CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Cesira D'Anella ConIGliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2753/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA BORGOVICO, 165 22100 COMO presso lo studio dell'avv. BARTESAGHI
PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. BARTESAGHI MATTEO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA PER GUANZATE, 40 22070 BULGAROGRASSO presso lo studio dell'avv. FOTI
GRAZIELLA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MILANO, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE PREGIUZIALE E CAUTELARE Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata Tribunale di Como n. 924/2024 pubbl. il 05/08/2024 RG n. 4129/2020 Repert. n. 2684/2024 del 05/08/2024 NON
NOTIFICATA, per i motivi esposti in narrativa ai sensi artt 351 comma 2 e 353 cpc;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Como n. 924/2024 pubbl. il 05/08/2024 RG n. 4129/2020 Repert. n. 2684/2024 del
05/08/2024 NON NOTIFICATA accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
Nel merito Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. in via subordinata si chiede che l'On.le Giudice, considerato che finchè non ha reclamato non ha diritto ad alcun Controparte_1
risarcimento danni (per sua stessa ammissione è stato solo con ricorso ex artt 696 e 696 bis cpc depositato il 19.2.2019 che per la prima volta ha richiesto i danni) Voglia rideterminare quanto denegatamente dovuto con riferimento esclusivamente dalla data della domanda quindi dal 19.2.2019 con compensazione delle spese di lite stante la disponibilità conciliativa manifestata dagli odierni resistenti o in via subordinata contenendole nei minimi tariffari.
pagina 2 di 16 In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare che i comportamenti della IG.ra , come descritti Controparte_1
in narrativa, impediscono il godimento del diritto di usufrutto agli odierni resistenti e, per l'effetto, condannare anche ex art. 2043 cc la ricorrente al risarcimento dei danni cagionati al godimento, da parte dei resistenti (oggi unica resistente la IG.ra , Pt_2
del diritto d'usufrutto sull'immobile per cui è causa;
Condannare la ricorrente al risarcimento in favore dei resistenti (oggi unica resistente la IG.ra , danni psicofisici, morali ed esistenziali anche ex art. 2043 c.c. ed anche Pt_2
ex art. 96 cpc per effetto del continuo ricorso all'azione giudiziaria nei confronti dei resistenti ultranovantenne l'uno (ora deceduto) e ultraottantenne l'altra che versavano/va in precarie condizioni di salute. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio
Si chiede disporsi ex art. 89 c.p.c. la cancellazione, delle sopra trascritte espressioni contenute nelle note in favore di parte ricorrente del 12.2.2021 e assegnarsi all'appellata e ai sottoscritti procuratori una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, ritenute le espressioni sconvenienti ed offensive eccedenti eIGenze difensive.
Si chiede ammettersi prova per testi ed interpello sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che da sempre si è proceduto alla manutenzione dell'area esterna, dell'orto compresa la serra dell'immobile per cui è causa sito in IN SC con la collaborazione e cooperazione tra i IG.ri e Controparte_2 Controparte_3
ed in parte anche di e Testi: Persona_1 Controparte_1 Testimone_1
via Mantegna COMO IS SA via Montebello 70 Controparte_4
Cermenate IS GI via Paolo di Lomazzo via Persona_1
tagliamento 12 UG (Mb) via Parini 2 IN SC Controparte_5
via Parini 2 IN SC via Indipendenza 14 Persona_2 Persona_3
IN SC pagina 3 di 16 2) Vero che tale situazione è perdurata fino a quando a partire dal 14.9.2018
[...]
devastava la tettoia destinata al ricovero di attrezzi e automobile, Per_3
l'aiuola, l'antigrandine, scardinava una porta ad un locale garage che successivamente è stato murato (vedi foto docc da 5 a 5 p). Testi: Controparte_4
via Mantegna COMO IS SA via Montebello 70 Cermenate Tes_1
via Paolo di Lomazzo Lomazzo, via tagliamento 12
[...] Persona_1
UG (Mb) via Parini 2 IN SC Palladino Vito via Controparte_5
Parini 2 IN SC Davide via Indipendenza 14 IN SC;
Per_1
3) Vero che tra quanto attualmente occupa l'area esterna vi è anche del materiale di risulta dalla ristrutturazione della casa della eseguita dal IG. CP_1 CP_6
con la collaborazione di e del premorto
[...] Testimone_1 Persona_4
Testi: via Mantegna COMO IS SA via
[...] Controparte_4
Montebello 70 Cermenate via Paolo di Lomazzo Lomazzo Testimone_1
4) Vero che inoltre nella cascina vi è del legname di proprietà del IG. CP_6
che lo ha acquistato per la ristrutturazione della cascina medesima?
[...]
Testi via Mantegna COMO IS SA via Montebello 70 Controparte_4
Cermenate IS GI via Paolo di Lomazzo Lomazzo
5) Vero che la IG.ra impedisce il godimento del diritto di usufrutto Controparte_1
agli odierni resistenti impedendo loro di accedere con l'auto all'interno del cortile dell'immobile in questione e per ivi parcheggiarla costringendoli a posteggiarla sulla adiacente pubblica? Testi: via Mantegna COMO Controparte_4
ISSA via Montebello 70 Cermenate IS GI via Paolo di
Lomazzo Lomazzo;
6) Vero che sull'auto parcheggiata all'esterno si sono verificati atti vandalici e sono state apposte multe da parte dei vigili comunali che lamentano il divieto di lasciare un'auto stazionata sulla via pubblica? Testi: via Controparte_4
pagina 4 di 16 via Montebello 70 Cermenate IS Testimone_2
GI via Paolo di Lomazzo Lomazzo
7) Vero che tale situazione arreca disagio per due persone anziane ultraottantenni e oltranovantenni di dover scaricare dall'esterno la spesa in più riprese?
8) Vero che nel settembre 2020 in occasione della chiamata del 118 per assistere il IG. che era caduto in cortile la lettiga dei barellieri era Controparte_6
impedita ad accedere dal passaggio in comune che immette dalla strada sulla proprietà per cui è causa occupato dall'auto della IG.ra Testi: Controparte_1
ISSA via Montebello 70 Cermenate Personale 118 IN SC accorso sul posto
9) Vero che la IG.ra invitata a spostare l'auto dal passaggio si Controparte_1
rifiutava salvo poi provvedere su espressa e ferma richiesta dei sanitari?
ISSA via Montebello 70 Cermenate Personale 118 IN SC accorso sul posto;
10)Vero che la IG.ra ha installato telecamere non segnalate con Controparte_1
ripresa sull'entrata dell'abitazione degli odierni resistenti nonchè sul portone di ingresso al cortile? Testi: via Mantegna COMO ISSA via Controparte_4
Montebello 70 Cermenate IS GI via Paolo di Lomazzo Lomazzo
11) Vero che in occasione dell'accesso del CTU le telecamere posizionate CP_7
da erano state rimosse ed ora sono state nuovamente riposizionate Controparte_1
dove già erano collocate con l'aggiunta di un'altra telecamera che è rivolta verso il giardino.
Testi: via Mantegna COMO ISSA via Montebello 70 Controparte_4
Cermenate IS GI via Paolo di Lomazzo Lomazzo Si indica inoltre il teste Arch. a conferma delle osservazioni all'ATP di cui al doc. Testimone_3
Si chiede CTU sulla scorta delle osservazioni del ctp ed anche sui danni Tes_3
subiti e subendi dall'appellante per le limitazioni a suoi diritti. pagina 5 di 16 Ci si oppone ai capitoli di prova ex adverso dedotti poiché Cap. 1) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo Cap. 2) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 3) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 4) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 5) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 6) generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 7) generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 8) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 9) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 10) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 11) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 12) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 13) Cap. 5) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 14) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 15) da demandare ad accertamento del c.t.u. Cap. 16) da demandare ad accertamento del c.t.u. Cap. 17) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Si chiede nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati nella memoria n. 2.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze solevate dall'appellata dinanzi al Tribunale e sollevande dinanzi alla Corte di appello per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto In via istruttoria si chiede l'ammissione di tutte le pagina 6 di 16 istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte- nella parte motiva del presente atto.
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE: - Per i motivi esposti, stante l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dalla IG.ra disporre, ai Controparte_3
sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 c.p.c.; NEL MERITO: - Per i motivi esposti, rigettare l'appello avversario in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 4129/2020, emessa in data 2.08.2024 e pubblicata in data 5.08.2024 dal Tribunale di Como – Sezione I Civile;
- Per i motivi esposti, condannare l'appellante per lite temeraria ex art. 96, 1° e 3° co., c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: - Rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da controparte, attesa la loro inammissibilità e/o superfluità per tutti i motivi dettagliatamente dedotti nel presente atto;
Nella denegatissima e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede, per mero tuziorismo difensivo, ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero è che l'area esterna sita al civico 14 di via Indipendenza, fraz. Socco di IN
SC (CO), giace nelle condizioni di cui alle immagini da pagina 8 a 38 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3;
2) Vero è che i resistenti hanno realizzato un'aiuola al centro dell'area esterna di proprietà della ricorrente con piante di banano che giace incolta di cui all'immagine di pagina 12 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostra;
3) Vero è che il IG. ha realizzato nell'area esterna di proprietà Controparte_6
della ricorrente una latrina dotata di water all'interno di una baracca realizzata di pagina 7 di 16 fianco al rustico di cui alle immagini di pagina 13 e 14 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
4) Vero è che il IG. ha realizzato nell'area esterna di proprietà Controparte_6
della ricorrente un capanno con tetto di legno e profilati in metallo caratterizzato da murature perimetrali in parte di cemento, in parte di legno e in pannelli isolanti con alluminio quali scarti di recupero dei frigoriferi di cui all'immagine di pagina 15 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostra;
5) Vero è che il capanno di cui al capitolo precedente ha pavimentazione in cemento e sono ivi presenti allacciamento di acqua, gas e luce, oltre una stufa a legno, un lavello ed una cucina ed arredi quali divano e mobili in legno di cui alle immagini da pagina 13 a 18 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
6) Vero è che il IG. ha abitato all'interno del capanno/baracca Controparte_6
descritto al capitolo che precede per anni;
7) Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente una tettoia in lamiera a copertura di un forno in muratura ed un lavello;
8) Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente una baracca con tubi innocenti che al momento giace demolita di cui all'immagine di pagina 19 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostra;
9) Vero è che sono disseminate nell'area esterna di proprietà della ricorrente cisterne per l'acqua in politene in gabbia in metallo/acciaio zincato di proprietà dei resistenti di cui alle immagini di pagina 21-22 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
10)Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente una serra a volta in tubolari con copertura in lastre di fibra di vetro le quali attualmente si trovano sparse all'interno della proprietà di cui all'immagine di pagina
23 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostra;
pagina 8 di 16 11)Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente un orto sul quale è presente una struttura in metallo con scaffalature e tubulari vari di cui all'immagine di pagina 24 della perizia del CTU prodotta sub doc.
3 che mi si rammostra;
12)Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente un ricovero per animali attualmente in disuso con copertura e pareti perimetrali in legno e in lamiera e pavimentazione in parte in cemento e in parte in piastrelloni di cui alle immagini da pagina 25 a 26 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
13)Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente tettoie di cui alle immagini da pagina 26 a 28 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
14)Vero è che i resistenti hanno disseminato nell'area esterna di proprietà della ricorrente materiali ed attrezzi di ogni genere quali fusti di plastica blu con acqua stagnante, gabbie metalliche ed in legno, rami, pali in legno, materiale edile metallico, vasi, tegami, secchi, tubi, serramenti, bidoni, cassette, mattoni, lamiere, lattonerie, pneumatici, una betoniera, una sega circolare, reti in plastica, componenti elettrici, elettrodomestici, legna, pannelli ecc. come da immagini da pag. 29 a 38 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
15)Vero è che i resistenti occupano 161,20 mq di immobile di proprietà della ricorrente come da tavole riprodotte alle pag. 40-41-42 della perizia del CTU di cui al doc. 3 che mi si rammostra;
16)Vero è che i resistenti occupano 242,30 mq dell'area esterna di proprietà della ricorrente come da tavole riprodotte alle pag. 44-45 della perizia del CTU di cui al doc. 3 che mi si rammostra;
17)Vero è che la polizia locale di IN SC è più volte intervenuta a causa delle continue lamentale dei vicini di casa per via della situazione di degrado ed insalubrità pagina 9 di 16 relativa all'area esterna di proprietà della ricorrente. Sulle circostanze sopra spiegate potranno rispondere indistintamente tutti i testi che si indicano di seguito: -
[...]
, via Parini n. 2 (22073) IN SC (CO); - via Per_2 Controparte_5
Parini n. 2 (22073) IN SC (CO); - vicolo Tagliamento n. 12 Persona_1
(20835) UG (MB); - via Indipendenza n. 14 (22073) IN Persona_3
SC (CO).
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio nei confronti dei suoi genitori, e Controparte_1 Controparte_6
e, dopo aver premesso di essere titolare della piena proprietà per 4/6 Controparte_3
e della nuda proprietà per 2/6 di due fabbricati (principale ed accessorio) ed area esterna, siti in IN SC (CO), Via indipendenza n 14 e che i suoi genitori erano titolari del diritto di usufrutto sui predetti immobili nella misura complessiva di 2/6, lamentava che i convenuti occupavano spazi superiori a quelli cui avevano diritto e che avevano realizzato opere abusive, determinando danni da mancato godimento e costi per il ripristino dei luoghi.
Chiedeva pertanto la condanna di e al Controparte_6 Controparte_3
risarcimento dei danni, rappresentati dal mancato godimento degli immobili in oggetto e dai costi della remissione in pristino.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo in particolare che la quota di usufrutto di cui erano titolari non limitava l'uso a specifiche porzioni dell'immobile.
In via riconvenzionale chiedevano la condanna di al risarcimento dei Controparte_1
danni per lesione del diritto di usufrutto e per lesione del diritto alla salute, deducendo pagina 10 di 16 che l'attrice impediva l'accesso con l'auto all'interno del cortile dell'immobile e che erano state posizionate telecamere su porzioni in loro godimento.
Il convenuto decedeva nel corso del processo. Controparte_6
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Como, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condannava i convenuti al pagamento della somma di euro
26.819,00 oltre agli interessi compensativi. Respingeva le altre domande rispettivamente proposte dall'attrice e dalla convenuta e compensava integralmente tra le parti le spese.
In particolare, il primo Giudice osservava che dalla CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo era emerso che i convenuti occupavano, rispetto al valore delle quote di usufrutto loro spettanti (pari a euro 24.850,00 per gli immobili e ad euro 913,00 per le aree esterne), spazi del valore di euro 97.815,00 per i fabbricati ed euro 4.846,00 per le aree esterne, in misura superiore alle quote di usufrutto di 2/6.
Ravvisava pertanto l'obbligo dei convenuti di risarcire all'attrice i danni derivanti dall'occupazione illegittima dell'immobile, quantificati in euro 26.819,00.
Respingeva, invece, le altre domande proposte dalle parti perché non provate.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Controparte_3
seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle eccezioni e delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Parte appellata si è costituita in giudizio instando per la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata rimessa in decisione nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 25 febbraio 2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 11 di 16 Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto, sulla scorta della CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, che gli usufruttuari avessero occupato spazi in misura superiore alla quota loro spettante a titolo di usufrutto, pari a 2/6.
Rileva in particolare che il proprio consulente tecnico di parte aveva specificatamente contestato le conclusioni del CTU il quale, con riguardo all'occupazione delle superfici, si era basato sulle risultanze di un verbale di sopralluogo del 6.5.2019, che non affermava quanto argomentato dal CTU: sostiene, infatti, che nel suddetto verbale del
6.5.2019 non vi era stato alcun accertamento in contraddittorio tra le parti in merito all'effettivo stato di occupazione di ogni singolo locale del fabbricato, sicché la domanda di occupazione illegittima doveva essere respinta per difetto di prova.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha respinto le prove orali articolate dalla convenuta ritenendole generiche: evidenzia invece l'appellante che i capitoli di prova debbono ritenersi ammissibili, perché individuano esattamente la condotta illecita tenuta dall'appellata.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali e del sopralluogo effettuato nel contraddittorio con le parti in causa, ha provveduto a calcolare le superfici degli immobili oggetto di causa, effettuando dettagliati rilievi tecnici (v. pag. 39 e ss. CTU) delle aree interne ed esterne.
Ha determinato poi il valore del fabbricato e delle aree esterne, desunto dai valori medi riportati dal e da quelli della Banca dati delle quotazioni Controparte_8
immobiliari e ha provveduto al calcolo del valore della piena proprietà di 4/6 e della nuda proprietà di 2/6 spettante a nonché della quota di 2/6 di usufrutto Controparte_1
spettante ai suoi genitori, calcolando il valore dell'usufrutto nella misura di euro
24.850,29 per il fabbricato e di 913,00 euro per le aree esterne. pagina 12 di 16 Dagli accertamenti esperiti nel corso del sopralluogo peritale è emerso, invece, che il valore dell'immobile occupato da e è pari ad € Controparte_3 Controparte_6
97.815,00 e quello delle aree esterne è pari ad euro 4.846,00 valore superiore quindi alle quote di usufrutto di 2/6 loro spettanti.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono frutto di precise rilevazioni e calcoli tecnici – eseguiti alla presenza dei consulenti tecnici di parte - che hanno consentito di accertare l'effettiva occupazione degli immobili da parte degli usufruttuari in misura superiore alle rispettive quote di usufrutto.
Sono infondate le argomentazioni di segno contrario svolte dall'appellante, dal momento che – come precisato dal CTU in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta – “alla presenza di tutte le Parti è stato esperito in data 06/05/02019 un sopralluogo specifico nel corso del quale tutti i presenti hanno potuto accertare in contraddittorio l'effettivo stato di occupazione di ogni singolo locale del fabbricato”.
Nello stesso verbale del 6/5/2019, riprodotto nell'atto d'appello si legge quanto segue:
“i periti in contraddittorio hanno effettuato il rilievo dello stato dei luoghi oggetto di causa tramite bindella e asta Si allegano al verbale i brogliacci del rilievo”; ciò conferma, quindi, che l'effettivo stato di occupazione dei locali è stato accertato, nel contraddittorio delle parti, attraverso il rilievo dello stato dei luoghi.
Occorre inoltre considerare che dalla CTU espletata è emerso pacificamente che
“ciascun occupante ha dotato le proprie rispettive porzioni abitative di portoni chiusi da serratura”, circostanza che conferma in modo inequivoco l'effettivo stato di occupazione degli immobili oggetto di causa.
Si osserva, infine, che non è stata censurata la sentenza nella parte in cui ha calcolato – sulla scorta dell'esperita CTU – il pregiudizio derivante dall'indebita occupazione dei locali in euro 26.819,00.
pagina 13 di 16 Sono altresì infondate le doglianze svolte con il secondo motivo d'appello, volte a sostenere che l'appellata avrebbe posto in essere condotte ostruzionistiche, al fine di impedire il godimento del diritto di usufrutto ai genitori.
Invero, al fine di dimostrare le asserite condotte illecite l'appellante ha articolato prove orali, che appaiono generiche e valutative.
In particolare il capitolo n. 5 è generico, in quanto non specifica quando e in che modo l'appellata avrebbe impedito ai genitori di accedere con l'auto all'interno del cortile dell'immobile; il capitolo n. 6 è generico in quanto non individua i presunti atti vandalici;
il capitolo n. 7 è valutativo in quanto si chiede al teste di valutare, genericamente, il disagio subito dai genitori dell'attrice; il capitolo n. 8 è valutativo, in quanto si chiede al teste di valutare se l'autovettura della IG.ra ostruisse CP_1
intenzionalmente l'accesso del personale del 118; il capitolo n. 9 è generico, perché non specifica chi avrebbe invitato l'attrice a spostare la propria autovettura.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Non si ravvisano le condizioni per disporre la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle espressioni contenute nelle note di parte ricorrente del 12.2.2021 in quanto, come ha affermato il Giudice di prime cure, con pronuncia non specificamente censurata dall'appellante, le stesse non superano il limite della correttezza e della convenienza processuale né violano i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di responsabilità aggravata, ex art. 96
c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza dell'appello.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
pagina 14 di 16 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, stante il limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Como n. 924/2024, resa in data 2 agosto 2024 e pubblicata il 5 agosto 2024 e, per l'effetto, conferma integralmente la pronuncia impugnata;
condanna a rifondere a le spese del grado, che Controparte_3 Controparte_1
liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di conIGlio, il 25 febbraio 2025
Il conIGliere est. Il Presidente
Cesira D'Anella Giovanna Ferrero
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Cesira D'Anella ConIGliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2753/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA BORGOVICO, 165 22100 COMO presso lo studio dell'avv. BARTESAGHI
PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. BARTESAGHI MATTEO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA PER GUANZATE, 40 22070 BULGAROGRASSO presso lo studio dell'avv. FOTI
GRAZIELLA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MILANO, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE PREGIUZIALE E CAUTELARE Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata Tribunale di Como n. 924/2024 pubbl. il 05/08/2024 RG n. 4129/2020 Repert. n. 2684/2024 del 05/08/2024 NON
NOTIFICATA, per i motivi esposti in narrativa ai sensi artt 351 comma 2 e 353 cpc;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Como n. 924/2024 pubbl. il 05/08/2024 RG n. 4129/2020 Repert. n. 2684/2024 del
05/08/2024 NON NOTIFICATA accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
Nel merito Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. in via subordinata si chiede che l'On.le Giudice, considerato che finchè non ha reclamato non ha diritto ad alcun Controparte_1
risarcimento danni (per sua stessa ammissione è stato solo con ricorso ex artt 696 e 696 bis cpc depositato il 19.2.2019 che per la prima volta ha richiesto i danni) Voglia rideterminare quanto denegatamente dovuto con riferimento esclusivamente dalla data della domanda quindi dal 19.2.2019 con compensazione delle spese di lite stante la disponibilità conciliativa manifestata dagli odierni resistenti o in via subordinata contenendole nei minimi tariffari.
pagina 2 di 16 In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare che i comportamenti della IG.ra , come descritti Controparte_1
in narrativa, impediscono il godimento del diritto di usufrutto agli odierni resistenti e, per l'effetto, condannare anche ex art. 2043 cc la ricorrente al risarcimento dei danni cagionati al godimento, da parte dei resistenti (oggi unica resistente la IG.ra , Pt_2
del diritto d'usufrutto sull'immobile per cui è causa;
Condannare la ricorrente al risarcimento in favore dei resistenti (oggi unica resistente la IG.ra , danni psicofisici, morali ed esistenziali anche ex art. 2043 c.c. ed anche Pt_2
ex art. 96 cpc per effetto del continuo ricorso all'azione giudiziaria nei confronti dei resistenti ultranovantenne l'uno (ora deceduto) e ultraottantenne l'altra che versavano/va in precarie condizioni di salute. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio
Si chiede disporsi ex art. 89 c.p.c. la cancellazione, delle sopra trascritte espressioni contenute nelle note in favore di parte ricorrente del 12.2.2021 e assegnarsi all'appellata e ai sottoscritti procuratori una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, ritenute le espressioni sconvenienti ed offensive eccedenti eIGenze difensive.
Si chiede ammettersi prova per testi ed interpello sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che da sempre si è proceduto alla manutenzione dell'area esterna, dell'orto compresa la serra dell'immobile per cui è causa sito in IN SC con la collaborazione e cooperazione tra i IG.ri e Controparte_2 Controparte_3
ed in parte anche di e Testi: Persona_1 Controparte_1 Testimone_1
via Mantegna COMO IS SA via Montebello 70 Controparte_4
Cermenate IS GI via Paolo di Lomazzo via Persona_1
tagliamento 12 UG (Mb) via Parini 2 IN SC Controparte_5
via Parini 2 IN SC via Indipendenza 14 Persona_2 Persona_3
IN SC pagina 3 di 16 2) Vero che tale situazione è perdurata fino a quando a partire dal 14.9.2018
[...]
devastava la tettoia destinata al ricovero di attrezzi e automobile, Per_3
l'aiuola, l'antigrandine, scardinava una porta ad un locale garage che successivamente è stato murato (vedi foto docc da 5 a 5 p). Testi: Controparte_4
via Mantegna COMO IS SA via Montebello 70 Cermenate Tes_1
via Paolo di Lomazzo Lomazzo, via tagliamento 12
[...] Persona_1
UG (Mb) via Parini 2 IN SC Palladino Vito via Controparte_5
Parini 2 IN SC Davide via Indipendenza 14 IN SC;
Per_1
3) Vero che tra quanto attualmente occupa l'area esterna vi è anche del materiale di risulta dalla ristrutturazione della casa della eseguita dal IG. CP_1 CP_6
con la collaborazione di e del premorto
[...] Testimone_1 Persona_4
Testi: via Mantegna COMO IS SA via
[...] Controparte_4
Montebello 70 Cermenate via Paolo di Lomazzo Lomazzo Testimone_1
4) Vero che inoltre nella cascina vi è del legname di proprietà del IG. CP_6
che lo ha acquistato per la ristrutturazione della cascina medesima?
[...]
Testi via Mantegna COMO IS SA via Montebello 70 Controparte_4
Cermenate IS GI via Paolo di Lomazzo Lomazzo
5) Vero che la IG.ra impedisce il godimento del diritto di usufrutto Controparte_1
agli odierni resistenti impedendo loro di accedere con l'auto all'interno del cortile dell'immobile in questione e per ivi parcheggiarla costringendoli a posteggiarla sulla adiacente pubblica? Testi: via Mantegna COMO Controparte_4
ISSA via Montebello 70 Cermenate IS GI via Paolo di
Lomazzo Lomazzo;
6) Vero che sull'auto parcheggiata all'esterno si sono verificati atti vandalici e sono state apposte multe da parte dei vigili comunali che lamentano il divieto di lasciare un'auto stazionata sulla via pubblica? Testi: via Controparte_4
pagina 4 di 16 via Montebello 70 Cermenate IS Testimone_2
GI via Paolo di Lomazzo Lomazzo
7) Vero che tale situazione arreca disagio per due persone anziane ultraottantenni e oltranovantenni di dover scaricare dall'esterno la spesa in più riprese?
8) Vero che nel settembre 2020 in occasione della chiamata del 118 per assistere il IG. che era caduto in cortile la lettiga dei barellieri era Controparte_6
impedita ad accedere dal passaggio in comune che immette dalla strada sulla proprietà per cui è causa occupato dall'auto della IG.ra Testi: Controparte_1
ISSA via Montebello 70 Cermenate Personale 118 IN SC accorso sul posto
9) Vero che la IG.ra invitata a spostare l'auto dal passaggio si Controparte_1
rifiutava salvo poi provvedere su espressa e ferma richiesta dei sanitari?
ISSA via Montebello 70 Cermenate Personale 118 IN SC accorso sul posto;
10)Vero che la IG.ra ha installato telecamere non segnalate con Controparte_1
ripresa sull'entrata dell'abitazione degli odierni resistenti nonchè sul portone di ingresso al cortile? Testi: via Mantegna COMO ISSA via Controparte_4
Montebello 70 Cermenate IS GI via Paolo di Lomazzo Lomazzo
11) Vero che in occasione dell'accesso del CTU le telecamere posizionate CP_7
da erano state rimosse ed ora sono state nuovamente riposizionate Controparte_1
dove già erano collocate con l'aggiunta di un'altra telecamera che è rivolta verso il giardino.
Testi: via Mantegna COMO ISSA via Montebello 70 Controparte_4
Cermenate IS GI via Paolo di Lomazzo Lomazzo Si indica inoltre il teste Arch. a conferma delle osservazioni all'ATP di cui al doc. Testimone_3
Si chiede CTU sulla scorta delle osservazioni del ctp ed anche sui danni Tes_3
subiti e subendi dall'appellante per le limitazioni a suoi diritti. pagina 5 di 16 Ci si oppone ai capitoli di prova ex adverso dedotti poiché Cap. 1) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo Cap. 2) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 3) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 4) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 5) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 6) generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 7) generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 8) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 9) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 10) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 11) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 12) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 13) Cap. 5) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 14) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Cap. 15) da demandare ad accertamento del c.t.u. Cap. 16) da demandare ad accertamento del c.t.u. Cap. 17) documentale generico nella deduzione delle circostanze di tempo, suggerisce al teste la risposta Si chiede nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati nella memoria n. 2.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze solevate dall'appellata dinanzi al Tribunale e sollevande dinanzi alla Corte di appello per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto In via istruttoria si chiede l'ammissione di tutte le pagina 6 di 16 istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte- nella parte motiva del presente atto.
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE: - Per i motivi esposti, stante l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dalla IG.ra disporre, ai Controparte_3
sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 c.p.c.; NEL MERITO: - Per i motivi esposti, rigettare l'appello avversario in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 4129/2020, emessa in data 2.08.2024 e pubblicata in data 5.08.2024 dal Tribunale di Como – Sezione I Civile;
- Per i motivi esposti, condannare l'appellante per lite temeraria ex art. 96, 1° e 3° co., c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: - Rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da controparte, attesa la loro inammissibilità e/o superfluità per tutti i motivi dettagliatamente dedotti nel presente atto;
Nella denegatissima e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede, per mero tuziorismo difensivo, ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero è che l'area esterna sita al civico 14 di via Indipendenza, fraz. Socco di IN
SC (CO), giace nelle condizioni di cui alle immagini da pagina 8 a 38 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3;
2) Vero è che i resistenti hanno realizzato un'aiuola al centro dell'area esterna di proprietà della ricorrente con piante di banano che giace incolta di cui all'immagine di pagina 12 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostra;
3) Vero è che il IG. ha realizzato nell'area esterna di proprietà Controparte_6
della ricorrente una latrina dotata di water all'interno di una baracca realizzata di pagina 7 di 16 fianco al rustico di cui alle immagini di pagina 13 e 14 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
4) Vero è che il IG. ha realizzato nell'area esterna di proprietà Controparte_6
della ricorrente un capanno con tetto di legno e profilati in metallo caratterizzato da murature perimetrali in parte di cemento, in parte di legno e in pannelli isolanti con alluminio quali scarti di recupero dei frigoriferi di cui all'immagine di pagina 15 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostra;
5) Vero è che il capanno di cui al capitolo precedente ha pavimentazione in cemento e sono ivi presenti allacciamento di acqua, gas e luce, oltre una stufa a legno, un lavello ed una cucina ed arredi quali divano e mobili in legno di cui alle immagini da pagina 13 a 18 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
6) Vero è che il IG. ha abitato all'interno del capanno/baracca Controparte_6
descritto al capitolo che precede per anni;
7) Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente una tettoia in lamiera a copertura di un forno in muratura ed un lavello;
8) Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente una baracca con tubi innocenti che al momento giace demolita di cui all'immagine di pagina 19 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostra;
9) Vero è che sono disseminate nell'area esterna di proprietà della ricorrente cisterne per l'acqua in politene in gabbia in metallo/acciaio zincato di proprietà dei resistenti di cui alle immagini di pagina 21-22 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
10)Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente una serra a volta in tubolari con copertura in lastre di fibra di vetro le quali attualmente si trovano sparse all'interno della proprietà di cui all'immagine di pagina
23 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostra;
pagina 8 di 16 11)Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente un orto sul quale è presente una struttura in metallo con scaffalature e tubulari vari di cui all'immagine di pagina 24 della perizia del CTU prodotta sub doc.
3 che mi si rammostra;
12)Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente un ricovero per animali attualmente in disuso con copertura e pareti perimetrali in legno e in lamiera e pavimentazione in parte in cemento e in parte in piastrelloni di cui alle immagini da pagina 25 a 26 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
13)Vero è che i resistenti hanno realizzato nell'area esterna di proprietà della ricorrente tettoie di cui alle immagini da pagina 26 a 28 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
14)Vero è che i resistenti hanno disseminato nell'area esterna di proprietà della ricorrente materiali ed attrezzi di ogni genere quali fusti di plastica blu con acqua stagnante, gabbie metalliche ed in legno, rami, pali in legno, materiale edile metallico, vasi, tegami, secchi, tubi, serramenti, bidoni, cassette, mattoni, lamiere, lattonerie, pneumatici, una betoniera, una sega circolare, reti in plastica, componenti elettrici, elettrodomestici, legna, pannelli ecc. come da immagini da pag. 29 a 38 della perizia del CTU prodotta sub doc. 3 che mi si rammostrano;
15)Vero è che i resistenti occupano 161,20 mq di immobile di proprietà della ricorrente come da tavole riprodotte alle pag. 40-41-42 della perizia del CTU di cui al doc. 3 che mi si rammostra;
16)Vero è che i resistenti occupano 242,30 mq dell'area esterna di proprietà della ricorrente come da tavole riprodotte alle pag. 44-45 della perizia del CTU di cui al doc. 3 che mi si rammostra;
17)Vero è che la polizia locale di IN SC è più volte intervenuta a causa delle continue lamentale dei vicini di casa per via della situazione di degrado ed insalubrità pagina 9 di 16 relativa all'area esterna di proprietà della ricorrente. Sulle circostanze sopra spiegate potranno rispondere indistintamente tutti i testi che si indicano di seguito: -
[...]
, via Parini n. 2 (22073) IN SC (CO); - via Per_2 Controparte_5
Parini n. 2 (22073) IN SC (CO); - vicolo Tagliamento n. 12 Persona_1
(20835) UG (MB); - via Indipendenza n. 14 (22073) IN Persona_3
SC (CO).
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio nei confronti dei suoi genitori, e Controparte_1 Controparte_6
e, dopo aver premesso di essere titolare della piena proprietà per 4/6 Controparte_3
e della nuda proprietà per 2/6 di due fabbricati (principale ed accessorio) ed area esterna, siti in IN SC (CO), Via indipendenza n 14 e che i suoi genitori erano titolari del diritto di usufrutto sui predetti immobili nella misura complessiva di 2/6, lamentava che i convenuti occupavano spazi superiori a quelli cui avevano diritto e che avevano realizzato opere abusive, determinando danni da mancato godimento e costi per il ripristino dei luoghi.
Chiedeva pertanto la condanna di e al Controparte_6 Controparte_3
risarcimento dei danni, rappresentati dal mancato godimento degli immobili in oggetto e dai costi della remissione in pristino.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo in particolare che la quota di usufrutto di cui erano titolari non limitava l'uso a specifiche porzioni dell'immobile.
In via riconvenzionale chiedevano la condanna di al risarcimento dei Controparte_1
danni per lesione del diritto di usufrutto e per lesione del diritto alla salute, deducendo pagina 10 di 16 che l'attrice impediva l'accesso con l'auto all'interno del cortile dell'immobile e che erano state posizionate telecamere su porzioni in loro godimento.
Il convenuto decedeva nel corso del processo. Controparte_6
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Como, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condannava i convenuti al pagamento della somma di euro
26.819,00 oltre agli interessi compensativi. Respingeva le altre domande rispettivamente proposte dall'attrice e dalla convenuta e compensava integralmente tra le parti le spese.
In particolare, il primo Giudice osservava che dalla CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo era emerso che i convenuti occupavano, rispetto al valore delle quote di usufrutto loro spettanti (pari a euro 24.850,00 per gli immobili e ad euro 913,00 per le aree esterne), spazi del valore di euro 97.815,00 per i fabbricati ed euro 4.846,00 per le aree esterne, in misura superiore alle quote di usufrutto di 2/6.
Ravvisava pertanto l'obbligo dei convenuti di risarcire all'attrice i danni derivanti dall'occupazione illegittima dell'immobile, quantificati in euro 26.819,00.
Respingeva, invece, le altre domande proposte dalle parti perché non provate.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Controparte_3
seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle eccezioni e delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Parte appellata si è costituita in giudizio instando per la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata rimessa in decisione nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 25 febbraio 2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 11 di 16 Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto, sulla scorta della CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, che gli usufruttuari avessero occupato spazi in misura superiore alla quota loro spettante a titolo di usufrutto, pari a 2/6.
Rileva in particolare che il proprio consulente tecnico di parte aveva specificatamente contestato le conclusioni del CTU il quale, con riguardo all'occupazione delle superfici, si era basato sulle risultanze di un verbale di sopralluogo del 6.5.2019, che non affermava quanto argomentato dal CTU: sostiene, infatti, che nel suddetto verbale del
6.5.2019 non vi era stato alcun accertamento in contraddittorio tra le parti in merito all'effettivo stato di occupazione di ogni singolo locale del fabbricato, sicché la domanda di occupazione illegittima doveva essere respinta per difetto di prova.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha respinto le prove orali articolate dalla convenuta ritenendole generiche: evidenzia invece l'appellante che i capitoli di prova debbono ritenersi ammissibili, perché individuano esattamente la condotta illecita tenuta dall'appellata.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali e del sopralluogo effettuato nel contraddittorio con le parti in causa, ha provveduto a calcolare le superfici degli immobili oggetto di causa, effettuando dettagliati rilievi tecnici (v. pag. 39 e ss. CTU) delle aree interne ed esterne.
Ha determinato poi il valore del fabbricato e delle aree esterne, desunto dai valori medi riportati dal e da quelli della Banca dati delle quotazioni Controparte_8
immobiliari e ha provveduto al calcolo del valore della piena proprietà di 4/6 e della nuda proprietà di 2/6 spettante a nonché della quota di 2/6 di usufrutto Controparte_1
spettante ai suoi genitori, calcolando il valore dell'usufrutto nella misura di euro
24.850,29 per il fabbricato e di 913,00 euro per le aree esterne. pagina 12 di 16 Dagli accertamenti esperiti nel corso del sopralluogo peritale è emerso, invece, che il valore dell'immobile occupato da e è pari ad € Controparte_3 Controparte_6
97.815,00 e quello delle aree esterne è pari ad euro 4.846,00 valore superiore quindi alle quote di usufrutto di 2/6 loro spettanti.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono frutto di precise rilevazioni e calcoli tecnici – eseguiti alla presenza dei consulenti tecnici di parte - che hanno consentito di accertare l'effettiva occupazione degli immobili da parte degli usufruttuari in misura superiore alle rispettive quote di usufrutto.
Sono infondate le argomentazioni di segno contrario svolte dall'appellante, dal momento che – come precisato dal CTU in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta – “alla presenza di tutte le Parti è stato esperito in data 06/05/02019 un sopralluogo specifico nel corso del quale tutti i presenti hanno potuto accertare in contraddittorio l'effettivo stato di occupazione di ogni singolo locale del fabbricato”.
Nello stesso verbale del 6/5/2019, riprodotto nell'atto d'appello si legge quanto segue:
“i periti in contraddittorio hanno effettuato il rilievo dello stato dei luoghi oggetto di causa tramite bindella e asta Si allegano al verbale i brogliacci del rilievo”; ciò conferma, quindi, che l'effettivo stato di occupazione dei locali è stato accertato, nel contraddittorio delle parti, attraverso il rilievo dello stato dei luoghi.
Occorre inoltre considerare che dalla CTU espletata è emerso pacificamente che
“ciascun occupante ha dotato le proprie rispettive porzioni abitative di portoni chiusi da serratura”, circostanza che conferma in modo inequivoco l'effettivo stato di occupazione degli immobili oggetto di causa.
Si osserva, infine, che non è stata censurata la sentenza nella parte in cui ha calcolato – sulla scorta dell'esperita CTU – il pregiudizio derivante dall'indebita occupazione dei locali in euro 26.819,00.
pagina 13 di 16 Sono altresì infondate le doglianze svolte con il secondo motivo d'appello, volte a sostenere che l'appellata avrebbe posto in essere condotte ostruzionistiche, al fine di impedire il godimento del diritto di usufrutto ai genitori.
Invero, al fine di dimostrare le asserite condotte illecite l'appellante ha articolato prove orali, che appaiono generiche e valutative.
In particolare il capitolo n. 5 è generico, in quanto non specifica quando e in che modo l'appellata avrebbe impedito ai genitori di accedere con l'auto all'interno del cortile dell'immobile; il capitolo n. 6 è generico in quanto non individua i presunti atti vandalici;
il capitolo n. 7 è valutativo in quanto si chiede al teste di valutare, genericamente, il disagio subito dai genitori dell'attrice; il capitolo n. 8 è valutativo, in quanto si chiede al teste di valutare se l'autovettura della IG.ra ostruisse CP_1
intenzionalmente l'accesso del personale del 118; il capitolo n. 9 è generico, perché non specifica chi avrebbe invitato l'attrice a spostare la propria autovettura.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Non si ravvisano le condizioni per disporre la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle espressioni contenute nelle note di parte ricorrente del 12.2.2021 in quanto, come ha affermato il Giudice di prime cure, con pronuncia non specificamente censurata dall'appellante, le stesse non superano il limite della correttezza e della convenienza processuale né violano i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di responsabilità aggravata, ex art. 96
c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza dell'appello.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
pagina 14 di 16 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, stante il limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Como n. 924/2024, resa in data 2 agosto 2024 e pubblicata il 5 agosto 2024 e, per l'effetto, conferma integralmente la pronuncia impugnata;
condanna a rifondere a le spese del grado, che Controparte_3 Controparte_1
liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di conIGlio, il 25 febbraio 2025
Il conIGliere est. Il Presidente
Cesira D'Anella Giovanna Ferrero
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16