Art. 1.
La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.
La denominazione "burro di qualita'" e' riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze.(1)
Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro", purche' seguita dalla indicazione della specie animale.
Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.
Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualita'" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 .
L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrita', e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 maggio 1983, n.202 ha disposto (con l'art. 1) che "Il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 , come modificato dal presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge".
La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.
La denominazione "burro di qualita'" e' riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze.(1)
Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro", purche' seguita dalla indicazione della specie animale.
Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.
Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualita'" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 .
L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrita', e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 maggio 1983, n.202 ha disposto (con l'art. 1) che "Il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 , come modificato dal presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge".