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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 525/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare (CH) alla Via Adriatica Parte_1
n. 241 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Angelucci del foro di Chieti, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata e conferita su supporto cartaceo separato ed allegato all' atto di citazione in appello e da intendersi parte integrante dello stesso.
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Navelli n. 11, presso Controparte_1
e nello studio dell'Avv. Carla Fiore che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata e conferita su supporto cartaceo separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta e da intendersi parte integrante della stessa.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 128/2023 del Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di Ortona pubblicata il 28.11.2023 – Cessione di azienda.
Conclusioni delle parti Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile de L'Aquila, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n. 128/2023 pubbl. il 28/11/2023 RG n. 253/2022, repert. n.
339/2023 del 28/11/2023, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2023, emessa dal
Tribunale Ordinario di Chieti - Sezione Distaccata di Ortona, Giudice Dott. Francesco
Grassi, mai notificata, modificare la Sentenza impugnata nella parte motiva e del dispositivo in cui - in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto di cessione di azienda stipulato tra le parti per scrittura privata autenticata in data 16.11.2016, per inadempimento del convenuto;
- e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda proposta dall'attore, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- in conseguenza disattendere integralmente tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si impugnano e contestano le conclusioni rassegnate dalla grafologa TU
[...]
, la quale non ha dato riscontro alcuno alle note critiche mosse da questa Persona_1 difesa circa le risultanze della ridetta TU e, per tutte le ragioni già esposte nei propri scritti difensivi, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia rimettere la causa in istruttoria a che venga convocata la suddetta TU grafologa nominata, il cui lavoro allo stato non può dirsi né certosino né esaustivo, in una udienza da tenersi in presenza, affinché in detta sede renda i dovuti chiarimenti e le necessarie precisazioni in merito alle tante criticità riscontrate
e contestate da questa difesa.
In subordine si chiede volersi disporre la rinnovazione della TU grafologica mediante conferimento di incarico ad altro perito grafologo.
Insiste poi per l'accoglimento delle richieste istruttorie avanzate nella propria comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Insiste inoltre per il rigetto della prova testimoniale capitolata nella memoria ex art. 183, co.
6, c.p.c. avversa e contraddistinta dai nn. 1) e 2) siccome inammissibile poiché vertente su circostanze “negative”.
Insiste, infine, affinché l'On.le Giudice adito voglia espungere dai documenti di causa, e dunque non tenerne conto ai fini del decidere, la produzione documentale effettuata da controparte con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e contraddistinta dal n. 2.
“perizia giurata trascrizione conversazione ambientale dell'incontro tenutosi il 27 marzo
2017”, giacché trattasi di una perizia trascrittiva inammissibile, in quanto non vi è prova alcuna sulla reale identità degli interlocutori così come sulla reale datazione delle conversazioni asseritamente ricondotte ai fatti ed ai soggetti di causa.
-con vittoria, in ogni caso, di spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario avendo anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi.”
Per l'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
1) rigettare nel merito l'appello proposto dallo anche in ordine alle istanze Parte_1 istruttorie, perché destituito di ogni fondamento sia fattuale che giuridico, per tutte le ragioni ampiamente esposte nei precedenti scritti difensivi;
2) per l'effetto confermare il capo di sentenza che sancisce la risoluzione del contratto ripassato tra le parti ex art. 1454;
3) in accoglimento dell'istanza di errore materiale proposta in questa sede disporre che venga inserita in dispositivo la seguente espressione:” e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione del complesso aziendale”
4) nella denegata ipotesi di reiezione dell'istanza di correzione della sentenza, in accoglimento del proposto appello incidentale, condannare alla Parte_1 restituzione, in via definitiva, del complesso aziendale adibito a bar, rivendita di generi di monopolio n. 3 e ricevitoria Lotto n. 4552, il tutto corrente in Francavilla al Mare Viale Alcione
n. 22;
5) rigettare le istanze istruttorie riproposte da controparte in questa sede, soprattutto in ordine al rinnovo o nuova convocazione della TU e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, ammettere le prove richieste dall'appellata nelle memorie istruttorie ex art.
183 VI comma c.p.c., che abbiansi qui per integralmente trascritte e riportate: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, ponendo definitivamente
a carico dell'appellante le spese di TU, con conferma sul punto della statuizione della sentenza di primo grado”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 253/2022 – promosso dall'odierno appellato contro l'odierno appellante Controparte_1 [...]
(onde sentir accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione Pt_1
d'azienda ripassato tra le parti con scrittura privata del 16.11.2016 per grave inadempimento del Sig. e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione, in via Parte_1 definitiva, del complesso aziendale e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il convenuto contestando le domande attoree – il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona così statuiva: “in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto di cessione di azienda stipulato tra le parti per scrittura privata autenticata in data 16.11.2016, per inadempimento del convenuto;
rigetta la domanda risarcitoria;
compensa le spese di lite;
spese per la TU poste definitivamente a carico del convenuto.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno della domanda, l'attore aveva dedotto: - di aver venduto al convenuto l'azienda corrente in Francavilla al Mare, Viale Alcione n. 22, costituita dall'attività di bar, rivendita di generi di monopolio n. 3 e ricevitoria Lotto n. 4552; - che il prezzo della cessione era stato pattuito in € 90.000,00, da versarsi in tre rate mensili dell'importo di € 30.000,00 cadauna, con scadenza rispettivamente a fine mese di gennaio, febbraio e marzo 2017; - di non aver ricevuto il prezzo di vendita pattuito, alle scadenze prefissate e concordate;
- di aver esperito un tentativo di soluzione bonaria della questione e successivamente, non avendo ricevuto riscontro, di aver diffidato il Sig. ad Pt_1 adempiere ex art. 1454 c.c. con missiva recapitata in data 11.07.2017.
1.2. Dava ancora atto che il convenuto si era costituito in giudizio deducendo di aver versato nelle mani di parte attrice la somma di € 28.000,00 in data 11.11.2016, e, successivamente,
l'ulteriore somma di € 15.000,00 in data 16.01.2017 e di aver anticipato la somma di €
11.000,00, dovuta a titolo di quota parte dall'odierno attore, in riferimento al pagamento di €
23.744,93 chiesto dall' all'atto della cessione della Controparte_2 licenza per la rivendita di generi di monopolio n. 3 e della ricevitoria del lotto n. 4552.
Rilevava che il convenuto aveva eccepito in compensazione la somma di € 7.503,00, quale esborso per lavori non previsti all'interno dall'attività Bar oggetto di cessione e l'importo pari ad € 4.000,00 per aver provveduto a saldare il debito relativo a due mensilità del canone di locazione scadute e non pagate all'atto di subentro e aveva riferito di aver consegnato al sig. due effetti cambiari, il primo di € 10.000,00 con scadenza 30.03.2018 Controparte_1 ed il secondo di € 16.250,00 con scadenza 31.05.2018 a definitivo saldo di ogni pretesa economica di cui all'atto di cessione di azienda ripassato tra le parti.
1.3. Osservava che la parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva disconosciuto le firme apposte in calce alle due quietanze allegate in atti da parte convenuta, rispettivamente sub 2 e 3, nonché alla dichiarazione prodotta sub 5.
1.4. Il Tribunale rigettava in primo luogo l'eccezione di irritualità e tardività del disconoscimento delle firme, sollevata dal convenuto.
Rilevava che l'attore, una volta avuta la possibilità di visionare i documenti prodotti in giudizio dal convenuto (costituitosi in giudizio in un momento successivo alla celebrazione della prima udienza di trattazione), aveva correttamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce agli stessi nella prima difesa utile, ossia con prima memoria ex art. 183
c.p.c.
Nel merito, accoglieva la domanda di accertamento della risoluzione del contratto ripassato tra le parti e condannava il convenuto alla restituzione del complesso aziendale.
Condivideva le conclusioni della TU che aveva rilevato l'inautenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti n. 2, 3 e 5 allegati alla comparsa di risposta del convenuto.
Rilevava che l'esito della TU trovava riscontro del difetto di prova dei versamenti di €
28.000,00 ed € 15.000,00 in favore di parte attrice e dell'esistenza di un accordo a mezzo del quale il sig. si sarebbe impegnato a versare € 11.000,00, quale quota parte CP_1 della somma di € 23.738,99, dovuta dallo al monopolio di Stato, ai sensi Parte_1 dell'art. 12 l. n. 25/1986.
Rigettava le eccezioni con cui il convenuto aveva inteso portare in compensazione del quantum dovuto ulteriori somme, dovute dal sig. per alcuni canoni di locazione CP_1 scaduti riferibili al periodo antecedente la stipula del contratto, nonché per lavori eseguiti nei locali oggetto di cessione.
Rilevava che la parte attrice aveva dimostrato di aver provveduto al pagamento del canone di locazione fino al subentro dello nel contratto, a mezzo di apposita produzione Pt_1 documentale. mentre parte convenuta non aveva dato prova che l'ulteriore somma eccepita in compensazione, pari a €. 7.503,00 e riferita a lavori eseguiti dalla ditta CH IA, fosse addebitabile al Sig. . CP_1 Osservava che l'attore aveva affermato di non essere in possesso dei due titoli cambiari prodotti dal convenuto e che in ogni caso i medesimi avrebbero potuto al più rappresentare una promessa di pagamento.
1.5. Rigettava la domanda di risarcimento dei danni in quanto nel caso di specie l'attore non aveva allegato gli specifici pregiudizi subiti a causa del comportamento del convenuto.
1.6. Compensava le spese di lite e poneva le spese di TU definitivamente a carico del convenuto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario convenuto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Vizio di motivazione–erroneità ed ingiustizia della decisione– violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 1454 c.c. –ingiusto accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di cessione d' azienda in assenza di grave inadempimento– erroneità della TU grafologica –omessa convocazione TU a chiarimenti
–omesso rinnovo della TU grafologica;
2) Vizio di motivazione –erroneità ed ingiustizia della decisione–violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 1454 c.c. –ingiusto accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di cessione d'azienda in assenza di grave inadempimento –violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 183, co. 6,
c.p.c.; 3) erronea valutazione del saggio grafico – non corretta valutazione del giudice circa la limitata consistenza probatoria della perizia grafologica;
4) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello perché destituito di ogni fondamento sia fattuale che giuridico ed ha avanzato istanza di correzione di errore materiale, chiedendo l'inserimento nel dispositivo della sentenza impugnata della seguente espressione: “e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione del complesso aziendale”.
L'appellato ha proposto inoltre appello incidentale condizionato al rigetto dell'istanza di correzione della sentenza chiedendo di condannare l'appellante alla restituzione, in via definitiva, del complesso aziendale adibito a bar, rivendita di generi di monopolio n. 3 e ricevitoria Lotto n. 4552, il tutto corrente in Francavilla al Mare Viale Alcione n. 22.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 5.11.2024 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
5.1. Con il primo motivo l'appellante ribadisce che l'impegno economico assunto dallo all'atto della stipula del contratto è stato rispettato ed adempiuto in quanto è stato Pt_1 effettuato il versamento nelle mani di della somma di € 28.000,00 in data Controparte_1
11.11.2016 e dell'ulteriore somma di € 15.000,00 in data 16.01.2017.
Insiste nel sostenere che l'appellato si era impegnato a pagare l'importo di € 11.000,00, quale quota parte della somma da versare al , ma aveva omesso di effettuare tale CP_2 versamento quindi si era visto costretto ad affrontare di tasca propria l'intero Parte_1 esborso in favore dell' , anticipando dunque anche l'importo di € Controparte_2
11.000,00 spettante alla controparte.
Ribadisce che ha versato € 7.503,00, come da fattura n. 6 del 10.01.2017 Parte_1 della Ditta CH IA, per lavori non previsti all'interno dall'attività Bar oggetto di cessione e ha saldato due mensilità del canone di locazione non pagate dall'appellato, per un totale di € 4.000,00.
Sostiene che ha consegnato a due effetti cambiari, il Parte_1 Controparte_1 primo di € 10.000,00 con scadenza 30.03.2018 ed il secondo di € 16.250,00 con scadenza
31.05.2018 a definitivo saldo di ogni pretesa economica di cui all'atto di cessione di azienda ripassato tra le parti.
Lamenta l'erroneità della perizia grafologica a firma della perita , Persona_1 che non ha adeguatamente risposto al quesito del giudice né alle osservazioni e alle critiche mosse dall'odierno appellante, limitandosi a esprimere le proprie personali ed inopportune valutazioni assolutamente infondate dal punto di vista tecnico giuridico.
Argomenta che la dott.ssa si è limitata a sminuire ed a svilire le altre Persona_1 alternative metodologie utilizzate e suggerite dall'odierno appellante con le osservazioni di parte che, se prese in considerazione, avrebbero condotto la stessa TU a conclusioni di segno opposto. Deduce che la TU non ha provveduto a fornire alcun riscontro sulla tipologia di falso eventualmente rilevato e non ha tenuto in alcun modo conto delle somiglianze e analogie presenti tra i due gruppi di firme presi in considerazione per le operazioni peritali.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente tenuto conto ai fini della decisione della produzione documentale effettuata dall'odierno appellato con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., contraddistinta dal n. 2. “perizia giurata trascrizione conversazione ambientale dell'incontro tenutosi il 27 marzo 2017”.
Rileva che essa era inammissibile in quanto non vi era prova alcuna sulla reale identità degli interlocutori, così come sulla reale datazione delle conversazioni asseritamente ricondotte ai fatti ed ai soggetti di causa.
Sostiene che la TU non ha provveduto a verificare se il sig. , al momento Controparte_1 del compimento del saggio grafico, era nelle condizioni di tranquillità necessarie per rilasciare le firme in uno stato psicologico disteso e sereno.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la non corretta valutazione del grado di consistenza probatoria in sé rivestita dalla perizia grafologica a firma della dott.ssa . Persona_1
Argomenta che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice di merito ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia d'una scrittura disconosciuta, ha il potere – dovere di formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità e deve fornire un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente.
Deduce che nella perizia grafologia deve essere utilizzato il metodo grafonomico, che studia la grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, ma in relazione altresì alla scrittura, individuandone difformità e somiglianza e, soprattutto, le caratteristiche distintive, idonee a farne stabilire la provenienza da un determinato soggetto.
Lamenta che nel caso di specie il giudice di primo grado non ha provveduto a valutare in maniera completa tutto il materiale emerso dalla fase istruttoria ed ha erroneamente conformato il proprio giudizio alle risultanze della già lacunosa perizia elaborata dalla dott.ssa . Persona_1
Argomenta che inoltre nell'elaborato peritale manca l'applicazione di criteri scientifici più aggiornati ed attuali come riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
Deduce che la perizia grafologica a firma della dott.ssa era già di per Persona_1 sé dotata di una limitata consistenza probatoria a causa delle gravi incertezze tecnico- procedurali che l'hanno contraddistinta, non avendo essa risposto alle osservazioni di parte se non in maniera superficiale, limitandosi a rimarcare la sua posizione ed il suo punto di vista senza modificare o allargare in nessun modo le valutazioni assunte.
Lamenta che la TU non ha evidenziato tecnicamente il tipo di falso delle firme in verifica sottolineando lettere e tratti a supporto della sua tesi e non ha preso in considerazione le analogie tra le firme in verifica e le comparative riguardanti le caratteristiche generali e peculiari relative la gestualità grafica dello scrivente.
Rileva che la TU, alla luce delle somiglianze e analogie presenti, avrebbe dovuto escludere il grado di certezza di apocrifia e parlare se del caso di probabilità di apocrifia.
Chiede di convocare la TU grafologa nominata in una udienza da tenersi in presenza, affinché in detta sede renda i dovuti chiarimenti e le necessarie precisazioni in merito alle tante criticità riscontrate e contestate dall'appellante e in subordine di disporre la rinnovazione della TU grafologica mediante la nomina di nuovo consulente tecnico d'ufficio.
5.2. Rileva il Collegio che quanto affermato dall'appellante sin dal primo grado di giudizio, in ordine agli asseriti versamenti documentati dalle quietanze versate in atti, risulta smentito dall'accertata non genuinità delle firme asseritamente apposte dal creditore sulle quietanze in questione.
Le conclusioni della TU grafotecnica espletata in primo grado si rivelano pienamente condivisibili, atteso che, come evidenziato dalla difesa dell'appellato, l'ausiliaria ha svolto il proprio incarico con meticolosità ed accuratezza, ricercando, con metodologia scientifica, tutti i dettagli della grafia, ponendoli in rapporto con i saggi e confrontandoli con gli scritti in verifica.
5.2.1. A pag. 27 dell'elaborato si legge “In questa relazione si riportano i dati emersi dalle comparazioni delle sottoscrizioni apposte in calce alle SCRITTURE PRIVATE del
11.11.2016, 18.11.2016 e 16.01.2017 con l'autografia del sig. Controparte_1 secondo i precetti del criterio Morettiano, metodo grafologico ufficiale italiano, rappresentato in Italia dall' Controparte_3
(PU) presso il quale ho conseguito il Diploma Superiore di Specializzazione
[...] nell'Anno Accademico 1991- '92.”
La consulente ha esposto da pag. 56 a pag. 66 dell'elaborato che “Lo studio analitico delle firme apposte sulle SCRITTURE PRIVATE dell'11.11.2016, 18.11.2016 e 16.01.2017 in comparazione con l'autografia del sig. stabilisce numerose e Controparte_1 sostanziali incongruenze tra i fondamentali indici grafologici, necessari per l'individuazione dell'autore di una grafia: anche a fronte della fisiologica e spontanea crescita dello scrivente (dal 2010 al 2023) le sottoscrizioni indicate per la comparazione e contrassegnate con la sigla A (autografe) non hanno rivelato alcun elemento di contatto con le firme in verifica X.
L'inserimento in ordine cronologico riportato nell'immagine della pagina precedente conferma la totale discrepanza tra i principali codici espressivi delle grafie comparate. La valutazione diretta della quantità e della qualità dei parametri grafologici sostanziali delle due grafie (pressione, colore del tratto, diluizione dell'inchiostro e intensità complessiva dei tracciati) ha avuto esito del tutto negativo. Nell'accostamento tecnico condotto tra le X in verifica apposte sulle SCRITTURE PRIVATE dell'11.11.2016, 18.11.2016 e 16.01.2017 e le autografe di emerge la differente condotta grafomotoria che Controparte_1 conduce le prime in un percorso semplice, elementare, molto chiaro e rigido nell'esecuzione di impianti perpendicolari al rigo di base e molto aderente al modello scolastico;
le A, invece, reagiscono con la forte personalizzazione al contatto con l'altro, vanno incontro all'utente, cercando anche di anticipare/prevaricare i tempi della comunicazione. Oltre alle evidenti difformità nello stile complessivo, le grafie poste in comparazione non stabiliscono alcun contatto nella generale pianificazione del gesto che resta insicuro e a tratti titubante nelle X, veloce a ardito nelle A. Lo studio dello sviluppo espressivo manifestato dalle diverse grafie poste in comparazione conduce a due risultati praticamente opposti dal momento che le firme in verifica restano quasi sospese nella crescita a un livello ancora incompleto, le autografe si spingono anche oltre le reali capacità dello scrivente. Le sottoscrizioni in verifica sono fredde, rigide, senza anima al contrario delle A che rivelano un alto grado di spontaneità e di scorrevolezza, sono coerenti e conservano la stabilità dei rispettivi principali canoni espressivi, non sono né forzate né falsate: nel confronto, queste peculiarità rimandano senza dubbio a due diversi sistemi grafomotori. L'espressione e la formalizzazione della forza prendono vita nelle autografe attraverso un meccanismo assoluto che si basa sulla potenza;
le X, più scolastiche e infantili, non trovano la giusta dimensione per esporsi con la dovuta energia. CONFRONTO NEGATIVO. Il confronto tra la quantità e la qualità della modalità con cui gli autori ritagliano lo spazio grafico è negativo poiché nelle firme in verifica, con la loro spiccata e ostentata chiarezza, sono ben visibili i volumi interni ai singoli impianti, gestiti con creatività e modulazione nelle A;
questo parametro per la valutazione degli spazi tra le lettere e tra le parole risulta sottomedia per tutte le firme ma in modo tecnicamente diverso: le verificande si confermano statiche e fisse, le autografe aumentano la velocità e l'espressività. Nelle A l'apparente indifferenza ai singoli passaggi aumenta la visione finale e l'impatto visivo, nelle X la cura è riservata maggiormente alla realizzazione delle singole forme. La doverosa esplorazione della possibile dissimulazione delle caratteristiche grafiche non ha rilevato alcuna manomissione nelle numerose A di elementi che, sfuggendo alla parte cosciente e al controllo dello scrivente, tradissero una specificità che entrasse in aperto o anche minimo contrasto con
l'andamento generale. Come già segnalato, lo stadio dell'evoluzione e la gestione del moto sono conflittuali nella comparazione: le autografe spingono e alle volte superano i propri limiti mentre l'autore delle X vi si accomoda. La conferma arriva anche dall'opposta modalità con cui viene gestita la penna che nelle autografe diventa un mezzo, nelle X è l'oggetto degli sforzi dello scrivente. CONFRONTO NEGATIVO. L'INTENTO FINALE NON PERSEGUE
GLI STESSI SCOPI E NON SI AVVALE DEGLI STESSI MEZZI. Nelle X la tenuta è volta a governare un gesto alla ricerca di personalità, nelle A il moto prende il sopravvento e prevarica sia il messaggio che il messaggero. La canalizzazione nelle verificande si disperde nei volumi e nelle ampiezze con scarsa spinta verticale, nelle autografe la vezione
è tutta verticale, a scapito della luce interna e della chiarezza. Il confronto condotto tra le differenti modalità con le quali le grafie affrontano lo spostamento sul rigo di base ha avuto esito del tutto negativo poiché le sottoscrizioni autografe del sig. rilevano una CP_1 vera e oggettiva difficoltà a mantenere una direzione univoca ma si alzano con un'ascendenza che riparte nel nome;
l'autore delle X, con la pesantezza del tratto insicuro, rigido e poco espressivo, rimane aderente, quasi attaccato al rigo producendo solo qualche saltello da attribuire più alla titubanza che all'agilità. CONFRONTO NEGATIVO. È negativa anche la valutazione differenziale della visibilità della zona media, sciolta e autonoma nelle
A, infantile e voluminosa nelle X. Andando sempre più nello specifico per lo studio dell'impulso grafico che costituisce il nucleo delle firme comparate si rileva senza dubbio la totale incoerenza tra l'elementare abilità dell'autore delle X e l'abuso del dinamismo e della confidenza che fa, invece, l'autore delle A che, con gesti veloci e spavaldi, propone una opposta visione, indipendente e alla ricerca di stabilità. Le X compensano con cambi di direzione appuntiti e recisi laddove l'autore delle A confida nella combinazione tra gesti agili, pendenza e accelerazione. Nelle autografe del sig. la rilevanza dei singoli CP_1 passaggi è meno significativa della profondità con la quale sono eseguiti gli impianti nelle
X, più rigidi e più fissi, fermi sul rigo e senza ispirazione. Così come è negativa la ricerca di contatto tra loro, nella grafia troppo curva e troppo angolosa insieme (verificande) e nella grafia indifferente, imperturbabile e disinteressata (autografe). La conoscenza e il controllo dei tracciati appare, ancora, incompatibile dal momento che le X propongono un andamento improvvisato al contrario delle A che sono del tutto naturali e alcun indice di dissimulazione
o mascheramento è emerso nelle analisi condotte sulla grafia spontanea e riportate nei paragrafi precedenti. Il confronto torna negativo per quanto attiene la valutazione delle rispettive pendenze: le X sono variabili e disordinate nell'adesione affettiva, con una modalità poco incline al dialogo che non potrà mai identificarsi nella direzione verso destra che le A assumono con decisione e tenacia. L'autore delle X lega le varie unità con tratti pesanti e con frequenti interruzioni mentre le articolazioni adottate da CP_1
scorrono sul rigo con agile intenzione;
i cambi di direzione angolosi e spigolosi
[...] nelle verificande, non sono compatibili con i gesti spigliati e confidenti rilevati nelle autografe.
L'ultima e conclusiva considerazione deve riguardare l'uso e la canalizzazione della forza vitale che nella grafia spontanea è amministrata con agilità al contrario della durezza del tratto nelle X. Il confronto condotto tra i principali riferimenti caratterizzanti l'autografia
e le sottoscrizioni in verifica ha dato esito del tutto negativo, sia nei macro elementi che nei micro-principi grafologici.”
A pag. 66 dell'elaborato si legge poi “L'accostamento dei dati emersi dallo studio delle sottoscrizioni apposte in calce rispettivamente alla dell'11.11.2016, Controparte_4 alla del 18.11.2016 e alla del 16.01.2017 Controparte_4 Controparte_4 hanno determinato l'incompatibilità degli indici che caratterizzano le due grafie poste in comparazione: la pressione, la maturità e la gestione estetica delle forme e dei tratti, le ampiezze orizzontali e la spinta verticale, lo sviluppo dei volumi, la conformazione dei legamenti e dei cambi di direzione riproducono e sono l'effetto di due sistemi ideativi differenti. Le firme oggetto di verifica sono fisse, rigide, proiettate verso l'interno con modalità fragili e titubanti, l'autografia non si nasconde con gesti ricercati e protettivi, cerca il contatto e cerca di superarsi in velocità e abilità. Le sottoscrizioni rinvenute in calce alla SCRITTURA PRIVATA del 11.11.2016, alla SCRITTURA PRIVATA del 18.11.2016 e alla SCRITTURA PRIVATA del 16.01.2017 non sono state apposte dal sig.
.” Controparte_1
5.2.2. Quanto sopra evidenziato smentisce le doglianze dell'appellante, secondo cui nella specie sarebbe stato seguito esclusivamente il metodo calligrafico.
Va anche dato atto che l'ausiliaria ha risposto alle osservazioni dell'odierno appellante: a pag. 73 della relazione si legge infatti “Nelle Osservazioni di parte convenuta sono state proposte una serie di eccezioni al giudizio di eterografìa delle sottoscrizioni in verifica che confluiscono in motivazioni di natura calligrafica che si accaniscono su frazionamenti così settoriali della scrittura da incappare in un procedimento che contravviene le regole fondamentali del metodo Morettiano che, ricordo a me stessa, fa dello studio integrato di tutti gli elementi il proprio punto di forza. In ragione, quindi, della loro limitatezza e della loro incoerenza metodologica, le Osservazioni prodotte da parte convenuta non possono essere accolte”.
5.2.3. Vanno di conseguenza disattese le richieste di convocazione a chiarimenti della TU
o di rinnovo della TU avanzate dall'appellante.
5.3 Palesemente inammissibile è la prima doglianza formulata con il secondo motivo, dovendo al riguardo rilevarsi che dall'esame della sentenza impugnata non risulta che il primo giudice abbia tenuto conto, ai fini della decisione, della “perizia giurata trascrizione conversazione ambientale dell'incontro tenutosi il 27 marzo 2017”, e che, ad ogni modo, le contestazioni operate nel presente grado in ordine alla identità degli interlocutori ed alla effettiva datazione delle conversazioni si rivelano tardive.
Priva di pregio è inoltre la doglianza relativa alla situazione di stress emotivo, priva di alcun riscontro probatoria, nella quale si sarebbe trovato il nel momento in cui ha reso CP_1 il saggio grafico.
5.4. Va infine rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha valutato le risultanze della espletata TU anche alla luce delle altre risultanze probatorie.
5.4.1 In questa sede va, in primo luogo, ribadito che il giudizio di apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui documenti 2, 3 e 5 trova conforto nei seguenti rilievi: - le quietanze dell'11.11.2016 (relativa al pagamento dell'importo di € 28.000,00) e del 16.01.2017 (relativa al pagamento dell'importo di € 15.000,0) fanno riferimento al pagamento in contanti di notevoli somme di denaro, di cui non risulta alcun riscontro (ad esempio attraverso la documentazione contabile del relativo prelievo); - la dichiarazione del 16.01.2017 non trova riscontro nella prova di un pregresso accordo in ordine ad un obbligo del al CP_1 versamento della metà dell'importo dovuto dallo al . Pt_1 Controparte_5
5.4.2. Occorre poi ulteriormente osservare che la prima quietanza relativa all'importo di €
28.000,00 si riferisce ad un pagamento che sarebbe stato effettuato in data 11.11.2016, anteriormente alla sottoscrizione dell'atto di cessione di azienda (ove veniva pattuito il pagamento del prezzo di € 90.000,00) senza che in detta scrittura venisse fatto alcun accenno all'ipotetico acconto versato.
Ancora, a fronte della comunicazione della diffida ex art. 1454 c.c. (con invito ad adempiere entro 15 giorni), il legale del cessionario non faceva alcun riferimento agli importi di €
28.000,00 e di € 15.000,00 (versati in contanti già da vari mesi secondo quanto risultate dalle quietanze) ma giustificava l'inadempimento del cessionario con riferimento ad una situazione di difficoltà economica. Infine, non è dato comprendere la ragione per la quale il cedente si sarebbe dovuto impegnare a versare nella misura della metà dell'importo dovuto dal solo cessionario al monopolio di Stato.
6. Anche il quarto motivo di appello si rivela infondato.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle disposizioni di legge contenute negli artt. 1453 e 1455 c.c., relative alla gravità dell'inadempimento quale condizione e presupposto della risoluzione contrattuale nella fattispecie in esame.
Argomenta che uno dei presupposti della risoluzione è costituito dalla gravità dell'inadempimento e nel caso della mora debendi la gravità del ritardo sussiste quando, per effetto di esso, è notevolmente scemata l'utilità della prestazione per il creditore, in vista dello scopo che si era proposto stipulando il contratto.
Deduce che sulla base dell'art. 1455 c.p.c. e dell'art. 1453 c.p.c. il potere del debitore inadempiente di adempiere dopo la domanda di risoluzione proposta dall'attore, e per tutta la durata del giudizio, è sottoposto alla condizione sospensiva del rigetto della domanda stessa per scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
Argomenta che, nel caso di specie, l'odierno appellante ha provveduto a versare la maggior parte della somma prevista contrattualmente per il perfezionamento della cessione d'azienda dell'attività oggetto di controversia e anche somme non previste ed ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate tra le parti, dimostrando in tal modo la propria volontà ed il proprio interesse al corretto adempimento della propria obbligazione di pagamento ed al conseguente perfezionamento del contratto di cessione d'azienda.
Sostiene che l'inadempimento dell'odierno appellante sarebbe di lieve entità rispetto all'economia del contratto di cessione d'azienda sottoscritto tra le parti.
Ribadisce che lo , a saldo degli impegni economici assunti con la sottoscrizione del Pt_1 contratto di cessione d'azienda e salvo buon fine, ha consegnato al due effetti CP_1 cambiari: l'uno dell'importo di € 10.000,00 con scadenza 30.03.2018, l'altro di € 16.250,00 con scadenza 31.05.2018, che sebbene rappresentino una promessa di pagamento, presentano la qualità di titolo esecutivo giacché scaduti nei termini e non portati all'incasso e ben avrebbero potuto essere azionati dall'odierno appellato che, con un semplice atto di precetto, avrebbe potuto correttamente agire in executivis per il pagamento dei relativi importi, a prescindere dal fatto che le predette cambiali fossero bollate o meno nei termini di legge.
Sostiene che esso appellante seppur ancora parzialmente debitore nei confronti del sig.
si è sempre adoperato per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con CP_1 il contratto mentre quest'ultimo non si è mai adoperato per ottenere quanto ancora dovuto in forza del contratto, anzi ha posto in essere ogni azione anche giudiziaria finalizzata a danneggiare i diritti e gli interessi della propria controparte.
Dichiara di essere disposto a adempiere al saldo del dovuto siccome portato dalle anzidette cambiali, avanzando proposta conciliativa mediante pagamento banco judicis dell'importo di € 26.250,00 a definitivo saldo di ogni pretesa economica di cui all'atto di cessione d'azienda ripassato tra le parti.
6.2. Premette il Collegio che “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” (Cass. n. 22346/2014).
6.3. L'inadempimento dell'odierno appellante si rivela grave, tale da comportare la risoluzione del contratto ripassato tra le parti e la condanna alla restituzione del complesso aziendale.
6.3.1. Va ribadito che, secondo quanto esposto in sede di trattazione dei precedenti motivi di appello, non vi è prova (alla luce delle risultanze della TU, che ha accertato la non riconducibilità al creditore della sottoscrizione che figura sui documenti nn. 2, 3 e 5 prodotti in primo grado dall'appellante, nonché alla luce del complessivo quadro probatorio) dei versamenti degli importi di € 28.000,00 e di € 15.000,00 e dell'impegno assunto dal di farsi carico della metà dell'importo dovuto dalla . CP_1 Parte_2 Controparte_5
6.3.2 Va inoltre evidenziato che smentito dalla documentazione in atti (ricevute di pagamento riferite all'anno 2016, attestanti il pagamento da parte del cedente del canone di locazione fino al subentro del cessionario) risulta l'assunto secondo cui l'appellante avrebbe corrisposto al locatore due canoni di locazione (per l''importo di complessivi € 4.000,00) scaduti riferibili al periodo antecedente alla stipula del contratto.
6.3.3. Va altresì evidenziato, quanto all'importo di € 7.503,00 (riferito a lavori eseguiti dalla ditta CH IA sui locali su incarico di ), che non vi è prova che si tratti Parte_1 di somma addebitabile al cedente, sicché non può essere posta in compensazione con il credito di quest'ultimo.
6.3.4. Va infine rilevato, come già correttamente fatto dal primo giudice, che alcun valore estintivo può essere riconosciuto al rilascio delle due cambiali prodotte in giudizio dall'appellante (che l'appellato ha negato di aver ricevuto) degli importi di € 10.000,00 (con scadenza al 30.03.2018) e di € 16.250,00 (con scadenza al 31.05.2018), avendo le stesse valore di promesse di pagamento atteso che non risultano bollate nei termini di legge.
7. Va a questo punto esaminata l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado laddove non risulta inserita la dicitura “e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione del complesso aziendale”.
7.1. Va subito rilevato che l'istanza è ammissibile atteso che, quando avverso il provvedimento affetto da errore materiale sia stato proposto appello, l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori.
7.2. Ciò detto si rileva che la sentenza impugnata è affetta da un evidente errore materiale laddove, pur avendo il primo giudice rilevato in motivazione (pag. 4 della sentenza) “Tutto ciò premesso, la domanda di accertamento della risoluzione del contratto ripassato tra le parti e di condanna alla restituzione del complesso aziendale, formulata da parte attrice, risulta fondata e va pertanto accolta”, ha poi omesso di inserire in dispositivo la statuizione di condanna del convenuto alla restituzione dell'azienda in favore dell'attore. Pt_1
Il dispositivo dell'impugnata sentenza deve pertanto essere corretto con l'inserimento nell'impugnata sentenza della statuizione “condanna il convenuto alla restituzione dell'azienda”
7.3 A fronte dell'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, l'appello incidentale condizionato deve essere considerato assorbito.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CORREGGE l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado DISPONENDO
l'integrazione del primo capo del dispositivo con la seguente statuizione “e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di del Parte_1 Controparte_1 complesso aziendale adibito a bar, rivendita di generi di monopolio n. 3 e ricevitoria
Lotto n. 4552, corrente in Francavilla al Mare Viale Alcione n. 22”
3) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 525/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare (CH) alla Via Adriatica Parte_1
n. 241 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Angelucci del foro di Chieti, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata e conferita su supporto cartaceo separato ed allegato all' atto di citazione in appello e da intendersi parte integrante dello stesso.
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Navelli n. 11, presso Controparte_1
e nello studio dell'Avv. Carla Fiore che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata e conferita su supporto cartaceo separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta e da intendersi parte integrante della stessa.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 128/2023 del Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di Ortona pubblicata il 28.11.2023 – Cessione di azienda.
Conclusioni delle parti Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile de L'Aquila, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n. 128/2023 pubbl. il 28/11/2023 RG n. 253/2022, repert. n.
339/2023 del 28/11/2023, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2023, emessa dal
Tribunale Ordinario di Chieti - Sezione Distaccata di Ortona, Giudice Dott. Francesco
Grassi, mai notificata, modificare la Sentenza impugnata nella parte motiva e del dispositivo in cui - in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto di cessione di azienda stipulato tra le parti per scrittura privata autenticata in data 16.11.2016, per inadempimento del convenuto;
- e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda proposta dall'attore, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- in conseguenza disattendere integralmente tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si impugnano e contestano le conclusioni rassegnate dalla grafologa TU
[...]
, la quale non ha dato riscontro alcuno alle note critiche mosse da questa Persona_1 difesa circa le risultanze della ridetta TU e, per tutte le ragioni già esposte nei propri scritti difensivi, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia rimettere la causa in istruttoria a che venga convocata la suddetta TU grafologa nominata, il cui lavoro allo stato non può dirsi né certosino né esaustivo, in una udienza da tenersi in presenza, affinché in detta sede renda i dovuti chiarimenti e le necessarie precisazioni in merito alle tante criticità riscontrate
e contestate da questa difesa.
In subordine si chiede volersi disporre la rinnovazione della TU grafologica mediante conferimento di incarico ad altro perito grafologo.
Insiste poi per l'accoglimento delle richieste istruttorie avanzate nella propria comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Insiste inoltre per il rigetto della prova testimoniale capitolata nella memoria ex art. 183, co.
6, c.p.c. avversa e contraddistinta dai nn. 1) e 2) siccome inammissibile poiché vertente su circostanze “negative”.
Insiste, infine, affinché l'On.le Giudice adito voglia espungere dai documenti di causa, e dunque non tenerne conto ai fini del decidere, la produzione documentale effettuata da controparte con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e contraddistinta dal n. 2.
“perizia giurata trascrizione conversazione ambientale dell'incontro tenutosi il 27 marzo
2017”, giacché trattasi di una perizia trascrittiva inammissibile, in quanto non vi è prova alcuna sulla reale identità degli interlocutori così come sulla reale datazione delle conversazioni asseritamente ricondotte ai fatti ed ai soggetti di causa.
-con vittoria, in ogni caso, di spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario avendo anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi.”
Per l'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
1) rigettare nel merito l'appello proposto dallo anche in ordine alle istanze Parte_1 istruttorie, perché destituito di ogni fondamento sia fattuale che giuridico, per tutte le ragioni ampiamente esposte nei precedenti scritti difensivi;
2) per l'effetto confermare il capo di sentenza che sancisce la risoluzione del contratto ripassato tra le parti ex art. 1454;
3) in accoglimento dell'istanza di errore materiale proposta in questa sede disporre che venga inserita in dispositivo la seguente espressione:” e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione del complesso aziendale”
4) nella denegata ipotesi di reiezione dell'istanza di correzione della sentenza, in accoglimento del proposto appello incidentale, condannare alla Parte_1 restituzione, in via definitiva, del complesso aziendale adibito a bar, rivendita di generi di monopolio n. 3 e ricevitoria Lotto n. 4552, il tutto corrente in Francavilla al Mare Viale Alcione
n. 22;
5) rigettare le istanze istruttorie riproposte da controparte in questa sede, soprattutto in ordine al rinnovo o nuova convocazione della TU e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, ammettere le prove richieste dall'appellata nelle memorie istruttorie ex art.
183 VI comma c.p.c., che abbiansi qui per integralmente trascritte e riportate: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, ponendo definitivamente
a carico dell'appellante le spese di TU, con conferma sul punto della statuizione della sentenza di primo grado”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 253/2022 – promosso dall'odierno appellato contro l'odierno appellante Controparte_1 [...]
(onde sentir accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione Pt_1
d'azienda ripassato tra le parti con scrittura privata del 16.11.2016 per grave inadempimento del Sig. e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione, in via Parte_1 definitiva, del complesso aziendale e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il convenuto contestando le domande attoree – il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona così statuiva: “in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto di cessione di azienda stipulato tra le parti per scrittura privata autenticata in data 16.11.2016, per inadempimento del convenuto;
rigetta la domanda risarcitoria;
compensa le spese di lite;
spese per la TU poste definitivamente a carico del convenuto.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno della domanda, l'attore aveva dedotto: - di aver venduto al convenuto l'azienda corrente in Francavilla al Mare, Viale Alcione n. 22, costituita dall'attività di bar, rivendita di generi di monopolio n. 3 e ricevitoria Lotto n. 4552; - che il prezzo della cessione era stato pattuito in € 90.000,00, da versarsi in tre rate mensili dell'importo di € 30.000,00 cadauna, con scadenza rispettivamente a fine mese di gennaio, febbraio e marzo 2017; - di non aver ricevuto il prezzo di vendita pattuito, alle scadenze prefissate e concordate;
- di aver esperito un tentativo di soluzione bonaria della questione e successivamente, non avendo ricevuto riscontro, di aver diffidato il Sig. ad Pt_1 adempiere ex art. 1454 c.c. con missiva recapitata in data 11.07.2017.
1.2. Dava ancora atto che il convenuto si era costituito in giudizio deducendo di aver versato nelle mani di parte attrice la somma di € 28.000,00 in data 11.11.2016, e, successivamente,
l'ulteriore somma di € 15.000,00 in data 16.01.2017 e di aver anticipato la somma di €
11.000,00, dovuta a titolo di quota parte dall'odierno attore, in riferimento al pagamento di €
23.744,93 chiesto dall' all'atto della cessione della Controparte_2 licenza per la rivendita di generi di monopolio n. 3 e della ricevitoria del lotto n. 4552.
Rilevava che il convenuto aveva eccepito in compensazione la somma di € 7.503,00, quale esborso per lavori non previsti all'interno dall'attività Bar oggetto di cessione e l'importo pari ad € 4.000,00 per aver provveduto a saldare il debito relativo a due mensilità del canone di locazione scadute e non pagate all'atto di subentro e aveva riferito di aver consegnato al sig. due effetti cambiari, il primo di € 10.000,00 con scadenza 30.03.2018 Controparte_1 ed il secondo di € 16.250,00 con scadenza 31.05.2018 a definitivo saldo di ogni pretesa economica di cui all'atto di cessione di azienda ripassato tra le parti.
1.3. Osservava che la parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva disconosciuto le firme apposte in calce alle due quietanze allegate in atti da parte convenuta, rispettivamente sub 2 e 3, nonché alla dichiarazione prodotta sub 5.
1.4. Il Tribunale rigettava in primo luogo l'eccezione di irritualità e tardività del disconoscimento delle firme, sollevata dal convenuto.
Rilevava che l'attore, una volta avuta la possibilità di visionare i documenti prodotti in giudizio dal convenuto (costituitosi in giudizio in un momento successivo alla celebrazione della prima udienza di trattazione), aveva correttamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce agli stessi nella prima difesa utile, ossia con prima memoria ex art. 183
c.p.c.
Nel merito, accoglieva la domanda di accertamento della risoluzione del contratto ripassato tra le parti e condannava il convenuto alla restituzione del complesso aziendale.
Condivideva le conclusioni della TU che aveva rilevato l'inautenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti n. 2, 3 e 5 allegati alla comparsa di risposta del convenuto.
Rilevava che l'esito della TU trovava riscontro del difetto di prova dei versamenti di €
28.000,00 ed € 15.000,00 in favore di parte attrice e dell'esistenza di un accordo a mezzo del quale il sig. si sarebbe impegnato a versare € 11.000,00, quale quota parte CP_1 della somma di € 23.738,99, dovuta dallo al monopolio di Stato, ai sensi Parte_1 dell'art. 12 l. n. 25/1986.
Rigettava le eccezioni con cui il convenuto aveva inteso portare in compensazione del quantum dovuto ulteriori somme, dovute dal sig. per alcuni canoni di locazione CP_1 scaduti riferibili al periodo antecedente la stipula del contratto, nonché per lavori eseguiti nei locali oggetto di cessione.
Rilevava che la parte attrice aveva dimostrato di aver provveduto al pagamento del canone di locazione fino al subentro dello nel contratto, a mezzo di apposita produzione Pt_1 documentale. mentre parte convenuta non aveva dato prova che l'ulteriore somma eccepita in compensazione, pari a €. 7.503,00 e riferita a lavori eseguiti dalla ditta CH IA, fosse addebitabile al Sig. . CP_1 Osservava che l'attore aveva affermato di non essere in possesso dei due titoli cambiari prodotti dal convenuto e che in ogni caso i medesimi avrebbero potuto al più rappresentare una promessa di pagamento.
1.5. Rigettava la domanda di risarcimento dei danni in quanto nel caso di specie l'attore non aveva allegato gli specifici pregiudizi subiti a causa del comportamento del convenuto.
1.6. Compensava le spese di lite e poneva le spese di TU definitivamente a carico del convenuto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario convenuto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Vizio di motivazione–erroneità ed ingiustizia della decisione– violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 1454 c.c. –ingiusto accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di cessione d' azienda in assenza di grave inadempimento– erroneità della TU grafologica –omessa convocazione TU a chiarimenti
–omesso rinnovo della TU grafologica;
2) Vizio di motivazione –erroneità ed ingiustizia della decisione–violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 1454 c.c. –ingiusto accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di cessione d'azienda in assenza di grave inadempimento –violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 183, co. 6,
c.p.c.; 3) erronea valutazione del saggio grafico – non corretta valutazione del giudice circa la limitata consistenza probatoria della perizia grafologica;
4) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello perché destituito di ogni fondamento sia fattuale che giuridico ed ha avanzato istanza di correzione di errore materiale, chiedendo l'inserimento nel dispositivo della sentenza impugnata della seguente espressione: “e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione del complesso aziendale”.
L'appellato ha proposto inoltre appello incidentale condizionato al rigetto dell'istanza di correzione della sentenza chiedendo di condannare l'appellante alla restituzione, in via definitiva, del complesso aziendale adibito a bar, rivendita di generi di monopolio n. 3 e ricevitoria Lotto n. 4552, il tutto corrente in Francavilla al Mare Viale Alcione n. 22.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 5.11.2024 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
5.1. Con il primo motivo l'appellante ribadisce che l'impegno economico assunto dallo all'atto della stipula del contratto è stato rispettato ed adempiuto in quanto è stato Pt_1 effettuato il versamento nelle mani di della somma di € 28.000,00 in data Controparte_1
11.11.2016 e dell'ulteriore somma di € 15.000,00 in data 16.01.2017.
Insiste nel sostenere che l'appellato si era impegnato a pagare l'importo di € 11.000,00, quale quota parte della somma da versare al , ma aveva omesso di effettuare tale CP_2 versamento quindi si era visto costretto ad affrontare di tasca propria l'intero Parte_1 esborso in favore dell' , anticipando dunque anche l'importo di € Controparte_2
11.000,00 spettante alla controparte.
Ribadisce che ha versato € 7.503,00, come da fattura n. 6 del 10.01.2017 Parte_1 della Ditta CH IA, per lavori non previsti all'interno dall'attività Bar oggetto di cessione e ha saldato due mensilità del canone di locazione non pagate dall'appellato, per un totale di € 4.000,00.
Sostiene che ha consegnato a due effetti cambiari, il Parte_1 Controparte_1 primo di € 10.000,00 con scadenza 30.03.2018 ed il secondo di € 16.250,00 con scadenza
31.05.2018 a definitivo saldo di ogni pretesa economica di cui all'atto di cessione di azienda ripassato tra le parti.
Lamenta l'erroneità della perizia grafologica a firma della perita , Persona_1 che non ha adeguatamente risposto al quesito del giudice né alle osservazioni e alle critiche mosse dall'odierno appellante, limitandosi a esprimere le proprie personali ed inopportune valutazioni assolutamente infondate dal punto di vista tecnico giuridico.
Argomenta che la dott.ssa si è limitata a sminuire ed a svilire le altre Persona_1 alternative metodologie utilizzate e suggerite dall'odierno appellante con le osservazioni di parte che, se prese in considerazione, avrebbero condotto la stessa TU a conclusioni di segno opposto. Deduce che la TU non ha provveduto a fornire alcun riscontro sulla tipologia di falso eventualmente rilevato e non ha tenuto in alcun modo conto delle somiglianze e analogie presenti tra i due gruppi di firme presi in considerazione per le operazioni peritali.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente tenuto conto ai fini della decisione della produzione documentale effettuata dall'odierno appellato con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., contraddistinta dal n. 2. “perizia giurata trascrizione conversazione ambientale dell'incontro tenutosi il 27 marzo 2017”.
Rileva che essa era inammissibile in quanto non vi era prova alcuna sulla reale identità degli interlocutori, così come sulla reale datazione delle conversazioni asseritamente ricondotte ai fatti ed ai soggetti di causa.
Sostiene che la TU non ha provveduto a verificare se il sig. , al momento Controparte_1 del compimento del saggio grafico, era nelle condizioni di tranquillità necessarie per rilasciare le firme in uno stato psicologico disteso e sereno.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la non corretta valutazione del grado di consistenza probatoria in sé rivestita dalla perizia grafologica a firma della dott.ssa . Persona_1
Argomenta che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice di merito ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia d'una scrittura disconosciuta, ha il potere – dovere di formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità e deve fornire un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente.
Deduce che nella perizia grafologia deve essere utilizzato il metodo grafonomico, che studia la grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, ma in relazione altresì alla scrittura, individuandone difformità e somiglianza e, soprattutto, le caratteristiche distintive, idonee a farne stabilire la provenienza da un determinato soggetto.
Lamenta che nel caso di specie il giudice di primo grado non ha provveduto a valutare in maniera completa tutto il materiale emerso dalla fase istruttoria ed ha erroneamente conformato il proprio giudizio alle risultanze della già lacunosa perizia elaborata dalla dott.ssa . Persona_1
Argomenta che inoltre nell'elaborato peritale manca l'applicazione di criteri scientifici più aggiornati ed attuali come riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
Deduce che la perizia grafologica a firma della dott.ssa era già di per Persona_1 sé dotata di una limitata consistenza probatoria a causa delle gravi incertezze tecnico- procedurali che l'hanno contraddistinta, non avendo essa risposto alle osservazioni di parte se non in maniera superficiale, limitandosi a rimarcare la sua posizione ed il suo punto di vista senza modificare o allargare in nessun modo le valutazioni assunte.
Lamenta che la TU non ha evidenziato tecnicamente il tipo di falso delle firme in verifica sottolineando lettere e tratti a supporto della sua tesi e non ha preso in considerazione le analogie tra le firme in verifica e le comparative riguardanti le caratteristiche generali e peculiari relative la gestualità grafica dello scrivente.
Rileva che la TU, alla luce delle somiglianze e analogie presenti, avrebbe dovuto escludere il grado di certezza di apocrifia e parlare se del caso di probabilità di apocrifia.
Chiede di convocare la TU grafologa nominata in una udienza da tenersi in presenza, affinché in detta sede renda i dovuti chiarimenti e le necessarie precisazioni in merito alle tante criticità riscontrate e contestate dall'appellante e in subordine di disporre la rinnovazione della TU grafologica mediante la nomina di nuovo consulente tecnico d'ufficio.
5.2. Rileva il Collegio che quanto affermato dall'appellante sin dal primo grado di giudizio, in ordine agli asseriti versamenti documentati dalle quietanze versate in atti, risulta smentito dall'accertata non genuinità delle firme asseritamente apposte dal creditore sulle quietanze in questione.
Le conclusioni della TU grafotecnica espletata in primo grado si rivelano pienamente condivisibili, atteso che, come evidenziato dalla difesa dell'appellato, l'ausiliaria ha svolto il proprio incarico con meticolosità ed accuratezza, ricercando, con metodologia scientifica, tutti i dettagli della grafia, ponendoli in rapporto con i saggi e confrontandoli con gli scritti in verifica.
5.2.1. A pag. 27 dell'elaborato si legge “In questa relazione si riportano i dati emersi dalle comparazioni delle sottoscrizioni apposte in calce alle SCRITTURE PRIVATE del
11.11.2016, 18.11.2016 e 16.01.2017 con l'autografia del sig. Controparte_1 secondo i precetti del criterio Morettiano, metodo grafologico ufficiale italiano, rappresentato in Italia dall' Controparte_3
(PU) presso il quale ho conseguito il Diploma Superiore di Specializzazione
[...] nell'Anno Accademico 1991- '92.”
La consulente ha esposto da pag. 56 a pag. 66 dell'elaborato che “Lo studio analitico delle firme apposte sulle SCRITTURE PRIVATE dell'11.11.2016, 18.11.2016 e 16.01.2017 in comparazione con l'autografia del sig. stabilisce numerose e Controparte_1 sostanziali incongruenze tra i fondamentali indici grafologici, necessari per l'individuazione dell'autore di una grafia: anche a fronte della fisiologica e spontanea crescita dello scrivente (dal 2010 al 2023) le sottoscrizioni indicate per la comparazione e contrassegnate con la sigla A (autografe) non hanno rivelato alcun elemento di contatto con le firme in verifica X.
L'inserimento in ordine cronologico riportato nell'immagine della pagina precedente conferma la totale discrepanza tra i principali codici espressivi delle grafie comparate. La valutazione diretta della quantità e della qualità dei parametri grafologici sostanziali delle due grafie (pressione, colore del tratto, diluizione dell'inchiostro e intensità complessiva dei tracciati) ha avuto esito del tutto negativo. Nell'accostamento tecnico condotto tra le X in verifica apposte sulle SCRITTURE PRIVATE dell'11.11.2016, 18.11.2016 e 16.01.2017 e le autografe di emerge la differente condotta grafomotoria che Controparte_1 conduce le prime in un percorso semplice, elementare, molto chiaro e rigido nell'esecuzione di impianti perpendicolari al rigo di base e molto aderente al modello scolastico;
le A, invece, reagiscono con la forte personalizzazione al contatto con l'altro, vanno incontro all'utente, cercando anche di anticipare/prevaricare i tempi della comunicazione. Oltre alle evidenti difformità nello stile complessivo, le grafie poste in comparazione non stabiliscono alcun contatto nella generale pianificazione del gesto che resta insicuro e a tratti titubante nelle X, veloce a ardito nelle A. Lo studio dello sviluppo espressivo manifestato dalle diverse grafie poste in comparazione conduce a due risultati praticamente opposti dal momento che le firme in verifica restano quasi sospese nella crescita a un livello ancora incompleto, le autografe si spingono anche oltre le reali capacità dello scrivente. Le sottoscrizioni in verifica sono fredde, rigide, senza anima al contrario delle A che rivelano un alto grado di spontaneità e di scorrevolezza, sono coerenti e conservano la stabilità dei rispettivi principali canoni espressivi, non sono né forzate né falsate: nel confronto, queste peculiarità rimandano senza dubbio a due diversi sistemi grafomotori. L'espressione e la formalizzazione della forza prendono vita nelle autografe attraverso un meccanismo assoluto che si basa sulla potenza;
le X, più scolastiche e infantili, non trovano la giusta dimensione per esporsi con la dovuta energia. CONFRONTO NEGATIVO. Il confronto tra la quantità e la qualità della modalità con cui gli autori ritagliano lo spazio grafico è negativo poiché nelle firme in verifica, con la loro spiccata e ostentata chiarezza, sono ben visibili i volumi interni ai singoli impianti, gestiti con creatività e modulazione nelle A;
questo parametro per la valutazione degli spazi tra le lettere e tra le parole risulta sottomedia per tutte le firme ma in modo tecnicamente diverso: le verificande si confermano statiche e fisse, le autografe aumentano la velocità e l'espressività. Nelle A l'apparente indifferenza ai singoli passaggi aumenta la visione finale e l'impatto visivo, nelle X la cura è riservata maggiormente alla realizzazione delle singole forme. La doverosa esplorazione della possibile dissimulazione delle caratteristiche grafiche non ha rilevato alcuna manomissione nelle numerose A di elementi che, sfuggendo alla parte cosciente e al controllo dello scrivente, tradissero una specificità che entrasse in aperto o anche minimo contrasto con
l'andamento generale. Come già segnalato, lo stadio dell'evoluzione e la gestione del moto sono conflittuali nella comparazione: le autografe spingono e alle volte superano i propri limiti mentre l'autore delle X vi si accomoda. La conferma arriva anche dall'opposta modalità con cui viene gestita la penna che nelle autografe diventa un mezzo, nelle X è l'oggetto degli sforzi dello scrivente. CONFRONTO NEGATIVO. L'INTENTO FINALE NON PERSEGUE
GLI STESSI SCOPI E NON SI AVVALE DEGLI STESSI MEZZI. Nelle X la tenuta è volta a governare un gesto alla ricerca di personalità, nelle A il moto prende il sopravvento e prevarica sia il messaggio che il messaggero. La canalizzazione nelle verificande si disperde nei volumi e nelle ampiezze con scarsa spinta verticale, nelle autografe la vezione
è tutta verticale, a scapito della luce interna e della chiarezza. Il confronto condotto tra le differenti modalità con le quali le grafie affrontano lo spostamento sul rigo di base ha avuto esito del tutto negativo poiché le sottoscrizioni autografe del sig. rilevano una CP_1 vera e oggettiva difficoltà a mantenere una direzione univoca ma si alzano con un'ascendenza che riparte nel nome;
l'autore delle X, con la pesantezza del tratto insicuro, rigido e poco espressivo, rimane aderente, quasi attaccato al rigo producendo solo qualche saltello da attribuire più alla titubanza che all'agilità. CONFRONTO NEGATIVO. È negativa anche la valutazione differenziale della visibilità della zona media, sciolta e autonoma nelle
A, infantile e voluminosa nelle X. Andando sempre più nello specifico per lo studio dell'impulso grafico che costituisce il nucleo delle firme comparate si rileva senza dubbio la totale incoerenza tra l'elementare abilità dell'autore delle X e l'abuso del dinamismo e della confidenza che fa, invece, l'autore delle A che, con gesti veloci e spavaldi, propone una opposta visione, indipendente e alla ricerca di stabilità. Le X compensano con cambi di direzione appuntiti e recisi laddove l'autore delle A confida nella combinazione tra gesti agili, pendenza e accelerazione. Nelle autografe del sig. la rilevanza dei singoli CP_1 passaggi è meno significativa della profondità con la quale sono eseguiti gli impianti nelle
X, più rigidi e più fissi, fermi sul rigo e senza ispirazione. Così come è negativa la ricerca di contatto tra loro, nella grafia troppo curva e troppo angolosa insieme (verificande) e nella grafia indifferente, imperturbabile e disinteressata (autografe). La conoscenza e il controllo dei tracciati appare, ancora, incompatibile dal momento che le X propongono un andamento improvvisato al contrario delle A che sono del tutto naturali e alcun indice di dissimulazione
o mascheramento è emerso nelle analisi condotte sulla grafia spontanea e riportate nei paragrafi precedenti. Il confronto torna negativo per quanto attiene la valutazione delle rispettive pendenze: le X sono variabili e disordinate nell'adesione affettiva, con una modalità poco incline al dialogo che non potrà mai identificarsi nella direzione verso destra che le A assumono con decisione e tenacia. L'autore delle X lega le varie unità con tratti pesanti e con frequenti interruzioni mentre le articolazioni adottate da CP_1
scorrono sul rigo con agile intenzione;
i cambi di direzione angolosi e spigolosi
[...] nelle verificande, non sono compatibili con i gesti spigliati e confidenti rilevati nelle autografe.
L'ultima e conclusiva considerazione deve riguardare l'uso e la canalizzazione della forza vitale che nella grafia spontanea è amministrata con agilità al contrario della durezza del tratto nelle X. Il confronto condotto tra i principali riferimenti caratterizzanti l'autografia
e le sottoscrizioni in verifica ha dato esito del tutto negativo, sia nei macro elementi che nei micro-principi grafologici.”
A pag. 66 dell'elaborato si legge poi “L'accostamento dei dati emersi dallo studio delle sottoscrizioni apposte in calce rispettivamente alla dell'11.11.2016, Controparte_4 alla del 18.11.2016 e alla del 16.01.2017 Controparte_4 Controparte_4 hanno determinato l'incompatibilità degli indici che caratterizzano le due grafie poste in comparazione: la pressione, la maturità e la gestione estetica delle forme e dei tratti, le ampiezze orizzontali e la spinta verticale, lo sviluppo dei volumi, la conformazione dei legamenti e dei cambi di direzione riproducono e sono l'effetto di due sistemi ideativi differenti. Le firme oggetto di verifica sono fisse, rigide, proiettate verso l'interno con modalità fragili e titubanti, l'autografia non si nasconde con gesti ricercati e protettivi, cerca il contatto e cerca di superarsi in velocità e abilità. Le sottoscrizioni rinvenute in calce alla SCRITTURA PRIVATA del 11.11.2016, alla SCRITTURA PRIVATA del 18.11.2016 e alla SCRITTURA PRIVATA del 16.01.2017 non sono state apposte dal sig.
.” Controparte_1
5.2.2. Quanto sopra evidenziato smentisce le doglianze dell'appellante, secondo cui nella specie sarebbe stato seguito esclusivamente il metodo calligrafico.
Va anche dato atto che l'ausiliaria ha risposto alle osservazioni dell'odierno appellante: a pag. 73 della relazione si legge infatti “Nelle Osservazioni di parte convenuta sono state proposte una serie di eccezioni al giudizio di eterografìa delle sottoscrizioni in verifica che confluiscono in motivazioni di natura calligrafica che si accaniscono su frazionamenti così settoriali della scrittura da incappare in un procedimento che contravviene le regole fondamentali del metodo Morettiano che, ricordo a me stessa, fa dello studio integrato di tutti gli elementi il proprio punto di forza. In ragione, quindi, della loro limitatezza e della loro incoerenza metodologica, le Osservazioni prodotte da parte convenuta non possono essere accolte”.
5.2.3. Vanno di conseguenza disattese le richieste di convocazione a chiarimenti della TU
o di rinnovo della TU avanzate dall'appellante.
5.3 Palesemente inammissibile è la prima doglianza formulata con il secondo motivo, dovendo al riguardo rilevarsi che dall'esame della sentenza impugnata non risulta che il primo giudice abbia tenuto conto, ai fini della decisione, della “perizia giurata trascrizione conversazione ambientale dell'incontro tenutosi il 27 marzo 2017”, e che, ad ogni modo, le contestazioni operate nel presente grado in ordine alla identità degli interlocutori ed alla effettiva datazione delle conversazioni si rivelano tardive.
Priva di pregio è inoltre la doglianza relativa alla situazione di stress emotivo, priva di alcun riscontro probatoria, nella quale si sarebbe trovato il nel momento in cui ha reso CP_1 il saggio grafico.
5.4. Va infine rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha valutato le risultanze della espletata TU anche alla luce delle altre risultanze probatorie.
5.4.1 In questa sede va, in primo luogo, ribadito che il giudizio di apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui documenti 2, 3 e 5 trova conforto nei seguenti rilievi: - le quietanze dell'11.11.2016 (relativa al pagamento dell'importo di € 28.000,00) e del 16.01.2017 (relativa al pagamento dell'importo di € 15.000,0) fanno riferimento al pagamento in contanti di notevoli somme di denaro, di cui non risulta alcun riscontro (ad esempio attraverso la documentazione contabile del relativo prelievo); - la dichiarazione del 16.01.2017 non trova riscontro nella prova di un pregresso accordo in ordine ad un obbligo del al CP_1 versamento della metà dell'importo dovuto dallo al . Pt_1 Controparte_5
5.4.2. Occorre poi ulteriormente osservare che la prima quietanza relativa all'importo di €
28.000,00 si riferisce ad un pagamento che sarebbe stato effettuato in data 11.11.2016, anteriormente alla sottoscrizione dell'atto di cessione di azienda (ove veniva pattuito il pagamento del prezzo di € 90.000,00) senza che in detta scrittura venisse fatto alcun accenno all'ipotetico acconto versato.
Ancora, a fronte della comunicazione della diffida ex art. 1454 c.c. (con invito ad adempiere entro 15 giorni), il legale del cessionario non faceva alcun riferimento agli importi di €
28.000,00 e di € 15.000,00 (versati in contanti già da vari mesi secondo quanto risultate dalle quietanze) ma giustificava l'inadempimento del cessionario con riferimento ad una situazione di difficoltà economica. Infine, non è dato comprendere la ragione per la quale il cedente si sarebbe dovuto impegnare a versare nella misura della metà dell'importo dovuto dal solo cessionario al monopolio di Stato.
6. Anche il quarto motivo di appello si rivela infondato.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle disposizioni di legge contenute negli artt. 1453 e 1455 c.c., relative alla gravità dell'inadempimento quale condizione e presupposto della risoluzione contrattuale nella fattispecie in esame.
Argomenta che uno dei presupposti della risoluzione è costituito dalla gravità dell'inadempimento e nel caso della mora debendi la gravità del ritardo sussiste quando, per effetto di esso, è notevolmente scemata l'utilità della prestazione per il creditore, in vista dello scopo che si era proposto stipulando il contratto.
Deduce che sulla base dell'art. 1455 c.p.c. e dell'art. 1453 c.p.c. il potere del debitore inadempiente di adempiere dopo la domanda di risoluzione proposta dall'attore, e per tutta la durata del giudizio, è sottoposto alla condizione sospensiva del rigetto della domanda stessa per scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
Argomenta che, nel caso di specie, l'odierno appellante ha provveduto a versare la maggior parte della somma prevista contrattualmente per il perfezionamento della cessione d'azienda dell'attività oggetto di controversia e anche somme non previste ed ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate tra le parti, dimostrando in tal modo la propria volontà ed il proprio interesse al corretto adempimento della propria obbligazione di pagamento ed al conseguente perfezionamento del contratto di cessione d'azienda.
Sostiene che l'inadempimento dell'odierno appellante sarebbe di lieve entità rispetto all'economia del contratto di cessione d'azienda sottoscritto tra le parti.
Ribadisce che lo , a saldo degli impegni economici assunti con la sottoscrizione del Pt_1 contratto di cessione d'azienda e salvo buon fine, ha consegnato al due effetti CP_1 cambiari: l'uno dell'importo di € 10.000,00 con scadenza 30.03.2018, l'altro di € 16.250,00 con scadenza 31.05.2018, che sebbene rappresentino una promessa di pagamento, presentano la qualità di titolo esecutivo giacché scaduti nei termini e non portati all'incasso e ben avrebbero potuto essere azionati dall'odierno appellato che, con un semplice atto di precetto, avrebbe potuto correttamente agire in executivis per il pagamento dei relativi importi, a prescindere dal fatto che le predette cambiali fossero bollate o meno nei termini di legge.
Sostiene che esso appellante seppur ancora parzialmente debitore nei confronti del sig.
si è sempre adoperato per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con CP_1 il contratto mentre quest'ultimo non si è mai adoperato per ottenere quanto ancora dovuto in forza del contratto, anzi ha posto in essere ogni azione anche giudiziaria finalizzata a danneggiare i diritti e gli interessi della propria controparte.
Dichiara di essere disposto a adempiere al saldo del dovuto siccome portato dalle anzidette cambiali, avanzando proposta conciliativa mediante pagamento banco judicis dell'importo di € 26.250,00 a definitivo saldo di ogni pretesa economica di cui all'atto di cessione d'azienda ripassato tra le parti.
6.2. Premette il Collegio che “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” (Cass. n. 22346/2014).
6.3. L'inadempimento dell'odierno appellante si rivela grave, tale da comportare la risoluzione del contratto ripassato tra le parti e la condanna alla restituzione del complesso aziendale.
6.3.1. Va ribadito che, secondo quanto esposto in sede di trattazione dei precedenti motivi di appello, non vi è prova (alla luce delle risultanze della TU, che ha accertato la non riconducibilità al creditore della sottoscrizione che figura sui documenti nn. 2, 3 e 5 prodotti in primo grado dall'appellante, nonché alla luce del complessivo quadro probatorio) dei versamenti degli importi di € 28.000,00 e di € 15.000,00 e dell'impegno assunto dal di farsi carico della metà dell'importo dovuto dalla . CP_1 Parte_2 Controparte_5
6.3.2 Va inoltre evidenziato che smentito dalla documentazione in atti (ricevute di pagamento riferite all'anno 2016, attestanti il pagamento da parte del cedente del canone di locazione fino al subentro del cessionario) risulta l'assunto secondo cui l'appellante avrebbe corrisposto al locatore due canoni di locazione (per l''importo di complessivi € 4.000,00) scaduti riferibili al periodo antecedente alla stipula del contratto.
6.3.3. Va altresì evidenziato, quanto all'importo di € 7.503,00 (riferito a lavori eseguiti dalla ditta CH IA sui locali su incarico di ), che non vi è prova che si tratti Parte_1 di somma addebitabile al cedente, sicché non può essere posta in compensazione con il credito di quest'ultimo.
6.3.4. Va infine rilevato, come già correttamente fatto dal primo giudice, che alcun valore estintivo può essere riconosciuto al rilascio delle due cambiali prodotte in giudizio dall'appellante (che l'appellato ha negato di aver ricevuto) degli importi di € 10.000,00 (con scadenza al 30.03.2018) e di € 16.250,00 (con scadenza al 31.05.2018), avendo le stesse valore di promesse di pagamento atteso che non risultano bollate nei termini di legge.
7. Va a questo punto esaminata l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado laddove non risulta inserita la dicitura “e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione del complesso aziendale”.
7.1. Va subito rilevato che l'istanza è ammissibile atteso che, quando avverso il provvedimento affetto da errore materiale sia stato proposto appello, l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori.
7.2. Ciò detto si rileva che la sentenza impugnata è affetta da un evidente errore materiale laddove, pur avendo il primo giudice rilevato in motivazione (pag. 4 della sentenza) “Tutto ciò premesso, la domanda di accertamento della risoluzione del contratto ripassato tra le parti e di condanna alla restituzione del complesso aziendale, formulata da parte attrice, risulta fondata e va pertanto accolta”, ha poi omesso di inserire in dispositivo la statuizione di condanna del convenuto alla restituzione dell'azienda in favore dell'attore. Pt_1
Il dispositivo dell'impugnata sentenza deve pertanto essere corretto con l'inserimento nell'impugnata sentenza della statuizione “condanna il convenuto alla restituzione dell'azienda”
7.3 A fronte dell'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, l'appello incidentale condizionato deve essere considerato assorbito.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CORREGGE l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado DISPONENDO
l'integrazione del primo capo del dispositivo con la seguente statuizione “e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di del Parte_1 Controparte_1 complesso aziendale adibito a bar, rivendita di generi di monopolio n. 3 e ricevitoria
Lotto n. 4552, corrente in Francavilla al Mare Viale Alcione n. 22”
3) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)