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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/08/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente rel.
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 15941 / 2024 promossa da:
(CUI 04USINO), nato in [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FALLICO SONIA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso ha ad oggetto il decreto del Questore di Imperia, emesso in data 17.4.2024, con cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente.
2. Il ricorso è stato inizialmente proposto davanti al Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza. Il
Tribunale di Genova ha però dichiarato l'incompetenza per territorio, indicando il Tribunale di Torino come giudice territorialmente competente.
1 3. La causa è stata tempestivamente riassunta davanti a questo Tribunale.
4. Nel corso del giudizio, la Difesa di parte ricorrente ha chiesto di riunire il presente ricorso ad altro presentato, ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, dallo stesso Parte_1 avverso il decreto della Commissione territoriale di Torino che ha decretato (nel
[...]
2023) l'inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale [n. 17644/23
RG].
5. Il Tribunale ha ritenuto non sussistere i presupposti per la riunione dei procedimenti
(avendo questi ad oggetto diversi provvedimenti amministrativi;
essendo le conseguenti tutele giudiziarie assicurate da due diverse tipologie di rito). Il Presidente della nona sezione civile ha tuttavia assegnato ambedue i procedimenti al medesimo giudice relatore, ai fini della trattazione congiunta dei due ricorsi.
6. All'udienza del 10.6.2025, sono stati trattati sia il procedimento n. 17644/23 RG, sia il presente procedimento. In ambedue i casi, il giudice delegato – all'esito del giudizio – si è riservato di riferire al Collegio gli esiti dell'istruttoria espletata.
7. Alla Camera di consiglio del 16.6.2025, è stato preliminarmente deciso il ricorso n.
17644/23 RG (perché più risalente nel tempo e perché relativo ad una domanda di permesso di soggiorno presentata prima di quella rigettata dal Questore di Imperia con il decreto qui impugnato); dopo avere deciso il ricorso n. 17644/23 RG è stato esaminato il presente ricorso.
8. Va detto che nel procedimento n. n. 17644/23 RG, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il provvedimento è già stato depositato.
9. Quanto sopra porta a ritenere che sia cessata la materia del contendere per carenza sopravvenuta di interesse ad agire in questo giudizio, posto che – nel già citato procedimento n. 17644/23 RG – il ricorrente ha già ottenuto il medesimo diritto che intende far valere in questa sede.
10. Essendo la cessazione della materia del contendere sopravvenuta al deposito del ricorso ed essendo stato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (che si è accordato
2 nel procedimento n n. 17644/23 RG) giustificato da elementi sopravvenuti all'emissione dei provvedimenti impugnati in quella e in questa sede, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere
Spese compensate
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Presidente estensore
Andrea Natale
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente rel.
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 15941 / 2024 promossa da:
(CUI 04USINO), nato in [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FALLICO SONIA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso ha ad oggetto il decreto del Questore di Imperia, emesso in data 17.4.2024, con cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente.
2. Il ricorso è stato inizialmente proposto davanti al Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza. Il
Tribunale di Genova ha però dichiarato l'incompetenza per territorio, indicando il Tribunale di Torino come giudice territorialmente competente.
1 3. La causa è stata tempestivamente riassunta davanti a questo Tribunale.
4. Nel corso del giudizio, la Difesa di parte ricorrente ha chiesto di riunire il presente ricorso ad altro presentato, ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, dallo stesso Parte_1 avverso il decreto della Commissione territoriale di Torino che ha decretato (nel
[...]
2023) l'inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale [n. 17644/23
RG].
5. Il Tribunale ha ritenuto non sussistere i presupposti per la riunione dei procedimenti
(avendo questi ad oggetto diversi provvedimenti amministrativi;
essendo le conseguenti tutele giudiziarie assicurate da due diverse tipologie di rito). Il Presidente della nona sezione civile ha tuttavia assegnato ambedue i procedimenti al medesimo giudice relatore, ai fini della trattazione congiunta dei due ricorsi.
6. All'udienza del 10.6.2025, sono stati trattati sia il procedimento n. 17644/23 RG, sia il presente procedimento. In ambedue i casi, il giudice delegato – all'esito del giudizio – si è riservato di riferire al Collegio gli esiti dell'istruttoria espletata.
7. Alla Camera di consiglio del 16.6.2025, è stato preliminarmente deciso il ricorso n.
17644/23 RG (perché più risalente nel tempo e perché relativo ad una domanda di permesso di soggiorno presentata prima di quella rigettata dal Questore di Imperia con il decreto qui impugnato); dopo avere deciso il ricorso n. 17644/23 RG è stato esaminato il presente ricorso.
8. Va detto che nel procedimento n. n. 17644/23 RG, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il provvedimento è già stato depositato.
9. Quanto sopra porta a ritenere che sia cessata la materia del contendere per carenza sopravvenuta di interesse ad agire in questo giudizio, posto che – nel già citato procedimento n. 17644/23 RG – il ricorrente ha già ottenuto il medesimo diritto che intende far valere in questa sede.
10. Essendo la cessazione della materia del contendere sopravvenuta al deposito del ricorso ed essendo stato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (che si è accordato
2 nel procedimento n n. 17644/23 RG) giustificato da elementi sopravvenuti all'emissione dei provvedimenti impugnati in quella e in questa sede, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere
Spese compensate
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Presidente estensore
Andrea Natale
3