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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 159/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Stefania ANTONELLI del foro di Lanciano ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ ( cf ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Carmelina ARDITELLI del foro di Vasto ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
➢ ( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo CONTI del CP_2 P.IVA_2 foro di Genova ed elettivamente domiciliata in Chieti presso lo studio dell'avv. Massimo
BATTISTA giusta procura in atti;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 257/23 del 4 agosto
2023 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.Il Tribunale di Vasto ha parzialmente accolto, con conseguente revoca del provvedimento monitorio e compensazione delle spese di lite, l'opposizione che il ha Controparte_1
proposto al decreto n. 27/19 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di Parte_1
[...
della somma complessiva di € 148.415,02.
Le principali ragioni dell'opposizione hanno riguardato il profilo, in rito, del difetto di legittimazione attiva della predetta società in ragione del contratto di cessione rectius di factoring intercorso con
. P_
Ulteriori censure (che vengono qui sinteticamente indicate non avendo costituito oggetto del presente gravame) si sono appuntate sull'infondatezza nel merito della pretesa creditoria e sull'impossibilità temporanea sopravvenuta (secondo l'art. 1256 cod civ) non essendo stato elargito il finanziamento pubblico, previsto dalla L .R. 42/15, per il pagamento dei lavori oggetto del contratto di appalto.
1.2. Vi è stata, innanzitutto, la costituzione di la quale, in definitiva, ha contestato Parte_1 la fondatezza dell'opposizione proposta insistendo per il suo rigetto.
Nel corso del giudizio, inoltre, vi è stato l'intervento, ai sensi dell'art. 105 cpc, di che P_
ha riferito di essere cessionaria del credito derivante dalle seguenti fatture emesse dalla
[...]
n. 52 del 9 novembre 2016, n 46 del 19 settembre 2016 e n. 39 del 21 settembre 2016 Parte_1
(queste ultime, e come meglio si dirà nel prosieguo, non oggetto dell'iniziativa monitoria).
La cessionaria, inoltre, ha riferito di aver conseguito dei pagamenti così riducendo l'ammontare del credito sino alla somma di € 77.939,81 e successivamente (nelle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art 183 comma VI cpc) ad € 14.958,62 in forza del pagamento effettuato in suo favore dall'ente locale.
1.3. All'esito dell'istruttoria, il primo giudice ha condannato il al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 27.900,94 maggiorata degli interessi ai Parte_1
sensi del d.lvo 231/02 ed in favore di dell'importo di € 11.531,81 anche in tal caso con P_
applicazione degli interessi per le transazioni commerciali.
1.4. In estrema sintesi (tralasciando volutamente la disamina di aspetti della vicenda che non sono stati poi riproposti in sede di impugnazione) i passaggi salienti del percorso motivazionale della decisione possono essere di seguito così sintetizzati:
- è stata operata una ricostruzione della fattispecie (a cui si rimanda nelle pagine che seguono);
- è stato aggiunto che “Non v'è dubbio, infatti che una parte del credito azionato in via monitoria da parte della sia stato ceduto a con la conseguenza che Parte_1 P_ [...]
[...
[...] in relazione a detta parte del credito, non avesse la legittimazione ad agire in Parte_2
giudizio. Più precisamente è incontestato che il credito di cui alla fattura 52/2016 sia stato ceduto da parte della a con la conseguenza che il credito afferente detta fattura Parte_1 P_
non avrebbe potuto richiedersi in via monitoria da parte della Né vale sostenere, Parte_1
come tenta di fare che tale cessione si stata risolta in quanto il documento da cui Parte_1
trarrebbe tale convincimento (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non è altro che un sollecito di pagamento ma non manifesta assolutamente la volontà di risolvere il rapporto di factoring in corso. Quanto alla fattura n. 50/2017 il opponente ha provato di aver CP_1 corrisposto l'intero importo, sia pur parzialmente dopo il deposito del ricorso monitorio” (cfr pag 5 della sentenza);
- successivamente all'iniziativa monitoria, sono stati effettuati dall'ente locale dei pagamenti per un ammontare complessivo di € 39.432,71;
- da tale importo, deve essere detratta la somma di € 11.539,81 dovuta alla cessionaria a saldo della fattura n. 46 del 19 settembre 2016 oggetto anche del contratto di factoring;
- per tale ragione, la parte residua, pari ad € 27.900,94 deve essere posta a favore di Parte_1
[...
1.5. La pronunzia del tribunale istoniano è stata tempestivamente impugnata dalla predetta società mediante l'articolazione di due motivi.
Con il primo, l'appellante ha lamentato l'esistenza di un credito residuo in capo alla cessionaria sull'assunto che, al contrario, come peraltro risultante dal materiale documentale prodotto, in forza CP di un piano di rientro (del quale meglio si dirà nel prosieguo), ad sono stati corrisposti tutti gli importi ad essa dovuti sicchè con la decisione di primo grado si è determinata un'indebita locupletatio in favore della suddetta società.
Il secondo profilo di doglianza ha invece riguardato il capo delle spese di lite in ordine al quale è stata disposta, ma erroneamente, la compensazione integrale.
Si è costituito il solo che, preliminarmente, ha sollevato due questioni Controparte_1 in punto di rito;
la prima, ha riguardato l'indicazione errata nel libello introduttivo del presente giudizio del termine per la propria costituzione (in 70 giorni prima dell'udienza piuttosto che venti); la seconda, ha investito l'inutilizzabilità, per tardività nel deposito, della documentazione prodotta con l'atto di appello dalla controparte (nello specifico trattasi di estratti conto comprovanti i pagamenti effettuati in favore di ). P_
Nel merito, ha poi resistito all'impugnazione prodotta deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
3 Avendo, in ogni caso, provveduto al pagamento degli importi indicati nella sentenza impugnata, ha chiesto, in caso di esito positivo del gravame, la condanna di alla restituzione degli P_
importi maggiorati degli interessi.
Con le note di trattazione depositate per la prima udienza di comparizione, l'appellante ha ulteriormente precisato che “qualora la domanda spiegata da questa difesa venisse accolta, la P_
[...
dovrà essere condannata alla refusione, in favore dell'odierna appellate, delle somme indebitamente ricevute e incassate in forza della riformata sentenza di primo grado: domanda, questa, che viene spiegata solo in tale sede in quanto derivante dalle difese svolte nella comparsa di costituzione depositata nell'interesse del ”. Controparte_1
, invece, è rimasta contumace e così il giudizio di appello è stato istruito mediante P_
l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di
[...]
che, sebbene sia stata evocata in giudizio, mediante la notifica dell'atto di appello al P_ procuratore ed anche alla stessa personalmente all'indirizzo di posta certificata, non si è costituita.
2.2. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la questione sollevata dal Controparte_1
in ordine alla errata indicazione nell'atto di citazione di un termine per la sua costituzione
[...]
rispetto a quanto previsto dalla legge.
Orbene, è indubbio che la disciplina specifica prevista dal d.lvo 149/2022 (a cui la controversia risulta evidentemente assoggettata) preveda che l'appellato debba costituirsi nel termine di venti giorni prima la data della udienza sicchè il più ampio termine riportato nel libello introduttivo del presente giudizio (di giorni settanta) non risulta corretto.
Tuttavia, risulta altrettanto indubbio che il rispetto di tale termine rileva unicamente nell'ipotesi in cui l'appellato intenda, a sua volta, spiegare gravame incidentale.
Nella fattispecie, il si è costituito il 29 maggio 2024 (in ogni caso venti Controparte_1 CP_1 giorni prima della data dell'udienza riportata in citazione ovvero il 19 giugno 2024) e si è in buona sostanza limitato a chiedere la conferma integrale della decisione di primo grado senza quindi spiegare alcuna domanda.
4 Inoltre, e trattasi di circostanza in ogni caso dirimente, l'appellata non ha neppure lamentato conseguenze in termini di lesione delle proprie prerogative difensive derivanti dall'indicazione di un termine più ampio per la sua costituzione.
Anche le questioni preliminari sollevate sull'inutilizzabilità della documentazione, essendo peraltro rilevabili in via officiosa, non sono state in alcun modo influenzate da quanto accaduto.
Ne consegue, quindi, il rigetto della questione.
2.3. Maggiori problemi emergono, di contro, con riguardo all'altro aspetto relativo al tardivo deposito da parte dell'appellante delle movimentazioni bancarie attestanti l'avvenuto pagamento, alle date del
19 luglio 2018, 29 agosto 2018 e 5 novembre 2018 della somma di € 4.199,00 in favore di P_
.
[...]
Trattasi, all'evidenza, di materiale documentale formatosi in epoca finanche antecedente all'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La non ha, come di contro avrebbe dovuto al fine di superare la preclusione di Parte_1 cui all'art. 345 cpc, neppure allegato le ragioni del mancato deposito di tale materiale nel precedente grado e soprattutto, trattandosi, in definitiva, di estratti conto risulta arduo ipotizzare che la stessa non ne avesse la disponibilità.
La conseguenza, allora, che ne discende è l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, di tale ulteriore produzione.
Tale percorso argomentativo, invece, non può valere per la documentazione (attestante i pagamenti effettuati dall'ente locale in esecuzione della sentenza di primo grado) prodotta dal essendo CP_1
indubitabile che trattasi di materiale di formazione successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
2.4.In ultimo, qualche doveroso cenno si rende necessario anche sulla domanda introdotta per la prima volta dall'appellante nelle note di trattazione scritta del 1 luglio 2024.
Pur, difatti, potendo condividere l'assunto che trattasi di una scelta derivata dalla difesa del
[...]
che ha, come anticipato, dato spontanea esecuzione alla pronunzia di prime cure, Controparte_1
risulta di sin troppa chiara evidenza che trattasi di una domanda inammissibile in quanto, a voler tutto concedere, avrebbe dovuto essere proposta con l'atto di appello.
3.1. Venendo rapidamente al merito della controversia è possibile procedere alla disamina del primo motivo di gravame.
5 Come anticipato, l'appellante ha, in buona sostanza, censurato il passaggio della sentenza di prime cure che ha ritenuto che, in ragione dell'avvenuta cessione del credito, è stata Controparte_4
privata della propria legittimazione attiva finalizzata ad ottenere il pagamento dell'importo oggetto delle fatture ed inoltre non fondata si è rivelata la deduzione relativa alla risoluzione del contratto di factoring tra la medesima società e . P_
Le argomentazioni, cercando di fare opera di sintesi all'interno di un quadro in effetti piuttosto articolato, poste a presidio dell'impugnazione possono essere così indicate: a) è stata P_
integralmente soddisfatta;
b) i pagamenti sono stati effettuati in suo favore in forza di un piano di rientro sottoscritto e prodotto in atti.
3.2. Il vaglio del motivo rende indispensabile la ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno si è dipanata la vicenda che ci occupa ed a tale fine deve osservarsi quanto segue.
La pretesa creditoria azionata in via monitoria da nei confronti del Parte_1 [...]
(e sulla quale non vi è stata contestazione perlomeno in appello) è derivata Controparte_1 dall'avvenuta esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio scolastico oggetto di un contratto (che prevedeva il pagamento a stato avanzamento lavori) sottoscritto il 13 luglio 2013 e successivamente integrato il 25 luglio 2017.
L'iniziativa monitoria da cui è scaturito il presente giudizio, ha avuto ad oggetto il mancato pagamento da parte dell'ente locale delle seguenti fatture: 52 del 9 novembre 2016, 62 del 1 dicembre
2016, 12 del 31 marzo 2017, 50 e 51 del 21 dicembre 2017, 3 del 21 febbraio 2008 e 4 del 6 marzo
2018.
In data 23 ottobre 2014, l'odierna appellante ha concluso con un contratto di factoring P_ in forza del quale l'istituto di credito ha agito per il pagamento anche di fatture (è il caso della n. 46 del 19 settembre 2016 e della n. 39 del 21 settembre 2017) non oggetto dell'iniziativa monitoria per cui è causa.
Ai fini che ci occupano, poi, è sufficiente considerare ulteriormente che:
CP
- quando si è costituita nel primo grado, spiegando intervento ai sensi dell'art. 105 cpc, ha ammesso di aver ricevuto dal pagamenti per un importo di € 77.939,81; Controparte_1
- con la prima memoria ex art 183 cpc, come già anticipato, la medesima società ha precisato di aver ricevuto in data 2 settembre 2019 (pendente quindi già la lite) la somma ulteriore di € 62.981,19 imputata (per € 11.539,81) a saldo della fattura n. 46/16 (non oggetto dell'iniziativa monitoria) ed in acconto (per € 51.441,38) sul maggior importo dovuto in forza della fattura n. 52/16;
- di conseguenza, il residuo deve ritenersi pari ad € 14.958,62;
6 - in epoca antecedente a tali versamenti, e segnatamente in data 27 giugno 2018 e P_ [...]
hanno raggiunto un accordo (cfr doc. 2 delle produzioni di parte appellante) con cui è Parte_1
stato definito un piano di dilazione i cui termini essenziali possono essere così riassunti: a) il credito complessivo della cessionaria è stato stimato in € 76.169,89 di cui € 75.578,15 in linea capitale ed €
591,74 per interessi;
b) l'esposizione debitoria sarebbe stata saldata da mediante il pagamento Pt_1 di 18 rate dell'importo fisso di € 4.199,00 con decorrenza dal luglio 2018 al 20 dicembre 2019; c) la sottoscrizione dell'accordo non riveste alcuna valenza novativa delle precedenti intese (ovvero del contratto di factoring) destinate a rivivere in caso di inadempimento della cedente;
d) eventuali pagamenti effettuati nelle more direttamente dal sul alla cessionaria CP_1 CP_1 CP_1
sarebbero stati posti a compensazione parziale;
3.3. Dal quadro documentale, possono allora trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- occorre operare una distinzione tra il rapporto oggetto dell'iniziativa monitoria tra e CP_1 Pt_1 da quello tra quest'ultima e la cessionaria;
Parte_1
- per tale ultimo rapporto, infatti, è stato previsto un piano di rientro che però ha pacificamente ad oggetto fatture diverse rispetto a quelle oggetto del decreto ingiuntivo (basti pensare che la stessa nella prima memoria ex art 183 cpc imputa il pagamento ricevuto dal Comune al saldo P_ P_
della fattura n. 46 non inserita nel ricorso per decreto ingiuntivo);
- ne discende che i pagamenti destinati ad estinguere il debito del e di Controparte_1
verso la cessionaria devono necessariamente riguardare l'iniziativa monitoria;
Controparte_4
- la circostanza riportata in sentenza sull'esistenza di pagamenti che hanno ridotto l'esposizione debitoria riportata nel decreto ingiuntivo del sino ad € 37.432,75 non Controparte_1 CP_1
è stata impugnata e quindi deve ritenersi passata in giudicato;
- il credito della cessionaria è stato saldato dal per € P_ Controparte_1
62.981,19 a fronte di un ammontare indicato nel piano di rientro di € 76.169,89;
- già con nota del gennaio 2019 (cfr doc 7 delle produzioni di in primo grado) la P_
cessionaria aveva intimato a il pagamento del suddetto importo a cui ha quindi Parte_1
provveduto il CP_1
- per stessa pacifica ammissione dunque della cessionaria a quella data il debito era inferiore rispetto all'importo indicato nella proposta di rientro lasciando in tal modo logicamente intendere che dalla sottoscrizione (del 27 giugno 2018) sono effettivamente intervenuti dei pagamenti con tutta evidenza da parte di Parte_1
- ne deriva quindi, in assenza di ulteriori elementi che a difettare, così dovendo condividere la prospettazione dell'appellante, è la prova della pretesa creditoria di;
P_
7 - di conseguenza, l'appello deve trovare accoglimento e il deve essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore di della maggior somma rispetto a quella Parte_1 indicata nella sentenza di primo grado di € 39.432,75 oltre interessi come indicati nel ricorso monitorio e quindi oltre interessi di mora determinati nella misura stabilita dall'art. 5 D. Lgs n.
231/2002 s.m.i., dal dovuto al saldo;
- è altresì tenuta alla restituzione, in favore del della P_ Controparte_1
somma di € 17.677,60, di cui € 6.145,79 a titolo di interessi di mora oltre interessi al tasso legale dal pagamento sino al soddisfo;
4.1. Dall'esito del giudizio consegue (con assorbimento del secondo motivo) la rivisitazione del regime delle spese di lite del primo grado che vanno liquidate a carico di Controparte_1
e a in base al decisum con applicazione dei valori minimi attesa la non
[...] P_
particolare complessità delle questioni affrontate per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 3.809,00 per compensi professionali attenendosi ai Parte_1
valori minimi di liquidazione (valore della controversia da € 26.001,00 ad € 52.000 rispondente al decisum) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
4.2. Analogamente, devono seguire, per essere regolate come da dispositivo, la soccombenza le spese del presente grado con applicazione valori medi, fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta assumendo a riferimento il valore della causa da € 5.201,00, ad € 26.000.
4.3. Le spese nel rapporto tra e per il presente grado devono Controparte_1 P_
essere integralmente compensate in assenza di domande tra le suddette parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
8
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza non definitiva n. 257/23 del Tribunale di Vasto così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara la contumacia di;
P_
b) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara l'insussistenza della pretesa creditoria di P_
;
[...]
c) condanna per l'effetto il al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 39.432,75 oltre interessi come indicati nel ricorso monitorio Parte_1
e quindi oltre interessi di mora determinati nella misura stabilita dall'art. 5 D. Lgs n. 231/2002
s.m.i., dal dovuto al saldo;
d) condanna alla restituzione in favore del della P_ Controparte_1 somma di € 17.677,60, di cui € 6.145,79 a titolo di interessi di mora oltre interessi al tasso legale dal pagamento sino al soddisfo;
e) condanna e , in solido fra di loro, alla rifusione Controparte_1 P_ in favore di delle spese del primo grado che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie,
IVA e CPA dovuti come per legge;
f) condanna e , in solido fra di loro, alla rifusione Controparte_1 P_ in favore di delle spese del presente grado che liquida in € 355,50 per Parte_1 spese ed in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
g) compensa integralmente le spese del presente grado nel rapporto tra il Controparte_1
e .
[...] P_
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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