Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1317/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1317/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nata ad [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nato ad [...], il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ,) entrambi con l'Avv. Agatino Scaringi (pec domiciliazione: C.F._2
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RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta per la separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 02.10.2024 i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio in Valderice in data 21/06/2014 - unione dalla quale sono nati i figli
[...]
(08.12.2006), (31.08.2010), (09.12.2013) e Per_1 Persona_2 Parte_3
alle seguenti condizioni concordemente rassegnate:
“I. Esenzione reciproca dall'obbligo della coabitazione.
I coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene da qualche tempo, con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere, altresì, di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti delle rispettive dimore.
L'ultimo domicilio coniugale è stato in Valderice (TP) nella Via I Maggio, n. 14, presso l'immobile di proprietà del padre del Sig. ed è rimasto nella disponibilità della Sig.ra Parte_2 Pt_1
unitamente ai figli, essendosi il trasferitosi attualmente presso la madre, Sig.ra
[...] Parte_2
, nella abitazione di questa sita nella Via Salemi, n. 15. Parte_5
Affidamento condiviso dei figli minorenni.
I figli minorenni , e resteranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Pt_3 Pt_4
collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Valderice, nella Via I
Maggio, n. 14.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
Il padre eserciterà il diritto di visita in modo ampio, essendo stato sempre molto presente nella gestione delle attività scolastiche, ricreative e sportive dei figli, nonché tenuto conto del fatto che attualmente lo stesso abita a poca distanza dal luogo in cui risiedono i figli.
Resta fermo che, nel caso in cui dovessero insorgere contrasti, il padre potrà tenere i figli con sé tre pomeriggi la settimana;
nonché, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del Venerdì alle ore 21:30
della Domenica. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore trascorrerà con i figli sei giorni consecutivi, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo tra il 15 Luglio
ed il 15 Settembre.
II. Assegno di mantenimento in favore dei figli. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di concorso per il Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro i primi cinque giorni di ogni mese, con la rivalutazione ISTAT, oltre la quota spettante allo stesso per l'assegno unico, che sarà, dunque, percepito interamente dalla Sig.ra Restano a Parte_1
carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Trapani.
III. Reciproca rinuncia dei coniugi a richieste di carattere economico.
Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di carattere economico.
IV. Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio, anche nell'interesse dei figli minori.
VI. Spese legali.
Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.”
Con apposita nota, i ricorrenti hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza,
confermando la propria volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti essendo evidentemente venuta meno l'affectio coniugalis.
Inoltre, gli accordi raggiunti non contrari a norme imperative di legge né all'ordine pubblico né al superiore interesse della prole minorenne possono, dunque, essere poste a fondamento della pronuncianda separazione personale.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale tra , nata ad [...] il Parte_1
16.01.1987 ) e nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
17.02.1984 ) che hanno contratto matrimonio il 21/06/2014 a C.F._2
VALDERICE, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile
del Valderice al n. 9, Parte 2, Serie A, anno 2014, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 02.10.2024 e sopra riportate in parte motiva;
spese compensate;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 19.03.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo