Articolo 13 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285
Articolo 11 bisArticolo 14
Versione
17 ottobre 2000
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Versione
30 marzo 2003
Art. 13. Destinazione finale dei beni 1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) , di concerto con il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) , sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalita' di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonche' il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. ((Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalita' previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2)) .
(( 1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2003
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