parte, in quanto allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere dalla controparte. Tale onere deve essere tuttavia tenuto distinto dal potere di qualificazione giuridica dell'eccezione e di determinazione dei relativi effetti giuridici. Con particolare riferimento alla prescrizione, il potere del giudice di qualificazione e di esatta determinazione degli effetti resta integro anche quando l'eccezione sia stata sollevata in modo generico o in base ad un inesatto riferimento temporale. In altri termini, è rimessa al giudice l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, nonché l'esatta determinazione del dies a quo, in relazione alla fattispecie concreta, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima (cfr.
Cass. n. 3126/2003; Cass. n. 13898/1999 e Cass. n. 2789/1999).
La giurisprudenza ha quindi enunciato il principio secondo cui, “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, con la conseguenza “che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice”, al cui rilievo officioso – sebbene
“previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione” – spetta l'individuazione “di una norma di previsione di un termine diverso” (Cass. Sez. Un., 25 luglio 2002, n. 10955; principio ribadito in pronunce più recenti: cfr. Cass. n.16486/2017).
10.2. Ciò posto, in tema di responsabilità del per i danni da emotrasfusione infetta, Parte_1 in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, va individuato alla data della morte della vittima La S. Corte con sentenza del 10/07/2023, n. 19568 ha affermato che in tema di responsabilità del Parte_1 per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto jure proprio, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, il dies a quo va individuato alla data della morte della vittima. Il principio di diritto è stato ulteriormente affinato dalla di poco successiva Cass.,
11/12/2023, n. 34570, che ha affermato come << non è tale da scalfire l'orientamento consolidato di questa Corte il precedente di cui a Cass., n. 19568/2023, che nel caso di responsabilità del per i danni da Parte_1 trasfusione di sangue infetto, ha individuato il momento della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento
10 dei danni invocati dai congiunti jure proprio, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, alla data della morte della vittima medesima. La pronuncia fonda la propria ratio decidendi sull'adesione al dictum di Cass. n. 7553/2012, la cui massima assume essere, per l'appunto, "decennale", ex art. 2947, terzo comma, cod. civ., la prescrizione "per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio", in quanto, per tale aspetto, "il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)". (Cass. n. 19568 del 10/07/2023, Cass. n.
34570/2023).
Nella specie, quindi, avuto riguardo al diritto azionato – risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, richiesto dai congiunti ( figlia ) in relazione al decesso della vittima primaria – il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento morte (31 marzo 2008). Infatti, solo al momento della morte l'attrice, in quanto stretta congiunta, era pienamente consapevole Persona_1 sia dell'infezione contratta e sia delle conseguenti patologie, che ne hanno determinato il decesso.
Non ignora la Corte recentissimi, quanto isolati e contrari arresti giurisprudenziali ( si segnalano sul punto Cass. III sez. 27.4.2024 e Cass civ III sez. 04.12.2024 n. 31029) secondo cui, richiamato il principio applicabile al diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto patologie conseguenti ad emotrasfusione con sangue infetto per fatto doloso o colposo di un terzo, con riferimento all'azione extracontrattuale esperita iure proprio dai congiunti della vittima primaria per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ai fini della valutazione del decorso della prescrizione, di cui all'art. 2947 c.c., occorre far riferimento non, di per sé ed in quanto tale, al fatto materiale del decesso del danneggiato, bensì alla percezione ed alla scoperta della malattia ovvero della sua ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto, momenti che possono rilevare anche allorquando risalgano a data ben anteriore alla morte, sicché il dies a quo anche nel caso del decesso del congiunto potrebbe essere anticipato ad un momento precedente la morte, identificabile con il giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Tale orientamento, che si pone in contrasto con precedenti di legittimità in senso contrario ( così Cass. civ., 11 dicembre 2023, n. 34570; Cass. civ., 10 luglio 2023, n. 19568; Cass. civ., 19 maggio 2023, n. 13806;
Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 584) e con l'orientamento di merito seguito da questa Corte ( vedi da ultimo sentenza n.1/2025 del 2.1.2025 nel giudizio n. 992/2022 perfettamente in termini e che si richiama per relationem ), non pare né convincente né condivisibile.
L 'exordium praescriptionis va fissato dunque alla data del decesso.
10.3. Quanto al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, è applicabile l'art. 2947, comma 3, c.c., secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. La giurisprudenza ha precisato che tale previsione “si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili
11 soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta” (Principio enunciato con riferimento alla responsabilità del - e per esso dei suoi funzionari - per non avere adottato gli accorgimenti utili a Parte_1 scongiurare i danni da emotrasfusione, effettuando determinati trattamenti ed analisi del sangue acquisito a tale scopo)” (Cass. n. 28464/2013).
La responsabilità del per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura Parte_1 extracontrattuale e, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione è di cinque anni per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (Cass. n.
20882/2018). Invece, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nello stesso termine di prescrizione stabilito per il reato di omicidio colposo con decorrenza dalla data della morte della vittima.
Così anche Cass. n. 19568/2023, Rv. 668140; non tragga in inganno l'indicazione nella massima del termine decennale, in quanto il caso esaminato dalla S.C. riguardava un decesso per infezione da emotrasfusione avvenuto nel 1999 e, all'epoca, prima della legge n.251/2005, il reato di omicidio colposo si prescriveva in 10 anni, per cui anche il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio ex art. 2947, 3 co. c.c. era di dieci anni).
Tanto premesso, il termine prescrizionale applicabile al caso di specie è quello di sei anni previsto dall'art.157 c.p. in relazione al delitto di omicidio colposo, in quanto all'epoca del decesso di
[...]
(31.3.2008) era già in vigore la legge n.251/2005 (c.d. “legge Cirielli” in vigore dall' Persona_1
8.12.2005), che ha ridotto il termine di prescrizione per l'anzidetto reato da dieci anni a sei anni.
La prescrizione pertanto nel caso qui scrutinato si matura in 6 anni con decorrenza dalla data del decesso della congiunta, Facendo applicazione di tali principi, non è corretta la Persona_1 previsione contenuta in sentenza di un decorso decennale della prescrizione del diritto al ristoro del danno, reclamato iure proprio dalla , per la morte della madre ( 31.3.2008). Alla data della notifica CP_1 dell'atto di citazione ( 26.7.2018), quindi, dovendo applicarsi prescrizione di sei anni, tale termine era già spirato al 31.3.2014, posto che il primo atto interruttivo- pure valutato dal tribunale - è la racc a.r. del
10.11.2014, intervenuta quando il diritto era ormai prescritto.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione risulta fondata e, quindi, in accoglimento dello scrutinato motivo di appello l'impugnata sentenza va riformata con la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria proposta jure proprio dalla . CP_1
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11. Tanto comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di gravame, sia dell'appello principale del
, sia dell'appello incidentale della nonché l'assorbimento dell'appello incidentale della Parte_1 CP_2
12 appellata – relativo alla sola censura sulla quantificazione del risarcimento operata in sentenza- ed anche per ciò che concerne la eccezione di giudicato esterno, formatosi a seguito della sentenza n. 281/2024 della Corte di Appello di Lecce, divenuta definitiva il 13.9.2024 che, con riferimento alla medesima vicenda, aveva definito la domanda risarcitoria proposta da ed altri , statuendo Parte_3 sull'an debeatur del risarcimento e sulla compensatio lucri cum damno. Le questioni coperte dal giudicato ( an debeatur e compensatio ) riguardano aspetti della domanda che restano assorbiti dalla eccezione di prescrizione.
La riforma della sentenza comporta anche la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello anche delle spese di primo grado. Circa il regolamento delle spese di lite, il comportamento processuale delle parti, la obiettiva controvertibilità della questione relativa alla decorrenza della prescrizione, in presenza di arresti giurisprudenziali contrastanti, e la natura della vicenda, per cui è causa, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi, essendo, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consentita comunque la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, anche al di là delle ipotesi tipizzate dall'art. 92 cpc.
L'assorbimento dell'appello incidentale non obbliga a valutare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, non ricorrendo l'ipotesi tipizzata del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ad ipotesi diverse ( vedi anche Cassazione civile sez. lav.,
09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del pro tempore, con atto di citazione notificato il 29.05.2023 nei confronti di CP_4 CP_2
e , nonché sull'appello proposto da quest'ultima nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_1
e nel giudizio riunito, ed ancora sull'appello incidentale proposto dalla
[...] CP_2 CP_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 565/2023, in data 01.03.2023, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'appello proposto da e dalla e per l'effetto, in riforma della Parte_1 CP_2 sentenza impugnata, dichiara prescritta la domanda risarcitoria proposta da con Controparte_1 citazione del 26.7.2018;
2) Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado del giudizio.
13 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr. Consiglia Invitto
Il Presidente
Dr. Antonio Francesco Esposito
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