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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2025, n. 8028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8028 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha inoltrato tempestiva memoria difensiva, con la quale ha insistito nelle ragioni dell'impugnazione. Ritenuto in fatto 1.IZ NI, tramite difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 maggio 2024, di conferma della sentenza del Tribunale collegiale di Pavia, affermativa della sua penale responsabilità in ordine al delitto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 8028 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/12/2024 cui agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1, in riferimento agli artt. 216 co. 1 n. 1) e 219 co. 2 n. 1) r.d. n. 267/42, commesso in qualità di consulente contabile e fiscale della fallita EURO TRANSPORTS S.R.L., dichiarata tale il 23 giugno 2014, in concorso con gli amministratori di diritto e di fatto EO e NN. 2.L'atto di impugnazione si è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod proc. pen. 2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ovvero mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle testimonianze del curatore fallimentare Spagnolo, dei dipendenti e dei fornitori della fallita. In definitiva, il rag. IZ avrebbe semplicemente presentato DI — persona estranea a qualsiasi addebito - agli amministratori della società poi fallita perché eventualmente vi subentrasse nel medesimo ruolo formale;
tale condotta non avrebbe rilevanza causale alcuna nella realizzazione dei fatti distrattivi degli amministratori. IZ avrebbe regolarmente tenuto la contabilità della fallita, dalla stessa il curatore avrebbe tratto la prova delle condotte contestate dall'accusa e tutti i testimoni sentiti in primo grado avrebbero confermato l'inesistenza di atti di rilievo penale da lui compiuti. Né sarebbe significativo, perché attività lecita, che il ricorrente sia stato contemporaneamente il professionista contabile della di poi fallita e della MFG LOGISTICA, società destinataria delle risorse distratte dalla prima o che abbia accompagnato DI a rendere dichiarazioni, condotta quest'ultima ricorrente e legittima. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo del ritenuto concorso di persone nel reato di bancarotta fraudolenta, posto che l'imputato avrebbe presentato DI agli amministratori, unici responsabili del reato, e la Corte non avrebbe dato giustificazione degli elementi che sorreggono la fondatezza dell'accusa. 2.3. Il terzo motivo si è appuntato sulla sussistenza del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché le dichiarazioni rese dai correi al curatore fallimentare non possono essere utilizzate come prova a carico, in particolare quando essi non siano stati ascoltati in dibattimento per la necessaria verifica di attendibilità. Il pubblico ministero ha rinunciato all'audizione degli allora co-indagati Pollichemi e EO, con l'effetto di rendere inutilizzabili le loro dichiarazioni al curatore. Non sarebbe rilevante che il difensore non abbia, a sua volta, richiesto di esaminare detti compartecipi nel reato, che hanno definito la posizione con un rito alternativo. 3.11 quarto motivo si è concentrato sull'inosservanza della legge penale, a causa del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. IZ ha versato alla curatela, a titolo di ristoro, la somma di 2000 euro, importo valutato di piena soddisfazione e tale da suggerire la rinuncia alla costituzione di parte civile. Il Tribunale — aggiunge la difesa 2 - avrebbe ben potuto attribuire alla definizione tombale dell'accordo transattivo la valenza dell'integrale risarcimento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono per un verso generici - perché, puramente reiterativi, non si confrontano compiutamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha congruamente ed efficacemente replicato ad analoghe ragioni di censura, mosse con l'atto di gravame - e per altro verso si risolvono in un invito ad un integrale riesame del compendio probatorio, non consentito in questa sede, dal momento che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che nella sostanza siano finalizzate soltanto a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio (sez. U n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216620; sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; in motivazione, sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063; sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623). 1.1. La lettura della motivazione della sentenza d'appello - in doppia conforme sulla responsabilità, in un contesto, pertanto, nel quale gli elaborati del duplice grado di merito si integrano e possono essere esaminati in un unicum argomentativo - consente invero di apprezzarne l'intima sequenza logica nell'illustrazione degli indizi che univocamente convergono per la sussistenza degli elementi costitutivi del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritto agli amministratori della società fallita: l'evidente significatività del "doppio incarico" professionale rivestito dall'imputato nell'ambito della EURO TRANSPORTS e della MFG LOGISTICA, coevemente costituita nel torno di tempo del formale subentro della "testa di paglia" DI El AD - il cui ruolo non è oggetto di contestazione - nella compagine societaria ed amministrativa della di poi fallita, in piena fase di decozione di quest'ultima; la duplice veste, nell'una e nell'altra, di tenutario responsabile dei libri contabili societari;
la concomitante appostazione, al di là della ritualità formale delle registrazioni, di voci contabili artificiose (come la "cancellazione" contabile dell'ingente credito della fallita verso i soci con "una impropria compensazione con il debito verso NO TR 3 s.r.l.", pag. 6 sentenza di primo grado) volte a celare il progressivo drenaggio, senza contropartita, delle risorse societarie in favore proprio e in favore della neo-costituita impresa, destinata a replicarne l'attività nella medesima sede, con i medesimi automezzi e con il medesimo personale dipendente;
il contributo fornito nell'operazione del "passaggio di consegne", con l'inserimento del cittadino straniero, privo di obbiettivi e competenze ("disponibile ad accollarsi quote e amministrazione della società", pag. 11 pronuncia d'appello), destinato pacificamente ad assumere una veste di "facciata" nell'ambito della società di cui era stato preordinato il fallimento. E la rilevanza di tale apporto concorsuale non può essere sminuita e ridotta ad una forma di cortese presentazione tra le parti interessate, ma merita una chiave di lettura sinergicamente estesa alla valutazione del complesso di tutti gli elementi probatori, espressione di un callido progetto funzionale a trasferire gli asset produttivi della società insolvente in un'altra entità, facente capo alle medesime persone fisiche, nella prospettiva di assicurare loro il conseguimento di profitti e di allontanarne le eventuali responsabilità penali, civili e tributarie, traslate sulla figura del nuovo, fittizio amministratore. Assume pregnanza corroborante, in proposito, l'accertato, radicato rapporto di collaborazione intercorrente tra IZ e DI, ripetutamente "utilizzato" come prestanome in organismi societari dissestati, da lui curati nell'attività di consulenza (pag.12 sentenza di secondo grado), che si è palesato alle Autorità del procedimento, curatela e guardia di finanza, sempre in compagnia del primo, peraltro unico vero interlocutore nello scambio di domande ed informazioni. 1.2.L' operazione di trasferimento dell'azienda, ceduta senza controprestazione o comunque non adeguatamente remunerata, integra la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (tra le tante, sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Ry.286621; sez.5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv.273644; sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689) e, nei termini esposti, essa è stata appropriatamente ricondotta alla cosciente e determinante partecipazione concorsuale del professionista di riferimento di coloro che l'hanno in principalità realizzata e ne hanno illecitamente beneficiato. 1.3.L'esauriente e limpido corredo giustificativo, testè suntivamente richiamato, ha dunque fatto buon governo del costante principio di diritto secondo il quale "concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Angeletti, Rv. 281042; sez. 5, Sentenza n. 8276 del 06/11/2015, Curtopelle, Rv. 267724; sez. 5, Sentenza n. 49472 del 09/10/2013, Albasi, Rv. 257566). Prive di consistenza si rivelano, per contro, le doglianze difensive, limitate a profili di valenza puramente contestativa, autoreferenziale e comunque non decisivi, non immuni da 4 argomentazioni contrastanti con le emergenze dei provvedimenti giurisdizionali, come quelle attinenti alla trasparenza e regolarità anche sostanziale dell'impianto contabile - invece caratterizzato dalle menzionate appostazioni "di comodo" - o all'estraneità di DI alla formulazione di addebiti, tenuto conto della sua citazione, nel capo d'imputazione, tra i concorrenti nel reato di bancarotta fraudolenta. 2.11 terzo motivo è manifestamente infondato. 2.1.Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, come tali rese al di fuori del procedimento penale, non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (sez.5, n. 12338 del 30/11/2017, Castelletto, Rv.272664; sez.5, n. 18792 del 20/12/2022, Ilardi, Rv. 284448); ed è utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato, non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare (sez.5, n. 4164 del 06/10/2014, Cardilli, Rv.262172; conf. sez.5, n. 32388 del 03/03/2015, Setti, Rv. 264255). Trattasi di esegesi stabile e coerente con l'indirizzo più risalente, in base al quale è legittimo l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni raccolte dal curatore nella procedura fallimentare (sez. F, 26/07/2013, n. 49132, Rv. 257650; sez. 5, 09/06/2004, n. 39001, Rv. 229330). Si è ritenuto, con argomentazioni condivise dal collegio, che tale direttrice interpretativa sia sorretta da adeguata copertura costituzionale ed è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (sez.5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rav. 284589, che richiama, tra le altre, sez.5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342, in tema di disciplina dei poteri riconosciuti al curatore fallimentare dalla legge italiana, diversi da quelli regolati da altro ordinamento europeo). 2.2. In particolare, detti principi ermeneutici devono essere confermati nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato (sez.5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599), come avvenuto nel caso in esame e come correttamente 5 rimarcato dalla pronuncia della Corte territoriale. La sanzione dell'inutilizzabilità, quale prova a carico dell'imputato, della testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., è invero limitata ai casi in cui l'imputato o il suo difensore abbiano chiesto l'esame del coimputato e questi vi si sia per libera scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Ry.270596). 2.3. Detto ciò, le dichiarazioni rese dagli originari coimputati NN e EO collimano nella indicazione del ricorrente consulente contabile come intermediario dell'operazione di cessione delle quote societarie e dell'avvicendamento degli amministratori in favore di DI, che non ha corrisposto il prezzo, pur estremamente modesto, convenuto con i danti causa i quali, a loro volta, non hanno intrapreso, sintomaticamente, alcuna iniziativa per il recupero della somma. La valorizzazione della portata probatoria del contributo informativo, in quanto di concorde tenore, è peraltro in linea con il canone esegetico secondo il quale le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (sez.5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819); ed invero, confluendo sul nucleo essenziale dei fatti narrati, le dichiarazioni si riscontrano reciprocamente (ex multis. sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Scicchitano, Rv.280741) e sono, a loro volta, convalidate dagli accertamenti della curatela e della guardia di finanza a riguardo della strategia operativa seguita dall'imputato, enucleabile dalle evidenze descritte. 3.11 quarto motivo di ricorso è generico, perché non si misura con quanto esposto, sul punto, dalla decisione impugnata, e manifestamente infondato. 3.1. Mette conto rammentare, anche nella materia che ci occupa, che ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione "qua ante", non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato (sez.5, n. 46866 del 29/11/2005, Bazzoli, Rv. 233048; sez. 5, n. 733 del 10/02/2000, De Luca, Rv. 215720); e, più in generale, che ai fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (sez. 5, n. 7826 dei 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224). La valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Sanchez Imenez, Rv. 255187; Sez. 2, n. 19663 del 08/04/2010, Albero e altro, Rv. 247118). 6 E' piuttosto evidente che la dazione di un importo molto contenuto, di 2000 euro, non può bilanciare - come del resto ammesso nel corpo del ricorso - il ragguardevole pregiudizio arrecato alla massa creditoria (pag. 15 sentenza impugnata, con riferimento all'entità delle risorse dissipate o distratte) e, in ogni caso, all'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche anche in considerazione "dello sforzo risarcitorio svolto" (pag. 11 sentenza di primo grado). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi (Corte Cost. n. 186 del 2000), anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 05/12/2024 Il co licete,9sore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha inoltrato tempestiva memoria difensiva, con la quale ha insistito nelle ragioni dell'impugnazione. Ritenuto in fatto 1.IZ NI, tramite difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 maggio 2024, di conferma della sentenza del Tribunale collegiale di Pavia, affermativa della sua penale responsabilità in ordine al delitto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 8028 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/12/2024 cui agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1, in riferimento agli artt. 216 co. 1 n. 1) e 219 co. 2 n. 1) r.d. n. 267/42, commesso in qualità di consulente contabile e fiscale della fallita EURO TRANSPORTS S.R.L., dichiarata tale il 23 giugno 2014, in concorso con gli amministratori di diritto e di fatto EO e NN. 2.L'atto di impugnazione si è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod proc. pen. 2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ovvero mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle testimonianze del curatore fallimentare Spagnolo, dei dipendenti e dei fornitori della fallita. In definitiva, il rag. IZ avrebbe semplicemente presentato DI — persona estranea a qualsiasi addebito - agli amministratori della società poi fallita perché eventualmente vi subentrasse nel medesimo ruolo formale;
tale condotta non avrebbe rilevanza causale alcuna nella realizzazione dei fatti distrattivi degli amministratori. IZ avrebbe regolarmente tenuto la contabilità della fallita, dalla stessa il curatore avrebbe tratto la prova delle condotte contestate dall'accusa e tutti i testimoni sentiti in primo grado avrebbero confermato l'inesistenza di atti di rilievo penale da lui compiuti. Né sarebbe significativo, perché attività lecita, che il ricorrente sia stato contemporaneamente il professionista contabile della di poi fallita e della MFG LOGISTICA, società destinataria delle risorse distratte dalla prima o che abbia accompagnato DI a rendere dichiarazioni, condotta quest'ultima ricorrente e legittima. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo del ritenuto concorso di persone nel reato di bancarotta fraudolenta, posto che l'imputato avrebbe presentato DI agli amministratori, unici responsabili del reato, e la Corte non avrebbe dato giustificazione degli elementi che sorreggono la fondatezza dell'accusa. 2.3. Il terzo motivo si è appuntato sulla sussistenza del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché le dichiarazioni rese dai correi al curatore fallimentare non possono essere utilizzate come prova a carico, in particolare quando essi non siano stati ascoltati in dibattimento per la necessaria verifica di attendibilità. Il pubblico ministero ha rinunciato all'audizione degli allora co-indagati Pollichemi e EO, con l'effetto di rendere inutilizzabili le loro dichiarazioni al curatore. Non sarebbe rilevante che il difensore non abbia, a sua volta, richiesto di esaminare detti compartecipi nel reato, che hanno definito la posizione con un rito alternativo. 3.11 quarto motivo si è concentrato sull'inosservanza della legge penale, a causa del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. IZ ha versato alla curatela, a titolo di ristoro, la somma di 2000 euro, importo valutato di piena soddisfazione e tale da suggerire la rinuncia alla costituzione di parte civile. Il Tribunale — aggiunge la difesa 2 - avrebbe ben potuto attribuire alla definizione tombale dell'accordo transattivo la valenza dell'integrale risarcimento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono per un verso generici - perché, puramente reiterativi, non si confrontano compiutamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha congruamente ed efficacemente replicato ad analoghe ragioni di censura, mosse con l'atto di gravame - e per altro verso si risolvono in un invito ad un integrale riesame del compendio probatorio, non consentito in questa sede, dal momento che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che nella sostanza siano finalizzate soltanto a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio (sez. U n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216620; sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; in motivazione, sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063; sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623). 1.1. La lettura della motivazione della sentenza d'appello - in doppia conforme sulla responsabilità, in un contesto, pertanto, nel quale gli elaborati del duplice grado di merito si integrano e possono essere esaminati in un unicum argomentativo - consente invero di apprezzarne l'intima sequenza logica nell'illustrazione degli indizi che univocamente convergono per la sussistenza degli elementi costitutivi del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritto agli amministratori della società fallita: l'evidente significatività del "doppio incarico" professionale rivestito dall'imputato nell'ambito della EURO TRANSPORTS e della MFG LOGISTICA, coevemente costituita nel torno di tempo del formale subentro della "testa di paglia" DI El AD - il cui ruolo non è oggetto di contestazione - nella compagine societaria ed amministrativa della di poi fallita, in piena fase di decozione di quest'ultima; la duplice veste, nell'una e nell'altra, di tenutario responsabile dei libri contabili societari;
la concomitante appostazione, al di là della ritualità formale delle registrazioni, di voci contabili artificiose (come la "cancellazione" contabile dell'ingente credito della fallita verso i soci con "una impropria compensazione con il debito verso NO TR 3 s.r.l.", pag. 6 sentenza di primo grado) volte a celare il progressivo drenaggio, senza contropartita, delle risorse societarie in favore proprio e in favore della neo-costituita impresa, destinata a replicarne l'attività nella medesima sede, con i medesimi automezzi e con il medesimo personale dipendente;
il contributo fornito nell'operazione del "passaggio di consegne", con l'inserimento del cittadino straniero, privo di obbiettivi e competenze ("disponibile ad accollarsi quote e amministrazione della società", pag. 11 pronuncia d'appello), destinato pacificamente ad assumere una veste di "facciata" nell'ambito della società di cui era stato preordinato il fallimento. E la rilevanza di tale apporto concorsuale non può essere sminuita e ridotta ad una forma di cortese presentazione tra le parti interessate, ma merita una chiave di lettura sinergicamente estesa alla valutazione del complesso di tutti gli elementi probatori, espressione di un callido progetto funzionale a trasferire gli asset produttivi della società insolvente in un'altra entità, facente capo alle medesime persone fisiche, nella prospettiva di assicurare loro il conseguimento di profitti e di allontanarne le eventuali responsabilità penali, civili e tributarie, traslate sulla figura del nuovo, fittizio amministratore. Assume pregnanza corroborante, in proposito, l'accertato, radicato rapporto di collaborazione intercorrente tra IZ e DI, ripetutamente "utilizzato" come prestanome in organismi societari dissestati, da lui curati nell'attività di consulenza (pag.12 sentenza di secondo grado), che si è palesato alle Autorità del procedimento, curatela e guardia di finanza, sempre in compagnia del primo, peraltro unico vero interlocutore nello scambio di domande ed informazioni. 1.2.L' operazione di trasferimento dell'azienda, ceduta senza controprestazione o comunque non adeguatamente remunerata, integra la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (tra le tante, sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Ry.286621; sez.5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv.273644; sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689) e, nei termini esposti, essa è stata appropriatamente ricondotta alla cosciente e determinante partecipazione concorsuale del professionista di riferimento di coloro che l'hanno in principalità realizzata e ne hanno illecitamente beneficiato. 1.3.L'esauriente e limpido corredo giustificativo, testè suntivamente richiamato, ha dunque fatto buon governo del costante principio di diritto secondo il quale "concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Angeletti, Rv. 281042; sez. 5, Sentenza n. 8276 del 06/11/2015, Curtopelle, Rv. 267724; sez. 5, Sentenza n. 49472 del 09/10/2013, Albasi, Rv. 257566). Prive di consistenza si rivelano, per contro, le doglianze difensive, limitate a profili di valenza puramente contestativa, autoreferenziale e comunque non decisivi, non immuni da 4 argomentazioni contrastanti con le emergenze dei provvedimenti giurisdizionali, come quelle attinenti alla trasparenza e regolarità anche sostanziale dell'impianto contabile - invece caratterizzato dalle menzionate appostazioni "di comodo" - o all'estraneità di DI alla formulazione di addebiti, tenuto conto della sua citazione, nel capo d'imputazione, tra i concorrenti nel reato di bancarotta fraudolenta. 2.11 terzo motivo è manifestamente infondato. 2.1.Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, come tali rese al di fuori del procedimento penale, non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (sez.5, n. 12338 del 30/11/2017, Castelletto, Rv.272664; sez.5, n. 18792 del 20/12/2022, Ilardi, Rv. 284448); ed è utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato, non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare (sez.5, n. 4164 del 06/10/2014, Cardilli, Rv.262172; conf. sez.5, n. 32388 del 03/03/2015, Setti, Rv. 264255). Trattasi di esegesi stabile e coerente con l'indirizzo più risalente, in base al quale è legittimo l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni raccolte dal curatore nella procedura fallimentare (sez. F, 26/07/2013, n. 49132, Rv. 257650; sez. 5, 09/06/2004, n. 39001, Rv. 229330). Si è ritenuto, con argomentazioni condivise dal collegio, che tale direttrice interpretativa sia sorretta da adeguata copertura costituzionale ed è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (sez.5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rav. 284589, che richiama, tra le altre, sez.5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342, in tema di disciplina dei poteri riconosciuti al curatore fallimentare dalla legge italiana, diversi da quelli regolati da altro ordinamento europeo). 2.2. In particolare, detti principi ermeneutici devono essere confermati nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato (sez.5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599), come avvenuto nel caso in esame e come correttamente 5 rimarcato dalla pronuncia della Corte territoriale. La sanzione dell'inutilizzabilità, quale prova a carico dell'imputato, della testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., è invero limitata ai casi in cui l'imputato o il suo difensore abbiano chiesto l'esame del coimputato e questi vi si sia per libera scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Ry.270596). 2.3. Detto ciò, le dichiarazioni rese dagli originari coimputati NN e EO collimano nella indicazione del ricorrente consulente contabile come intermediario dell'operazione di cessione delle quote societarie e dell'avvicendamento degli amministratori in favore di DI, che non ha corrisposto il prezzo, pur estremamente modesto, convenuto con i danti causa i quali, a loro volta, non hanno intrapreso, sintomaticamente, alcuna iniziativa per il recupero della somma. La valorizzazione della portata probatoria del contributo informativo, in quanto di concorde tenore, è peraltro in linea con il canone esegetico secondo il quale le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (sez.5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819); ed invero, confluendo sul nucleo essenziale dei fatti narrati, le dichiarazioni si riscontrano reciprocamente (ex multis. sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Scicchitano, Rv.280741) e sono, a loro volta, convalidate dagli accertamenti della curatela e della guardia di finanza a riguardo della strategia operativa seguita dall'imputato, enucleabile dalle evidenze descritte. 3.11 quarto motivo di ricorso è generico, perché non si misura con quanto esposto, sul punto, dalla decisione impugnata, e manifestamente infondato. 3.1. Mette conto rammentare, anche nella materia che ci occupa, che ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione "qua ante", non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato (sez.5, n. 46866 del 29/11/2005, Bazzoli, Rv. 233048; sez. 5, n. 733 del 10/02/2000, De Luca, Rv. 215720); e, più in generale, che ai fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (sez. 5, n. 7826 dei 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224). La valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Sanchez Imenez, Rv. 255187; Sez. 2, n. 19663 del 08/04/2010, Albero e altro, Rv. 247118). 6 E' piuttosto evidente che la dazione di un importo molto contenuto, di 2000 euro, non può bilanciare - come del resto ammesso nel corpo del ricorso - il ragguardevole pregiudizio arrecato alla massa creditoria (pag. 15 sentenza impugnata, con riferimento all'entità delle risorse dissipate o distratte) e, in ogni caso, all'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche anche in considerazione "dello sforzo risarcitorio svolto" (pag. 11 sentenza di primo grado). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi (Corte Cost. n. 186 del 2000), anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 05/12/2024 Il co licete,9sore