Sentenza breve 18 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 16 settembre 2023
Sentenza 5 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 30 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02080/2025REG.PROV.COLL.
N. 06679/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6679 del 2024, proposto dall’EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e dall’ER - Agenzia delle entrate - riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor NO EL, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Tapparo, con domicilio presso l’indirizzo PEC, come da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 febbraio 2024 n. 52, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del signor NO EL e i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza collegiale 30 settembre 2024 n. 3617 con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalle amministrazioni appellanti ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito;
Esaminate le memorie, anche di replica e le note d’udienza depositate in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Stefano Toschei e udito, per le amministrazioni appellanti, l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto. Si registra il deposito di nota d’udienza con la quale il difensore della parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della controversia senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe l’EA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (d’ora in poi, per brevità, EA o l’Agenzia) e l’ER - Agenzia delle entrate (d’ora in poi, per brevità, ER) hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 febbraio 2024 n. 52, con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 454/2021) presentato dal signor NO EL e teso ad ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 11520219000201107000, con la quale l’Agenzia delle entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 30020180000011252000 riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) relativo alle campagne lattiere 1999 e 2001, per un importo complessivo di € 98.894,69.
2. – I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda contenziosa, tenuto conto degli atti processuali e dei documenti versati dalle parti in giudizio nel fascicolo digitale del processo sia di primo che di secondo grado e da quanto emerge dalla parte “in fatto” della sentenza di primo grado qui oggetto di appello, possono essere sintetizzati come segue:
- il signor NO EL, titolare di azienda agricola, ebbe a ricevere l’intimazione di pagamento n. 11520219000201107000, notificatagli via PEC il 7 ottobre 2021;
- detta intimazione, dell’importo di € 98.894,69, faceva a propria volta riferimento alla cartella n. 30020180000011252000 (che si asseriva notificata in data 14 dicembre 2018) inerente al prelievo supplementare per il superamento delle c.d. quote latte assegnate all’azienda agricola del ricorrente nelle annualità 1999/2000 e 2001/2002;
- il signor NO EL proponeva, quindi, ricorso dinanzi al TAR per il Friuli Venezia Giulia al fine di ottenere l’annullamento del predetto atto di intimazione, sostenendo cinque motivi di censura (in sintesi; I. “illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione – mancata allegazione della cartella di pagamento - mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento – violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio” ; II. “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati” ; III. “Intervenuta prescrizione del credito di Agea – intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella” ; IV. “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale – illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere” ; V. “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da Agea – errata quantificazione del presunto debito – difetto carenza di motivazione” );
- all’esito del processo di primo grado il TAR adito, ritenuto fondato il quarto dei motivi di ricorso dedotti dalla parte ricorrente, in considerazione del fatto che “ dalla relativa documentazione (cfr. in particolare il doc. 04) risulta essere intervenuto, in data 27 giugno 2022, uno sgravio parziale del credito da “quote-latte” richiesto con l’intimazione qui impugnata, nella parte riferita all’annualità 2001/02, le cui imputazioni di prelievo sono state annullate, all’esito di un giudizio d’appello cui ha preso parte l’odierno ricorrente (cfr. Cons. St., sez. III, 28 marzo 2022, n. 3588) ” (così, testualmente, al punto 6.1 della sentenza di primo grado qui oggetto di appello);
- in ragione di quanto sopra il giudice di primo grado, assorbendo gli altri motivi dedotti dalla parte ricorrente, ha accolto integralmente il ricorso annullando l’atto impugnato nella sua interezza.
3. - Di detta sentenza viene oggi chiesta dall’EA e dall’ER la riforma in sede di appello ritenendola errata.
L’EA e l’ER, con un unico e complesso motivo di appello, prospettano le seguenti traiettorie contestative avverso la sentenza di primo grado:
A) in primo luogo l’amministrazione sostiene l’erroneità della sentenza di prime cure atteso che il TAR, pur avendo espressamente dato atto che l’intimazione impugnata in primo grado dal signor NO EL si riferiva a diverse annualità e pur avendo evidentemente richiamato (al punto 6.1 più sopra riprodotto) che solo alcune di quelle cui ineriva l’intimazione di pagamento erano state colpite da sentenze che avevano rimosso l’atto a monte ; ha finito per annullare integralmente l’atto oggetto di impugnazione, estendendo quindi l’effetto caducatorio di tale atto indistintamente a tutte le annualità di riferimento e non solo all’annualità 2001/2022, finendo così per estenderne la portata, ingiustificatamente all’importo dovuto per l’annualità 1999/2000;
B) in corrispondenza di quanto sopra pare evidente che, laddove un atto della riscossione sia fondato su più titoli (come è avvenuto nel presente caso) e laddove vi sia stata una ragione giuridica di annullamento (come ad esempio, nel presente caso, per effetto di una sentenza del giudice amministrativo) che abbia riguardato soltanto alcuni titoli, ma non tutti, è allora evidente che la cartella/intimazione non dovrebbe essere annullata integralmente (come è avvenuto nel presente caso), ma solo parzialmente e in corrispondenza del titolo venuto meno medio tempore .
Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e la conferma della legittimità, seppur parziale, del provvedimento annullato da primo giudice.
4. – Si è costituito in giudizio il signor NO EL che ha contestato analiticamente le prospettazioni dedotte dalle amministrazioni appellanti chiedendo la reiezione del mezzo di gravame proposto.
Con ordinanza 30 settembre 2024 n. 3617 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta da EA e da ER ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
5. - Merita accoglimento il complesso motivo di ricorso in appello proposto da EA e da ER atteso che effettivamente la sentenza di primo grado ha annullato, così travolgendolo interamente, l’intero atto impugnato, sebbene esso attenesse a due annualità di prelievo supplementare (c.d. quota latte) per gli anni 1999/2000 e 2001/2002 e nel corso del processo di primo grado fosse stato appurato il venir meno del titolo sottostante all’intimazione (in conseguenza di una sentenza del giudice amministrativo) riferito ad una sola delle due annualità e precisamente quella 2001/2002.
D’altronde la natura oggettivamente complessa dell'atto di intimazione impugnato in primo grado (e della cartella sosttostante), che ha portato ad esecuzione somme relative ad annualità differenti, in uno con la scindibilità sul piano oggettivo dei suoi effetti, in ragione della separata ed autonoma indicazione del dettaglio degli addebiti relativi a ciascun anno, avrebbe imposto al giudice di prime cure di limitare la portata demolitoria della propria pronuncia alle sola annualità effettivamente investite dalla sentenza del giudice amministrativo (con riferimento, dunque, all’annualità 2001/2002), annullando solo in parte l’atto di intimazione impugnato ed escludendo dall’effetto caducatorio l’intimazione relativa all’annualità 1999/2000.
In questo senso pare deporre (anche) la giurisprudenza in materia tributaria (estensibile per analogia dello schema impositivo e di riscossione anche alla materia delle quote latte) ad avviso della quale “ (i)l giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario ” (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. VI, 10 dicembre 2021 n. 39660).
Non sarebbe neppure sostenibile, al fine di condurre a diversa conclusione, che il ruolo portato dalla cartella impugnata è unico per tutti i prelievi. E, infatti, il ruolo, atto a monte da cui si fa discendere in via derivata l'illegittimità della cartella di pagamento gravata in prime cure, ha anch'esso contenuto oggettivamente scindibile recando l'indicazione separata ed analitica delle somme dovute in relazione a ciascuna annualità.
Come è stato già rilevato dalla Sezione in un caso del tutto analogo “ il giudice amministrativo, in quanto munito di giurisdizione esclusiva che si estende all'intero rapporto controverso, ha poteri analoghi a quelli del giudice tributario e ben può (anzi deve) compiutamente conoscere della fondatezza della pretesa sottostante l'atto impugnato anche graduando la propria pronuncia in ordine ad an e quantum debeatur ” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2434)
6. – Non essendo state sollevate nella presente sede di appello questioni attinenti ai motivi di censura dedotti in primo grado e non scrutinati dal primo giudice, in seguito all’indicato assorbimento, il Collegio non deve farsi carico di ulteriori adempimenti decisori.
7. – La fondatezza del motivo di appello come sopra scrutinato conduce all’accoglimento del mezzo di gravame proposto e alla riforma della sentenza di primo grado in parte qua , limitando l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado alla sola parte che attiene all’annualità 2001/2002 e confermando la legittimità del medesimo atto nella parte in cui si riferisce all’annualità 1999/2000, con le conseguenze che ne derivano anche in ordine al mero ricalcolo della somma dovuta da effettuarsi in esecuzione della presente sentenza.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso (nella quale è risultato decisivo la non corretta valutazione operata dal giudice di prime cure) per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a, l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello (n. R.g. 6679/2024) di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 febbraio 2024 n. 52, accoglie in parte il ricorso di primo grado e, di conseguenza, limita l’annullamento del provvedimento impugnato alla parte in cui è coinvolta la sola annualità 2001/2002.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Toschei | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO