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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11/03/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2241 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dall'avv. Maurizio Zeoli e dall'avv. Daniela Sarracino, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv. Maurizio Zeoli e Daniela Sarracino in
Benevento alla via Luigi Pirandello n.18
Appellante
E
– già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Verdi n. 6, presso lo studio dell'avv. Delia Orsillo dalla quale è rappresentato e difeso
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 02.08.2024, Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 208/2024 pubblicata
[...]
in data 21.02.2024, con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'accertamento del suo diritto a transitare al parametro superiore (183), dopo altri 5 anni di guida dall'assegnazione da parte dell'azienda ad ogni effetto giuridico della qualifica e del parametro 175.
Censura la sentenza impugnata lamentando “1)- Omessa valutazione fatto decisivo ai fini della causa. Omessa pronunzia . Violazione art.112 I comma cpc. Erronea applicazione CCNL trasporto pubblico locale sulla carriera dell'operatore di esercizio. Il Tribunale non ha in alcun modo valutato il fatto fondamentale della causa petendi in I grado ovvero l'intervenuto riconoscimento aziendale della qualifica e del parametro 175 ex CCNL in atti ad ogni effetto giuridico;
-Violazione
e/o falsa applicazione dell'art.2077, II comma, codice civile. Violazione art.112 I comma cpc- Omessa pronunzia;
-Violazione del principio di interpretazione delle clausole del contratto di lavoro secondo buona fede- Violazione dell'art.1366 c.c., in combinato disposto con l'art.1175 c.c. e 1375 c.c..”. ha concluso nei seguenti termini: “affinché codesta ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, voglia accogliere le domande proposte da parte appellante in I grado, di seguito riproposte: -sentire accertare il diritto del ricorrente al superiore parametro retributivo 183 ex CCNL Trasporto
Pubblico Locale/Mobilità a decorrere dal 01/09/2020, con conseguente condanna generica di oggi , in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento delle differenze retributive maturate ed a maturare, sino alla decisione, tra il parametro retributivo di cui al chiesto accertamento e quello riconosciuto (175), il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA del doppio grado di giudizio, da distarsi per fattane anticipazione”.
L'appellato si è costituito contestando la fondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p., lette le note ritualmente depositate, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Le censure proposte dall'appellante (che possono essere analizzate congiuntamente) appaiono, infatti, fondate.
In punto di fatto è pacifico che l'odierno appellante (originario ricorrente), dipendente di sin dal 1989, poi transitato per cambio di azienda ad CP_1 [...] poi (ora , dotato della qualifica CP_3 Controparte_2 Controparte_1
di Operatore Qualifica parametro 160 ex CCNL Autoferrotranvieri, Trasporto
Pubblico Locale, acquisiva, per riconoscimento aziendale, la qualifica di Operatore di Esercizio, parametro 175 dal 01/09/2015, in applicazione di un verbale di accordo, sottoscritto in data 14/01/2013.
Le parti non concordano sui fini e sugli effetti di tale accordo.
Secondo il col predetto verbale veniva stabilito, quale incentivo al Pt_1
mutamento di qualifica proposto, il riconoscimento del parametro retributivo immediatamente più alto successivo a quello già posseduto dall'agente riqualificato.
Controparte, viceversa, ha rimarcato che: - a seguito della dichiarazione di procedura di crisi nel settore trasporti, conclamato dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 36 L.R. 141/2009, e l'emergenza di unità lavorative in esubero - la Società, in data 14 gennaio 2013, ha aperto con le R.S.U. una discussione volta a verificare la possibilità di avviare una procedura di mobilità ovvero ricorrere al contratto di solidarietà passiva;
nel corso della suddetta discussione la stessa R.S.U. precisava che “gli esuberi evidenziati riguardano i settori di supporto all'esercizio e alla trazione nonché il settore amministrativo” e - evidenziato che “nel settore movimento, allo stato, non sembrano esservi esuberi” - proponeva, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, di utilizzare i lavoratori addetti ai settori di supporto all'esercizio e alla trazione, “nei servizi attivi quali quelli di operatore di esercizio” (cfr. verbale di incontro sindacale del 14.01.2013): le parti – sempre al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di evitare la riduzione percentuale dell'orario di lavoro – hanno convenuto di chiedere a chiunque avesse i requisiti, indipendentemente dal personale esuberante, se volesse transitare nel settore movimento con qualifica di operatore di esercizio e al personale esuberante di conseguire la patente e CQC, a spese dell'Azienda, e diventare operatore di esercizio;
col medesimo verbale del 14 gennaio 2013, con espresso riferimento al personale non in possesso dei relativi requisiti, cioè necessitante di riqualificazione per diventare operatore di esercizio, si stabilì, altresì “Coloro i quali non intendono accedere alla conversione o riqualificazione saranno utilizzati in mansioni di supporto, che allo stato l'Azienda esternalizza ossia servizio di pulizia – controllo carbolubrificanti – guardiania non armata – movimentazione autobus ecc.” Pur essendo pacifico che il lavoratore era addetto al settore manutenzione officina di PI , secondo l'appellante, egli non proveniva da settori in Pt_2 esubero;
a parere dell'appellata, viceversa, il rientrava esattamente tra Pt_1
il personale esuberante, al quale la società, in accordo col sindacato, aveva dato la duplice possibilità, di riqualificarsi o di essere adibito a mansioni inferiori (al fine di salvaguardare i livelli occupazionali). Cosicché, “nelle more che il lavoratore conseguisse la patente e gli altri requisiti, stante l'esubero della sua mansione, venne trasferito, dietro sua richiesta, presso l'impianto di PI Avellino, per svolgere le inferiori mansioni di addetto alle pulizie”.
A parere della Corte, tuttavia, quale che fosse la posizione originaria del lavoratore, una volta che il lavoratore è stato inquadrato nella qualifica di operatore di esercizio
– par. 175 – non può che essergli riconosciuto, decorsi i cinque anni, il parametro successivo (183).
Al riguardo, è ben vero quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata e cioè che “L'art. 2 lettera C.1/1 del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000 avente ad oggetto “Modalità di acquisizione di parametri retributivi” prevede che il primo parametro, quello di accesso, è il 140; il secondo, attribuibile dopo 9 anni di guida effettiva, è il 158; il terzo, spettante dopo 16 anni di guida effettiva, è il 175; il quarto attribuibile dopo 21 anni di guida effettiva, è il 183. Al punto C.2/1 viene stabilito che: “…L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente… Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di: a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi. Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio””.
Tuttavia, questo Collegio non condivide le conseguenze che il giudice ha tratto dalla lettura della normativa contrattualcollettiva rispetto all'attuale vicenda. Dalla documentazione prodotta, invero, emerge chiaramente che, a far data dal
01.09.2015, il ricorrente sarebbe transitato alla qualifica di Operatore di Esercizio, parametro 175. Con la comunicazione del 24.08.2015 (nota prot. N.B02504/15), la società inequivocabilmente affermava che tale passaggio era riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici (“sarete inquadrato, giuridicamente ed economicamente…”). Pertanto, concordando con quanto evidenziato dall'appellante, non può che ritenersi che “la proposta aziendale, consacrata nell'accordo e nel provvedimento citati, prevede dunque il riconoscimento del parametro 175 anche sotto l'aspetto giuridico, ovvero, in base a clausola interpretata secondo buona fede, compresi tutti i diritti derivanti dall'acquisizione, incluso il diritto di carriera previsto dal CCNL di categoria per il parametro 175 della qualifica di Operatore di Esercizio”.
In altri termini, deve ritenersi che il riconoscimento del parametro 175, con effetti giuridici ed economici, comprenda anche il diritto ad acquisire, dopo 5 anni di guida, il superiore parametro 183.
Sul punto, intende il Collegio dare seguito ai principi espressi da questa stessa Corte in una vicenda che – seppure non perfettamente coincidente con quella attuale – presenta profili di similitudine (v. sent. nn. 68/2023 e 4451/2022).
In quelle controversie è stato ritenuto “inequivoco il contenuto del provvedimento aziendale, quale espresso riconoscimento del periodo contemplato ai fini della progressione parametrale quale macchinista, anche a prescindere dalla effettiva attività di condotta ferroviaria, stante la finalità premiale del provvedimento datoriale, con conseguenziali effetti favorevoli per il lavoratore anche dal punto di vista retributivo, scaturenti proprio dall'intervenuto riconoscimento della progressione parametrale con anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto”.
E, dunque, il riconoscimento del par. 175 non può essere considerato che comprensivo dei vantaggi giuridici ed economici connessi alla progressione parametrale secondo la disciplina contrattuale collettiva, in quanto connaturati all'avanzamento nei parametri stessi.
In sostanza, se con una fictio juris è stato riconosciuto il parametro 175 che – a norma del C.C.N.L. di riferimento può essere attribuito solo “dopo 16 anni di guida effettiva” – con analoga fictio non può che riconoscersi anche l'avanzamento di carriera. Era, infatti, pacifico che al settembre 2015 il non avesse Pt_1 svolto 16 anni di guida effettiva;
ma il provvedimento di attribuzione del parametro di cui si discute implica necessariamente che decorsi 5 anni dall'attribuzione, dovessero ritenersi come effettivi 21 anni di guida.
Ne consegue che deve essere dichiarato il diritto di al Parte_1
superiore parametro retributivo 183 ex CCNL Trasporto Pubblico Locale/Mobilità
a decorrere dal 01/09/2020, con conseguente condanna di oggi Controparte_2
al pagamento delle differenze retributive tra il parametro Controparte_1
retributivo 183 e quello 175 a decorrere dal 01.09.2020, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di al superiore parametro Parte_1
retributivo 183 ex CCNL Trasporto Pubblico Locale/Mobilità a decorrere dal
01/09/2020; condanna al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive tra il parametro retributivo 183 e quello 175 a decorrere dal 01.09.2020, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.; condanna
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado che si liquidano in € Controparte_1
3.000,00 per il primo grado ed in € 2950,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli Avv.ti Maurizio Zeoli
e Daniela Sarracino.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro