Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/12/2025, n. 21854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21854 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2642 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, con studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 154, presso il quale i ricorrenti eleggono domicilio, oltre al domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressati, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. 46289 del 23.12.2024, notificato ai ricorrenti in data 23.12.2024, avente a oggetto “ 17° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia d Stato. Disposizioni ”, il quale decreta la nomina dei ricorrenti a vice-ispettore e la decorrenza giuridica ed economica a partire dal 30.12.2024; 2) tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ove lesivi degli interessi dei ricorrenti;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 02.05.2025, dai ricorrenti -OMISSIS-, per l’annullamento, previa sospensiva anche monocratica, dei seguenti atti: 1) i provvedimenti del 28.02.2025, adottati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e per le Politiche del personale della Polizia di Stato, in ordine al conferimento delle qualifiche di vice-ispettore in prova; 2) tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ove lesivi degli interessi dei ricorrenti;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 14.05.2025, dai ricorrenti -OMISSIS-i, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) i provvedimenti del 28.02.2025, adottati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e per le Politiche del personale della Polizia di Stato, in ordine al conferimento delle qualifiche di vice-ispettore in prova; 2) tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ove lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso, i duplici motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025, il dott. IO IL e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con il concorso pubblico bandito in data 23.12.2020, veniva disposta dal Ministero dell’Interno la selezione per il 17° corso degli allievi vice-ispettori della Polizia di Stato. La relativa graduatoria era pubblicata soltanto tre anni dopo, in data 06.06.2023, a causa dei ritardi procedurali determinati dalla pandemia da Covid-19.
Il corso aveva inizio in data 30 giugno 2023, con una durata prevista di 18 mesi. In conformità all’art. 20, comma 1, del Bando istitutivo del concorso, il percorso formativo terminava in data 29.12.2024.
In data 30.12.2024, gli allievi del 17° corso erano nominati vice-ispettori in prova, con decorrenza da quella data del riconoscimento, giuridico ed economico, della qualifica e dell’anzianità nel ruolo, sicché i ritardi nello svolgimento del corso, causati da interruzioni disposte per motivi precauzionali, determinavano l’asserita disparità di trattamento nell’anzianità di servizio dei ricorrenti, rispetto ai frequentatori di altri corsi successivi.
I ricorrenti, in data 22.11.2024, trasmettevano al Ministero una nota di diffida, per rappresentare la vicenda e intimare all’Amministrazione di provvedere alla emanazione di un provvedimento di correzione dell’inquadramento della loro posizione e della connessa decorrenza di anzianità. La diffida, tuttavia, restava priva di riscontro.
I ricorrenti insorgono, con il ricorso introduttivo, notificato il 21.02.2025 e depositato il 25.02.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deducono i seguenti motivi di diritto: disparità di trattamento tra categorie della Polizia di Stato; disparità di trattamento con allievi del 18° corso; eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione o mancata applicazione dell’art. 45, comma 24, d.lgs. n. 95 del 2017; travisamento dei fatti; situazioni analoghe trattate in modo diverso; difetto di istruttoria, violazione del principio di parità di trattamento nel pubblico impiego ex art. 97 Cost.; violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione.
Si costituisce il Ministero intimato, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’inammissibilità, per mancata impugnazione degli atti presupposti, nonché l’infondatezza del gravame. Conclude per la reiezione.
In data 10.03.2025, il ricorrente -OMISSIS- deposita rinuncia al ricorso.
Nella camera di consiglio del 18.03.2025, i ricorrenti rinunciano alla domanda cautelare.
Con i motivi aggiunti, depositati il 02.05.2025, i ricorrenti -OMISSIS- insorgono nuovamente, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) i provvedimenti del 28.02.2025, adottati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e per le Politiche del personale della Polizia di Stato, in ordine al conferimento delle qualifiche di vice-ispettore in prova; 2) tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ove lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Deducono le seguenti censure di diritto: 1) eccesso di potere, sviamento e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta del decreto di nomina a vice-ispettori in prova; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; 2) disparità di trattamento tra categorie della Polizia di Stato; disparità di trattamento con gli allievi del 18° corso; eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione o mancata applicazione dell’art. 45, comma 24, d. lgs. n. 95 del 2017; travisamento dei fatti, situazioni analoghe trattate in modo diverso; difetto di istruttoria, violazione del principio di parità di trattamento nel pubblico impiego, ex art. 97 Cost.; violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione.
Con i motivi aggiunti, depositati il 14.05.2025, i ricorrenti -OMISSIS- impugnano, anche con istanza cautelare, i seguenti atti: 1) i provvedimenti del 28.02.2025, adottati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e per le Politiche del personale della Polizia di Stato, in ordine al conferimento delle qualifiche di vice-ispettore in prova; 2) tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ove lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Deducono le seguenti censure di diritto: 1) eccesso di potere, sviamento e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta del decreto di nomina a vice-ispettori in prova; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; 2) disparità di trattamento tra categorie della Polizia di Stato; disparità di trattamento con gli allievi del 18° corso; eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione o mancata applicazione dell’art. 45, comma 24, d. lgs. n. 95 del 2017; travisamento dei fatti, situazioni analoghe trattate in modo diverso; difetto di istruttoria, violazione del principio di parità di trattamento nel pubblico impiego, ex art. 97 Cost.; violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione.
Con memoria del 15.05.2025, l’Amministrazione eccepisce l’improcedibilità del ricorso introduttivo per i ricorrenti che non hanno proposto motivi aggiunti, nonché la tardività e l’inammissibilità dei motivi aggiunti. Insiste per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 20.05.2025, i ricorrenti per motivi aggiunti rinunciano alla domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, viene rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti, nonché per la mancata impugnazione degli inquadramenti dei controinteressati che hanno frequentato gli altri corsi.
La causa è trattenuta in decisione.
II – Preso atto della rinuncia al ricorso di -OMISSIS-, il ricorso introduttivo è improcedibile per i ricorrenti che non hanno proposto motivi aggiunti, come eccepito dalla difesa erariale.
Lo stesso ricorso e i duplici motivi aggiunti, per chi li ha proposti, sono da ritenersi inammissibili e, comunque, infondati.
III – Non tutti i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti.
Precisamente, non li hanno proposti: -OMISSIS-
Per costoro, il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, stante la mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto, datato 28.02.2025, di conferimento della qualifica di vice-ispettore in prova.
Invero, la mancata impugnazione di tale atto rende inutile la decisione del ricorso introduttivo. Ad ogni buon conto, il gravame è inammissibile e infondato, per quel che si dirà nel prosieguo.
IV – Per tutti gli altri ricorrenti che hanno impugnato gli atti sopravvenuti con motivi aggiunti, il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili e infondati, in quanto l’azione avanzata dai ricorrenti è intesa a rimettere (tardivamente) in discussione, ovvero a ottenere la parziale riforma, con effetto retroattivo, di provvedimenti presupposti di inquadramento, mai gravati e divenuti inoppugnabili, poiché non tempestivamente avversati, nei termini decadenziali di legge. Né i ricorrenti hanno impugnato gli inquadramenti dei colleghi di altri corsi che, a loro dire, determinerebbero l’iniqua cronologia delle anzianità di servizio.
Invero, la prima formalizzazione dell’inquadramento dei ricorrenti è stata operata con il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 0004867, datato 27.01.2024 (allegato n. 2 della memoria depositata dalla difesa erariale il 14.03.2025, non espressamente impugnato, neppure con i motivi aggiunti), di nomina degli stessi ad allievo vice-ispettore della Polizia di Stato, in forza del quale è stata disposta la loro immissione nei ruoli della Polizia di Stato con decorrenza, ai fini giuridici, dal giorno 30 giugno 2023, data di inizio del 17° corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con il trattamento economico previsto dall’art. 59 della legge n.121/1981 e dall’art. 28 della legge 10 ottobre 1986 n. 668.
È evidente che l’inquadramento in ruolo nella qualifica di vice-ispettore in prova non possa prescindere dal presupposto inquadramento nella qualifica di allievo vice-ispettore, conferita ai ricorrenti sei mesi prima della qualifica di vice-ispettore. Se, infatti, la nomina a vice-ispettore fosse disallineata rispetto alla nomina ad allievo vice-ispettore, mediante la retrodatazione oggetto della domanda dei ricorrenti, si avrebbe la conseguenza, incongrua e contraddittoria, che i ricorrenti sarebbero nominati vice-ispettori nella stessa data in cui sono divenuti allievi vice-ispettori, la qual cosa non sarebbe in alcun modo praticabile né consentita, in una logica di buona amministrazione e di regolarità finanziaria dei provvedimenti.
Trattandosi di posizioni di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo), ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., entro 60 giorni dalla notifica di tale decreto, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre un tempestivo ricorso demolitorio, chiedendo l’annullamento o la riforma del predetto provvedimento del 27.01.2024, nella parte relativa alla decorrenza giuridica della nomina ad allievo vice-ispettore.
V – L'atto che forma oggetto dei duplici motivi aggiunti, non esattamente individuato (poiché indicato dai ricorrenti come provvedimento del 28 febbraio 2025) è presumibilmente il decreto a firma del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 10 febbraio 2025, di nomina a vice-ispettori in prova della Polizia di Stato, con decorrenza giuridica ed economica dal 30 dicembre 2024, adottato in favore di tutti gli allievi vice-ispettori che hanno utilmente superato il 17° corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
Si tratta, come già osservato, soltanto dell’ultimo di una serie di provvedimenti di inquadramento che i ricorrenti per motivi aggiunti avrebbero dovuto contestare nei termini decadenziali, ma non l’hanno fatto, sicché essi non hanno interesse a impugnare l’ultimo atto di quella sequenza di provvedimenti, non avendo impugnato gli atti presupposti, già direttamente lesivi, al momento della loro adozione.
VI – Va poi evidenziato che, nel processo amministrativo, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, dev’essere proposta dal singolo titolare con separata azione.
Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, tra i quali vi è l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363).
Nel caso di specie, la gestione del ricorso collettivo è stata disordinata, sia perché non sono stati impugnati gli atti presupposti (né i singoli atti di inquadramento e inserimento in ruolo dei ricorrenti), sia perché non tutti i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, impegnando così il Collegio in un’analisi delle diverse posizioni che, nel ricorso collettivo, non dovrebbe avvenire, stante il menzionato principio di unitarietà processuale delle posizioni dedotte in giudizio.
In ciò è ravvisabile un ulteriore motivo di inammissibilità del gravame.
VII – Ad ogni buon conto, i motivi del ricorso e i motivi aggiunti sono da ritenersi, comunque, infondati.
Come censura dell’illegittimità dell’atto impugnato, i ricorrenti, prendono, erroneamente, a fondamento della loro domanda la sentenza della Corte costituzionale del 27 ottobre 2020 n. 224 (relativa alla decorrenza giuridica da attribuire ai vice-sovrintendenti della Polizia di Stato, promossi per merito straordinario ed esclusi dai concorsi per vice-sovrintendenti che attribuiscono una decorrenza giuridica più favorevole), argomentando come segue: “ non vi è nessuna ratio che possa giustificare il mancato computo del periodo di formazione nella anzianità di servizio dei vice ispettori considerato che, al contrario, tale periodo risulta invece essere valorizzato per le altre categorie (come quella degli Agenti e quella dei Commissari) ”.
Tale disparità di trattamento viene evidenziata anche nei confronti dei frequentatori del 18° corso di formazione per vice-ispettori, ai quali è stata attribuita una decorrenza della qualifica precedente a quella dei frequentatori del 17° corso.
Inoltre, i ricorrenti, invocano l’applicazione della c.d. “ clausola di salvaguardia ”, prevista dall’art. 45, comma 24, d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 ( Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ) di cui avrebbero beneficiato i frequentatori del 10° corso allievi vice-ispettori (A.V.I.) ai quali, pur avendo terminato il corso successivamente ai frequentatori dell’11° corso A.V.I., è stata attribuita la decorrenza giuridica della nomina a vice-ispettori in data antecedente a quella attribuita a quest’ultimi. A dire dei ricorrenti, “ assegnare vice ispettori di corsi precedenti in una posizione subordinata e penalizzante rispetto agli allievi di corsi successivi comporta la violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento realizzando una palese disparità di trattamento ”.
Per tale ragione, i ricorrenti chiedono sostanzialmente che “ i mesi di formazione siano considerati ai fini della decorrenza dell’anzianità e che i corsisti del 17° Corso non vengano superati in termini di anzianità dai corsisti del 18° corso ”.
VII.1 – In via generale, occorre tenere presente che, nella Polizia di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 335/1982 ( Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ), l’attribuzione e le decorrenze delle nomine alle qualifiche di agente, vice-sovrintendente e commissario, rispetto a quella vigente per il conferimento (e per la decorrenza della nomina) della qualifica di vice-ispettore, si fondano su differenti discipline normative.
La decorrenza giuridica ed economica della nomina ad agente della Polizia di Stato è regolamentata dagli artt. 5, 6 e 6-bis del citato D.P.R n. 335/1982, mentre la decorrenza giuridica ed economica delle carriere iniziali del personale direttivo della Polizia di Stato (vice-commissario, commissario e commissario-capo) è disciplinata dagli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 5 ottobre 2000 n. 334, recante il “ Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 ”.
Non vi disparità di trattamento tra le distinte qualifiche, trattandosi di carriere diverse, per le quali sono previste particolari e dettagliate discipline giuridiche, rientrando nella discrezionalità del legislatore di stabilire la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento. Per tal motivo, non è possibile retrodatare la decorrenza giuridica della nomina a vice-ispettore della Polizia di Stato, applicando in analogia quanto normativamente previsto per la nomina a vice-sovrintendente della Polizia di Stato.
La nomina a vice-sovrintendente è regolata dal D.P.R. n. 335/1982 che, nell’art. 24-quater (“ Immissione nel ruolo dei vice sovrintendenti ”), al comma 7, stabilisce che: “ I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma l, lettere a) e b), abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell’ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo ”.
Tale norma tiene conto delle vacanze registrate annualmente nel ruolo e spiega il suo effetto dal giorno successivo in cui si è verificata la vacanza (per il c.d. “ principio dell’annualità ”).
Diversamente da quanto disposto dal citato art. 24-quater, per i vice-ispettori, la decorrenza giuridica è regolata dall’art. 27 (“ Nomina a vice ispettore ”), il cui comma 3 si limita testualmente a prevedere quanto segue: “ Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l’idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d’istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo ”.
Tale nomina, dunque, decorre, sempre e in ogni caso, dalla data in cui si è superato, con esito positivo, il previsto corso di formazione.
Non vi è ragione per dubitare della legittimità costituzionale di tale normativa, essendovi piuttosto ragione per dubitare della legittimità e della ragionevolezza di norme che fanno retroagire gli inquadramenti ad un momento precedente alla conclusione del corso formativo (sennonché, in assenza dell’impugnazione degli atti dei diversi inquadramenti, tale questione non avrebbe rilevanza per la decisione del ricorso).
VII.2 – È privo di pregio argomentativo il paragone, tentato dalla difesa dei ricorrenti, tra il trattamento del ruolo degli ispettori e quello riservato agli altri ruoli della Polizia di Stato, atteso che è indubbio come il percorso formativo e il funzionamento dei periodi di prova, per ciascuna qualifica e ruolo, sia diversificato, in base ai differenti livelli di responsabilità assunti dagli operatori della Polizia di Stato, nelle rispettive qualifiche.
VII.3 – Contrariamente a quanto sostenuto e richiesto dai ricorrenti, nessuna norma dell’ordinamento della Polizia di Stato prevede la possibilità, per i vice-ispettori della Polizia di Stato del ruolo ordinario, di computare il periodo trascorso negli Istituti di formazione ai fini dell’immissione in ruolo e far decorrere la nomina dal primo giorno di corso.
In merito alla decorrenza giuridica della nomina a vice-ispettore della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia – ruolo ordinario – una prevalente giurisprudenza di questo T.a.r. ha stabilito che “ nessuna norma del d.p.r. 335/1982 prevede la retrodatazione dell’anzianità giuridica per i vincitori del concorso interno alla qualifica di vice ispettore ” (cfr., ex multis : T.a.r. Lazio Roma, sentenze n. 5716/2019; n. 5717/2019; n. 5718/2019; n. 5719/2019; n. 5720/2019; n. 5720/2019; n. 5721/2019; n. 5722/2019; n. 22950/2024; n. 12459/2024).
Anche il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 6463/2022 e n. 7498/2022, nel confermare le citate sentenze di questo T.a.r. n. 5716/2019 e n. 5718/2019 (che avevano rigettato ricorsi proposti da vice-ispettori del ruolo ordinario che lamentavano una “ irragionevole e ingiustificata ” disparità di trattamento rispetto alla decorrenza della nomina dei vice-ispettori tecnici della Polizia di Stato per i quali è previsto, come per i vice-sovrintendenti del ruolo ordinario, l’applicazione del principio di annualità delle vacanze) ha stabilito quanto segue: “ la controversia in esame rientra in un più ampio contenzioso, già portato all’esame di questo Consiglio. Infatti, la sentenza n. 7504/2020 ha ritenuto infondato l’appello avverso la sentenza 7 maggio 2019, n. 5717, con cui il Tar per il Lazio aveva respinto un ricorso diretto all’annullamento dello stesso decreto in data 15 maggio 2018, qui impugnato in primo grado (Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7504). Secondo tale pronuncia, le attuali disposizioni, che devono trovare applicazione agli istanti, sono quelle di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, che non prevedono in maniera espressa, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la retrodatazione dell’anzianità giuridica per i vincitori del concorso interno alla qualifica di vice ispettore con funzioni di polizia. L’istituto della retroattività della nomina, previsto dall’art. 25-ter, comma 6, del d.P.R. n. 337 del 1982, recante ‘Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica’, ha, infatti, carattere eccezionale e richiede, ai fini della sua applicabilità, una norma espressa, che non si rinviene nel caso in esame ”.
Lo stesso legislatore del riordino, oltre a prevedere, con l’art. 2, comma 1, lettera c-bis), n. 1), d.lgs. n. 95/2017, il concorso cui hanno partecipato i frequentatori del 18° corso di formazione per vice-ispettori, ha specificatamente inserito nel predetto articolo anche la lettera d-ter), che chiarisce quanto segue: “ i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione ”.
VII.4 – Non può, dunque, trovare applicazione – come ipotizzato dalla difesa dei ricorrenti – la diversa disposizione dell’art. 24-quater del citato D.P.R. n. 335/1982 relativa alla nomina dei vice-sovrintendenti della Polizia di Stato, che ha carattere eccezionale e richiederebbe, ai fini della sua applicabilità, una norma espressa che, come sancito anche dal Consiglio di Stato con le sopracitate sentenze n. 6463/2022 e n. 7498/2022, non si rinviene per il caso degli attuali ricorrenti, né per qualsiasi altro vincitore di concorsi interni o pubblici alla qualifica di vice-ispettore con funzioni di polizia.
Come già osservato, è da ritenersi inconferente il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, con la quale si è ritenuto contrario ai principi di uguaglianza e di imparzialità il diverso trattamento riservato ai vice-sovrintendenti che hanno avuto accesso alla qualifica per concorso o procedura selettiva (ai quali, per effetto del sopraindicato “ principio dell’annualità ”, è stata riconosciuta la retrodatazione della decorrenza giuridica), nonché a quelli che hanno conseguito tale qualifica per merito straordinario (alla data dell’evento causativo della promozione), stante l’assenza di previsione di un meccanismo di riallineamento.
Privo di fondamento giuridico risulta essere anche il richiamo avanzato dai ricorrenti all’art. 45, comma 24, d.lgs. n. 95/2015 (c.d. Riordino dei ruoli ), laddove recita che: “ I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente ”.
Di tale “ clausola di salvaguardia ” hanno beneficiato esclusivamente i frequentatori del 10° corso per vice-ispettori, tutti vincitori di concorso pubblico per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo vice-ispettore, bandito con decreto del Capo della Polizia –Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 17 dicembre 2015, i quali hanno frequentato il 10° corso A.V.I. (anche questo della durata di diciotto mesi come quello frequentato dagli attuali ricorrenti), avente inizio in data 13 giugno 2018 e termine in data 12 dicembre 2019.
Invero, durante la procedura concorsuale, in data 7 luglio 2017, è entrato in vigore il d.lgs. n. 95/2017 (c.d. Riordino dei ruoli ) il quale, con l’art. 2, comma 1, lettera c), punto 1), ha previsto che, nella fase transitoria del riordino, alla “ copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dalla tabella 1, di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso sette concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 ”.
Il primo dei concorsi previsti è stato il concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.842 posti per vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017. I vincitori di tale procedura concorsuale ( prima aliquota ) sono stati avviati all’11° corso di formazione per allievi vice-ispettori, che ha avuto inizio in data 29 aprile 2019 e termine in data 28 luglio 2019.
A seguito della sopracitata “ clausola di salvaguardia ”, erroneamente invocata dagli attuali ricorrenti, i frequentatori del 10° Corso A.V.I. (bandito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017) sono stati nominati vice-ispettori, con decorrenza giuridica dal 28 luglio 2019, ossia un giorno prima della decorrenza giuridica attribuita ai frequentatori dell’11° Corso A.V.I. ai quali, giova ripeterlo, in stretta aderenza dell’art. 27 D.P.R. n. 335/1982 è stata attribuita la decorrenza della nomina a vice-ispettore dal giorno successivo al termine del corso di formazione (29 luglio 2019).
La retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina applicata ai frequentatori del 10° Corso A.V.I. è stata prevista da una specifica previsione normativa applicabile solo ai concorsi banditi prima dell’entrata in vigore del riordino e non può essere applicata ai ricorrenti, frequentatori del 18° Corso A.V.I., vincitori di un concorso bandito in data 23 dicembre 2020, quindi ben oltre il 7 luglio 2017, stante l’entrata in vigore del cennato riordino.
VII.5 – È priva di pregio la doglianza che attiene alla mancata valorizzazione del percorso formativo di diciotto mesi, propedeutico all’accesso alla qualifica al ruolo degli ispettori per gli allievi già vincitori del concorso pubblico e rispetto ai colleghi già appartenenti alla Polizia di Stato, frequentatori del 18° Corso A.V.I. (vincitori del relativo concorso interno), sulla base dell’argomento che, a dire dei ricorrenti, la nomenclatura del corso di formazione, imporrebbe un criterio cronologico di precedenza.
Non considerano i ricorrenti che il 18° Corso A.V.I., frequentato dai vincitori del “ concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ”, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 31 dicembre 2020, ha avuto inizio in data 11 settembre 2023 e termine in data 10 dicembre 2023, ed anche in quel caso ai frequentatori del 18° corso A.V.I. è stata attribuita la decorrenza giuridica della nomina a vice-ispettore a far data dall’11 dicembre 2023, in ossequio al dettato normativo previsto dall’art. 27 D.P.R. n. 335/1982.
VIII - Vero è che, per il concorso pubblico bandito in data 23.12.2020, è stata disposta dal Ministero la selezione per il 17° corso degli allievi vice-ispettori della Polizia di Stato e, tuttavia, la relativa graduatoria è stata pubblicata soltanto tre anni dopo, in data 06.06.2023, a causa dei ritardi procedurali determinati dalla pandemia da Covid-19. Si tratta, senza dubbio, di una negativa conseguenza collaterale ai disagi determinati dalla pandemia, ma ad essa non può porsi rimedio, in assenza di un’espressa previsione di legge, né si può assentire a una lettura fuorviante delle norme di legge, fosse pure animata dall’apprezzabile intento di rimediare in via postuma a quei disagi.
Pertanto, non può che evidenziarsi la correttezza dell’Amministrazione che ha applicato ai predetti corsi A.V.I. la normativa prevista dall’artt. 27 e 27-bis D.P.R. n. 335/1982, sia nel testo previgente, che in quello successivamente modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che prevede che la qualifica di vice-ispettore venga assunta al termine del previsto corso di formazione.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione di legge che possa avvalorare il richiesto annullamento degli atti impugnati. Al contrario, stante il chiaro ed esplicito dettato delle norme esaminate, la violazione di legge si sarebbe prodotta nel caso in cui l’Amministrazione avesse previsto la decorrenza giuridica invocata nel ricorso.
IX - In conclusione, il ricorso di -OMISSIS- IO è estinto per rinuncia; il ricorso introduttivo è improcedibile (e comunque inammissibile e infondato) per i ricorrenti che non hanno proposto motivi aggiunti; il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili e infondati per i restanti ricorrenti. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui duplici motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide: il ricorso di -OMISSIS- IO è estinto per rinuncia; il ricorso introduttivo è improcedibile, inammissibile e infondato per i ricorrenti che non hanno proposto motivi aggiunti; il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili e, comunque, infondati per i restanti ricorrenti, sicché vengono respinti.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO IL, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.